|
Appunti universita |
|
Visite: 726 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:Le decisioni di bush e greenspanLE DECISIONI DI BUSH E GREENSPAN[1] Alla riapertura della Borsa il 17 settembre Sistema politico e mass-mediaSISTEMA POLITICO E MASS-MEDIA La visione della comunicazione politica come TocquevilleTocqueville L'aspetto politico del pensiero di Tocqueville è costituito da |
Parlamento
Il PARLAMENTO è un organo BICAMERALE cioè composto da due camere: Camera dei Deputati e Senato. Sono due Camere distinte che lavorano ciascuna per proprio conto salvo casi eccezionali:
Elezione e giuramento del Presidente della Repubblica
Messa in accusa del P. della R. per alto tradimento o attentato alla Costituzione
Elezzione di 5 giudici costituzionale
Elezione di 8 membri del Consiglio Superiore della Magistratura
Le differenze tra le camere sono:
I membri della Camera dei Deputati sono 630 quelli del Senato circa 315;
Per eleggere un deputato occorre aver compiuto 18 anni per eleggere un senatore 25;
Per essere eletto deputato occorre aver compiuto 25 anni per essere eletto Senatore 40;
Fanno parte del senato anche 5 senatori a vita e gli ex. P. dell R.
Le due camere hanno stessi poteri per questo si chiama BICAMERALISMO PERFETTO. Le camere sono elette per 5 anni, questo periodo si chiama legislatura. La durata può essere anche più breve in caso di scioglimento anticipato. Le elezioni devono essere fatte entro 70 gg dalla fine della legislatura per non avere proroghe o "congelamenti". La prima riunione delle camere avrà luogo dopo 20 gg dalle elezioni, in questo periodo le decisioni sono prese dalle camere scadute (con funzioni limitate). Le riunioni delle Camere sono disciplinate dalla Costituzione. Lo SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE può essere avviato dal P. della R. ed è una sorta di garanzia della costituzione. Nel caso in cui non ci sia possibilità di formare la maggioranza, il P. della R. può sciogliere le camere per nuove elezioni. Ciò è però impossibile nell'ultimo semestre di legislatura il così detto "SEMESTRE BIANCO". Per svolgere le proprie funzioni, i membri del parlamento godono di particolari garanzie, LE IMMUNITA' PARLAMENTARI, che comprendono:
Insindacabilità ovvero non perseguibilità dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
Inviolabilità riguarda i reati compiuti dal Deputato o dal Senatore in quanto privati cittadini. Per avviare le indagini nei loro confronti occorre un'autorizzazione a procedere delle Camere cui appartengono. Finché la Camera cui appartiene non ha concesso l'autorizzazione, il giudice non può arrestare, perquisire o effettuare intercettazioni.
L'immunità mira a evitare commistioni tra organi diversi quando la doppia carica possa nuocere all'efficienza, all'imparzialità o alla distinzione delle funzioni. L'indennità parlamentare è il compenso (ormai esagerato) che va ai parlamentari.
Ciascuna camera ha propri regolamenti interni per regolamentare l'operato; un presidente che è un organo di garanzia sia per le minoranze sia per la maggioranza; ed è formata da gruppi parlamentari che permettono ai partiti di agire nelle camere, sono una sorta di proiezione del partito nel Parlamento; e da commissioni parlamentari ovvero organi minori delle Camere, composte da parlamentari di tutti i gruppi, sono 13 in entrambe le Camere, competenti ciascuna su argomenti speciali, sono permanenti per tutta la legislatura.
Il parlamento può deliberare solo se è presente la maggioranza. Esistono 3 tipi di maggioranza: SEMPLICE metà più uno dei presenti; ASSOLUTA metà più uno dei componenti; QUALIFICATA necessita del voto favorevole dei 23, 35 ecc La FUNZIONE LEGISLATIVA spetta alle camere che la esercitano collettivamente , in altre parole per l'approvazione di una legge occorre il voto favorevole di entrambe. L'approvazione della legge si attua in 4 fasi:
INIZIATIVA si esercita presentando al P. di una delle due Camere una proposta di legge che può essere presentata: dal GOVERNO, dai SINGOLI PARLAMENTARI, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO, 50000 ELETTORI e LE REGIONI.
ESAME E APPROVAZIONE per l'approvazione sono utilizzati due procedimenti abbreviati e uno ordinario. Quello ordinario: da prima il progetto di legge è analizzato dalle commissione parlamentare competente, la quale analizza e discute la proposta e la invia a una delle due camere la quale avrà il compito di verificare, modificare e proporre emendamenti e infine se è tutto apposto approvare la proposta, che sarà inviata all'altra camera che effettuerà lo stesso procedimento. In questo caso ci vuole molto tempo ed è per questo che per le leggi di minore importanza si attua il PROCEDIMENTO LEGGISLATIVO DECENTRATO che si svolge tutto nelle commissioni ovvero sia l'esame sia l'approvazione sono demandati alla commissione competente. In ambe e due i casi occorre il doppio voto di conferma.
PROMULGAZIONE a questo punto la legge è inviata al P. della R. per la promulgazione con la quale il P. dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e deve essere rispettata da tutti. Il P. può rifiutare la promulgazione quando le leggi sono incostituzionali.
PUBBLICAZIONE una volta promulgata la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 gg (vacatio legis)
Nel potere legislativo del parlamento rientrano anche le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali. Le leggi di REVISIONE COSTITUZIONALE sono quelle attraverso le quali è possibile modificare la Costituzione vigente. Il procedimento per queste leggi è analogo a quello legislativo ordinario ma più difficile:
La proposta di legge costituzionale deve essere approvata 2 volte da ciascuna camera con un distacco di 3 mesi;
Per la prima deliberazione occorre la maggioranza semplice per la seconda la maggioranza assoluta di entrambe le camere;
La legge così approvata viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale per consentire la richiesta del REFERENDUM COSTITUZIONALE O POPOLARE che può essere richiesta da: 500000 ELETTORI, 5 CONSIGLI REGIONALI, 15 DEI COMPONENTI DI CIASCUNA CAMERA.
Non possono però essere modificate tutte le parti della costituzione. I limiti consistono:
Nella forma di governo repubblicana;
Nel principio democratico;
Nei diritti della persona umana;
Altro strumento del popolo con forma di democrazia diretta è il REFERENDUM ABBROGATIVO con il quale si può eliminare totalmente o parzialmente una legge o un atto avente forza di legge. Consiste nella votazione da parte di tutti i cittadini aventi 18 anni che rispondono con un SI o con un NO alla domanda che gli viene posta. Vengono posti dei limiti al referendum abrogativo:
Leggi di amnistia e indulto;
Leggi tributarie;
Leggi di bilancio;
Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il referendum può essere richiesto da: 500000 ELETTORI, 5 CONSIGLI REGIONALI. La richiesta è sottoposta al controllo della corte costituzionale (AMMISSIBILITA') e dall'ufficio per il referendum (REGOLARITA'). Se i controlli hanno esito favorevole, il referendum viene indetto dal P. della R. su deliberazione del Consiglio dei Ministri. La legge viene abrogata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se dai voti espressi risulti una maggioranza di SI. Durante le operazioni referendarie il Parlamento può modificare o eliminare la legge in questione, se la legge è stata realmente modificata il referendum, non si svolgerà più. Il Parlamento ha quindi il potere di impedire lo svolgimento del referendum.
Il Governo dipende politicamente dal parlamento e tale dipendenza si realizza attraverso i poteri d'indirizzo e controllo a disposizione delle Camere. Gli strumenti di controllo che spettano a ciascun parlamentare sono:
INTERROGAZIONI che sono domande che i parlamentari rivolgono per iscritto al Governo o al Ministro per conoscere se determinati fatti sono veri e per sollecitare il governo o dire quanto sa su determinati avvenimenti;
INTERPELLANZE non riguardano fatti o avvenimenti ma il comportamento del Governo in particolari circostanze
Le Camere invece possono adottare:
LE MOZIONI con le quali i parlamentari esprimono una valutazione su un particolare comportamento del Governo;
LE RISOLUZIONI sono la manifestazione di un ordinamento, al fine di vincolare l'azione del governo.
Lo strumento di controllo più importante di cui dispongono le Camere sono le MOZIONI DI SFIDUCIA E FIDUCIA con le quali il Parlamento decide sella permanenza in carica del Governo.
Appunti su: |
|
Appunti Economia | |
Tesine Amministratori | |
Lezioni Diritto | |