L'ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
Nuova figura istituzionale introdotta dal
Trattato di Lisbona. La nomina spetta al Consiglio europeo con delibera a
maggioranza qualificata e con accordo del Presidente della Commissione. A
differenza degli altri membri della Commissione per lui non vale il divieto di
sollecitare o di sollevare istruzioni da altre istruzioni agendo egli come
mandatario del Consiglio. In caso di mozioni di censura le dimissioni
investiranno soltanto la sua carica in Commissione e non anche le funzione
svolte in Consiglio. Soltanto Consiglio europeo può porre fine al suo mandato.
ha il compito di guidare la politica
estera e di sicurezza comune, di contribuire con sue proposte a tale politica e
di attuarla
assicura attuazione delle decisioni
adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio
riveste un doppio ruolo, da un lato
presiede il Consiglio nella formazione "affari esteri" e dall'altro fa parte
della Commissione essendo uno dei vicepresidenti; in questo ruolo vigila
sull'azione esterna, ha responsabilità dello svolgimento dei compiti attribuiti
alla Commissione nel settore relazioni esterne e del coordinamento con altri
aspetti dell'azione esterna dell'Unione.
Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale
del servizio europeo per l'azione esterna.