CONSIGLIO EUROPEO
Prima di trattare delle istituzioni in senso
proprio, è opportuno considerare il Consiglio
europeo, che non lo è - come si deduce dal silenzio dei trattati a riguardo
- e non va confuso con il Consiglio tout court, che invece è una istituzione
comunitaria.
Il Consiglio europeo, invece, è nato
parallelamente ma all'esterno della struttura istituzionale comunitaria, dalla prassi delle riunioni al vertice tra i capi di Stato e di governo degli Stati membri. Tale prassi
trovò una prima formalizzazione al vertice di Parigi nel 1974. L'esistenza del
Consiglio europeo, inoltre, è stata sancita dall'Atto unico.
Si tratta, dunque, di una prassi che ha avuto
il merito di dare al momento opportuno impulso nuovo ad alcuni sviluppi dell'integrazione e di costituire l'avallo
politico indispensabile per intraprendere politiche
nuove.
Il Tratto
di Lisbona ha inserito il Consiglio europeo a pieno titolo tra le istituzioni
dell'Unione. E' composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e
dal suo presidente e dal Presidente della Commissione. La partecipazione del
Capo di Stato o del Governo dipende dalle norme nazionali. All'esigenza di
raccordo con il Parlamento risponde la relazione del Presidente del Consiglio
europeo al Parlamento dopo ciascuna riunione. Consiglio europeo si riunisce due
volte a semestre. Può deliberare a maggioranza qualificata o maggioranza
semplice (per questioni procedurali e per adozione del suo regolamento
interno). Novità rilevante è stabilità attribuita al Presidente, eletto dal
Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo,
rinnovabile una volta e preclusivo di ogni mandato nazionale. Egli presiede e
anima i lavori del Consiglio europeo, ne deve assicurare la preparazione e
continuità in collaborazione con presidente della Commissione. Si adopera per
facilitare consenso e coesione in seno all'istituzione e presenta al Parlamento
europeo relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.
Il Consiglio
ha una funzione di indirizzo politico nel settore della politica estera e della
sicurezza comune e nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune.
Ruolo anche di politica attiva: ad es quando decide sulle formazioni del
Consiglio o sulla composizione del Parlamento europeo. Opera come organo di
presidenza collegiale quando nomina il proprio Presidente e l'Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È
inoltre garante del rispetto dei principi fondamentali.