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LO STATO REGIONALE E LO STATO FEDERALE
Stato federale: si inscrive nella figura delle UNIONI istituzionali di STATI, comprensiva di:
Lo STATO FEDERALE nasce:
Stato regionale.
In altri termini, lo Stato federale e lo Stato regionale rappresentano attualmente, due modi di essere dello Stato unitario, in contrapposizione allo Stato accentrato. Le funzioni dello Stato federale non sono più soltanto compiti di direzione suprema dello Stato, di difesa, di politica estera, ma anche importanti competenze inerenti alla economia, al commercio, ai diritti civili, alle politiche sociali. E' prevista, poi, la partecipazione degli Stati membri alla formazione della volontà federale; nonché il coordinamento nell'esercizio delle politiche settoriali.
Nei processi di regionalizzazione o di federalismo.
linea evolutiva:
a) ampliamento competenze a livello centrale.
b) sostituzione dell'originale "dual federalism", cioè dualismo o separatismo tra livello centrale e decentrato a vantaggio di forme cooperative.
c) introduzione del principio della sussidiarietà.
La regionalizzazione ha caratterizzato gran parte degli Stati Unitari.
a) regionalizzazione estesa all'intero territorio
nazionale (ITALIA e SPAGNA; o solo su porzioni limitate di esso
(GRAN BRETAGNA: particolari poteri alla Scozia e all'Irlanda del Nord; FINLANDIA:
particolari autonomie alle isole AALAND).
b) Regionalizzazione obbligatoria e facoltativa.
(
c) Regionalizzazione uniforme o differenziata. Uniforme, in ITALIA (art. 116 Costituzione ). Differenziata, in SPAGNA, dove ogni Regione può godere di un proprio differenziato Statuto di autonomia, (sia pure nei limiti generali posti dalla Costituzione).
d) Regionalizzazione del tutto particolare nella Costituzione del BELGIO: tre Regioni territoriali e tre Comunità etniche e culturali che non corrispondono alla suddivisione territoriale.
Per lo Stato liberale autoritario, invece, le autonomie regionali: pericolo sono un per l'unificazione politica dell'Italia, "piemontizzazione", centralismo politico. Viceversa, per i nostri costituenti: la salvaguardia dell'unità non implica la negazione delle situazioni locali.
Infatti, l'art. 5 Costituzione impegna
a) promuovere lo sviluppo delle autonomie.
b) raccordare ad esse l'organizzazione della pubblica amministrazione, "attuando", nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo.
c) "adeguare" i pincìpi e i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia.
Altri articoli si collegano alla regionalizzazione
dello Stato: art. 57, art. 83 e art. 124 Costituzione. Solo con
I costituenti cercarono, dunque, un punto di equilibrio tra due esigenze diverse, ma complementari:
favorire le autonomie territoriali, per meglio garantire il coinvolgimento sociale alla vita delle istituzioni.
garantire che il pluralismo delle istituzioni non degeneri fino a incrinare l'unità politica dello Stato.
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AUTONOMIA REGIONALE.
Un ente può qualificarsi autonomo se:
a) è manifestazione di un proprio ordinamento giuridico particolare.
b) Esprime interessi anche eteronomi rispetto a quelli dello Stato.
c) Ha capacità di esprimere indirizzi autonomi.
L'autonomia delle Regioni è maggiormente garantita perché trova il suo riferimento essenziale nel testo costituzionale (titolo V); mentre, l'autonomia degli altri enti è demandata alle leggi dello Stato (art. 33 Costituzione).
Vi sono 15 Regioni di diritto comune e 5 regioni a autonomia speciale (art. 116):
SICILIA, SARDEGNA, TRENTINO ALTO ADIGE, FRIULI VENEZIA GIULIA, VAL D'AOSTA:
la fonte delle competenze di queste regioni sono i rispettivi Statuti approvati con legge COSTITUZIONALE; mentre, l'oggetto specifico delle loro competenze amministrative, deve essere rinvenuto nei decreti(legge) di attuazione degli Statuti delle Regioni (a autonomia speciale) emanati dal Governo. (Vedi nuova legge costituzionale).
Anni '70: attuazione delle REGIONI DI DIRITTO COMUNE; si è sfumata la peculiare posizione delle Regioni a autonomia speciale: tendenza alla omogeneizzazione.
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