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CONSIGLIO DELL'UNIONE
Il Consiglio dell'Unione, gią Consiglio dei Ministri, č composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, scelti nell'ambito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di ministri, in funzione della materia trattata.
Il Consiglio č un organo di Stati a composizione variabile e si riunisce in diverse formazioni (Es. agricoltura, ambiente, trasporti, ecc.). Il Consiglio "affari generali" assicura coerenza dei lavori delle varie formazioni e rappresenta collegamento con Consiglio europeo, dovendo preparare i lavori di questo e confermandone pieno inserimento nel quadro istituzionale dell'Unione. Il Consiglio "affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo. La presidenza delle formazioni del Consiglio, tranne quella "affari esteri", č esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi, secondo sistema di rotazione paritaria. Ciascuno dei tre stati esercita a turno la presidenza. Trattato di Lisbona introduce una programmazione articolata in 18 mesi, arco temporale + lungo rispetto a prima che rende possibile fissare obiettivi + impegnativi.
In alcuni casi - espressamente previsti - i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono e deliberano in quanto tali e non in quanto componenti del Consiglio. In queste ipotesi la deliberazione non č presa dall'istituzione comunitaria, ma da un organo intergovernativo: č il caso, ad es., della nomina dei membri della Corte di giustizia.
Il Consiglio č assistito da un Segretariato generale, che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo. Tale organo ha una struttura articolata in varie direzioni generali e in un servizio giuridico.
Il COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri) č composto dai rappresentanti diplomatici di tutti gli Stati membri accreditati presso l'Unione. Č responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso. Č organismo autonomo, con potere di adottare decisioni di procedura nei casi previsti del regolamento interno. Coordina lavoro delle tante commissioni tecniche che preparano attivitą normativa del Consiglio e ne rappresenta il filtro politico. Trattato di Lisbona ha inoltre previsto istituzione di un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
Al Consiglio č stato attribuito vasto potere normativo e di coordinamento, inoltre esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio.
Il potere legislativo si manifesta con adozione di direttive e regolamenti, due principale espressioni dell'attivitą normativa.
Consiglio autorizza la Commissione a negoziare accordi internazionali, autorizza la firma e li conclude. I poteri del Consiglio rispondono al principio delle competenze di attribuzione; fa eccezione la competenza a norma dell'art. 352 TFUE che consente al Consiglio di adottare un atto normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera di competenza dell'Unione, " se un'azione dell'Unione appare necessaria, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi abbiano previsto i poteri di azione". Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza qualificata. Maggioranza va calcolata con riferimento alla ponderazione dei voti per ciascun Stato membro. Fino al 2014 mantenuta la ponderazione prevista da regime antecedente in base al quale la soglia di validitą delle delibere č di 255 voti favorevoli della maggioranza degli Stati membri quando adottate su proposta della Commissione; altri casi č di 255 voti favorevoli di due terzi degli Stati membri con maggioranza qualificata che comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. A partire dal 1 novembre 2014 per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, che rappresentano numero di Stati membri che corrispondono almeno al 65% della popolazione dell'Unione. Cosi uguaglianza formale tra Stati, ognuno dei quali dispone di un voto, č coniugata con criterio della popolazione in modo che non prevalga maggioranza di soli piccoli Stati.
Regole cambiano quando non partecipino tutti gli Stati membri. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio che tot. almeno il 65% della popolazione e la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentino oltre 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, + un altro membro.
Nel caso proposta non sia della Commissione o dell'Alto rappresentante, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio che totalizzano almeno il 65% della popolazione.
Per alcune deliberazioni č richiesta l'unanimitą, astensione non ne impedisce l'adozione.
Essa č prevista ogni volta che Consiglio voglia discostarsi dalla posizione formalmente espressa dalla Commissione o quando sulla posizione del Consiglio stato voto negativo del Parlamento. Ipotesi in cui prevista unanimitą ulteriormente ridotte dal Trattato di Lisbona; riguardano ambito di Politica estera e di sicurezza comune o situazioni in cui il Consiglio č chiamato a deliberare in via generale o con limiti poco definiti ad es. :
provvedimenti "opportuni" per combattere discriminazioni
misure relative sicurezza o protezione sociale
talune azioni generali di politica ambientale
stipulazione di accordi internazionali nei settori in cui sul piano interno č prevista l'unanimitą
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