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Il parlamento




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IL PARLAMENTO


LA Costituzione colloca al centro della vita politica del paese il Parlamento, unico organo eletto direttamente dal popolo a livello nazionale e quindi espressione piena della volontà popolare. Il titolo 'I' della parte seconda della Costituzione è interamente dedicato al Parlamento ed è suddiviso in due sezioni:

nella prima, le Camere artt. 55-69);

nella seconda, la formazione delle leggi (artt. 70-82), si descrive la più importante attività svolta da questo organo, la funzione legislativa.


Struttura del Parlamento


Sistema bicamerale. L'art.55 delinea la struttura bicamerale del Parlamento.

Esso è, infatti, composto da due Camere:

la Camera dei deputati;

il Senato della Repubblica.

Si tratta di un bicameralismo perfetto, perché entrambe le Camere hanno gli stessi poteri e le stesse competenze.

Questa perfetta parità ha, nella pratica, creato non poche difficoltà di funzionamento al nostro Parlamento, determinando una pesante duplicazione di tempi e procedure senza contributi significativi all'affidamento dei contenuti delle leggi.

Presidente della Camera dei deputati: Pier Ferdinando Casini;

Presidente del Senato della Repubblica: Marcello Pera.


Il Parlamento in seduta comune. I due rami di cui si compone il Parlamento operano, di regola, separatamente. Vi sono però alcune ipotesi, indicate dalla Costituzione, in cui le camere esercitano i loro compiti congiuntamente. Le riunioni in seduta comune sono previste per:

l'elezione del Presidente della Repubblica;

il suo giuramento;

la messa in stato di accusa del Capo dello Stato per alto tradimento e attentato alla Costituzione;

l'elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale;

l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura.

Le elezioni della Camera dei deputati


La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. L'età per poter essere eletti deputati (elettorato passivo) è fissata a 25 anni, mentre l'età per votare (elettorato attivo) alla Camera dei deputati è di 18 anni. Il numero dei deputati è 630, vale a dire esattamente il doppio del numero dei senatori (315).

Le elezioni di entrambi i rami del Parlamento, in seguito alla riforma elettorale del 1993, avvengono con un sistema misto (i seggi sono assegnati per il 75% con il sistema maggioritario e per il 25% con il sistema proporzionale.


Le caratteristiche del Senato


Il Senato si compone di 315 membri scelti direttamente dal popolo (elettivi), 6 dei quali eletti dagli italiani residenti all'estero.

Accanto ad essi, contrariamente a quanto stabilito per la Camera dei deputati, la Costituzione prevede anche membri non elettivi.

Un altro dei pochi elementi che differenziano la Camera dei deputati dal Senato della Repubblica è dato dai requisiti richiesti ai cittadini per esercitare la capacità di voto e per essere eletti. La Costituzione, infatti, ha previsto due diverse soglie di età, infatti per il Senato sono necessari 25 anni per votare (elettorato attivo) e 40 anni per essere votati (elettorato passivo).



Elettorato attivo

(capacità di voto)

Elettorato passivo

(capacità di essere eletti)

Membri  

elettivi

Membri non elettivi

Sistema elettorale



Camera

Dei deputati



18 anni



25 anni



630 (12 eletti dai cittadini italiani residenti all'estero)


75% sistema maggioritario uninominale

25% sistema proporzionale su base nazionale



Senato della Repubblica



25 anni



40 anni



315 (6 eletti dagli italiani residenti all'estero)


Ex Presidenti della Repubblica


Membri nominati dal Capo dello Stato

75% sistema maggioritario uninominale

25% sistema proporzionale su base  regionale


Il motivo per cui i costituenti hanno stabilito età diverse per l'elettorato attivo e passivo dei rami del Parlamento risiede nell'intento di attribuire al Senato un ruolo di 'Camera di ripensamento', grazie all'età media più elevata dei

suoi componenti, una più matura riflessione e discussione dei progetti di legge all'esame della Camera dei deputati.


I senatori a vita


Gli ex Presidenti della Repubblica, cessato il loro mandato, hanno diritto di ricoprire per tutta la vita, sempre che non vi rinuncino, un seggio in Senato. Non godendo di alcun privilegio particolare, la loro posizione è del tutto equiparata a quella degli altri senatori. Una seconda categoria di senatori non elettivi è quella dei membri nominati dal Capo dello Stato (non possono essere più di 5 e devono essere scelti tra persone che si sono distinte per i brillanti risultati raggiunti nella loro professione).


La durata della legislatura


Il periodo di tempo che intercorre tra un'elezione e l'altra è detto legislatura e ha la durata di cinque anni, fatta eccezione per i casi di scioglimento anticipato o di proroga in caso di guerra.


L'organizzazione interna delle Camere


Uno dei primi compiti spettanti alle nuove camere è quello di eleggere gli organi, in particolare il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Ogni ramo del Parlamento ha, quindi; un suo Presidente, che ne disciplina le attività, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari, garantendone l'autonomia nei confronti dell'altra camera e degli altri poteri dello Stato.

I Presidenti delle Camere sono titolari di alcune attribuzioni molto importanti, tra cui:

la convocazione straordinaria delle Camere;

la presidenza e la direzione delle sedute e dei dibattiti;

l'esercizio dei poteri disciplinari di polizia.

In ciascuna Camera, una volta eletto il Presidente, si procede alla nomina dei membri che, insieme ad esso, formano l'Ufficio di presidenza.




Il funzionamento delle Camere


La Camere hanno delle norme interne dette: regolamenti parlamentari.

I regolamenti parlamentari sono un complesso di norme che ciascuna Camera adotta per la sua organizzazione interna, lo svolgimento dei suoi lavori, le procedure di decisione, l'esercizio delle varie funzioni e i rapporti con il Governo.

Tali atti sono espressione del potere di autoregolamentazione del Parlamento, con cui si garantisce l'assoluta indipendenza di quest'organo da qualsiasi interferenza degli altri poteri dello Stato.


La maggioranza per decidere. La Costituzione, nell'art.64, stabilisce le maggioranze necessarie perché le Camere possano deliberare validamente:

la maggioranza assoluta dei componenti consiste nella metà +1 dei membri che compongono ciascuna Camera (315+1). É questo il quorum, cioè il numero, necessario per l'adozione di alcuni atti particolarmente importanti.

La maggioranza dei presenti è il numero corrispondente alla metà +1 dei membri di ciascuna Camera che risultino presenti in aula, definita maggioranza relativa. La maggioranza dei presenti è richiesta per la validità della maggior parte delle deliberazioni parlamentari. La Costituzione prescrive che in aula vi sia sempre un numero minimo di presenti che corrisponde alla maggioranza (metà +1) dei componenti la Camera (cosiddetto numero legale).

La maggioranza qualificata, che di solito corrisponde ai due terzi o ai tre quinti dei componenti. Quest'ultima è richiesta per decisioni di grande rilievo.



Maggioranza relativa                               metà + 1 dei presenti


Maggioranza assoluta                               metà + 1 dei componenti


Maggioranza qualificata                           due terzi o tre quinti dei componenti


Le sedute del Parlamento. La Costituzione sancisce, in linea di massima, la pubblicità delle sedute delle due Camere. Comunque la Costituzione riconosce la possibilità di imporre la segretezza delle proprie sedute e di affermare la propria autonomia anche nei confronti dell'opinione pubblica.


Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei parlamentari


L'ineleggibilità è un impedimento che esiste già prima delle elezioni e non consente a un soggetto di essere eletto a una determinata carica pubblica. In genere sono eleggibili persone che, svolgendo certe attività, potrebbero porsi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri candidati o potrebbero influenzare la scelta dell'elettore.

L'incompatibilità è, invece, una situazione che si verifica quando una stessa persona ricopre contemporaneamente due cariche pubbliche, tra loro in conflitto.


Le immunità parlamentari


Questa norma protegge la libertà di manifestazione del pensiero dei parlamentari, i quali non possono sentirsi condizionati nell'esprimere le proprie idee. Essi quindi godono di particolari garanzie disposte dalla stessa Costituzione a tutela della loro libertà e indipendenza. Tali garanzie si definiscono immunità e sono disciplinate dall'art. 68 che riconosce ai deputati e ai senatori sia l'immunità per le opinioni e i voti espressi sia l'immunità penale, tranne che per i reati per i quali siano stati colti in fragranza.


L'insindacabilità. Le opinioni dei parlamentari sono insindacabili, sia quando sono espresse nell'aula parlamentare, sia in altri luoghi, purché si tratti di argomenti attinenti alla funzione svolta e non riguardanti la vita privata.


L'immunità penale. La Costituzione stabilisce che il parlamentare non può essere sottoposto a provvedimenti che ne limitino la libertà senza l'assenso della Camera di appartenenza. L'istituto dell'immunità parlamentare è stato riformato nel 1993, e da allora la cosiddetta autorizzazione a procedere non è più necessaria per iniziare un procedimento penale nei confronti di un parlamentare, né per dare esecuzione a sentenze irrevocabili di condanna.

Essa, invece, deve essere richiesta per limitare la libertà personale (fermo, arresto) o domiciliare (perquisizione) o di corrispondenza (intercettazioni telefoniche).


L'iniziativa legislativa


Il Parlamento è titolare del potere legislativo. La Costituzione prevede l'iter di formazione delle leggi. La formazione delle leggi da parte delle Camere richiede lo svolgimento di un particolare procedimento, cui si dà il nome di iter legislativo, che si articola in quattro fasi:

iniziativa;

esame;

promulgazione;

pubblicazione.

La formulazione di una legge impone innanzi tutto che un progetto sia presentato alle Camere. Di solito l'iniziativa è assunta dal Governo (si parla in tal caso di disegno di legge) o dai membri del Parlamento (si parla di proposta di legge).

Il potere di iniziativa legislativa è inoltre riconosciuto al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), che può proporre solo progetti in materia di economia e lavoro, a ciascun Consiglio regionale e a cinquantamila elettori (iniziativa popolare).


L'esame e l'approvazione della legge


L'art. 72 spiega in che modo viene esaminato e approvato un progetto di legge. Il progetto è materialmente presentato alla Presidenza di una delle due Camere (sappiamo che le due Camere lavorano separatamente).

Il Presidente dà comunicazione del progetto all'Assemblea, ne ordina la stampae ne distribuisce copia ai parlamentari, stabilendo il tipo di procedimento da adottare per l'approvazione (procedimento ordinario, procedimento abbreviato o procedimento speciale).

Il procedimento ordinario. Con il procedimento ordinario il Presidente di una delle due Camere assegna il progetto di legge a una commissione, che in questo caso viene denominata referente, poiché svolge il compito di riferire all'Assemblea dopo aver esaminato il progetto. Le commissioni sono organi interni del Parlamento, formate da un numero ristretto di deputati e senatori, che svolgono un ruolo essenziale nel procedimento di formazione delle leggi. Devono rispecchiare, nella loro composizione, la proporzione delle forze politiche presenti in Parlamento. Le Commissioni possono essere speciali o permanenti. Le prime sono costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse (ad esempio, le Commissioni di richiesta). Le seconde sono istituite permanentemente in seno a ciascuna Camera e sono articolate per materia.

La Commissione incaricata esamina la proposta, apporta eventuali cambiamenti e sceglie il testo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il procedimento abbreviato. Nel procedimento abbreviato, la procedura è sempre quella ordinaria, ma in questo caso i tempi sono ridotti alla metà (il suo impiego presuppone una dichiarazione di urgenza, che può essere proposta dal Governo, dai parlamentari o anche dal Presidente della Commissione competente per l'esame). Tale procedura è sempre utilizzata, ad esempio, per la conversione dei decreti-legge.

Il procedimento speciale. Con questo procedimento la Commissione permanente viene investita del potere di approvare il progetto di legge al posto dell'Assemblea, e per tale motivo viene denominata Commissione deliberante.


La promulgazione e la pubblicazione


La promulgazione è l'atto conclusivo del procedimento legislativo, con cui il Presidente della Repubblica attesta formalmente che la legge è stata approvata nello stesso testo dalle due Camere, ne dispone la pubblicazione e ne impone l'osservanza. Una volta promulgata, cioè firmata dal Capo dello Stato, la legge esiste ufficialmente, viene pubblicata e resa nota a tutti. Il Presidente della Repubblica, però, ha un'alternativa alla promulgazione, egli può rinviare la legge alle Camere perché la riesaminino, indicando le ragioni per le quali non l'ha promulgata. Il potere di veto sospensivo riconosciuto al Presidente della Repubblica può essere esercitato una sola volta (se infatti il Parlamento riapprova il medesimo testo, il Presidente non può fare altro che promulgarlo).

La fase successiva alla promulgazione. Dopo la promulgazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge diventa obbligatoria una volta trascorso un periodo di tempo, detto vacantio legis, che ne permette la conoscenza da parte di tutti i membri della collettività. Il periodo di vacantio legis normalmente dura 15 giorni, ma può essere abbreviato o prolungato.



La nascita di una legge





Se approva il testo di legge

 

Torna alla prima Camera

 

Se lo modifica con emendamenti

 

Esame da parte della prima

camera e approvazione

 

Esame da parte della seconda

Camera

 
Proposta di legge

Si chiama disegno di legge se proposto dal Governo

 


Governo

  parlamentari

  Cittadini

almeno 50.000

  Consigli

regionali

 

Consiglio Nazionale

e dell'Economia

del Lavoro (CNEL)

 


Entra in vigore

(nei confronti di tutti i cittadini)

dopo15 giorni dalla pubblicazione

  Pubblicazione

Sulla Gazzetta Ufficiale

 

Promulgazione da parte

Del Presidente della Repubblica

 

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