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Gli ordinamenti regionali e locali
Art. 114. Cost.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Ordinamento amministrativo e decentramento dei poteri
L'Italia è, dal punto di vista amministrativo, ripartita in venti regioni, di cui quindici (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) sono dette a "statuto ordinario", mentre cinque (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) sono dette a "statuto straordinario", poiché dotate di ampia autonomia, sia per motivi geografici in quanto aree di frontiera (e di frontiera in certo senso sono anche, per la loro insularità, la Sardegna e la Sicilia), sia per motivi etnici, culturali e linguistici.
Tutte le regioni, anche quelle a statuto straordinario, trovano limiti alla loro attività nei principi giuridici generali dello stato. L'Italia è rimasta a lungo uno stato fortemente centralizzato. Le stesse regioni a statuto ordinario (quelle a statuto straordinario furono istituite poco dopo la nascita della Repubblica) divennero operative solo nel 1970, quindi con molto ritardo rispetto al dettato della Costituzione. Le regioni hanno conseguito più funzioni e maggiore autonomia in seguito all'approvazioni di alcune leggi, tra cui in particolare la modifica del Titolo V della Costituzione (2001).
A loro volta le regioni sono ripartite in province, attualmente in numero di 105 (comprese le tre nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani); le province sono suddivise in comuni, in numero di 8.101. Solo alle regioni spetta un potere legislativo, di base costituzionale nelle regioni a statuto straordinario, in parte soggetto al potere centrale in quelle a statuto normale; ai comuni e alle province competono solo atti di natura amministrativa. Lo stato è rappresentato in ogni capoluogo di regione da un commissario del governo, incaricato di funzioni di controllo, e in ogni capoluogo di provincia da un prefetto.
Comuni, province e regioni hanno propri istituti: un presidente (il sindaco per i comuni), un consiglio e una giunta esecutiva. In particolare, in base all'importante legge sulle autonomie locali entrata in vigore nel 1990, comuni e province rappresentano le comunità locali e ne amministrano le risorse.
Dal 1993 vengono eletti direttamente dalla popolazione i sindaci di tutti i comuni (in precedenza solo quelli con meno di 15.000 abitanti); oggi, pertanto, i sindaci delle grandi città, Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e così via, sono divenuti importanti protagonisti della vita politica nazionale.
La spinta a ottenere maggiori poteri autonomi corrisponde d'altronde a richieste di decentramento amministrativo avanzate sin dal XIX secolo, cioè da quando si posero le basi per l'unità d'Italia, da parte di molti storici o uomini politici; essi sollecitarono la formazione di uno stato non centralizzato ma federale, sull'esempio degli Stati Uniti o della Svizzera.
Per oltre centocinquant'anni le proposte federaliste non sono state prese in considerazione; solo nel 2000, nell'ultimo scorcio della XIII legislatura, il Parlamento italiano ha approvato una legge sul federalismo.
Autonomie locali
Autonomie locali Espressione con la quale la Costituzione italiana designa l'insieme dei comuni e delle province. In altri paesi, le autonomie locali sono rappresentate da varie forme di amministrazione (o governo), dette 'locali' perché di unità minori entro gli stati, in genere a livello di contea, città, regione, provincia o distretto, create dal governo centrale con delega di poteri determinati. Il personale delle amministrazioni locali è generalmente eletto direttamente e ha competenza amministrativa, fiscale, anagrafica, sanitaria e di leva locale.
In Italia, l'importanza di questi enti è richiamata sin dai principi fondamentali della Costituzione, dove si afferma che 'La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento." (art. 5). Alla luce di questo solenne riconoscimento comuni e province appaiono non solo strutture amministrative decentrate a composizione elettiva, ma enti dotati di una propria rappresentatività democratica e, per il cittadino, nuove dimensioni di appartenenza.
L'impegno a promuovere le autonomie locali e a perseguirne il rafforzamento costituisce un criterio-guida per lo sviluppo dell'ordinamento statale. In questa direzione si è mossa la riforma degli enti locali attuata con la legge 142 del 1990, poi modificata nel 1993, che ha riconosciuto sia ai comuni sia alle province l'autonomia statutaria, ossia la potestà di adottare con deliberazione dei rispettivi consigli un proprio statuto che determini le attribuzioni degli organi, il funzionamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni. La legge del 1990 ha definito inoltre gli organi di governo, identificati in un'assemblea elettiva (consiglio), in un collegio esecutivo (giunta) e in un organo monocratico (sindaco o presidente della provincia); quella del 1993 ha invece accentuato i poteri del sindaco e del presidente della provincia, dei quali prevede l'elezione a suffragio universale diretto.
Nelle aree metropolitane, in luogo della provincia, la legge del 1990 ha introdotto una nuova forma di governo locale, la città metropolitana. La stessa legge contiene una nuova disciplina delle Comunità montane, un particolare tipo di ente locale con popolazione non inferiore ai 5000 abitanti.
In tema di finanza locale, la riforma ha riconosciuto agli enti locali autonomia finanziaria e impositiva. Il rilievo che la costituzione attribuisce alle autonomie locali esclude che un eventuale ampliamento dei poteri delle regioni (ad esempio, nel quadro di una riforma in senso federalista) possa andare a scapito delle autonomie locali.
Regione
Regione Ente pubblico posto in posizione intermedia fra lo Stato italiano e gli altri enti locali (Provincia e Comune); secondo i principi stabiliti dalla Costituzione essa gode di poteri propri.
Le regioni italiane, ciascuna delle quali ha un proprio statuto trasformato in legge dal Parlamento, sono venti. Una particolare autonomia è tuttavia attribuita a cinque di esse (Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) che sono disciplinate da leggi speciali (statuti speciali).
Organi delle regioni sono: il Consiglio regionale, che emana le leggi regionali; il presidente della Giunta, che rappresenta la Regione, promulga le leggi regionali e dirige le funzioni amministrative; la Giunta, che è l'organo esecutivo delle regioni.
A differenza degli altri enti autonomi, le regioni non hanno soltanto funzioni amministrative, ma hanno il potere di emanare leggi, valide nel proprio ambito territoriale, in una serie di materie che sono elencate dalla Costituzione. In queste materie le leggi regionali hanno la stessa efficacia delle leggi del Parlamento.
Provincia
Provincia Ente amministrativo territoriale intermedio tra il comune e la regione, destinato a curare gli interessi della comunità provinciale. Fra i suoi compiti principali, si ricordano: difesa del suolo; valorizzazione delle risorse energetiche; prevenzione delle calamità naturali; risoluzione dei problemi relativi all'igiene e alle strade che riguardino più comuni; organizzazione dell'istruzione secondaria e determinazione del calendario della stagione di caccia.
Organi della provincia sono: il Consiglio provinciale, con funzioni di indirizzo, eletto direttamente dai cittadini della provincia; la Giunta provinciale, organo esecutivo, eletta dal Consiglio provinciale; e il Presidente della provincia, che rappresenta l'ente, eletto dal Consiglio provinciale.
Le province italiane sono attualmente 106. Le province di Trento e Bolzano hanno un ampio potere legislativo e amministrativo previsto dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; la provincia di Aosta, istituita nel 1927, venne abolita nel 1945, anno in cui la città divenne capoluogo della circoscrizione autonoma, eretta poi in regione a statuto speciale. Nel luglio del 2001 la regione a statuto speciale della Sardegna ha istituito quattro nuove province (Sulcis-Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra e Gallura) che dovrebbero diventare effettive, assieme ad alcuni cambiamenti alle province già esistenti, dope le elezioni amministrative del 2005.
Comune
Comune Ente pubblico territoriale che rappresenta la comunità locale curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. Il Comune gode di autonomia statutaria e finanziaria e ha facoltà di amministrarsi, attraverso organi propri, nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, dello sviluppo economico. Per conto dello Stato l'ente comunale gestisce i servizi di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare ed elettorali.
Organi del Comune sono: il consiglio comunale (organo collegiale eletto ogni cinque anni a suffragio universale) con funzione deliberante, la giunta (organo collegiale esecutivo) e il sindaco (organo individuale), che presiede la giunta. Il sindaco, che oltre a essere il capo dell'amministrazione comunale è ufficiale di governo, viene eletto direttamente dai cittadini residenti nel Comune.
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