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Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzione la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell'emanazione di norma fiscali. Tali principi sono:
a) la riserva di legge (art. 23); "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Trattasi di riserva di legge relativa: ciò significa che la legge disciplina gli aspetti essenziali (a. presupposto, b. soggetti, c. aliquote, d. base imponibile), mentre la disciplina di grado inferiore servirà ad integrare e a curare gli aspetti più particolarmente tecnici. Può anche accadere che il legislatore preveda dei limiti massimi e minimi (c.d. forchette) per la determinazione delle aliquote, mentre i provvedimenti ministeriali le stabiliranno più nello specifico. La riserva di legge ha precisi fini garantistici: è il Parlamento che ha il potere di imporre un tributo e non il Governo, quindi i rappresentanti del cittadino, da lui democraticamente scelti;
b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto è tenuto all'adempimento della prestazione in ragione della sua capacità contributiva. Possono costituire oggetto di tassazione solo quei fatti economicamente valutabili quali ad esempio un incremento patrimoniale, un investimento ecc.
c) l'universalità dell'imposta (art. 53), per il quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";
d) l'uguaglianza (relativa) dell'onere tributario (art. 3), secondo il quale l'onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti d'imposta in proporzione della propria capacità contributiva;
e) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio programmatico, attuabile in concreto mediante varie forme (progressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività continua);
f) l'inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75)
g) l'impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81)
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una ipotetica "scaletta", la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto legislativo, il decreto legge, la legge regionale nonché le fonti secondarie quali regolamenti e decreti ministeriali.
L'articolo 119 della costituzione prevede la potestà legislativa regionale: la legge regionale si pone come legge parallela subprimaria, per il principio di sussidiarietà. È parallela in forza della potestà impositiva autonoma delle regioni, subprimaria perché legge regionale si inserisce in una legge quadro ordinaria (principio di sussidiarietà ed eventuale coordinamento). La legge quadro non ha principi dispositivi immediatamente validi per la legge regionale (come invece avviene per la legge ordinaria e il coordinamento).
L'appartenenza dell'Italia ad organismi sovranazionali, impone alcune considerazioni in merito alle fonti normative estere. In particolare occorre ricordare i rapporti tra l'ordinamento nazionale e le fonti principali della Comunità Europea ovvero i regolamenti e le direttive: i primi hanno portata generale, sono obbligatori e sono direttamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità di ratifica; le seconde vincolano invece gli stati quanto al fine da perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.
L'efficacia delle norme tributarie nel tempo e nello spazio segue le regole dettate dai principi generali dei diritti con l'eccezione costituita dall'art. 75 Cost. secondo il quale, come già ricordato, non è possibile l'abrogazione di una norma tributaria a mezzo referendum.
Quanto all'efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie, giova ricordare che in materia vige il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non ai sensi di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
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