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Legittimazione
La disciplina dei titoli di credito si caratterizza per la notevole semplicità delle modalità di esercizio del diritto.
Il possessore qualificato del titolo può infatti far valere il diritto cartolare nei confronti del debitore senza essere tenuto a provare il valido acquisto della proprietà del titolo e il conseguente acquisto della titolarità del diritto.
Legittimazione attiva a conferma di quanto appena detto, l'art. 1992 1°c. stabilisce che il possessore di un titolo di credito, legittimato nelle forme previste dalla legge, "ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo" (c.d. legittimazione attiva). È così spostato sul debitore l'onere di provare il difetto di titolarità, ove intenda resistere alla richiesta di adempimento.
Legittimazione passiva nel contempo, "il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto" ex art. 1992 2°c.
E si presti attenzione: la liberazione del debitore non è subordinata alla sua buona fede, bensì all'assenza di dolo o colpa grave. Ciò significa che il debitore è liberato non solo quando ignora il difetto di titolarità del legittimato (buona fede), ma anche quando, pur essendone a conoscenza, non disponga di mezzi di prova pronti e sicuri per contestare il difetto di titolarità o, quanto meno, non sia in grado di procurarseli con l'ordinaria diligenza.
Eccezioni
Il regime delle eccezioni che il debitore cartolare può opporre al portatore del titolo per sottrarsi al pagamento è fissato dall'art. 1993: norma che pone i principi della letteralità e dell'autonomia (in sede di esercizio) del diritto cartolare.
Le eccezioni cartolari si distinguono in 2 categorie:
Danno luogo ad eccezioni reali:
a) Le eccezioni di forma: vale a dire la mancata osservanza dei requisiti formali del titolo richiesti dalla legge a pena di nullità (ad es. la mancanza nel titolo cambiario della denominazione cambiale).
b) Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (principio della letteralità del diritto cartolare).
c) La falsità della firma: da ritenersi nel senso che la sottoscrizione non è giuridicamente riferibile a colui che figura dal titolo come debitore (vi rientra perciò il caso di firma apposta da un omonimo; non invece quello della contraffazione autorizzata di firma altrui).
d) Il difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo: al momento cioè in cui l'obbligazione cartolare diviene operativa con l'immissione del titolo in circolazione.
e) La mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione: Ad es. nella cambiale la mancata levata del protesto, necessario per l'esercizio dell'azione contro gli obbligati di regresso.
Sono invece eccezioni personali tutte le eccezioni diverse da quelle reali. Tra queste rientrano:
Le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione del titolo (eccezioni ex causa), opponibili solo al primo prenditore.
Le eccezioni fondate su altri rapporti personali con i precedenti possessori (ad es. concessione di una dilazione di pagamento), opponibile solo a colui che è stato parte del relativo rapporto.
L'eccezione di difetto di titolarità del diritto cartolare, opponibile al possessore del titolo che non ne ha acquistato la proprietà (mancanza di un valido negozio di emissione o di trasmissione) o l'ha successivamente persa (vendita del titolo senza consegna all'acquirente).
Le eccezioni di cui ai punti 1) e 2) si definiscono "eccezioni personali fondate su rapporti personali"; quelle di cui al punto 3) "eccezioni personali in senso stretto" in quanto non trovano fondamento in un rapporto tra debitore e portatore del titolo.
La distinzione non è senza rilievo pratico. Il legislatore infatti, per evitare che l'inopponibilità delle eccezioni personali possa dar luogo ad abusi, pone dei temperamenti a tale regola; ammette cioè che a determinate condizioni esse possano essere opposte anche ai portatori successivi. Queste condizioni sono però diverse per i 2 tipi di eccezioni personali:
Per le "eccezioni personali in senso stretto" (difetto di titolarità) è applicabile la regola dettata dall'art. 1994 per l'acquisto a non domino. L'eccezione di difetto di titolarità è quindi opponibile nei confronti di tutti i successivi possessori in malafede o colpa grave; che cioè conoscevano o dovevano conoscere il difetto di titolarità di un precedente possessore.
Condizioni più rigorose sono invece richieste per l'opponibilità ai successivi possessori delle "eccezioni personali fondate su rapporti personali". Ciò è possibile solo se l'attuale possessore nell'acquistare il titolo "ha agito intenzionalmente a danno del debitore" (art.1993 2°c.).
È questa la c.d. exceptio doli questa richiede non solo la conoscenza (mala fede) o conoscibilità (colpa grave) dell'eccezione, ma una situazione più grave: il dolo. Vale a dire, un accordo fraudolento (collusione) tra chi trasmette e chi riceve il titolo o, quanto meno, lo specifico intento di quest'ultimo di danneggiare il debitore privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore.
Ammortamento
Portato alle estreme conseguenze, il principio dell'incorporazione dovrebbe comportare che l'esercizio del diritto cartolare è precluso anche in caso di perdita involontaria del titolo (smarrimento, sottrazione o distruzione).
A queste estreme conseguenze la legge tuttavia non giunge. A favore di colui che ha perso il possesso del titolo e la legittimazione sono infatti apprestati rimedi che, pur nel rispetto dell'esigenza primaria di sicurezza della circolazione, consentono di svincolare l'esercizio del diritto dal possesso del titolo. Questi rimedi sono diversi per i titoli all'ordine o nominativi e per i titoli al portatore.
Per i titoli all'ordine e nominativi è previsto l'istituto dell'ammortamento (artt. 2016-2020 e 2027) E questo uno speciale procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale che il titolo originario non è più strumento di legittimazione (decreto di ammortamento).
Chi ha ottenuto l'ammortamento può infatti esigere il pagamento su presentazione del relativo decreto e, se il titolo non è scaduto, può ottenere dall'emittente un duplicato del titolo perduto (art.2019, 2° comma).
La procedura di ammortamento è ammessa solo in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo (perdita involontaria del possesso) e si articola in due fasi: la prima essenziale, la seconda eventuale.
La procedura di ammortamento inizia con la denuncia al debitore della perdita del titolo e con il contestuale ricorso dell'ex possessore al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile; ricorso con il quale si richiede appunto l'ammortamento del titolo (art. 2016).
Il presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti sommari sulla verità dei fatti e sul diritto del denunziante, pronuncia con decreto l'ammortamento. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e deve essere notificato al debitore, a cura del ricorrente. Solo con la notifica del decreto il debitore non è liberato se paga al detentore del titolo (art.2016, 5°c.). Il titolo perde cioè, a partire da tale momento, la sua funzione di legittimazione.
Il debitore non può però pagare neppure all'ammortante prima che siano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Entro questo termine, infatti, il terzo detentore del titolo può proporre opposizione contro il decreto di ammortamento depositando il titolo presso la cancelleria del tribunale.
Si apre così un ordinario giudizio di cognizione, che ha per oggetto l'accertamento della proprietà del titolo e si chiude con la revoca del decreto se l'opposizione è accolta. Se invece l'opposizione è respinta, il decreto di ammortamento diventa definitivo ed il titolo è consegnato al ricorrente.
La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, salvo alcune eccezioni tassativamente previste per i titoli a circolazione ristretta (libretti di deposito e assegni bancari al portatore). Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione, ha tuttavia diritto ad ottenere dall'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente (art. 2007).
Nel caso invece di smarrimento o sottrazione del titolo (e di distruzione non provata), chi ha subito tali eventi e li abbia denunziati all'emittente, dandone la prova, ha diritto alla prestazione, decorso il termine di prescrizione del titolo (art. 2006). Solo così, infatti, il debitore è posto al riparo dal pericolo di un doppio pagamento.
Documenti di legittimazione e titoli impropri
I titoli di credito vanno tenuti distinti dai documenti che hanno solo una funzione di legittimazione, ma non presentano gli ulteriori caratteri propri del titolo di credito; non attribuiscono cioè un diritto letterale ed autonomo.
L'art. 2002 prevede 2 categorie di tali documenti:
Documenti di legittimazione questi "servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione". Sono documenti di legittimazione: i biglietti di viaggio, di cinema o teatro, i biglietti della lotteria, gli scontrini di deposito di bagagli.
Questi documenti legittimano il possessore semplicemente come titolare originario del diritto e non svolgono alcun ruolo ai fini della circolazione dello stesso. Il diritto, quando non è dichiarato incedibile, potrà perciò circolare solo nella forma e con gli effetti propri della cessione.
Titoli impropri consentono "il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione", ma con gli effetti di quest'ultima. È, ad es., titolo improprio, la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore (art. 1899).
I titoli impropri agevolano la circolazione in quanto dispensano il cessionario dalla formalità della notifica al debitore. Non attribuiscono però un diritto letterale ed autonomo, dato che legittimano il possessore come cessionario del diritto documentato.
A questi documenti non si applica la disciplina dei titoli di credito (art.2002). È applicabile solo l'art. 1992, in quanto riguardo alla legittimazione svolgono funzione analoga ai titoli di credito. Resta invece ferma l'inapplicabilità degli artt. 1993 e 1994.
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