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Le violazioni degli obblighi tributari comportano l'irrogazione di sanzioni fiscali tanto più numerose ed opportune quanto maggiore è il danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettività.
Le sanzioni fiscali hanno sia funzione repressiva sia funzione intimidatrice: non a caso, spesso colpiscono non già l'evasione di imposta ma il comportamento attivo od omissivo del soggetto.
La normativa fiscale prevede sanzioni di carattere amministrativo per le violazioni di minore gravità e sanzioni penali per le irregolarità più gravi e per le frodi.
L'ordinamento tributario contempla, inoltre, una vasta platea di sanzioni accessorie, che sono la diretta conseguenza dell'applicazione della sanzione principale: si pensi alla sospensione di licenze; sospensione dagli albi professionali; ritiro della patente di guida; chiusura degli esercizi; non eleggibilità a membro di commissioni tributarie.
Infine, per gli illeciti civili di natura moratoria la normativa fiscale dispone l'applicazione di sanzioni civili di natura restitutoria (interessi) che mirano a colpire l'omesso o il tardivo pagamento.
Le sanzioni fiscali non penali sono state oggetto di una radicale riforma ad opera dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997; tale riforma è in vigore dal 1° aprile 1998. L'innovazione di maggiore rilevanza è rappresentata dalla previsione di una sanzione pecuniaria unica, con conseguente eliminazione della previgente distinzione tra soprattassa e pena pecuniaria, per la quale sono stati stabiliti criteri di determinazione che ricalcano quelli delle sanzioni penali. Inoltre sono state introdotte nuove fattispecie di sanzioni accessorie.
Attraverso l'istituto del ravvedimento, il contribuente può regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione.
Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc).
Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta o della differenza dell'imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta:
La prevista sanzione del 30% viene ridotta:
ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l'infrazione è stata commessa;
ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.
Per regolarizzare solo l'omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.
La riforma del sistema sanzionatorio tributario già iniziata con la revisione della disciplina delle sanzioni amministrative è culminata con il D.Lgs. 74/00 di attuazione della legge delega 205/99 (art. 9), che ha dettato la Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, abrogando le fattispecie di cui al Titolo I del D.L. 429/82. I reati vengono così suddivisi in due raggruppamenti: delitti in materia di dichiarazione e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte.
I reati in materia di imposte dirette e IVA non esauriscono l'universo dei reati tributari. Nelle leggi istitutive dei diversi tributi sono infatti previste distinte ipotesi di reato: si pensi alle violazioni in materia di bollo (D.P.R. 642/72), in tema di bolle di accompagnamento (D.P.R. 627/72) e ricevute fiscali (L. 249/76), in campo doganale.
Volendo elencare i più importanti reati tributari possiamo ricordare:
Omessa dichiarazione [Reato di] (d. pen.) art. 5, D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a produrre ai fini delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto. Non costituisce illecito penale la mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto dalla legge tributaria, qualora il contribuente vi provveda poi entro i successivi 90 giorni. Ugualmente non si considera omessa la dichiarazione non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Occultamento o distruzione di documenti contabili [Reato di] art. 10, D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: il reato consiste nell'occultamento o distruzione in tutto o in parte di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume degli affari.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [Reato di] art. 8 D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sull'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Dichiarazione infedele [Reato di] (d. pen.) art. 4 D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, nella dichiarazione annuale, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando l'imposta evasa sia superiore con riferimento a taluni delle singole imposte, a 200 milioni, nonché l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione degli elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo.
Dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [Rato di] (d. pen.) art.
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