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Le Imposte
Alcuni articoli della Costituzione riguardano i prelevamenti effettuati dallo Stato a i singoli cittadini. Uno di questi prelevamenti è l'imposta.
L'imposta è un prelevamento coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte a fini di interesse generale.
Il dovere di pagare le imposte sorge sulla base di presupposti stabiliti dallo Stato nell'esercizio del potere di sovranità. L'imposta è quindi uno strumento coattivo di solidarietà sociale, in quanto l'onere della spesa per i servizi che giovano a tutta la collettività ricade in misura maggiore su chi dispone di una maggiore ricchezza.
Nello Stato moderno la materia tributaria è oggetto di riserva di legge; vale a dire che i tributi possono essere istituiti, modificati o aboliti soltanto dal legislatore. In Italia i tributi erariali sono istituiti con legge ordinaria o con decreto legislativo; a garanzia dei cittadini lo Statuto del contribuente vieta l'introduzione di nuovi tributi con decreto legge.
Il principio secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge è sancito nel nostro ordinamento dall'art. 23 Cost.
Ogni prelievo della ricchezza dei cittadini può essere stabilito solo dal Parlamento, organo liberamente eletto dai cittadini stessi.
Il rapporto del cittadino con l'ente impositore viene a configurarsi, così, come un rapporto giuridico (obbligazione tributaria), i cui presupposti ed elementi sono stabiliti dalla legge.
Presupposto dell'imposta è l'atto o il fatto al verificarsi del quale la legge ricollega l'applicabilità del prelievo.
Si tratta sempre di atti o fatti suscettibili di valutazione economica, dai quali si può desumere, direttamente o indirettamente, la capacità contributiva del soggetto.
Ad esempio, il presupposto dell'Irpef è il possesso di redditi; quello dell'Ici è il possesso di beni immobili; quello dell'imposta di successione è l'apertura di una successione a casa di morte.
L'individuazione del presupposto di imposta ha un'importanza fondamentale dal punto di vista giuridico, perché l'obbligazione tributaria sorge solo se la situazione in cui si trova il soggetto corrisponde esattamente a quella prevista dalla legge come presupposto del tributo.
Tale obbligazione nasce coattivamente, senza il consenso del debitore e senza alcuna controprestazione da parte dell'ente pubblico. Essa consiste nel pagare il tributo e di osservare gli altri adempimenti previsti dalla legge per la concreta realizzazione del prelievo (dichiarazioni, registrazioni, conservazione o presentazione di documenti ecc.).
Elementi dell'obbligazione tributaria sono: il soggetto attivo, il soggetto passivo, l'oggetto e l'aliquota.
Il soggetto attivo è la Pubblica amministrazione cui per legge compete il potere di applicare in concreto l'imposta.
Ad esempio, soggetto attivo dell'Irpef è l'amministrazione finanziaria dello Stato, soggetto attivo dell'Ici è il comune nel cui territorio è situato l'immobile.
Il soggetto passivo è la persona fisica o l'ente su cui grava l'obbligo di pagare il tributo e la conseguente responsabilità in caso di inadempimento. In generale, soggetto passivo dell'imposta è il contribuente, cioè la persona nei cui confronti si è verificato il presupposto d'imposta.
Con riferimento agli esempi precedenti, soggetto passivo per l'Irpef è il possessore di redditi, per l'Ici è il possessore di un immobile.
L'oggetto dell'imposta è la ricchezza su cui si applica il prelievo.
Oggetto dell'Irpef è il reddito complessivo del contribuente; oggetto dell'Ici sono gli immobili posseduti.
L'oggetto dell'imposta, espresso in moneta, si dice base imponibile.
L'aliquota è il rapporto fra l'ammontare dell'imposta e l'ammontare della base imponibile; si esprime in percentuale e indica in che proporzione l'imposta si commisura all'imponibile (ad esempio, 10% del reddito; 0,4% del valore dell'immobile).
La ricchezza alla quale il contribuente attinge per far fronte al pagamento del tributo è detta fonte dell'imposta.
Generalmente l'imposta viene pagata con il reddito ma, se è molto elevata, può avere come fonte il patrimonio perché per pagarla può essere necessario attingere al risparmio precedentemente accumulato o disinvestire parte dei beni posseduti.
Oggetto e fonte dell'imposta possono coincidere, ma non sempre. Nell'Irpef sia l'oggetto sia la fonte sono dati dal reddito del contribuente; l'Ici ha come oggetto il patrimonio ma l'aliquota è tale che il contribuente può pagare l'imposta attingendo al reddito.
Il prelievo fiscale forme e caratteri differenti; di conseguenza, esistono diversi tipi di imposte che si possono classificare per gruppi omogenei secondo vari criteri. Queste sono:
1. Imposte dirette e indirette;
2. Imposte reali e personali;
3. imposte generali e speciali;
4. Imposte proporzionali, progressive, regressive
Sono imposte dirette quelle che colpiscono le manifestazioni immediate della capacità contributiva, cioè il reddito conseguito o il patrimonio posseduto dal contribuente.
Le imposte dirette sul reddito hanno a oggetto il flusso di ricchezza che si rende disponibile in un dato periodo di tempo, dedotte le spese sostenute per il suo conseguimento.
Ne sono esempi l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Ires).
Le imposte dirette sul patrimonio colpiscono il patrimonio del contribuente nel suo insieme o in alcuni suoi elementi (ad esempio, beni immobili). Esse presentano caratteristiche diverse a seconda che siano ordinarie o straordinarie.
L'imposta patrimoniale ordinaria, pur essendo commisurata al patrimonio (che costituisce l'oggetto), deve avere un'aliquota così bassa da poter essere pagata con il reddito (che ne è perciò la fonte): se l'aliquota fosse elevata e il contribuente per farvi fronte dovesse attingere effettivamente al patrimonio, questo ad ogni pagamento verrebbe a ridursi fino a non esistere più.
Un esempio di imposta ordinaria sul patrimonio è l'imposta comunale sugli immobili (Ici).
La patrimoniale straordinaria, invece, che consiste in un prelevamento "una tantum", può anche avere il patrimonio come fonte.
Ad esempio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, applicata nel 1947 per far fronte alle eccezionali necessità finanziarie del dopoguerra, aveva aliquote crescenti, congegnate in modo che i piccoli proprietari potevano farvi fronte con il reddito, mentre i grossi proprietari dovevano attingere ai rispettivi patrimoni.
Sono imposte indirette quelle che colpiscono le manifestazioni mediate della capacità contributiva, cioè la ricchezza in quanto viene consumata o trasferita.
Le imposte indirette sui consumi colpiscono il reddito quando viene speso e nella misura in cui viene speso.
Ne sono esempi l'imposta sul valore aggiunto (Iva), le imposte di fabbricazione.
Le imposte indirette sui trasferimenti colpiscono il patrimonio nel momento in cui esso viene, in tutto o in parte, trasmesso da un soggetto a un altro, a titolo gratuito o a titolo oneroso.
Ne sono esempi l'imposta sulle successioni a causa di morte e l'imposta di registro.
Le imposte reali colpiscono determinati beni o attività economiche tenendo conto solo della loro entità e natura, e astraendo dalla condizione del contribuente.
Ad esempio, ha carattere reale l'Ici, perché colpisce il valore di un terreno o di un fabbricato considerando solo le caratteristiche del bene e senza dare alcun rilievo alla situazione del possessore.
Le imposte personali colpiscono la ricchezza complessiva del contribuente tenendo conto delle condizioni personali, famigliari ed economiche in cui egli si trova.
Un esempio d'imposta personale è l' Irpef : ha per oggetto il reddito complessivo posseduto dal contribuente; a parità del reddito, paga meno il contribuente che ha più carichi di famiglia o ha dovuto sostenere spese per cure mediche ecc.
Le imposte personali si commisurano meglio alla capacità contributiva del soggetto. Occorre però che la legge prenda in considerazione soltanto circostanze che influiscano effettivamente sulla capacità di sostenere il peso delle imposte.
L'imposta è generale quando colpisce tutti gli elementi di una data manifestazione di ricchezza (tutte le categorie di reddito, tutti i beni patrimoniali, tutti i consumi ecc) e li colpisce con la stessa aliquota.
L'imposta è speciale quando colpisce solo determinate categorie di redditi, di beni o di attività, o quando colpisce tutte le categorie con aliquote differenziate.
L'imposta che colpisce con l'aliquota del 20% il profitto delle imprese agricole e con l'aliquota del 10% i profitti industriali è un'imposta speciale.
L'imposta è proporzionale quando al suo ammontare aumenta in proporzione all'aumentare dell'imponibile, e perciò l'aliquota è costante.
Chi ha 1.000 paga 100, chi ha 2.000 paga 200, chi ha 10.000 paga 1.000: l'aliquota è sempre del 10%.
l'imposta è progressiva quando il suo ammontare aumenta in misura più che proporzionale rispetto all'aumentare dell'imponibile, e perciò l'aliquota è crescente.
Affinché l'aliquota continuando ad aumentare non arrivi a comprendere tutta la materia imponibile con un prelievo del 100%, viene stabilito un massimo oltre il quale l'aliquota rimane costante e l'imposta, quindi, diventa proporzionale.
Chi ha 1.000 paga 100 (aliquota 10%), chi ha 2.000 paga 400 (20%), chi ha 10.000 paga 5.000 (50%), chi ha 12.000 paga 6.000 (50%).
L'imposta è regressiva quando il suo ammontare aumenta in misura meno che proporzionale rispetto all'aumentare dell'imponibile, e perciò l'aliquota è decrescente.
Chi ha 1.000 paga 100 (aliquota 10%), chi ha 2.000 paga 160 (8%), chi ha 10.000 paga 200 (2%).
l'imposta regressiva è palesemente ingiusta e, infatti, nei sistemi tributari moderni imposte siffatte non esistono: almeno formalmente. Sostanzialmente, sono regressive le imposte sui consumi di prima necessità.
Le modalità per attuare la progressività dell'imposta sono principalmente tre:la progressione continua, la progressione per classi e per scaglioni e la progressione per detrazione.
La progressione continua si ha quando l'aliquota aumenta in funzione continua a ogni minimo aumento dell'imponibile, secondo una determinata formula matematica.
La progressione per classi e per scaglioni si ha quando le basi imponibili sono suddivise in classi secondo il loro ammontare e l'aliquota aumenta a scatti nel passaggio da una classe all'altra, mentre rimane la stessa per tutti gli imponibili compresi all'intermo di una stessa classe.
Ad esempio, per i redditi da 1.000 a 5.000 si pagherà il 5%; da 5.001 a 10.000 si il 7%; da 10.001 a 20.000 si pagherà il 9% ecc.
La progressione per classi presenta l'inconveniente del salto, poiché chi si trova, con il proprio imponibile, poco al di sopra del limite fra una classe e l'altra, una volta pagata l'imposta viene a trovarsi in una condizione economica peggiore di chi si trova a quel limite o poco sotto: il che ovviamente, è ingiusto.
Un correttivo a questo inconveniente consiste nello stabilire che l'aliquota della classe superiore non si applichi a tutto l'imponibile, ma solo a quella parte di esso che eccede il limite della classe inferiore. L'imposta è allora progressiva per scaglioni; ed è questa la forma di progressività che trova più frequente attuazione.
La progressione per detrazione si ha quando l'aliquota dell'imposta è nominalmente costante, ma si commisura, anziché all'intero reddito, all'ammontare di esso diminuito di una somma fissa, che resta per tutti i redditi esente da imposta.
Il prelievo delle imposte viene attuato mediante un procedimento amministrativo, ossia mediante il compimento di una serie di atti, fra loro connessi e interdipendenti, previsti e regolati dalla legge.
In linea generale, il procedimento per l'applicazione dell'imposta si svolge in tre fasi: l'accertamento, la riscossione e il versamento.
L'accertamento dell'imposta è l'insieme degli atti mediante i quali il credito dell' Amministrazione finanziaria viene reso certo e liquido.
La riscossione comprende le operazioni dirette a ottenere il pagamento del tributo da parte del soggetto passivo, o l'esecuzione forzata nel caso di inadempimento.
Il versamento ha luogo quando l'incaricato della riscossione (ente di riscossione) consegna le somme riscosse all'ufficio che gestisce il servizio di cassa dell'ente impositore.
L' accertamento dell'imposta consiste in un insieme di operazioni tecniche mediante le quali il debito di imposta viene individuato nei suoi elementi soggettivi e oggettivi, e quantificato nel suo ammontare.
La procedura di accertamento comprende:
la determinazione dell'imponibile attribuito a un dato soggetto;
la liquidazione dell'imposta dovuta;
la notificazione al contribuente.
L'imponibile si può determinare mediante l'accertamento analitico o quello induttivo.
Il metodo analitico consiste nel rilevare direttamente la materia imponibile mediante la specifica individuazione di tutti i suoi elementi. Ciascun elemento deve essere certo e documentato e viene valutato secondo i criteri stabiliti dalla legge. Questo metodo, sotto i profili della certezza, è molto razionale perché determina l'imponibile in modo quanto più possibile corrispondente alla realtà.
Con l'accertamento induttivo (o sintetico) l'ammontare complessivo della materia imponibile viene desunto indirettamente da elementi esteriori che hanno il valore di indizi attendibili. Si tratta di un metodo alquanto grossolano, che si avvicina alla realtà in modo solo approssimativo, ma ha il pregio della economicità e semplicità. Attualmente vi si ricorre al metodo induttivo solo nei casi tassativamente previsti dalla legge tributaria, per integrare il metodo analitico.
Stabilito l'ammontare dell'imponibile, si procede alla liquidazione dell'imposta (o tassazione), che consiste nel determinare l'ammontare dell'imposta dovuta. La liquidazione avviene di regola con il sistema della quotità, cioè applicando all'imponibile l'aliquota predeterminata dalla legge. In molti casi la legge dispone che la tassazione venga effettuata dallo stesso contribuente, il quale, in sede di dichiarazione, deve calcolare l'imposta dovuta applicando le aliquote all'imponibile dichiarato (autotassazione).
La notificazione consiste nel portare a conoscenza del contribuente il preciso ammontare dell'imposta dovuta.
La riscossione dell'imposta può avvenire con modalità diverse.
Per ritenuta alla fonte. Questa tecnica di riscossione riguarda principalmente le imposte che colpiscono redditi di lavoro o di capitale. L'importo dell'imposta viene trattenuto dal soggetto che corrisponde il reddito, cosicché questo viene percepito dal contribuente al netto del prelievo.
Tramite uffici fiscali. L'imposta viene riscossa dallo stesso ufficio che ha effettuato l'accertamento.
Mediante bollo. L'imposta viene riscossa imponendo l'uso di carta bollata o di marche da bollo per gli atti assoggettati al tributo.
Per versamento diretto. Questo sistema si applica per le imposte determina te mediante autotassazione.
Per appalto a esattori privati. Il compito di riscuotere le imposte viene affidato a privati (persone fisiche o giuridiche). Questo sistema si era usato in Italia fino al 1990 per le imposte iscritte a ruolo.
Mediante un apposito servizio di riscossione, gestito direttamente dalla Pubblica amministrazione o affidato a privati (società per azioni, banche, società cooperative). Questo sistema è stato introdotto nel 1990 in Italia in sostituzione di quello dell'appalto a esattori.
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