|
Appunti universita |
|
Visite: 1621 | Gradito: | [ Medio appunti ] |
Leggi anche appunti:Beni pubblici le e le imprese pubbliche il demanio e il patrimonio degli enti pubbliciBENI PUBBLICI LE E LE IMPRESE PUBBLICHE IL DEMANIO E IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PUBBLICI IL Il contenzioso tributarioIl contenzioso tributario In materia tributaria vige un giurisdizione speciale Evoluzione del sistema bancarioEvoluzione del sistema bancario Tappe fondamentali Le norme |
Tappe fondamentali
Le norme del 1926
Dopo la formazione dello Stato unitario e fino ai primi decenni del XIX secolo, l'attività bancaria si svolse sostanzialmente senza vincoli e limitazioni, in un regime di pressoché completa autonomia operativa.
Ne derivò un sistema bancario assai frammentato, con un grande numero di banche, molte delle quali con struttura patrimoniale debole e operanti secondo il modello tedesco della banca mista, le quali impiegavano una consistente parte dei depositi rimborsabili a vista in operazioni di credito a medio e lungo termine e nell'assunzione di partecipazioni in imprese industriali e commerciali.
La debolezza di tale sistema emerse in modo eclatante con alcuni dissesti bancari tra cui, in particolare, il fallimento della Banca Italiana di Sconto, nel 1921, sicché si impose la necessità di un intervento normativo rivolto a tutelare gli interessi dei risparmiatori e a conferire una maggiore stabilità al sistema, imponendo alle aziende di credito una serie di controlli, di obblighi e di divieti.
Furono così emanati, nel 1926, alcuni decreti i quali, oltre a fare della Banca d'Italia l'unico istituto di emissione (in precedenza lo erano anche il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia):
sottoposero tutte le banche alla vigilanza della Banca d'Italia, alla quale fu anche affidato il compito di autorizzare la costituzione di nuove aziende di credito, l'apertura di nuovi sportelli e le fusioni fra banche;
imposero alle banche una serie di obblighi, tra cui l'iscrizione in un apposito Albo, l'accantonamento a riserva legale di almeno il 10% degli utili, la presentazione del bilancio d'esercizio e di situazioni periodiche alla Banca d'Italia.
La riforma bancaria del 1936
La legislazione del 1926 si dimostrò poco organica e risultò carente soprattutto sul versante della disciplina dell'esercizio del credito, manifestandosi inadeguata ad evitare pericolosi squilibri fra la raccolta e gli impieghi.
Così, quando la grande crisi mondiale del 929 investì anche il nostro Paese, il nostro sistema bancario era ancora fortemente legato alla grande industria e venne perciò a trovarsi in gravi difficoltà.
Lo Stato dovette allora intervenire con un duplice obiettivo:
favorire il finanziamento degli investimenti durevoli delle imprese mediante mutui a medio-lungo termine;
rilevare le partecipazioni industriali possedute dalle banche onde restituire ad esse la necessaria liquidità.
Nacquero, così, l'IMI (Istituto mobiliare italiano), sorto nel 1931, e l'IRI (Istituto per la ricostruzione industriale), costituito nel 1933 e divenuto il perno del sistema delle partecipazioni che lo Stato si era trovato a possedere in seguito agli interventi di cui si è detto.
La riforma bancaria del 1936 fu un intervento organico, integrale e unitario che, muovendo dal principio fondamentale secondo cui 'la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico', poggiava essenzialmente sui seguenti punti qualificanti:
istituzione di un organismo statale avente funzioni di alta vigilanza e di direzione politica dell'attività creditizia;
introduzione della specializzazione temporale e operativa degli enti creditizi, con una netta distinzione tra le banche operanti a breve termine (dette anche banche di credito ordinario) e gli istituti operanti a medio-lungo termine; ciò significava l'abbandono del modello della banca mista e il passaggio al sistema della banca pura, caratterizzato da una stretta correlazione tra le forme della raccolta e la durata delle operazioni di impiego;
affermazione del principio della separatezza tra banche e industria, per cui le banche non potevano assumere partecipazioni in imprese industriali, commerciali, ecc.
Il rinnovo della legislazione
I principi introdotti dalla 'legge bancaria' del 1936 sono rimasti sostanzialmente validi per diversi decenni. Tuttavia, le profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche che hanno caratterizzato la storia recente hanno condotto a un progressivo adeguamento di quel quadro normativo, prima con provvedimenti delle autorità creditizie e poi in via legislativa, a recepimento delle direttive comunitarie.
Le prime innovazioni, rivolte a introdurre elementi di maggiore concorrenza nel settore bancario, riguardarono:
l'omogenizzazione operativa delle banche di credito ordinario, la cui attività (operazioni e servizi offerti, criteri gestionali, ecc.) è andata progressivamente uniformandosi, nonostante la diversa origine storica, la diversa forma giuridica e la natura pubblica o privata delle stesse;
l'avvio del processo di despecializzazione temporale delle banche; infatti, mentre quello della specializzazione temporale era ancora uno dei cardini fondamentali del nostro sistema creditizio, già dai primi anni '80 era consentita alle banche di credito ordinario una sia pur limitata operatività oltre il breve (cioè oltre i 18 mesi).
Nel processo di razionalizzazione del nostro sistema bancario ha poi avuto un ruolo importante la ristrutturazione delle banche di diritto pubblico secondo il modello della società per azioni.
Tale processo di ristrutturazione fu promosso e sostenuto dalla legge 30 luglio 1990, n°218(nota come legge 'Amato'), i cui obiettivi fondamentali erano i seguenti:
rafforzare la struttura patrimoniale delle banche rendendo loro possibile il ricorso al mercato per la provvista di capitale di rischio;
favorire una gestione agile e trasparente e individuare con chiarezza doveri e responsabilità degli organi ad essa preposti;
porre il necessario presupposto per la 'privatizzazione' degli istituti pubblici;
agevolare i processi di concentrazione delle banche, mediante operazioni di fusione tendenti a produrre dimensioni aziendali competitive a livello europeo.
Le successive tappe fondamentali del processo di trasformazione del nostro sistema creditizio furono:
la II Direttiva di coordinamento bancario, recepita nel 1992;
il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato nel 1993.
La gestione bancaria
La banca è un'azienda operante principalmente sul mercato dei capitali, la quale svolge una notevole varietà di operazioni non solo nel settore dell'intermediazione creditizia e dei mezzi di regolamento, ma anche in quelli degli investimenti finanziati, dei servizi di investimento e delle attività accessorie e complementari. La gestione bancaria, dunque, si concretizza nel continuo susseguirsi e intrecciarsi di processi di acquisizione di mezzi monetari (la raccolta del risparmio, formazione di capitale proprio) e di processi con cui tali mezzi sono impiegati in operazioni di prestito, in investimenti in titoli pubblici e privati e in altri strumenti finanziari, oltre che, naturalmente, nella predisposizione e nello sviluppo della struttura aziendale. L'attività bancaria si basa essenzialmente sul capitale di terzi, che proviene dai depositi della clientela e dai depositi interbancari, mentre, come fonte di risorse da destinare agli impieghi creditizi e finanziari, è del tutto secondario e trascurabile il peso del capitale proprio, il quale svolge essenzialmente un ruolo di garanzia della solvibilità della banca. Questa situazione, che potrebbe sintetizzarsi dicendo che le aziende bancarie sono caratterizzate da indici di indebitamento assai elevati.
Al pari di quanto avviene nelle imprese che svolgono altre attività la sopravvivenza dell'organismo aziendale bancario non è legato soltanto all'ottenimento di adeguati risultati economici (redditività), ma richiede che vengano conseguitivi tre fondamentali e collegati equilibri gestionali:
-- l'equilibrio economico fa riferimento al flusso dei costi e dei ricavi e può dirsi conseguito quando l'azienda è in grado di produrre, nel medio/lungo periodo, redditi che offrono un'adeguata remunerazione del capitale proprio. Esso, quindi, è espressione di un livello di redditività che possa essere considerato soddisfacente in relazione ai mezzi propri investiti nell'azienda e al grado di rischio che caratterizza l'attività svolta. Assai significativi ai fini della redditività sono due risultati economici intermedi: il margine di interesse, dato dalla differenza tra i proventi degli impieghi creditizi e finanziari e i costi della raccolta; il margine di intermediazione, che è dato dal margine precedente integrato dall'utile o dalla perdita sue negoziazioni in titoli e in cambi e dal saldo della gestione dei servizi.
-- l'equilibrio monetario, invece, riguarda i flussi di entrate e di uscite, che devono succedersi in modo sincrono e armonico perché la banca deve mantenersi in condizione di fronteggiate in ogni momento le richieste di rimborso dei depositanti e gli altri impegni di uscita che si ricollegano alla sua ordinaria gestione. Ciò significa che la banca deve prefiggersi l'obiettivo della liquidità.
-- l'equilibrio patrimoniale, infine, fa riferimento al grado di 'capitalizzazione' della banca, cioè all'entità dei suoi mezzi propri (capitale sociale, riserve), i quali devono essere tali da assicurare la solvibilità aziendale anche in situazioni di crisi temporanee, causate da anomale richieste di rimborso da parte dei depositanti o da transitorie difficoltà nel rientro delle somme prestate.
Principi tecnici di gestione
Le condizioni per il conseguimento degli obiettivi si identificano in determinati principi tecnici che devono essere applicati nella gestione bancaria se si vogliono conseguire soddisfacenti risultati economici, realizzando e mantenendo nel contempo un sano equilibrio monetario. Tali principi si possono identificare nei seguenti:
-- formazione e mantenimento di adeguate riserve di liquidità: una corretta politica di gestione della banca deve perseguire un giusto compromesso tra le esigenze della redditività e quelle della liquidità, cui deve accompagnarsi anche un adeguato livello di 'capitalizzazione' che sia idoneo a garantire un buon grado di solvibilità. Ciò si traduce nell'esigenza di non impiegare in prestiti o in investimenti durevoli l'intera mas sa delle risorse monetarie acquisite; si formano, così, le riserve di liquidità che si distinguono in: riserve di prima linea, costituite dai fondi esistenti in cassa o presso altre banche e dai valori ad essi assimilati( cedole in scadenza, gli assegni a carico di banche, i BOT, ecc.); riserve di seconda linea, formate dagli effetti riscontrabili e dai titoli realizzabili oppure utilizzabili per ottenere disponibilità finanziarie dalla Banca centrale o da altre banche
-- correlazione temporale tra operazioni di raccolta e operazioni di impiego: il problema della liquidità va risolto anche a livello di scelte gestionali connesse alla tipologia delle operazioni. Occorre cioè attuare una correlazione di massima tra le caratteristiche della raccolta (esistenza o meno di vincoli ai prelevamenti, velocità di circolazione, ecc.) e le caratteristiche delle operazioni di impiego. Con ciò si vuol dire che per la banca è assai pericoloso impiegare in prestiti a medio- lungo termine i fondi raccolti attraverso depositi rimborsabili a vista o con brevissimi preavvisi, in quanto la destinazione naturale di tali fondi è rappresentata dagli impieghi a breve scadenza
-- frazionamento dei rischi: nonostante l'oculatezza e la prudenza degli operatori bancari, ogni operazione di impiego rivolta alla concessione di un prestito è soggetta al rischio di insolvenza del soggetto finanziato. Per questo la banca tende a frazionare il rischio connesso agli impieghi creditizi suddividendoli sotto diversi profili, e precisamente: sotto il profilo quantitativo, cioè in relazione alla loro entità; sotto il profilo qualitativo, nel senso che è opportuno diversificare sia la forma tecnica, sia la durata delle operazioni di credito; sotto il profilo settoriale, concedendo credito a imprese operanti in settori produttivi diversi, in modo che l'eventuale crisi di uno o più settori possa essere compensata dal positivo andamento di altri; sotto il profilo territoriale, in quanto il tipo di economia e gli andamenti congiunturali possono variare da zona a zona; da qui la tendenza delle banche a operare in modo 'diffuso' sul territorio, in modo da diversificare anche sotto questo aspetto la clientela, cioè distribuendo gli impieghi creditizi in una pluralità di aree geografiche.
-- limitazione dei fidi: la limitazione dei fidi nei confronti dei singoli clienti è un principio che scaturisce dall'esigenza di circoscrivere gli effetti negativi che deriverebbero dall'insolvenza del soggetto finanziato e, pertanto, può considerarsi un vero e proprio corollario di quello del frazionamento dei rischi. In base ad esso, la banca deve operare in modo che il singolo cliente ottenga un credito inferiore rispetto all'affidamento che sarebbe giustificato dalle capacità di reddito e dalla consistenza patrimoniale della sua azienda.
Fidi bancari
Le tipiche operazioni di impiego a breve termine compiute dalle banche sono rivolte alla concessione di prestiti destinati, in linea di massima, al finanziamento delle attività correnti o, come anche si dice, del capitale d'esercizio delle imprese. Si deve tuttavia notare che il credito bancario a breve termine è spesso concesso a tempo indeterminato, cioè fino a revoca, e che è spesso soggetto a frequenti rinnovi, sicché esso si trasforma, in parecchi casi, in un'operazione di lunga durata. L'essenziale, però, è che, con riferimento ai singoli clienti, i prestiti siano negoziati a condizioni tali da consentire in ogni momento alla banca di ottenere, in tempi relativamente brevi, il 'rientro' dei capitali prestati. Da qui l'espressione fido bancario che indica la misura complessiva del credito di qualunque specie di cui una banca ritiene meritevole un determinato cliente che ne abbia fatto richiesta. La concessione di fido è dunque la fase terminale di un processo che, partendo dalla richiesta avanzata dal cliente, passa attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni e dati concernenti le sue doti morali, le sue capacità tecnico/professionali, la consistenza del suo patrimonio e la redditività delle combinazioni produttive che la banca si accinge a finanziare, per concludersi con la deliberazione, da parte di appositi organi, della misura e delle forme tecniche di utilizzo del credito che può essere concesso al richiedente.
Classificazione
A parte la distinzione tra fido potenziale, che indica la misura del credito che un cliente potrebbe astrattamente ottenere sulla base degli elementi di natura personale, patrimoniale ed economica che lo caratterizzano, e fido effettivo, dato dal credito che la banca effettivamente concede a un determinato cliente tenendo conto dell'entità della richiesta che questi ha fatto nonché delle proprie disponibilità e della politica che essa persegue, i fidi bancari possono essere variamente classificati. Secondo le modalità di utilizzo si possono avere:
--fidi di cassa: sono utilizzabili mediante prelevamenti di somme di denaro, da effettuare in una sola volta o a più riprese, a seconda dei casi(aperture di credito, operazioni di sconto, anticipi su fatture, ecc.);
--fidi di firma: sono fidi con i quali la banca si impegna a prestare la propria firma di garanzia a favore del cliente(mediante avallo, fideiussioni, ecc.), oppure ad apporre la propria firma di accettazione a favore o per conto del cliente. Secondo le garanzie ottenute dalla banca si possono distinguere:
--fidi in bianco o allo scoperto: sono affidamenti non assistiti da particolari garanzie nel senso che sono concessi esclusivamente sulla base della valutazione delle qualità personali del richiedente e della sua situazione economica e patrimoniale. Per questo si dicono anche fidi a rischio pieno
--fidi assistiti da garanzie reali: sono quelli in cui la concessione di credito è subordinata alla costituzione in pegno di determinati beni mobili (titoli pubblici o privati, merci, titoli rappresentativi di merci, ecc.) o alla iscrizione di ipoteca su beni immobili o su beni mobili registrati (autoveicoli, navi, ecc.);
--fidi assistiti da garanzie personali: sono quelli in cui alla concessione di credito basata sulle potenzialità patrimoniali ed economiche del cliente affidato si accompagnano garanzie collaterali di ordine personale prestate da altri soggetti di nota solvibilità, mediante firme di avallo o di fideiussione. In questi casi, potendo la banca rivalersi anche su soggetti diversi dal cliente 'affidato', si parla di fidi a rischio attenuato.
Secondo che vi siano o meno limiti alle forme tecniche di utilizzo, i fidi possono essere:
--fidi generali: consistono in linee di credito che il cliente affidato può utilizzare con qualsiasi tipo di operazione che egli intenda porre in essere per ottenere fondi dalla banca(prestiti cambiari, sconto di effetti, scoperti di c/c, anticipi di portafoglio, ecc.);
--fidi particolari: indicano i limiti di importo per ciascuna forma di utilizzazione.
Solitamente le concessioni di credito vengono effettuate come fidi particolari, rispondendo meglio questa forma sia alle esigenze operative della banca sia alle necessità del cliente. Un'ultima distinzione che può essere considerata è quella tra
-- fidi diretti: sono concessioni di credito fatte a un determinato cliente, con il quale la banca instaura direttamente il rapporto creditizio e che risponde in proprio del buon fine dell'operazione
-- fidi indiretti: derivano dal fatto che il cliente richiedente un fido diretto può, in virtù di garanzie personali che egli abbia accordato a favore di altri affidati o per essere egli accettante, avallante o girante di cambiali cedute alla banca risultare coobbligato in affidamenti di cui siano titolari altri clienti della banca stessa
Appunti su: |
|
Appunti Agricoltura agraria | |
Tesine costruzione | |
Lezioni Statistica | |