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Vicende del rapporto di lavoro




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vicende del rapporto di lavoro

Vicende soggettive

Il principio generale è che deve escludersi il trasferimento del contratto di lavoro in capo ad altro lavoratore a causa dei caratteri di personalità e di infungibilità della prestazione lavorativa. E' invece ammissibile la successione della posizione del datore di lavoro che può verificarsi sia per atti inter vivos, sia per atti mortis causa.

Il trasferimento d'azienda

Il trasferimento d'azienda si verifica quando cambia il titolare dell'attività, a seguito di operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto.

Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di essa e in questo caso si parla di trasferimento di ramo d'azienda. Questo ultimo tipo di trasferimento è ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento (con il Dlgs 276/2003 non è più necessario che tale autonomia sia preesistente al trasferimento).

Quando vi è il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:

il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;

il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti;

nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;

il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;

il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento;

Il comma 1 dell'art. 47 della L. 428/90 ha stabilito che quando si intende effettuare un trasferimento d'azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali, costituite ex. art. 19 St. Lav., e alle rispettive associazioni di categoria. Ove le rappresentanze sindacali lo richiedano per iscritto, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare un esame congiunto della situazione con le forze sindacali richiedenti.

Come detto, l'art. 2112 c.c. dispone che "in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano". Una deroga a tale norma è introdotta dall'art. 47 co.5 della L. 428/90 in riferimento ad aziende o unità produttive di cui sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o imprese sottoposte a procedure concorsuali. Nell'ipotesi di trasferimento di dette imprese, qualora via sia un accordo sindacale per il mantenimento dei posti di lavoro, si consente in relazione ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente, la disapplicazione dei principi di continuità e di responsabilità solidale dell'art. 2112 c.c. e ciò per non gravare di ulteriori oneri l'acquirente di un'impresa già economicamente sofferente.

Il fallimento del datore di lavoro

Il forza dell'art. 2119 ultimo comma, il fallimento dell'imprenditore e la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda in crisi non costituiscono giusta causa di licenziamento. I rapporti di lavoro continuano con il curatore del fallimento il quale può effettuare licenziamenti solo qualora ricorrano giustificati motivi oggettivi.

Morte o estinzione del datore di lavoro

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica, il rapporto di lavoro continua con i suoi eredi o legatari. Nel caso di estinzione della persona giuridica, il rapporto di lavoro continua con i liquidatori ma in determinati casi (es. società costretta a chiudere per un consistente calo nelle vendite) la messa in liquidazione della società potrà accompagnarsi al licenziamento collettivo dei lavoratori.

Vicende oggettive

Nel corso del rapporto di lavoro, si verificano frequentemente delle modificazioni dell'oggetto e del contenuto del contratto.

Modificazioni dell'oggetto

I casi più frequenti sono:

  • variazioni delle mansioni o della qualifica professionale del lavoratore;
  • mutamento del sistema di retribuzione;
  • mutamento del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Modificazioni del contenuto

Possiamo ricordare i seguenti casi:

  • trasformazione dei vari rapporti di stage in rapporti di lavoro;
  • trasformazione del rapporto di lavoro in prova in definitivo;
  • trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato;
  • trasformazione del rapporto di lavoro con contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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