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Trasmissioni televisive di informazione-spettacolo e tutela della riservatezza.
La trasmissione "Telefono Giallo" di Rai 3, che come é noto propone in chiave critica vicende giudiziarie caratterizzate da aspetti rimasti insoluti, é stata oggetto di alcuni ricorsi da parte dei protagonisti delle vicende narrate, che lamentavano la lesione del diritto alla riservatezza. In una prima pronuncia , la trasmissione è stata ritenuta non lesiva della riservatezza della persona rappresentata, in quanto legittima
espressione del diritto di cronaca e di critica. La relativa vicenda giudiziaria, infatti, era già stata resa nota al grande pubblico, essendo stato trasmesso, dal programma "Un giorno in Pretura" il dibattimento del primo grado
Con riferimento alle finalità perseguite mediante la trasmissione, si è ritenuto che le vicende processuali fossero state correttamente presentate nel programma al solo fine di dare informazione e stimolare un dibattito sul problema della idoneità del giudizio penale a raggiungere la "verità". La trasmissione era quindi riconducibile al diritto di cronaca attraverso l'esercizio del diritto di critica, che costituisce un'espressione dell'art. 21 Cost. . Si é inoltre ravvisato un pubblico interesse all'informazione e alla discussione sul fatto oggetto del processo e sui contrastanti esiti giudiziari dello stesso.
In una successiva pronuncia, relativa ad un'altra trasmissione della stessa serie, veniva statuito che tale inchiesta televisiva, pur essendo lecita in linea generale per il rilevante interesse pubblico collegato al fatto oggetto del processo, (si trattava dell'omicidio di una persona nota) doveva nella specie essere ritenuta illecita per le concrete modalità di realizzazione della stessa. Questa infatti coinvolgeva nella vicenda narrata il ricorrente, alimentando sullo stesso, attraverso le modalità espressive utilizzate, sospetti di colpevolezza, pur in assenza di qualsiasi prova. Pertanto, dalla pronuncia dei giudici si desume la prevalenza dei diritti individuali all'onore, al decoro e alla reputazione sull'interesse alla pubblica discussione su temi di rilevanza sociale, quando il dibattito é svolto con mezzi non corretti.
Per quel che riguarda la posizione della Rai, va ricordato che la concessionaria del servizio radiotelevisivo, al pari di tutti gli altri titolari del diritto di cronaca, nell'esercizio dell'attività informativa deve rispettare i canoni di verità del fatto, dell'obbiettiva e serena esposizione della vicenda e della preesistenza di un interesse pubblico rilevante all'informazione.
Quando vengono divulgate vicende di persone sconosciute al grande pubblico, é particolarmente delicata la ricerca del punto di equilibrio fra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca, "superato il quale l'informazione diventa gratuita intrusione nella privatezza", punto di equilibrio che viene generalmente ravvisato dalla giurisprudenza nella "esistenza di un interesse socialmente apprezzabile alla diffusione di quei fatti privati " e cioè nella "utilità sociale" dell'informazione
Da ciò consegue la generale liceità della cronaca giudiziaria anche in relazione a vicende di personaggi ignoti quando la notizia giornalistica "soddisfi l'interesse generale alla informazione sui fenomeni di criminalità"; e la liceità dell'informazione su vicende di litigiosità interprivata quando "la lite o la vicenda sottostante siano esemplari di situazioni "tipo" o ricorrenti o siano sintomatiche di fenomeni socialmente rilevanti".
Non é escluso, anzi la giurisprudenza ne offre alcuni esempi, che per conciliare la messa in onda del pubblico dibattito con il rispetto della riservatezza dei soggetti rappresentati, la Rai sia fatta oggetto dell'obbligo di adottare, nella realizzazione del programma, tutti gli accorgimenti idonei ad assicurare con le opportune tecniche giornalistiche l'anonimato dei protagonisti delle vicende narrate e la non riconoscibilità della loro vicenda personale.
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