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SUCCESSIONI
1. Nozione, fondamento e oggetto del diritto ereditario. La successione determina il subingresso di un soggetto (successore o avente causa) ad un altro soggetto (autore o dante causa) nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive, o di fatto.
La successione mortis causa è necessariamente a titolo universale, dove sono trasferite la totalità delle situazioni attive o passive.
La successione inter vivos, è a titolo particolare, dove sono trasmesse singole situazioni (es: cessione del contratto).
Il fondamento della successione è quello di impedire che un patrimonio resti privo di titolare: infatti, il subingresso del successore retroagisce fino alla morte de cuius, perché se così non fosse, i beni diventerebbero una res nullius e quindi proprietà dello Stato.
La legge tutela la famiglia in materia di successione:
se l'autore non ha stilato il testamento, l'eredità si presume destinata alla famiglia in senso lato (parenti entro il 6° grado);
se ha fatto il testamento, la famiglia in senso stretto (coniuge, discendenti e ascendenti) ha, comunque, diritto ad una parte del patrimonio, anche contro la volontà dell'autore.
Se mancano i soggetti legittimati alla successione, lo Stato può succedere all'autore; comunque, di regola, lo Stato effettua prelievi fiscali sull'eredità.
Oggetto delle successioni mortis causa sono le situazioni a contenuto patrimoniale:
sono trasmissibili gli atti precontrattuali irrevocabili (es: proposta irrevocabile) e gli atti posti in essere dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa.
Sono non trasmissibili i diritti legati all'identità della persona del titolare, tra cui: i diritti della personalità; il diritto morale d'autore; i diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare (usufrutto, uso e abitazione); l'assegno di mantenimento; la rendita vitalizia; i rapporti intuitu personae (appalto, mandato, procura).
2. Successione per testamento e per legge, a titolo universale e a titolo particolare. Lafonte della successione mortis causa è necessariamente la legge o il testamento.
Le situazioni trasmissibili non disciplinate da nessun testamento sono regolate da norme aventi funzione suppletiva, che determinano la successione a titolo universale del coniuge e dei parenti, o dello Stato.
Il testamento è l'unico atto con cui si dispone dei propri beni dopo la morte: può comprendere disposizioni di successione universale o particolare o a contenuto non patrimoniale.
Le disposizioni a titolo particolare determinano la successione di una o più determinate situazioni patrimoniali e colui che succede è qualificato legatario: questi diviene titolare mortis causa di una situazione già facente capo al de cuius, o a lui riconducibile, ma senza succedergli nell'asse ereditario.
Le disposizioni a titolo universale determinano la successione della totalità delle situazioni che hanno ad oggetto l'asse ereditario o una quota di esso (erede ex certis rebus) e colui che succede è qualificato erede.
Tale disposizione si estende a rapporti facenti capo al defunto ancor prima che questi non ne fosse a conoscenza; l'erede inoltre risponde illimitatamente per i debiti e i pesi ereditari.
4. Divieto dei patti successori. Il legislatore ha disciplinato il divieto dei patti successori; infatti, è vietato il patto successorio istitutivo, ossia l'accordo tra l'ereditando (colui che è titolare dei beni) e il futuro chiamato all'eredità con cui il primo si obbliga a chiamare l'altro, perché tale patto contrasta con l'assoluta libertà testamentaria. Sono NULLI:
il patto dispositivo, con cui il disponente (de cuius) trasferisce ad un terzo l'eredità che non ha ancora conseguito, essendo ancora in vita il de cuius;
il negozio rinunziativo, che ha ad oggetto la rinunzia dei diritti derivanti da successione non ancora aperta;
la donatio mortis causa, perché rappresenta un patto successorio istitutivo; sonovalide, invece, le donazioni dove la morte del donante è termine iniziale (donatio cum moriar) o condizione sospensiva (donatio si premoriar);
il mandato mortis causa, con cui il mandante, a mezzo del mandatario, effettua un'attribuzione d'eredità allo stesso mandatario o a terzi;
il mandato post mortem, con cui il mandante conferisce al mandatario l'incarico di trasmettere ad altri, dopo la morte del mandante, i beni di quest'ultimo.
È valido solo il mandato post mortem exequendum, con cui il mandatario si obbliga nei confronti del de cuius a ritrasferire, dopo la morte del mandante, il bene che gli è stato trasferito prima della morte dell'autore-mandante.
Valida è la vendita dei beni dell'ereditando effettuata dal designato all'eredità, considerata una vendita di cosa altrui, anche se l'efficacia traslativa è sospesa fino alla morte del de cuius.
5. Apertura della successione ed eredità giacente. La morte è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo; è l'evento giuridico che determina l'apertura della successione nel momento stesso in cui si verifica e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
Il procedimento successorio inizia con la morte del de cuius e determina l'acquisto o dell'eredità o del legato: è composto da 3 fasi: vocazione, delazione e acquisto.
Nella s. a titolo particolare le 3 fasi coincidono; in quella a titolo universale non coincidono temporalmente e quindi sono più facilmente identificabili: all'apertura della successione si ha necessariamente la vacanza o la giacenza dell'eredità.
La vacanza dell'eredità si caratterizza per l'incertezza sull'acquisto a favore del chiamato, o perché questi non ha ancora accettato, o perché la vocazione è condizionata, indiretta o differita.
Nella prima ipotesi l'incertezza può cessare con l'actio interrogatoria, con la quale chiunque abbia interesse può chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta l'eredità.
Se il chiamato ha il possesso anche di un solo bene ereditario è considerato erede puro esemplice, ma dovrà redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e nei 40 giorni successivi al suo compimento dovrà dichiarare di accettare con beneficio d'inventario.
Se non possiede nessun bene ereditario, viene nominato un curatore dell'eredità giacente, il quale prima provvede alla redazione dell'inventario e poi cura il patrimonio con scopo conservativo:
se l'eredità viene accettata, il curatore interrompe l'attività e rende il conto dell'amministrazione;
se i soggetti successibili mancano o non accettano l'eredità, subentra lo Stato qualeerede residuale e necessario e l'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione.
6. Vocazione, delazione e acquisto. La vocazione (il titolo in base a cui si succede) è la chiamata all'eredità del/i successore/i effettuata con il testamento o, in mancanza, con lalegge: se l'autore ha redatto il testamento, il successore è già designato anche prima dell'apertura della successione; se non è stato stilato il testamento, la designazione dei successori avviene per legge.
La vocazione si verifica nel momento dell'apertura della successione: con essa nasce in capo al designato il diritto alla successione.
Controversa è l'ammissibilità della clausola di diseredazione, con cui il testatore esclude dalla successione un erede legittimo: è ammissibile però la clausola di diseredazioneimplicita (es: istituisco mio nipote Tizio come mio erede solo se conseguirà la laurea - c. sospensiva potestativa).
I vocati si distinguono in chiamato di grado poziore, ossia chiamato di 1° grado che ha diritto concreto ed immediato all'acquisto del diritto successorio e chiamato di grado ulteriore.
La delazione è l'attribuzione al primo vocato del diritto alla successione e ha ad oggetto l'eredità (titolo universale) o il legato (titolo particolare).
Nella maggior parte dei casi delazione e vocazione coincidono nel momento dell'apertura della successione nella persona del primo chiamato; in alcuni casi però non coincidono e si può avere:
delazione condizionale, quando l'istituzione del chiamato all'eredità è sottoposta a condizione sospensiva (es: istituzione del nascituro);
delazione successiva, quando è consequenziale ad una delazione immediata (è il fenomeno che si ha nella sostituzione fedecommissaria);
delazione indiretta, quando si succede ex lege per rappresentazione del delato che non vuole o non può accettare.
L'ultima fase è l'acquisto dell'eredità da parte del successore: l'efficaciaretroattiva o istantanea dell'acquisto fa subentrare il successore al defunto senza che la morte di questi determini la mancanza del titolare dei beni.
7. Capacità di succedere e indegnità. La capacità di succedere (che prescinde dalla capacità d'agire) può essere attribuita a chi all'apertura della successione sia già nato vivo, a chi sia soltanto concepito o ritenuto tale e anche al nascituro non concepito purché figlio di persona viva al momento dell'apertura della successione.
La commorienza e la scomparsa del chiamato all'eredità determina incapacità a succederein quanto è impossibile fornire la prova della sopravvivenza del successore al de cuius.
Le persone fisiche possono succedere sia per testamento che per legge; le persone giuridiche invece possono essere chiamate soltanto per testamento e la loro accettazione deve avvenire necessariamente con beneficio di inventario.
Per gli enti non riconosciuti, l'accettazione è subordinata al riconoscimento della personalità giuridica, che deve avvenire entro 1 anno dall'apertura della successione, pena la decadenza del diritto.
L'indegnità determina l'esclusione dalla successione e può essere decisa con sentenza costitutiva contro chi abbia tenuto volontariamente comportamenti contro la persona del de cuius, contro il suo patrimonio, contro i suoi congiunti, contro il testamento o contro lalibertà testamentaria. L'indegnità è:
personale, perché il rapporto non si estende ai discendenti dell'indegno;
relativa, perché opera solo tra il de cuius e quel determinato successore;
retroattiva, perché l'esclusione dell'indegno determina la delazione del chiamato ulteriore, ossia del successivo vocato.
Se l'indegno ha in possesso un bene oggetto della successione ha l'obbligo di restituirlo insieme con i frutti maturati dopo l'apertura della successione.
8. Rappresentazione. Qualora il primo chiamato-delato non possa o non voglia conseguire l'eredità o il legato, gli subentrano i c.d. rappresentanti, cioè i suoi discendenti legittimi o legittimati, naturali riconosciuti o dichiarati e gli adottivi.
I rappresentanti succedono al de cuius non in qualità di eredi del rappresentato, ma iure proprio.
I presupposti sono:
che il chiamato-delato non possa o non voglia conseguire l'eredità o il legato, ad esempio per indegnità o rinunzia alla successione.
Si può avere rappresentazione anche quando il chiamato-delato perde il diritto di accettare l'eredità per scadenza del termine di decadenza fissato dal giudice;
che tra il de cuius e il rappresentato vi sia uno stretto rapporto di parentela; ad esempio il rappresentato deve essere figlio legittimo o legittimato del de cuius.
che il rappresentante abbia la capacità di succedere e pertanto deve essere, al momento dell'apertura della successione, nato o almeno concepito: egli succede al de cuius nella stessa posizione in cui sarebbe successo il rappresentato.
Nella rappresentazione hanno rilievo solo i rapporti tra rappresentante e il de cuius.
9. Diritto di accettare l'eredità. Il diritto di accettare l'eredità spetta al solo chiamato-delato per testamento o per legge: egli può rinunciare o accettare l'eredità.
Se il delato muore dopo l'esercizio del diritto, la sua scelta non preclude il diritto esercitabile dal suo successore: se il delato aveva accettato, al suo successore spetta non solo l'eredità trasmessa dal de cuius, ma anche l'eredità del delato; se il delato aveva rinunziato all'eredità del de cuius, il suo erede può anche accettarla, salvo che non sia stata già accettata da chiamati di grado ulteriore.
Se invece il delato non vuole accettare l'eredità o non può perché morto prima del de cuius, potrebbe verificarsi la rappresentazione a favore dei suoi discendenti in linea retta, salvo che il de cuius non abbia previsto le sostituzioni.
Se il delato muore prima dell'esercizio e dopo l'apertura della successione, il diritto di accettare l'eredità del de cuius è trasmesso insieme con l'eredità del delato ai soggetti chiamati per testamento (redatto dal delato) o per legge.
Se l'erede del trasmittente accetta l'eredità di questi, può accettare o rifiutare l'eredità dell'originario de cuius; se non accetta l'eredità, non può nemmeno accettare l'eredità dell'originario de cuius.
10. Accettazione dell'eredità. L'acquisto dell'eredità può avvenire con accettazione espressa, tacita o presunta; quella espressa e quella tacita sono negozi irrevocabili, unilaterali e non recettizi. 1) ESPRESSA quando il delato assume il titolo di erede o dichiari di accettare l'eredità; può essere:
pura e semplice, se è fatta con dichiarazione in atto pubblico o in scrittura privata;
con il beneficio d'inventario, quando il delato fa la dichiarazione davanti al notaio o alcancelliere del tribunale competente.
2) TACITA quando il delato compie un atto che presuppone la volontà di accettare l'eredità e tale atto poteva essere effettuato solo se si era in possesso della qualità di erede (es: atti di disposizione dei beni ereditari); può essere soltanto pura e semplice.
3) PRESUNTA quando il delato diventa erede per aver posseduto beni ereditari per un determinato periodo di tempo senza aver compiuto il procedimento di accettazione con beneficio d'inventario.
All'accettazione non si possono apporre termini o condizioni e non può essere parziale.
L'accettazione non è un atto personalissimo in quanto può essere fatta anche dal rappresentante legale o dal rappresentante volontario muniti di autorizzazione.
Gli effetti dell'accettazione pura e semplice sono:
la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede;
la responsabilità illimitata dell'erede per i debiti e per i pesi ereditari, cioè risponde anche se superano il patrimonio ereditato.
Tuttavia l'erede può accettare l'eredità col beneficio d'inventario escludendo così la confusione dei patrimoni e limitando la sua responsabilità.
Gli effetti dell'accettazione retroagiscono fino al momento dell'apertura della successionee, quindi, non vi è mancanza della titolarità dei beni ereditari: es. è il possesso che dal de cuius continua nell'erede (art. 1146).
La trascrizione è necessaria se l'accettazione ha la forma dell'atto pubblico o dellascrittura privata; è facoltativa se l'accettazione è tacita.
Per esercitare il diritto di accettazione occorre la capacità di agire, intesa sia come generale capacità d'agire, sia come capacità naturale; i soggetti non pienamente capaci di agire sono rappresentati dai curatori o dai rappresentanti legali e l'accettazione deve essere necessariamente con il beneficio d'inventario.
L'accettazione espressa e quella tacita possono essere annullate se risultano viziate; possono anche essere dichiarate invalide se vi è errore ostativo.
Se viene scoperto un nuovo testamento dopo che è avvenuta l'accettazione, l'erede obbligato a soddisfare i legati scritti nel nuovo testamento nei limiti dell'eredità ricevuta.
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni salvo i casi di delazione sottoposta a condizione sospensiva e nel caso di avvenuta accettazione del chiamato.
Se il delato-chiamato accetta con il beneficio d'inventario e non compie l'inventario nei successivi 3 mesi, è considerato erede semplice e puro; se, invece, effettua l'inventario senza accettare l'eredità entro i 40 giorni successivi, il diritto di accettare decade.
La funzione dell'accettazione con beneficio d'inventario è di evitare la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede, limitando la responsabilità dell'erede.
Il beneficio d'inventario è redatto con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale competente; può cessare per rinunzia o per decadenza e, in questi casi, si produce l'accettazione pura e semplice con la responsabilità illimitata per l'erede dei debiti del defunto.
Affinché il beneficio d'inventario perduri nel tempo devono essere rispettati le forme, i termini e le modalità di liquidazione dell'eredità.
Liquidazione: se l'erede non ha ricevuto opposizione dai creditori e dai legatari, può assolvere i debiti e i legati man mano che sia richiesto l'adempimento; tuttavia, l'erede deve rispettare le eventuali cause di prelazione.
Se vi è opposizione entro 1 mese dei creditori e dei legatari, opera la liquidazione concorsuale: saranno pagati prima i creditori privilegiati, poi quelli chirografi e infine ilegatari; tutti questi, che sono i creditori del de cuius, prevalgono sui creditori dell'erede, che si soddisferanno sul patrimonio dell'erede solo alla fine.
I beni residui della liquidazione non sono più considerati ereditari ma beni personali dell'erede e si confondono nel suo patrimonio.
Rilascio: l'erede può liberarsi dall'onere della liquidazione rilasciando i beni ai creditori e ai legatari: opererà, comunque, una liquidazione controllata da un curatore nominato dal tribunale.
Anche i creditori e i legatari possono richiedere la separazione dei beni del defunto, andando però a specificare i beni che soddisferanno determinati crediti; se ci sono conflittifra i creditori-legatari separatisti e quelli non separatisti, prevalgono i separatisti solo se il patrimonio è insufficiente alla soddisfazione di tutti.
Anche la separazione evita la confusione dei patrimoni dell'erede e del cuius: una volta esercitata può venir meno solo con la rinunzia di chi se ne è avvalso.
11. Rinunzia all'eredità. La rinunzia è un negozio unilaterale non recettizio espresso eformale con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere: comporta la dismissione abdicativa del diritto di accettare l'eredità, senza corrispettivo.
La rinunzia effettuata dietro corrispettivo o a favore di uno dei chiamati genera l'effetto contrario a quello voluto, ossia comporta l'accettazione dell'eredità del rinunziante.
La rinunzia è nulla se sottoposta a termine, condizione o se è parziale; può essere effettuata validamente solo dal titolare del diritto di accettare l'eredità.
È necessario che il chiamato sia capace di agire: l'incapace deve essere rappresentato o dal tutore o dai genitori che esercitano la potestà; se parzialmente capace (inabilitato), deve essere rappresentato dal curatore.
La rinunzia all'eredità non si estende al legato e alle donazioni, in quanto il rinunziante può richiedere il legato e le donazioni a lui fatte dal de cuius.
La pubblicità della rinunzia va effettuata con l'iscrizione nel registro delle successioni presso il tribunale del luogo dell'apertura della successione: il diritto alla rinunzia si prescrive in 10 anni.
La rinunzia ha efficacia retroattiva perché il rinunziante si considera come mai chiamato all'eredità; se la chiamata di 1° grado è testamentaria, al rinunziante subentra il sostituto ordinario previsto dal testatore o il discendente del rinunziante per rappresentazione; nel caso non ci sia né rappresentazione né accrescimento, i successori sono nominati dalla legge.
La rinunzia non è un atto definitivo, in quanto il rinunziante può sempre accettare l'eredità purché l'accettazione non sia stata già effettuata dal chiamato ulteriore o sia già avvenuto accrescimento.
La rinunzia è annullabile se viziata da dolo o da violenza; l'errore-vizio è irrilevante, mentre l'errore ostativo è causa di nullità.
La rinunzia è nulla anche quando è effettuata prima dell'apertura della successione (divieto dei patti successori) e non può impedire l'acquisto dell'eredità nel caso di accettazione presunta.
I creditori del rinunziante possono esercitare l'azione surrogatoria con cui sostituiscono la rinunzia con l'accettazione, per poi soddisfarsi sui beni ereditari del debitore-rinunziante, fino al soddisfacimento del credito.
12. Petizione di eredità ed eredità apparente. L'erede può esperire l'azione di petizione di eredità, con cui ottiene il riconoscimento della qualità di erede erga omnes e larestituzione dei beni ereditari posseduti da altri soggetti. L'azione di petizione d'eredità è:
universale e non particolare, in quanto mira alla restituzione di tutti i beni ereditati;
assoluta, perché l'attore può rivolgersi contro chiunque possieda i beni ereditari.
Legittimazione attiva: l'azione spetta all'erede, al chiamato-delato, all'acquirente dell'eredità e, in via surrogatoria, ai creditori e al curatore fallimentare; legittimazione passiva: l'azione è rivolta verso i possessori o i detentori di beni ereditari, con o senza titolo di erede.
L'azione è imprescrittibile, salvo nei casi di usucapione; comporta il riconoscimento delconvenuto come possessore dei beni ereditari, al fine di applicare le norme sul possesso che sono la restituzione dei frutti, delle spese e dei miglioramenti apportati sulla cosa dal possessore.
Rilevante è la buona fede del possessore, infatti solo in questo caso dovrà restituire i frutti dei beni posseduti, con decorrenza dal momento della domanda giudiziale; se è inmalafede la restituzione decorrerà dal giorno in cui ha cominciato a goderne.
L'erede apparente è colui che, non essendo erede, si comporta in un modo tale da risultare obiettivamente verso i terzi come il vero erede; affinché il terzo venga tutelato, è necessario:
che abbia acquistato il bene ereditario con un contratto a titolo oneroso;
che fosse in buona fede, cioè ignorava che il dante causa non fosse il legittimo erede;
l'anteriorità della trascrizione dell'acquisto a titolo di erede e dell'acquisto dall'erede apparente nei confronti dell'acquisto da parte dell'erede effettivo, oppure della domanda giudiziale proposta contro l'erede apparente nell'ipotesi in cui l'acquisto del terzo riguardibeni immobili o mobili registrati.
13. Successione cosiddetta necessaria e categorie di legittimari. La successione necessaria rappresenta un limite non solo per la successione legittima ma anche per quella testamentaria.
La presenza dei legittimari (o riservatari) impone al de cuius di riservare una quota (c.d.indisponibile) da attribuire a costoro mediante donazione o testamento: se alla morte del de cuius, si accerta che egli abbia pretermesso (volontariamente non nominato), o leso i legittimari, questi potranno esperire l'azione di riduzione delle disposizioni lesive, determinando l'inefficacia degli atti a titolo di liberalità posti in essere dal de cuius.
Il legittimario può impugnare tali atti solo dopo l'apertura della successione; non sono impugnabili gli atti che il de cuius ha fatto quando era ancora in vita.
La quota riservata varia da un minimo di ¼ ad un massimo di 2/3: i legittimari sono:
il coniuge (che è la categoria più tutelata) a cui spetta la metà del patrimonio, 1/3 se c'è un figlio, o 1/4 se ci sono 2 o più figli;
il coniuge separato, a cui spetta un assegno vitalizio calcolato sugli alimenti dovuti;
i figli legittimi e naturali, a cui spetta da un minimo di ½ ad un massimo di 2/3 del patrimonio se non concorrono con altre categorie di legittimari. Unica differenza fra figli legittimi e naturali è il diritto di commutazione per i primi: consiste nella possibilità di soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.
gli ascendenti legittimi, a cui spetta 1/3 se manca il coniuge, ¼ se c'è il coniuge; la loro partecipazione è esclusa se ci sono i figli.
14. Principio di intangibilità della legittima. La legittima è quella parte del patrimonio di cui non si può disporre per testamento perché riservata agli eredi legittimari.
L'erede legittimario, all'apertura della successione, può procedere da solo, o con gli altri legittimari, alla riunione fittizia, al fine di valutare e accertare il valore dell'asse ereditario netto.
La legittima è tutelata in senso quantitativo, cioè sulla quantità indisponibile; è caratterizzata dall'intangibilità, intesa nel senso che:
il testatore non può gravare la quota con pesi o condizioni;
il de cuius o altri soggetti non possono liberamente disporre della legittima, salvo nelle ipotesi della cautela sociniana e del legato in sostituzione di legittima.
Cautela sociniana - quando il testatore dispone di un usufrutto o di unarendita vitalizia a favore di altri (legatario) il cui reddito eccede quello della quotadisponibile, i legittimari a cui è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile, in quanto lesi, possono scegliere o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà (in quest'ultimo caso il legatario non acquista la qualità di erede).
La cautela sociniana (art. 550) è quindi una deroga al principio d'intangibilità della legittima perché quest'ultimo subisce una compressione sotto il profilo qualitativo.
15. Segue. Legato in "sostituzione" di legittima. Il legato in sostituzione di legittima ha la funzione di evitare il frazionamento di cespiti ereditari (fonti di guadagno), attribuendoli a determinati legittimari ed escludendo la comunione ereditaria.
Il de cuius quindi dispone che a un determinato legittimario sia attribuito un legato in sostituzione della legittima: il testatore può attribuire per intero l'azienda a quel legittimario che, a suo giudizio, è in grado di gestirla.
Il legittimario in questione può scegliere tra l'acquisto o la rinunzia del legato:
se sceglie l'acquisto del legato, perde la sua qualifica di erede, perde il diritto di chiedere la riduzione per avere l'intera legittima; può chiedere il supplemento se il legato ha un valore inferiore alla legittima solo, ma solo se tale diritto sia stato previsto dal testatore;
se rinuncia al legato, risulta legittimario pretermesso e può esperire l'azione di riduzione.
Questo tipo di legato non va confuso con il legato in conto di legittima, perché questo è considerato come una donazione o una disposizione testamentaria.
Il legittimario può anche rinunziare all'eredità richiedendo, comunque, i legati e le donazioni che gli spettano in base a disposizioni testamentarie.
16. Tutela: azioni di riduzione e di restituzione. Dopo la riunione fittizia, il legittimario leso o pretermesso può esercitare l'azione di riduzione, che si divide in:
azione di riduzione vera e propria, con cui i legittimari rendono inefficaci le disposizioni del de cuius che ledono i loro diritti;
azione di restituzione, con cui l'attore recupera i beni ereditari posseduti da eredi apparenti o altri soggetti.
La riunione fittizia determina il valore netto dell'asse ereditario, mediante:
la formazione dell'attivo relitto, comprendendo tutti i beni e i diritti appartenenti al de cuius al momento dell'apertura della successione;
la determinazione del passivo e sua sottrazione dal relitto: per passivo si intende l'insieme dei debiti trasmissibili del de cuius e liquidati alla sua morte.
Se il passivo supera il relitto, il legittimario pretermesso o leso può soddisfarsi sulle donazioni, mentre il creditore del de cuius può soddisfarsi sui resti del relitto e sul patrimonio dell'erede puro e semplice o sul patrimonio dell'erede che ha accettato l'eredità senza il beneficio d'inventario;
la determinazione dell'attivo donato; valutazione di tutti i beni e diritti attribuiti dal de cuius ad altri.
Una volta determinata la quota riservata a ciascun legittimario, si procede alla riduzione delle disposizioni lesive della legittima nell'ordine fissato dalla legge: 1 - sono ridotte le quote dei successori nominati dalla legge; 2 - sono ridotte le disposizioni testamentarie; 3- infine, se i legittimari non sono stati ancora soddisfatti, vengono ridotte le donazioni lesive della quota indisponibile cominciando dall'ultima che ha provocato la lesione e risalendo a quelle precedenti.
Se la separazione riguarda beni immobili non separabili e il legittimario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della quota disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della quota disponibile.
Se l'eccedenza non supera il quarto, il legittimario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari.
I soggetti legittimati ad esercitare l'azione di riduzione sono:
il legittimario leso;
l'erede del legittimario, qualora gli subentri;
l'avente causa del legittimario, ad esempio il compratore dell'eredità;
il legittimario pretermesso dal testatore.
L'azione è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni, decorrente dall'apertura della successione.
Legittimazione passiva: l'azione di riduzione può essere promossa soltanto contro i soggetti che beneficiano della quota indisponibile e contro i loro eredi; l'azione di restituzione è promossa contro la totalità dei soggetti che detengono o posseggono i beni ereditari.
I presupposti per l'azione di restituzione sono:
l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, al fine di assicurare la tutela dei legatari e donatari estranei;
che il legittimario deduca dalla legittima il valore di quanto abbia ricevuto a titolo di liberalità dal de cuius, salvo che questi lo abbia dispensato.
In conclusione:
con l'azione di riduzione, il legittimario-attore riconosce e accerta un suo dirittosui beni attribuiti dal de cuius ai beneficiari delle disposizioni lesive;
nel caso i beneficiari abbiano donato o alienato i beni ereditati a terzi, il legittimario-attore dovrà esperire l'azione di restituzione, che mira alla reintegrazione dei beni ereditari.
Il legittimario - attore ha l'onere di promuovere l'escussione preventiva dei beni del donatario o del beneficiario; i terzi subacquirenti possono, comunque, liberarsi dall'onere di restituzione corrispondendo al legittimario leso l'equivalente in denaro.
17. Nozione e fondamento. La successione legittima è la successione per volontà di legge; i presupposti sono:
morte del de cuius senza testamento;
l'esistenza di un testamento privo di disposizioni patrimoniali, o nullo, o annullato, orevocato;
esistenza di un testamento che dispone solo per alcuni beni del de cuius: in questo caso, si la coesistenza di successione testamentaria e legittima.
La successione necessaria è diversa perché si applica sia in presenza che in mancanza di testamento e stabilisce le persone a cui dovrà essere necessariamente attribuita una quota del patrimonio anche contro il testamento.
La successione legittima è regolata dal principio generale "il parente prossimo esclude il remoto": comunque non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado.
Le categorie di successibili ex lege (secondo legge) sono:
coniuge - categoria particolare perché è l'unica formata da un solo soggetto che non è neanche parente del de cuius.
coniuge separato o divorziato;
i figli legittimi e naturali - concorrono in parti uguali;
i figli da adozione legittimante (adozione di < di età) - concorrono alla successione in parti uguali ai figli legittimi e naturali. Se il minore ha acquistato lo stato di figlio legittimo, succede non solo ai genitori adottivi, ma anche ai legittimi;
i figli da adozione ordinaria (adozione di > di età) - questi succede solo al genitore o ai genitori adottanti e non anche ai loro parenti;
i figli non riconoscibili e non riconosciuti (ma riconoscibili) - ai figli non riconoscibili e non riconosciuti la legge attribuisce un assegno vitalizio calcolato sulla quota che avrebbero percepito se fossero stati riconosciuti;
gli ascendenti legittimi - la successione degli ascendenti legittimi avviene per capi, ossia secondo il numero dei partecipanti, se si tratta dei genitori del de cuius e per stirpi, ossia secondo le singole discendenze, se si tratta di ulteriori ascendenti.
genitore naturale - al figlio naturale che non lasci prole né coniuge, succede il genitore naturale; se il de cuius risulta figlio naturale di entrambi i genitori essi concorrono tra loro per metà ciascuno.
fratelli e sorelle germani (nati dagli stessi genitori) - non succedono al de cuius qualora vi sia uno o più figli del defunto;
fratelli e sorelle unilaterali
fratelli naturali - entrano in concorso nella successione se mancano parenti entro il 6° grado;
altri parenti - in mancanza di prole, coniuge, ascendenti, fratelli e loro rappresentanti, al de cuius succedono i parenti in linea collaterale più remoti (parenti in linea laterale);
lo Stato - è l'ultimo soggetto che può succedere e non risponde dei debiti e dei legati oltre il valore dell'eredità.
La successione legittima avviene, di regola, per classi o categorie; tuttavia deroga a tale principio sono i concorsi:
il coniuge concorre con i figli legittimi e naturali;
i figli concorrono in parti uguali sia che siano naturali, legittimi o adottivi;
per i fratelli e le sorelle, germani e unilaterali, il codice ha previsto una divisione delle quote in base a criteri di fatto e non di diritto, cioè ai germani spetta il doppio della quota che è attribuita ai fratelli unilaterali;
per i parenti collaterali, il concorso è regolato in base al principio secondo cui il parente prossimo esclude quello remoto.
18. Il testamento. Il testamento è un negozio:
unilaterale e non recettizio: è valido indipendentemente dall'accettazione dei successori;
mortis causa, in quanto disciplina situazioni che sorgono per effetto della morte della persona;
solenne, in quanto è richiesta la forma scritta sotto pena la nullità;
necessariamente unipersonale, cioè solo una persona può essere l'autore e non può essere redatto tramite rappresentante;
sempre revocabile ad opera del suo autore fino al momento della morte.
Il testamento è la massima espressione dell'autonomia negoziale: infatti può avere come oggetto sia disposizione tipiche, come l'istituzione di una fondazione, sia atipiche come le disposizioni per le esequie, o il riconoscimento di un figlio naturale.
Requisito necessario per redigere e revocare il testamento è la capacità di testare, che comprende sia la semplice capacità d'agire che la capacità d'intendere e di volere.
Sono incapaci di testare: il minore, l'interdetto per infermità di mente e l'incapace naturale al momento della redazione del testamento; possono, invece, testare l'interdetto per sordomutismo o cecità dalla nascita e l'interdetto legale (condannato all'ergastolo).
Nei casi di incapacità, l'atto è annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse e l'onere di fornire la prova dell'incapacità grava su colui che impugni il testamento.
È nullo il testamento a favore di determinati soggetti che hanno stretto particolari rapporti con il de cuius (tutore e protutore).
19. Forme di testamento. La legge distingue testamenti in:
A) testamenti ordinari, che si dividono loro volta in: testamento olografo; testamento peratto di notaio, che può essere pubblico o segreto.
B) testamenti speciali: sono forme particolari di testamento pubblico riconosciute solo per determinate situazioni o circostanze eccezionali, come malattie contagiose, calamità pubbliche, testamenti dei militari o assimilati in tempo di guerra.
Hanno un'efficacia limitata nel tempo infatti la perdono dopo tre mesi dal ritorno della situazione normale; se il testatore muore nel periodo dei 3 mesi, il testamento speciale viene pubblicato.
Il testamento olografo è interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore.
Per scrittura s'intende qualsiasi segno intelligibile che può essere interpretato: sono validi anche i testamenti in lingua straniera e sotto forma epistolare.
Il testamento olografo è scrittura privata con efficacia probatoria e qualunque intromissione di scrittura di terzi può inficiarne la validità, salvo che la scrittura esterna sia stata apposta successivamente alla redazione del testamento e all'insaputa del testatore.
La sottoscrizione ha la funzione di individuare il testatore e deve seguire e non precedere le disposizioni: la sua mancanza è causa di nullità.
La data è apposta all'inizio o alla fine del testamento e consta del giorno, mese ed anno di redazione: la sua funzione è quella di accertare la capacità del testatore e l'anteriorità del testamento rispetto ad altri; la sua mancanza non dà luogo ad invalidità e se non è completa o è errata si considera mancante.
Se i sono due o più testamenti con data uguale, i testamenti si integrano per le disposizioni compatibili, mentre vengono rese inefficaci quelle incompatibili.
Il testamento olografo presenta, però, numerosi inconvenienti: infatti la mancanza di tecnica e la sua struttura rendono possibile l'alterazione, la sottoscrizione, la distruzione e lo smarrimento.
Tuttavia il testatore potrebbe anche depositare il testamento dal notaio che, mediante un verbale, ne accerta la validità formale provvedendo alla custodia.
Il testamento pubblico è redatto interamente dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: tale forma ricorre soprattutto quando il testatore non può o non sa né scrivere né leggere.
Il ruolo del notaio non è solo quello di adeguare la volontà del testatore alla legge, ma anche quello di consigliargli le soluzioni tecniche più adeguate alla realizzazione delle sue ultime volontà.
Il testamento diviene pubblico dopo la lettura che il notaio fa in presenza dei 2 testimoni al testatore: il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; quest'ultimo deve trasmettere, entro 10 gg., una copia autentica del testamento all'archivio notarile distrettuale: la pubblicità è attuata con l'iscrizione nel registro generale dei testamenti.
Il testamento pubblico è nullo quando manca la redazione delle dichiarazioni del testatoread opera del notaio e quando manca la sottoscrizione del notaio; per gli altri vizi di forma il testamento pubblico è annullabile su richiesta dell'interessato.
Il testamento segreto si realizza in 2 fasi:
la prima riguarda la redazione della scheda testamentaria, che è fatta dal solo testatore ed è simile alla redazione del testamento olografo;
la seconda è la redazione dell'atto di ricevimento del testamento ad opera del notaio in presenza di due testimoni.
Se al testamento sono annessi altri fogli, devono essere sottoscritti come per il testamento, pena la nullità.
Il testamento segreto viene poi chiuso, sigillato e vigilato dal notaio che deve redigere il verbale di ricevimento della scheda.
Il testamento segreto è nullo quando manca la redazione delle dichiarazioni del testatore ad opera del notaio o quando manchi la sottoscrizione del notaio; per gli altri vizi di forma il testamento segreto è annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
Il testamento segreto anche se invalido può valere come olografo qualora contenga i requisiti di quest'ultimo (c.d. conversione formale): il testatore, mediante un nunzio, può ritirare il testamento segreto od olografo dal notaio.
Infine vi è il testamento internazionale, che ha la funzione di creare un modello unico per gli Stati aderenti alla convenzione.
Tale testamento è caratterizzato da scrittura a mano, o con altro procedimento, ad opera del testatore o di altri soggetti, in qualsiasi lingua; è presentato all'ufficiale ricevente in presenza di 2 testimoni.
Requisito necessario è la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del pubblico ufficiale; tuttavia la sottoscrizione del testatore può anche mancare, purché ne sia indicata la causa.
Al testatore è rilasciato un attestato che accerta la validità del testamento.
Secondo il principio dell'insanabilità della nullità delle disposizioni, i legittimati perdono il diritto all'azione di nullità se, dopo la morte del de cuius, hanno confermato le disposizioni volontariamente ne hanno dato esercizio pur conoscendone le cause di nullità.
20. Pubblicazione del testamento. Dopo la morte del testatore occorre che il testamento sia reso conoscibile a tutti i potenziali interessati mediante la pubblicazione.
Chi detiene il testamento di un defunto deve chiedere la pubblicazione a un notaio che, alla presenza di due testimoni, redige un verbale procedendo all'apertura e alla pubblicazione del testamento.
La pubblicazione ha la forma della pubblicità-notizia e rende eseguibili gli effetti del testamento.
21. Volontà testamentaria ed elementi "accidentali". Affinché il testamento sia valido occorre che la volontà del testatore sia stata manifestata liberamente; difatti, qualsiasi vizio della volontà è causa di annullabilità assoluta. Essi sono:
il dolo, sia determinante che incidente;
la violenza morale e anche il semplice timore reverenziale;
l'errore sul motivo; qualora tale motivo fosse illecito il testamento è nullo;
la captazione, ossia i raggiri che tendono ad accattivarsi la benevolenza del testatore deviandone la volontà;
l'errore ostativo non rende annullabile il testamento se è possibile accertare a quale oggetto o soggetto il testatore intendeva riferirsi.
Sono nulle le disposizioni che attribuiscono l'individuazione dell'oggetto o del soggetto rimesse alla volontà di un terzo: in tal caso infatti viene meno la personalità dell'atto.
Sono valide le disposizioni dell'anima e quelle a favore dei poveri, purché ne sia stato determinato l'oggetto.
Elementi accidentali: le condizioni impossibili o illecite si considerano come non apposte; il termine nelle disposizioni a titolo universale si reputa come non apposto, mentre può essere apposto alle disposizioni a titolo particolare.
Altro elemento accidentale è l'onere: è un peso imposto per volontà del disponente al beneficiario e ai suoi eredi.
L'onere illecito e impossibile si considera come non apposto, a meno che non costituisca l'unico motivo determinante della disposizione perché in tale ipotesi è invalida l'intera disposizione.
Differenza tra onere e legato:
nell'onere il beneficiario può essere un soggetto sia determinato che indeterminato;
nel legato, il beneficiario deve essere un soggetto determinato o almeno determinabile.
Differenza tra onere e condizione:
la condizione incide sugli effetti della disposizione, sospendendoli o facendoli cessare con efficacia reale retroattiva fino al verificarsi di un determinato evento;
l'onere fa nascere un obbligo senza influenzare l'efficacia della disposizione: difatti, l'onerato acquista il legato o l'eredità indipendentemente dall'adempimento dell'onere.
[Onorato del legato è colui che acquista il legato, ossia il legatario o sublegatario; oneratoè, l'erede o il legatario, su cui grava un onere imposto dalla volontà del testatore].
L'onere può essere un obbligo e quindi può consistere in un'attività a vantaggio di un soggetto determinato o determinabile, o un'obbligazione: se ha contenuto patrimonialmente valutabile, ai fini dell'adempimento si applica la disciplina sull'obbligazione.
Se il testatore ha disposto che l'inadempimento dell'onere è causa risolutiva della disposizione o qualora l'onere rappresenti il solo motivo determinante della disposizione, i legittimati ad agire per la risoluzione sono, oltre i portatori di un interesse patrimoniale, anche gli eredi del testatore.
22. Legati: nozione e tipologie. Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare in base alla quale il legatario succede in uno o più determinati diritti reali, o in più rapporti determinati che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio.
Il legato può avere fonte legale (ex lege) o testamentaria (ex testamento): in questo caso deve avere natura patrimoniale.
Il legato si acquista al momento dell'apertura della successione e non è richiesta l'accettazione del beneficiario; se il legato ha ad oggetto:
un diritto reale su un bene determinato appartenente al testatore, il trasferimento si realizza fin dall'apertura della successione;
un immobile, il legatario ha l'onere di trascrivere l'acquisto a suo favore e a carico del defunto esibendo, quale titolo, l'estratto autentico del testamento;
un bene altrui, il legato è valido se il testatore era a conoscenza dell'altruità della cosa.
Tuttavia l'acquisto del diritto sulla cosa legata è differito, infatti se il legato:
a)
ha ad oggetto una cosa generica, l'acquisto avviene nel momento dell'individuazione;
b)
è alternativo, si realizza al momento della scelta;
c)
appartiene da un terzo, si realizza al momento dell'acquisto della cosa da parte dell'onerato.
Il legatario acquista il diritto al legato automaticamente e risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore del legato (responsabilità limitata).
Il legatario può sempre rinunciare al legato finché non ha accettato e chiunque abbia interesse all'attribuzione del legato può esperire l'actio interrogatoria, facendo fissare un termine di decadenza dal tribunale, entro il quale il soggetto deve dichiarare se accetta o meno il legato. Tuttavia, il silenzio del legatario rende definitivo l'acquisto del legato, che si ritiene presunto.
L'onerato del legato è l'erede o il legatario su cui grava un onere imposto dal testatore; se l'onerato viene meno (es: per rinuncia, incapacità) l'onere passa a colui che gli subentra.
Il sublegato è un legato a carico di altro legatario, che è tenuto all'adempimento entro i limiti del valore del legato principale. Il sublegato non è un legato derivato: infatti è validoanche se è invalido il legato principale ed è efficace anche se è stato revocato o rifiutato il legato principale.
L'onorato del legato è colui che acquista il legato, ossia il legatario o sublegatario.
Il diritto dell'onorato presuppone l'efficacia del legato: se la cosa oggetto del legato è perita, il legato è inefficace.
Il legato deve gravare solo sulla quota disponibile del patrimonio, perché quella indisponibile è riservata ai legittimari: tuttavia il legato disposto a favore di quest'ultimi può gravare sulla quota indisponibile (es. legati in sostituzione e in conto di legittima).
Il legato comporta il trasferimento del possesso del bene al legatario; si verifica, quindi, l'accessione nel possesso, ossia il legatario ha la facoltà di unire il nuovo periodo di possesso a quello del de cuius.
In tale ipotesi il possesso del legatario è qualificato di buona o malafede in relazione al solo stato soggettivo del legatario all'inizio del suo possesso, indipendentemente da quello del de cuius.
Il prelegato è il legato a carico di tutti gli eredi e beneficiario è uno di questi (fra gli eredi vi è anche il prelegatario).
Il prelegatario può anche rinunciare al diritto all'eredità fermo restando il diritto al prelegato: la funzione del prelegato è quella di ridurre l'asse ereditario. Abbiamo vari tipi di legato:
di credito, ha per oggetto la cessione di un credito che il testatore vantava nei confronti di un terzo al momento dell'apertura della successione;
di liberazione del debito, è la remissione di un debito contratto dal legatario con il testatore;
a favore del creditore, il testatore menziona la volontà di estinguere un debito con il legato;
di cosa altrui, è valido solo se il testatore era a conoscenza dell'altruità della cosa, oppure la cosa, anche se altrui, apparteneva al testatore al momento dell'apertura della successione;
di alimenti, il testatore impone all'erede di corrispondere al legatario in stato di bisogno le somme necessarie per soddisfare le esigenze elementari di vita; rientrano nella categoria il legato:
di mantenimento, quando il legatario ha diritto ad un assegno periodicovariabile a prescindere dal suo stato di bisogno;
di rendita vitalizia, quando il legatario ha diritto ad un assegno periodicocostante a prescindere dal suo stato di bisogno.
di contratto, il legatario acquista un diritto di credito a ottenere che l'onerato stipuli con lui un contratto, con le eventuali clausole imposte dal testatore.
23. Sostituzioni e accrescimento. La rappresentazione, la sostituzione e l'accrescimento sono rimedi all'eventualità che il chiamato o il legatario non possano o non vogliano conseguire l'eredità o il legato.
La sostituzione ordinaria (o volgare) prevale sulla rappresentazione e questa prevale sull'accrescimento.
La sostituzione realizza la piena volontà del testatore, infatti, se il primo chiamato ex testamento (c.d. istituito) non possa o non voglia succedere, gli subentrano i c.d. sostituiti, chiamati in subordine.
È plurima quando ad un istituito subentrano più sostituiti o quando a più istituiti subentra un solo sostituito.
È reciproca quando il testatore ha previsto che gli istituiti possano sostituirsi reciprocamente l'uno agli altri.
Mentre la chiamata dell'istituito è immediata e diretta, quella del sostituito è sottoposta alla condizione dell'impossibilità e/o della volontà negativa dell'istituito di conseguire l'eredità o il legato.
Quando si verifica la sostituzione, il sostituito subentra all'istituito nella delazione e inizia a decorrere un nuovo tempo di prescrizione decennale dell'accettazione.
Nel periodo che va dalla sostituzione all'accettazione (periodo di pendenza), l'eredità è amministrata dal sostituito, che al momento dell'accettazione subentra all'istituito nella stessa posizione rispetto al de cuius.
La sostituzione fedecommissaria (art. 692) è l'istituto con cui il testatore impone all'erede o al legatario (istituiti) l'obbligo di conservare i beni, affinché alla sua morte tali beni siano consegnati ad un'altra persona (sostituito) indicato dal testatore stesso.
Limitazione apportata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è che:
istituito può essere solo un interdetto necessariamente figlio, discendente o coniuge del testatore,
sostituito può essere solo la persona o l'ente che, sotto la vigilanza del tutore, ha avuto cura dell'interdetto medesimo.
L'istituito non può disporre liberamente dei beni, ma può soltanto goderne: si realizza quasi un usufrutto.
Il fedecommesso de residuo è un fedecommesso parziale, dove il testatore dispone che l'istituito può disporre liberamente dei beni ma soltanto inter vivos, cioè alla sua morte gli succede il sostituito, ma solo per ciò che è rimasto nel patrimonio dell'istituito.
È inoltre imposto il divieto di costituire per testamento un usufrutto a favore di più soggetti, in modo che ne godano uno dopo l'altro.
L'accrescimento ha luogo solo quando non possono operare né la sostituzione, nè la rappresentazione e se non è stato escluso a priori dal testatore.
Si ha accrescimento quando sono chiamate alla successione più persone congiuntamente ed una di esse non voglia o non possa accettare.
In tal caso, se ricorrono determinati presupposti, la quota di ciascun chiamato si accresce automaticamente abbracciando anche quella del chiamato che non ha accettato e gli eredi o i legatari subentrano anche nei suoi obblighi, salvo quelli personali.
Nel legato di usufrutto congiuntivo, disposto verso più contitolari, l'accrescimento opera anche quando viene a mancare uno dei legatari: in questo caso l'usufrutto permane interamente a favore dei rimanenti usufruttuari, per cui solo alla morte dell'ultimo di questi si avrà la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà dell'onerato.
L'accrescimento opera anche nella successione legittima, dove al mancato acquisto di uno dei successori istituito per legge, la sua quota va ad accrescere le quote dei restanti successori.
24. Caducità e revoca delle disposizioni testamentarie. Il testamento è sempre revocabile fin quando il testatore è in vita; è esclusa qualsiasi forma di rinunzia alla revoca.
Con la revoca, il testatore ritratta la volontà precedentemente espressa.
Presupposto per esercitare la revoca è la capacità di testare, intesa anche come capacità d'agire e di intendere e di volere; la revoca può essere:
totale, se è revocato tutto il testamento;
parziale, se è revocato solo un parte del testamento;
espressa, attuabile mediante la redazione di un altro testamento, o mediante un atto pubblico ricevuto dal notaio, in presenza di due testimoni;
tacita, se attuata con la redazione di un testamento posteriore incompatibile, del tutto o in parte, col precedente; anche con la lacerazione o distruzione del testamento olografo, con il ritiro del testamento segreto oppure con l'alienazione otrasformazione della cosa legata, si ha la revoca tacita.
La revoca può avere ad oggetto anche una o più precedenti revoche e l'effetto sarà lareviviscenza delle disposizioni precedentemente revocate: infatti, può essere revocato l'atto che contiene la revoca della revoca.
Le disposizione testamentarie, fatte da colui che ignorava l'esistenza di figli o discendenti legittimi, sono revocate di diritto (revoca legale).
25. Esecutore testamentario. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari.
L'esecutore testamentario è tenuto a curare le disposizioni testamentarie; egli è titolare di un ufficio di diritto civile e il suo compito di curare le volontà del testatore si configura come un potere-dovere. L'esecutore testamentario per accettare (o rinunziare) deve presentare un atto di accettazione (o di rinunzia) presso la cancelleria dove si è aperta la successione e tale atto verrà annotato nel registro delle successioni.
Requisito necessario per esercitare la funzione di esecutore è la capacità di agire e la piena capacità di obbligarsi; possono essere esecutori anche l'erede o il legatario.
Nel caso l'esecutore non rispetti le volontà del testatore, la sua funzione può anche cessare per un provvedimento del presidente del tribunale (es: gravi irregolarità, inidoneità all'ufficio).
Un atto compiuto dall'esecutore, che produce effetti nei riguardi delle situazioni giuridiche soggettive del de cuius, è la divisione, che ha effetti reali immediati ed è impugnabile solo se ci sono iniquità, oppure se è contraria alle disposizioni del de cuius.
L'esecutore ha il compito fondamentale di curare l'esatta realizzazione della volontà testamentaria; può inoltre amministrare i beni ereditari prendendone possesso per 1 anno, salvo proroga per un altro anno e alienare i beni ereditari solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
In ogni caso l'esecutore è tenuto a non arrecare danni ai beni dell'eredità ed è obbligato a fornire il rendimento del conto.
L'ufficio dell'esecutore è normalmente gratuito e le spese sono a carico dell'eredità; tuttavia il testatore può prevedere una retribuzione per l'esecutore a carico dell'eredità.
26. Disciplina. La comunione ereditaria si ha quando più eredi succedono al medesimo de cuius: presupposto è che ci siano più eredi titolari di una quota del patrimonio; sonoesclusi dalla comunione i legatari perché sono successori a titolo particolare nei singoli diritti.
Non tutte le situazioni giuridiche del de cuius possono far parte della comunione ereditaria:
i debiti sono divisi automaticamente fra gli eredi che sono quindi obbligati per la loro pro quota ricevuta, salvo diversa disposizione del de cuius;
i crediti sono ripartiti proporzionalmente fra gli eredi, salvo per i crediti indivisibili, dove gli eredi diventano contitolari.
La comunione ereditaria è disciplinata con le norme della comunione ordinaria, con alcune varianti: ogni coerede può cedere la propria quota, ma deve notificare la proposta di alienazione e il prezzo agli altri coeredi, che hanno il diritto di prelazione; tale diritto non sussiste quando il coerede aliena ad estranei i singoli beni relitti.
Se entro 2 mesi il titolare del diritto di prelazione non accetta la proposta del coerede alienante, questi può alienare la sua quota al terzo, secondo le sue condizioni.
Se il coerede aliena a terzi senza rispettare la prelazione degli altri coeredi, questi possonoriscattare il bene dal terzo, che non può opporsi.
Il diritto di riscatto può essere esercitato nei confronti del primo acquirente della quota o nei riguardi dei successivi aventi causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
La divisione è lo scioglimento della comunione: con essa ogni contitolare diviene titolare esclusivo di determinate situazioni giuridiche soggettive; può essere:
amichevole, se si raggiunge contrattualmente;
giudiziale, quando manca il consenso di tutti i condividenti.
La divisione può essere chiesta da ciascuno dei coeredi in ogni momento; tuttavia ci sonoderoghe:
il testatore può imporre che la divisione si attui non prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato, qualora gli eredi o alcuni di essi siano minori di età.
la legge può imporre l'indivisibilità come per i fondi rustici, al fine di evitare che ne vengano diminuite le capacità produttive;
l'autorità giudiziaria può sospendere la divisione per un periodo non superiore ai cinque anni, qualora ne faccia richiesta uno dei coeredi o l'immediata divisione possa arrecare un notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.
I contitolari, comunque, possono pattuire di rimanere in comunione per un tempo non maggiore ai 10 anni (patto di indivisibilità); tuttavia questo patto può essere sciolto dall'autorità giudiziaria nel caso di grave pregiudizio al patrimonio ereditario.
Nel caso uno o più coeredi siano nascituri, concepiti o non, la divisione può procedere solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Quando i nascituri sono istituiti con determinazione delle quote, l'autorità giudiziaria si limita ad autorizzare la divisione assicurandosi che i nascituri non abbiano un diverso trattamento; quando i nascituri sono istituiti senza determinazione delle quote, l'autorità giudiziaria può escludere i nascituri dalla comunione e non solo dalla divisione.
Affinché la divisione sia valida, è necessario che essa sia attuata tra tutti i comunisti; se uno di questi ha alienato la sua quota ad un terzo, solo questi ha il diritto di partecipare alla divisione e non anche il coerede alienante.
La divisione può avere ad oggetto sia tutti i beni dell'eredità che una parte di questi: in quest'ultimo caso è chiamata divisione per stralcio.
Ciascun coerede può chiedere la propria quota in natura, cioè con una certa quantità di beni ereditari, senza procedere alla liquidazione; tuttavia questa regola è derogabile.
Se i coeredi che hanno diritto a più della metà dell'asse concordano la vendita al fine di pagare i debiti e i pesi, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e quelli immobili.
Se vi sono immobili non comodamente divisibili, questi vengono compresi per intero nella quota di uno dei coeredi che ha diritto alla quota maggiore; se nessuno è disposto a ciò si procede alla vendita all'incanto degli immobili.
Una volta fatta la liquidazione, i condividenti devono procedere alla resa dei conti, accertando il ricavato dalle alienazioni e considerando le spese sopravvenute per la liquidazione.
Il valore dei beni è accertato con una stima che agisce considerando il valore dei beni: solo dopo di essa si procede alla formazione delle porzioni ai condividenti, che devono essere qualitativamente omogenee tra loro.
Ultima fase della divisione è l'assegnazione delle porzioni ai condividenti:
se le porzioni sono uguali si procede ad estrazione;
se sono diverse si procede all'attribuzione.
La divisione può essere anche prevista dal testatore che dispone non solo delle quote, ma può anche nominare un soggetto, purché non sia erede o legatario, che faccia la stima dei beni.
La divisione fatta dal testatore è vincolante per i coeredi che vogliono attuarla, salvo nei casi di iniquità.
Il testatore può dividere direttamente i suoi beni fra gli eredi e l'effetto si produce al momento dell'apertura della successione.
È nulla la divisione fatta dal testatore che non riesce a formare la quota per uno dei legittimari o degli eredi istituiti, nel caso non abbia lasciato beni a sufficienza.
27. Collazione. La collazione ereditaria è l'istituto per il quale i figli legittimi e naturali, i loro eredi e il coniuge superstite che hanno ricevuto donazioni dal defunto devono riammetterle nell'asse ereditario, salvo dispensa del de cuius.
La funzione della collazione è quella di realizzare un equilibrio e una parità di trattamento fra i coeredi.
La collazione si basa sul concetto secondo cui il de cuius, nel donare ad uno dei figli o al coniuge un bene, abbia voluto anticipargli la porzione che gli sarebbe spettata alla sua morte, sia nel caso di successione legittima che testamentaria.
La collazione si differenzia dall'azione di riduzione, perché questa può essere esperita da tutti i legittimari lesi o pretermessi e mira a garantire la quota di riserva.
La collazione invece può essere esperita solo dai figli legittimi e naturali, dai loro eredi e dal coniuge superstite e al solo scopo di assicurare la parità di trattamento fra i coeredi.
La collazione si differenzia dall'imputazione ex se, che serve per l'esercizio dell'azione di riduzione, in quanto con essa il legittimario leso o pretermesso imputa le donazioni ricevute dagli altri legittimari alle loro quote, quindi le riduce.
La collazione si differenzia dalla riunione fittizia, perché in essa non c'è uno spostamento di beni.
La collazione opera mediante un prelegato che è anomalo, perché è a favore e a carico di tutti i coeredi prima indicati, ed è ex lege, perché disposto dalla legge.
La collazione si costituisce con un'obbligazione e può farsi in due modi:
in natura, conferendo i beni ricevuti dal de cuius all'asse ereditario;
per imputazione, sottraendo dalla porzione il valore dei beni ricevuti in donazione.
Beni immobili: la collazione opera sia in natura che per imputazione; per i beni mobili, invece, solo per imputazione.
Beni deteriorabili o consumabili: la collazione opera sul valore o sul prezzo corrente del bene.
Denaro: la collazione è effettuata tenendo presente il valore nominale, ossia il valore riportato sul titolo.
Ai soggetti che rimettono le donazioni per collazione spetta un riconoscimento per le spese e i miglioramenti.
Oggetto sono tutte le donazioni dirette e indirette, salvo le donazioni modiche fatte al coniuge, le spese di mantenimento e di educazione dei figli, le spese di abbigliamento o per le nozze, le spese per l'istruzione artistica, ecc.
La collazione può essere anche imposta e prevista dal donante.
Le donazioni, tuttavia, possono essere anche liberate dalla collazione mediante la dispensadel donante - testatore, che può essere espressa o desumibile da circostanze inequivocabili.
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