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Società in nome collettivo
La società in nome collettivo è la più diffusa delle società di persone.
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociale.
Se il contratto sociale non dispone non dispone diversamente, tutti i soci sono poi disgiuntamente amministratori (art. 2257).
È la forma più antica di società commerciale.
La responsabilità illimitata e solidale dei soci consente di ricorrere al credito delle banche, necessario per scontare i crediti vantati verso i clienti, la vendita con pagamento dilazionato è prassi normalmente quando l'acquirente è un imprenditore, e la struttura chiusa della società permette di mantenere la gestione degli affari sociali nell'ambito della compagine originaria dei soci.
La società in nome collettivo può avere per oggetto sia un'attività commerciale, sia un'attività non commerciale. Soltanto le società che esercitano un'attività commerciale sono assoggettate al fallimento e alle altre procedure concorsuali. Il fallimento della società determina poi automaticamente il fallimento dei soci, in quanto essi sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali.
Le società in nome collettivo sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le società personali, dettate dal codice civile per la società semplice. Si applicano le norme sui conferimenti, sull'amministrazione ecc.
Ogni società in nome collettivo è individuata da un nome o ragione sociale, che deve essere formato dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. La ragione sociale serve essenzialmente come richiamo per la clientela.
Per evitare che i soci si avvalgano delle conoscenze acquisite all'interno della società per tranne un profitto personale, l'art. 2301, pone a loro carico un obbligo di non concorrenza: essi non possono esercitare per conto proprio un'attività concorrente con quella della società, ne partecipare come soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente. Gli altri soci possono consentire l'esercizio di un'attività concorrente e il consenso si presume se l'esercizio dell'attività preesisteva alla stipulazione del contratto sociale e gli altri soci ne erano a conoscenza.
Le società in nome collettivo sono soggette all'obbligo di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. Per ottenere questa iscrizione, il contratto sociale deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 2295.
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