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Il negozio giuridico




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IL NEGOZIO GIURIDICO


Negozio giuridico è la dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale l'ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato ottenuto. In questo modo viene lasciata ai privati una sfera di autonomia entro la quale possono regolare i propri interessi. Il codice civile regola solo le figure del contratto, del matrimonio e del testamento e non il negozio giuridico in generale; l'art 1324 dispone che per gli atti unilaterali tra i vivi si osservano le stesse disposizioni prescritte per i contratti.

Si ha un negozio giuridico unilaterale con la dichiarazione di una sola parte(testamento, donazione), dove per parte si intende centro di interessi, quindi un atto può essere unilaterale ma collegiale( il vizio della volontà di uno del collegio non vizia la volontà collegiale ma rende impugnabile la delibera assembleare); dall'altra parte corrisponde il negozio complesso che è l'atto che contiene la volontà di più parti le quali si fondono in un'unica volontà, ed il vizio di una le vizia tutte.

Altre classificazioni possono essere fatte in base alla causa o motivo del negozio:

Negozio mortis causa con solo il testamento

Negozio abdicativo: la rinunzia

Negozi patrimoniali: distinguiamo

Negozio a titolo oneroso dove un soggetto per l'acquisto di un diritto accetta un sacrificio, ed esiste un nesso di causalità tra vantaggio e sacrificio. Nel caso in cui in un contratto possa essere interpretato in maniera dubbia, l'interpretazione deve essere sempre quella meno onerosa per l'obbligato .

Negozio a titolo gratuito dove si consegue un vantaggio senza alcun sacrificio corrispettivo.


Elementi del negozio giuridico :

elementi essenziali: elementi senza i quali il negozio è nullo e sono [art. 1325 codice civile] :

accordo tra le parti;

la causa;

l'oggetto;

la forma;

elementi accidentali : elementi che le parti possono decidere se apporre o meno.




MANIFESTAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ


Affinché si possano produrre effetti giuridici occorre una dichiarazione di volontà; questa può essere fatta in due modi;

espressa se realizzata con qualsiasi mezzo idoneo a palesare il proprio pensiero;

tacita se il proprio comportamento è incompatibile con la volontà contraria.

Il silenzio è considerato assenso solo dove una precisa norma affida alla parte l'onere di dichiarare la propria volontà; se questi tace allora accoglie gli effetti.


La forma del negozio è il linea di massima libera ma per alcuni negozi solenni (matrimonio, testamento , donazione) il legislatore prevede la forma scritta o addirittura l'atto pubblico; in questi casi si parla di forma vincolata. Talvolta si richiede un bollo per motivi fiscali oppure la trascrizione che ha carattere pubblicitario; mancando questi requisiti il negozio può essere annullabile o nei casi meno gravi c'è una sanzione pecuniaria per le parti.

La volontà si forma:

al momento della manifestazione per i negozi unilaterali non recettizzi

al momento della conoscenza per gli unilaterali recettizzi

al momento dell'accettazione per gli accordi bilaterali


La pubblicità serve a dare a terzi la possibilità di conoscere l'esistenza di un negozio giuridico o le vicende delle persone fisiche e giuridiche. Abbiamo:

Pubblicità notizia ce è un obbligo e non un onere: la sua omissione da luogo ad una sanzione pecuniaria e i terzi possono opporsi all'atto.

Pubblicità dichiarativa che serve a rendere opponibile a terzi il negozio, il quale vale anche senza trascrizione ma che può essere impugnato da chiunque effettui la trascrizione successivamente.

Pubblicità costitutiva che è quella senza la quale non si ha validità del negozio: è il caso dell'ipoteca che nasce solo con la trascrizione o della società che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.



CONTRASTO TRA DICHIARAZIONE E VOLONTÀ.


Può capitare che in un negozio la dichiarazione, quello che è stato scritto, diverga dall'intento delle parti. Il legislatore risolve le controversie con la teoria dell'affidamento; secondo questa teoria, se la dichiarazione diverge dall'animus, ma colui cui essa è destinata era incapace di conoscere tale divergenza, il negozio è valido; è invalido se il destinatario conosceva tale divergenza.

Nel caso di negozio concluso attraverso violenza psichica, la volontà manca e l'atto è viziato.

Si parla di errore ostativo quando si intendeva dire una cosa e invece se ne è detta un'altra.


Il negozio simulato è il negozio che le parti stipulano solo per poterlo invocare di fronte ai terzi; le parti sono comunque d'accordo che gli effetti del negozio non si dovranno verificare. Il negozio è quindi fittizio e inidoneo a produrre gli effetti a cui appare preordinato; Il negozio simulato è una figura in cui la volontà delle parti diverge da quella espressamente dichiarata. La simulazione può essere assoluta quando le parti escludono ogni rilevanza dell'atto tra i rapporti interni; si ha invece simulazione relativa quando con un negozio se ne intende effettuare un altro (vendita al posto di una donazione), e in tal caso si parla di negozio dissimulato. Nel negozio dissimulato troviamo la figura del prestanome ovvero della interposizione di persona fittizia, una persona alla quale vengono attribuiti diritti solo per motivi fittizi, da non confondere con l'intestazione di un bene in nome di altri che è un negozio regolare.

Il negozio assolutamente simulato non produce effetti in quanto le parti non volevano porlo in essere. Il negozio dissimulato non ha effetto anch'esso ma si considera valido il negozio che è stato celato sotto al simulato se e solo se sussistono i requisiti di forma.

Effetti della simulazione di fronte ai terzi :

I terzi estranei al contratto simulato, qualora ne risultino pregiudicati, possono far dedurre la simulazione e quindi accertarne la nullità.[art. 1415 codice civile]. La simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. La buona fede si presume.


Effetti della simulazione di fronte ai creditori :

I creditori del simulato alienante possono far dedurre la simulazione ed agire sui beni usciti dal patrimonio di questo se il credito è antecedente al negozio [art. 1416 codice civile]

L'alienante simulato può opporre la simulazione ai creditori chirografari dell'acquirente simulato ma non a quelli dell'acquirente se fallito o se muniti di ipoteca o pegno. .


Negozio indiretto: si verifica quando un determinato effetto giuridico viene realizzato dalla combinazione di più atti che per vie traverse conseguono lo scopo originario del primo negozio. Non s ha simulazione in quanto gli atti posti in essere sono tutti voluti e permettono di raggiungere un ulteriore scopo(finanziamenti attraverso accordi di forniture). Non si esclude nessun effetto dei negozi.


Negozio fiduciario: si verifica quando un soggetto, fiduciante, trasferisce, o fa trasferire, la titolarità di un bene con il patto che l'acquirente utilizzerà e disporrà di questo in conformità delle istruzioni del fiduciante in modo da disporre del bene stesso esclusivamente nell'interesse del fiduciante. Non è previsto nel codice ma è previsto in una legge per le società fiduciarie..







I VIZI DELLA VOLONTÀ


Nei vizi di volontà non c'è divergenza tra volere e dichiarazione, tuttavia la volontà si è formata in maniera anomala ovvero per dolo, violenza, errore.


L'errore consiste nella falsa conoscenza della realtà; affinché l'errore sia rilevante, ovvero produca l'annullabilità del negozio, occorre :

che l'errore sia essenziale, ovvero che sia stato tale da aver indotto la parte a concludere il negozio (errore determinante), inoltre l'errore per essere essenziale [art. 1429 codice civile] deve cadere su :

sulla natura del negozio(locazione al posto della vendita);

sull'oggetto del negozio;

sulla quantità della cosa oggetto del negozio;

sull'identità e sulle qualità dell'altro contraente;

Se l'errore è di diritto questo deve essere stato la ragione unica o principale del contratto per essere essenziale.

che l'errore sia riconoscibile dall'altro contraente L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto o alle qualità dei contraenti, la controparte , usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersene.[art. 1431 codice civile].

Se l'errore è comune alle parti il negozio è annullato a prescindere dalla buona fede di entrambe.

L'errore può essere :

di fatto se cade su di una circostanza di fatto;

di diritto se cade sull'esistenza o sull'interpretazione di una norma giuridica.

L'errore ostativo cade sulla dichiarazione, anche se indipendente dalla volontà delle parti come nel caso di errore di trasferimento dati; è equiparato all'errore vizio.


Il dolo (dolo inganno)è il raggiro perpetrato ai danni del contraente. Perché un negozio affetto da dolo sia annullabile occorre :

il raggiro ovvero azione idonea a trarre in inganno il contraente;

l'errore del raggirato, ovvero il successo del raggiro (dolo determinante); non può essere impugnato se io avevo capito il dolo; il riconoscimento è affidato alla normale diligenza.

la provenienza del raggiro dalla controparte; se il raggiro è stato effettuato da terzi e se l'altro contraente non ne era a conoscenza il dolo non è rilevante.


La figura del dolo incidente si ha allorquando il dolo non è fatto determinante per la stipula del contratto ma si limita ad incidere sulle condizioni dello stesso(comportamento fraudolento); il contratto non è annullabile ma il raggirato ha diritto all'indennizzo dei danni subito o ad un minor onere rispetto a quello contrattuale [art. 1440 codice civile].


Rilevanza del dolo

in un contratto deve provenire dall'altro contraente o da terzo, ma in questo caso i raggiri devono essere noti al contraente che en ha tratto vantaggio;

in un negozio unilaterale non recettizio da qualsiasi terzo provenga;


La violenza psichica è la minaccia di un male ingiusto rivolta ad una persona con la finalità di indurla a concludere un contratto ovvero a porre in essere qualsiasi tipo di negozio giuridico. La violenza pertanto assume rilievo come vizio della volontà esclusivamente quando sia diretta al ottenere dal minacciato il compimento di un atto negoziale. Al minacciato spetta la facoltà di agire per l'annullamento. La violenza deve essere [art. 1435 codice civile]:

tale da impressionare una persona media;

il male minacciato deve essere ingiusto e deve riguardare la vittima o il coniuge o ascendenti e discendenti della vittima.

La violenza psichica ha rilevanza per l'annullabilità del negozio anche se posta in essere da un terzo all'insaputa dell'altro contraente.

Una dichiarazione emessa per timore riverenziale non annullabile eccetto per casi di eccezionale gravità quali il matrimonio.

La violenza fisica non è un caso di vizio della volontà ma di assoluta mancanza di questa; produce la nullità del negozio.

Se per effetto dello stato di pericolo una persona ha assunto obbligazioni a condizioni inique, il negozio non è annullabile ma rescindibile.





LA CAUSA DEL NEGOZIO GIURIDICO



Causa del negozio giuridico scopo oggettivo rilevante socialmente ed economicamente per cui il negozio stesso è stato posto in essere; la causa può essere vista come la funzione socioeconomica del negozio giuridico, il motivo per cui viene posto in essere. La causa è un elemento essenziale del negozio giuridico la cui mancanza o la cui illiceità provoca la nullità del negozio stesso. La causa può esserci all'inizio ma poi venire a mancare; in questo caso si può rescindere dai contratti e sciogliere quindi le proprie obbligazioni. Si definisce causa illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (illegale), al buon costume (immorale): l'illiceità della causa produce la nullità del negozio cioè nessun effetto, e chi ha eseguito un pagamento ha diritto alla ripetizione.


Motivo del negozio giuridico è lo scopo soggettivo in seguito al quale la parte pone in essere il negozio; lo scopo soggettivo consiste in un vantaggio o in una soddisfazione personale della parte. Il motivo non ha rilevanza ai fini dell'annullabilità del negozio giuridico. Fanno eccezione i casi :

se il motivo è illecito, comune ad entrambe le parti ed esclusivo, produce la nullità del contratto [art. 1418 codice civile]; (nella donazione o nel testamento il motivo illecito rende nullo l'atto, mentre l'errore sul motivo (credevo una cosa che invece non era vera) rende impugnabile l'atto a condizione che sia stato l'unico motivo per cui è stato disposto).

se la realizzazione del motivo è oggetto del patto contrattuale o di una condizione a cui viene subordinata l'efficacia dell'atto stesso.


I negozi astratti producono i propri effetti astraendosi dalla causa; se la causa non esisteva o era illecita si può agire per la restituzione a prestazione avvenuta. I negozi astratti richiedono sempre una forma solenne. L'esempio classico è la cambiale, infatti non posso oppormi al terzo giratario eccependo l'insussistenza del primo rapporto. Un negozio che non sia astratto si dice negozio causale.


Il negozio in frode alla legge è quello che pur rispettando la legge alla lettera costituisce il mezzo per eludere un'altra norma.


Astrazione processuale: in un negozio causale chi agisce per ottenere la prestazione non ha l'onere di dimostrare l'esistenza o la liceità della causa; l'onere di dimostrare l'illiceità grava sul convenuto se vuole sottrarsi alla condanna.



LA RAPPRESENTANZA



La rappresentanza è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) viene attribuito il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica; gli effetti degli atti posti in essere dal rappresentante andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante, differisce dal nuncio perché egli agisce con volontà propria e non del rappresentato; egli può aver ricevuto delle disposizioni ma nell'ambito di queste decide con discrezionalità


La rappresentanza può essere :

diretta in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti giuridici ricadono direttamente nella sfera di quest'ultimo.

indiretta detta anche interposizione reale in cui il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto terzi, ed acquista in prima persona i diritti che poi, in virtù della rappresentanza a lui conferita, andrà a trasmettere nella sfera giuridica del rappresentato attraverso un secondo negozio..


La rappresentanza è esclusa nei negozi di diritto familiare, nel testamento, ed è ammessa entro certi limiti nelle donazioni.


La rappresentanza legale ricorre quando un soggetto è incapace o è interdetto(dei genitori e dal tutore), oppure quando si parla di rappresentanza organica(di organo di persona giuridica).


La procura è il negozio unilaterale non recettizio mediante il quale viene conferito al rappresentante (procuratore) il potere di rappresentanza (rappresentanza volontaria); questo è un negozio unilaterale e riguarda i rapporti tra il rappresentato ed i terzi interessati. (il mandato o il rapporto di lavoro subordinato o la società sono poi contratti che regolano il rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; il mandato quindi può essere con o senza procura)

La procura, come del resto ogni manifestazione di volontà, può essere espressa o tacita. Non sono richiesti requisiti di forma, a meno che l'atto da compiere non richieda la ferma scritta: in questo caso anche la procura deve avere la medesima forma. Gli effetti della procura si ripercuotono direttamente sul patrimonio dell'interessato. La procura può essere generale o speciale quando si limita a riguardare uno o più determinati affari, e può contenere limiti dettati dal delegante.

Art 1393 la procura deve essere esibita al terzo che richieda al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri. La revoca  è l'atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; anche la revoca è un negozio unilaterale. La revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati, altrimenti i negozi da loro conclusi con il rappresentante restano comunque validi e [art. 1396 codice civile]. La revoca può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappresentante. Si parla di conflitto di interessi quando il procuratore è portatore di interessi propri che vanno contro quelli del rappresentato e gli atti posti in essere sotto queste condizioni sono viziati e annullabili a meno che il rappresentato non rilasci autorizzazione con cui autorizza il rappresentante.


Mandato è il contratto con cui una parte si assuma l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte [art. 1703 codice civile]; il mandato riguarda i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato. Il mandato può essere con o senza rappresentanza; se il mandato è concesso con rappresentanza (ovvero al mandatario è concessa una procura) allora gli atti compiuti dal mandatario andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (rappresentanza diretta).


In un negozio concluso con un rappresentante si tiene conto degli eventuali vizi della volontà del rappresentante e non del rappresentato. I vizi della volontà del rappresentante divengono rilevanti allorquando vanno ad incidere sulle istruzioni da lui date al rappresentante.


Si parla di rappresentanza senza potere per gli i atti conclusi da un rappresentante privo del potere di rappresentanza e considerati quindi inefficaci. La ratifica è la dichiarazione con cui viene tardivamente attribuito il potere di rappresentanza al rappresentante che ne era privo; con la ratifica gli atti compiuti dal rappresentante senza potere entrano a fare parte della sfera giuridica del rappresentato con effetto retroattivo, come se dall'inizio il rappresentante fosse stato accompagnato da procura. Il terzo può chiedere il risarcimento per danni di un contratto non ratificato solo se non sapeva o non poteva sapere che il rappresentante agiva senza procura; il risarcimento si limita alle spese sostenute e non al contratto sfumato.


Nel caso taluno senza esservi obbligato e quindi spontaneamente assume la gestione di affari altrui , e che la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha preso in nome di lui.

Nel contratto per persona da nominate colui che conclude il contratto può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Il contraente se non trova la persona disposta entro tre giorni risponde in proprio per le obbligazioni assunte. Il termine può essere stabilito dalle parti ma per intervalli superiori a tre giorni non si ha più il contratto suindicato bensì la figura di un doppio contratto con i relativi doppi passaggi di proprietà.



Elementi accidentali del negozio giuridico

Sono gli elementi non necessari, e quindi accessori; abbiamo la condizione, il termine ed il modo.

La condizione è l'avvenimento futuro ed incerto al quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio, ovvero l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere. La condizione può essere :

sospensiva se ad essa è subordinata l'efficacia del negozio; l'avverarsi di questa rende il negozio efficace;

risolutiva se ad essa è subordinata l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere.

La risoluzione di un contratto è la cancellazione degli effetti già verificatisi.

Gli atti legittimi sono i negozi giuridici che non tollerano l'apposizione di una condizione; questi sono i negozi di diritto familiare, l'accettazione dell'eredità, la cambiale, l'accettazione della girata della cambiale.


La condizione di fatto dipende dalla volontà delle part secondo una valutazione propria degli interessi; La condizione di diritto è l'elemento previsto e stabilito dalla legge; è inderogabile. La condizione illecita contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; la condizione illecita si ha per non apposta nei negozi mortis causa e rende nulli i negozi inter vivos. Stesso iter per la condizione impossibile. La presupposizione è una condizione implicita cioè non dichiarata; sebbene la legge non prevede la tutela di una cosa non scritta, se la controparte del contratto conosceva la presupposizione è data la possibilità di risoluzione del contratto.


Momenti del negozio condizionato

Durante la pendenza della condizione l'avvenimento non si è ancora verificato ma può ancora verificarsi; questa situazione da luogo ad un'aspettativa; la legge riconosce alla parte interessata di compiere atti conservativi, chiedere il sequestro conservativo; è data anche la facoltà di alienare il diritto ma questo risulta sempre sottoposto alla condizione originaria. Nell'avveramento della condizione la condizione si è verificata o non può più verificarsi; gli effetti del negozio retroagiscono al momento della stipula con esclusione degli atti compiuti per la conservazione; anche i frutti rimangono a chi disponeva del diritto prima del verificarsi della condizione.


Il termine è l'avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. Il termine è certo per il suo verificarsi, può essere però incerta la data in cui questo si verificherà. Alla scadenza del termine si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono al momento della conclusione del negozio stesso.


Il modo è la clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla; può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo non sospende l'efficacia del negozio. Il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito. Non deve considerarsi modo la semplice raccomandazione, il desiderio o la preghiera. Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto a meno che non risulti l'unico motivo determinante del negozio. L'adempimento dell'obbligo giuridico nascente dal modo può essere chiesto da ogni interessato, e in caso di inadempimento dell'obbligo può essere pronunciata dal giudice la risoluzione del contratto. [art. 648 codice civile].


Qualsiasi negozio giuridico può necessitare di interpretazione rivolta appunto a determinare il significato giuridico rilevante della dichiarazione negoziale. Possiamo avere interpretazione soggettiva e oggettiva; l'interprete deve ricercare il risultato perseguito dal compimento dell'atto e non estrarre solo il senso letterale delle parole. Si parla di comunione delle parti quando ci si riferisce al senso che entrambe attribuivano all'accordo; si deve tenere conto delle trattative precontrattuali. Negli atti unilaterali si tiene conto della buona fede dell'artefice del negozio. Il principio della conservazione del negozio dice che questo deve essere interpretato in maniera che abbia un senso piuttosto che in modo da non avere effetti. Inoltre valgono:

gli usi interpretativi, tipici del luogo dove è stato stipulato il contratto

le espressioni dubbie devono essere intese nel modo più conveniente alla nature del contratto

le clausole dubbie si interpretano contro chi ha disposto il contratto

infine quando tutti i metodi si siano dimostrati inefficienti il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per l'obbligato.



Effetti del negozio giuridico


Rispetto alle parti il negozio giuridico ha forza di legge [art. 1372 codice civile], cioè gli effetti sono vincolanti..

Rispetto ai terzi non può ne danneggiare ne giovare direttamente al terzo estraneo [art. 1372 codice civile], e infatti anche i negozi che determinano giovamento a terzi sono soggetti a ad accettazione di questi. Un negozio in nome di terzi deve essere accettato pena il trasferimento dell'obbligazione sulla parte che lo ha stipulato. Un negozio giuridico può comunque produrre effetti indiretti rispetto ai terzi estranei.


Il negozio giuridico ad effetti reali ha per oggetto la trasmissione o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto.

Il negozio giuridico ad effetti obbligatori da luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.







INVALIDITÀ ED INEFFICACIA DEL NEGOZIO GIURIDICO


Invalidità del negozio giuridico: il negozio è viziato, difettoso o malato in seguito all'inosservanza dei limiti stabiliti dall'ordinamento. Si parla di inesistenza quando un deficienza grave non permette il riconoscimento del negozio. L'invalidità può assumere i due aspetti della nullità e dell'annullabilità.


La nullità: un atto si dice nullo quando è invalido e non è idoneo a realizzare i suoi effetti tipici. In ogni caso la nullità deve essere fatta valere dalle parti interessate altrimenti il negozio seppur nullo rimane efficace. Cause di nullità sono :

specifico richiamo contenuto in una norma di legge [art. 1418 codice civile];

mancanza di uno dei requisiti essenziali del negozio [art. 1350 codice civile] come ad esempio la forma, l'oggetto o il contenuto;

l'essere contrario a norme imperative [art. 1418 codice civile].


La nullità può essere :

totale quando il vizio che la determina investe l'intero negozio;

parziale se il vizio investe solo alcune clausole del negozio; in questo caso l'intero negozio è nullo se la parte viziata doveva considerarsi essenziale [art. 1419 codice civile]; per le clausole sostituite da norme di legge continuano a valere i contratti originari con le clausole nuove..


L'azione di nullità è azione giudiziale che mira al riconoscimento della nullità del negozio; le caratteristiche sono :

imprescrittibilità

il negozio nullo è insanabile e non può essere convalidato;

impossibilità di un accordo tra le parti che deroghi al principio di imprescrittibilità;

l'azione di annullamento è di mero accertamento; il negozio era nullo anche prima della dichiarazione di nullità quindi la situazione giuridica non viene modificata perché inesistente già prima dell'accertamento;

è legittimato attivamente al riconoscimento della nullità chiunque ne abbia interesse( nell'annullabilità invece solo una parte);

la nullità di un atto può essere rilevata di ufficio cioè se il negozio viene invocato da una parte in un giudizio se ne può dichiarare la nullità anche in assenza di domanda..


Si ha conversione del negozio nullo quando un contratto può produrre gli effetti di un contratto diverso purché contenga tutti i requisiti di sostanza e di forma richiesti per quest'ultimo (requisito oggettivo) ed a condizione che possa ritenersi che le parti avrebbero accattato di stipulare quest'accordo in luogo dell'altro (requisito soggettivo) [art. 1424 codice civile]. La conversione non esige una nuova manifestazione di volontà delle parti, è l'ordinamento stesso che la pone in essere.

Per ottenere lo scopo del primo negozio interviene la rinnovazione del negozio nullo che si verifica quando le parti si accordano per stipulare un nuovo negozio che rimedi al vizio del negozio nullo.

IL riconoscimento di nullità per i contratti di lavoro subordinato non produce effetto.

Le società registrate per cui si ha nullità dell'atto costitutivi si considerano sciolte solo dal momento del riconoscimento.

La nullità dell'atto non è opponibile ai terzi in buona fede



L'annullabilità costituisce un'anomalia di gravità minore rispetto alla nullità; l'azione di annullabilità può essere promossa per incapacità del soggetto, vizi della volontà, errore, violenza o dolo. Il negozio annullabile produce i suoi effetti ma questi vengono meno se viene presentata ed accolta l'azione di annullamento. L'azione di annullamento presenta le seguenti caratteristiche :

l'azione di annullamento è un'azione costitutiva (mira a modificare una situazione preesistente cioè che aveva prodotto i suoi effetti).

legittimato attivamente è solo la parte nel cui interesse l'annullabilità è prevista dalla legge [art 1441 codice civile](persona ingannata o minacciata.);

l'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice;

l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione (di regola cinque anni) [art 1442 codice civile]; la prescrizione comincia a decorrere da quando è cessata la violenza o la causa che ha dato luogo al vizio, dal giorno del compimento della maggiore età;

l'annullabilità è sempre sanabile o attraverso la prescrizione dell'azione di annullamento o con la convalida;

se l'azione di annullamento viene accolta dal giudice l'annullamento ha effetto retroattivo cioè si verifica la stessa situazione che avrebbe luogo se l'atto non si fosse mai verificato; le prestazioni effettuate devono essere restituite (per l'incapace solo nei limiti in cui essa è rivolta a suo vantaggio); l'annullamento del primo negozio, ricade sul secondo negozio se si tratta di vendita da parte di minore, alienazione in cui l'acquirente non è in buona fede.


La convalida è il negozio col quale la parte legittimata a proporre azione di annullamento si preclude la possibilità di far valere il vizio. La convalida può essere espressa o tacita; espressa se contiene la menzione del negozio annullabile, del motivo di invalidità e la dichiarazione convalidante; tacita se viene data esecuzione volontaria al negozio annullabile.


Inefficacia è l'inettitudine del negozio (valido) a produrre i suoi effetti per un fatto estraneo al negozio stesso, perché ad esempio non si è verificata una condizione. Può essere originaria , e in tal caso è sempre transitoria, oppure successiva se dipende dall'impugnativa di una delle parti o terzi.



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