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Storia della Costituzione




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Storia della Costituzione


La Costituzione è, naturalmente, il prodotto di un lungo processo storico. Nel senso più ampio del termine, anche gli Stati più primitivi, nel momento in cui raggiungevano una pur minima organizzazione, avevano una Costituzione. Nei tempi antichi si parlava di diritto tribale cioè esistevano delle regole di comportamento, consuetudini da rispettare. La prima codificazione è avvenuta al tempo dei faraoni : Amurabi scrisse delle leggi su pietra cuneiforme il cosiddetto codice di Amurabi, in seguito l'editto di Rotari, la legge del taglione che prevedeva pene corporali. L'imperatore Giustiniano fece il "corpus iuris iustianein, composto da 12 libri che comprendevano tutte le codificazioni scritte fino ad allora, con delle istituzioni. Le leggi di Giustiniano le troviamo ancora oggi nel codice civile.

Poi ci fu la Magna Charta redatta da Giovanni senza Terra in Inghilterra, tutt'oggi alla base della costituzione inglese. Poi dopo il medioevo in cui si erano tutelate solo le classi privilegiate si arriva al Rinascimento dove grazie al Duca di Toscana e agli illuministi rinasce la materia giuridica.

In tutti questi secoli regnava il potere assoluto la monarchia, ora si cominciano a fare passi avanti verso la democrazia, con Rousseau e con Montesquieu si teorizza la tripartizione dei poteri:

legislativo

giudiziario

esecutivo

sono le 3 funzioni

Tutto ciò era solo teoria in quanto i membri di ogni organo erano eletti dal re e quindi fedeli alla corona. Seguiranno le rivoluzioni americana inglese e francese

Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d'Italia (maggio 1848)(che escludeva lo Stato Pontificio e il lombardo-veneto). Questa Costituzione, però, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l'emanazione di leggi che limitavano le libertà fondamentali.

Inizialmente rifletteva una monarchia di tipo assoluto. Prevedeva una divisione dei poteri, sulla carta è uno stato liberale ma in realtà il re riusciva ad influenzare i tre poteri, in particolare quello legislativo tramite i senatori da lui nominati.

Parlamento                                 Governo Magistrati


Deputati: eletti dal popolo ma            Presidente del consiglio - ministri: Eletti dal re.

Il diritto di voto è limitato.                 Entrambi nominati dal re.

Senatori: nominati dal re.


Requisiti per il voto

istruzione e censo.










Poi si trasformò in monarchia costituzionale in cui il parlamento era 1 camera elettiva l'altra a elettività ristretta.

La chiesa si era opposta al regno d'Italia e il re aveva emanato le leggi guarentigie nel 1870 per dare al Papa dei privilegi, ma non ottenne niente e si fece una guerra, il Papa proclama il non expedit, ma venne sconfitto a Porta Pia (1871) e si rifugiò a Castel Sant'Angelo.

Con il regime fascista, furono sciolti i partiti, ad esclusione del Partito Nazionale Fascista, e si costituì così uno Stato totalitario.

L'antico Statuto Albertino continuava ad essere tenuto in vita, ma la sua esistenza era ormai solo formale, essendo cadute tutte le concessioni libertarie in esso contenute ed essendosi accentrato tutto il potere nelle mani di Mussolini.

Il governo è libero di fare quello che vuole.

Il duce fa le leggi.

Vengono aboliti i diritti di libertà: stampa - pensiero - associazione.

L'11 febbraio 1929 con i Patti Lateranensi che comprendevano un Trattato e un concordato. Il patto fu stabilito tra il cardinale Gsparri e il generale Badoglio. La religione cattolica diventa religione di Stato e il matrimonio religioso vale anche per lo Stato (matrimonio concordatario). Si chiamano lateranensi percjè furono fatti nella chiesa di S. Lorenzo in Laterano a Roma. La dittatura fascista si indebolì durante la seconda guerra mondiale, combattuta dall'Italia a fianco della Germania. L'andamento sfavorevole della guerra portò alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943. Vittorio Emanuele III cercò allora di restaurare l'antico Statuto, ma ciò non era più possibile, essendo questo, di fatto, inesistente. Al tentativo del sovrano si opposero, in particolare, i partiti riuniti nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che alla fine ebbero la meglio.

Con il decreto legge 25 giugno 1944, si conferiva infatti al popolo italiano il diritto di scegliere la forma costituzionale e quindi anche quella istituzionale, rinviando allo stesso tempo tale decisione al momento in cui il territorio nazionale sarebbe stato liberato.

Vittorio Emanuele III, nel frattempo, abdicava in favore del figlio Umberto II, nel tentativo di salvare la monarchia. Il 2 giugno 1946, a suffragio universale, si tennero il referendum istituzionale per la scelta della forma istituzionale da adottare (monarchia o repubblica) e le elezioni per la formazione dell'Assemblea Costituente. La maggioranza dei votanti scelse la repubblica ed i lavori della Costituente iniziarono, al fine di elaborare la nuova Costituzione dello Stato italiano.

I deputati dell'Assemblea costituente appartenevano a diversi partiti, tra cui la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano ed il Partito Liberale Italiano; avevano il compito di redigere la Costituzione e di eleggere il presedente reggente "Enrico de Nicola" ( il primo presidente vero fu Enaudi). Durante questo periodo rientro temporaneamente in vigore lo Statuto Albertino. Venne istituita la Commissione dei 75 per meglio lavorare perché la Costituente aveva 500 membri. Ci fu il compromesso costituzionale i vari partiti si vennero in contro (per esempio la proprietà pubblica e privata).

Finalmente giunge a compimento lo Stato di diritto. Il governo e il popolo sono soggetti a legge allo stesso modo, si è concretizzato il 1 gennaio 1948 con l'entrata in vigore della costituzione. Da qui la certezza del diritto art. 25 2° comma Io cittadino ho diritto a conoscere la legge e il giudice che mi giudicherà.

La Costituzione, promulgata dal capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola, entrò in vigore il 1° gennaio 1948.




Statuto Albertino

Costituzione

fu elargito dal re con atto sovrano, fu concesso(frutto di un compromesso monarchico costituzionale) diede vita ad un regime costituzionale parlamentare esteso nel 1861 a tutta la penisola.

fu discussa e approvata dai rappresentanti del popolo liberamente eletti attraverso i partiti.E' stata votata.

ammette solo l'elezione della camera dei deputati (non del Senato) e non a naufragio universale.

ammette l'elezione delle due camere e suffragio universale

riunisce nelle mani del re tutti i poteri.                                                               

divide i poteri

era detto "flessibile" perché poteva essere modificato facilmente a discussione del re.                                                                

è detta "rigida" perché può essere modificata non da leggi ordinarie ma da una complessa    procedura

E' breve assenza dello stato di diritto, solo diritti per il sovrano solo doveri per il popolo.

E' lunga siamo in presenza di uno stato di diritto tutti sono soggetti alla legge in egual maniera.


E' precettiva da dei principi


E' programmatica prevede dei completamenti. Con una riserva di legge che può essere assoluta (rinvio ad una legge per meglio specificare) o relativa (rinvio ad un'altra fonte del diritto che non sia una legge).      



La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, in quanto rappresenta la base della convivenza civile. Nella Costituzione vengono fissati i principi ed i fini che lo Stato si pone e vengono regolati i rapporti con e fra i cittadini. Tutte le altre leggi di un Paese devono ispirarsi alla Costituzione, formando l'insieme dell'ordinamento giuridico.



La Costituzione può presentare caratteristiche diverse. Può essere:

statutaria (o formale);

consuetudinaria;

votata;

elargita;

ottriata;

concessa;

breve;

lunga.



Una Costituzione è statutaria o formale quando è racchiusa in un documento scritto fondamentale ed unitario, come ad esempio avviene per quella italiana; è invece consuetudinaria quando è rappresentata dall'insieme di testi, consuetudini, usi e interpretazioni, nati in epoche diverse (è questo il caso della Costituzione britannica).

La Costituzione è votata quando il popolo viene chiamato per votarla; è elargita quando viene decisa dal re. Nella Costituzione ottriata, il monarca concede la costituzione per non perdere il potere; mentre nella Costituzione concessa, il monarca concede la costituzione per spirito di libertà, rinunciando al suo potere. Le Costituzioni brevi si limitano all'organizzazione dell'autorità e ai diritti fondamentali, mentre le Costituzioni lunghe dettano principi anche sui rapporti sociali e economici.


In base alla possibilità di revisionarla o derogarla, la Costituzione può essere:

flessibile;

rigida.


La Costituzione flessibile può subire modifiche tramite leggi ordinarie ed è quindi facilmente rivedibile. La Costituzione rigida può essere modificata solo da una legge costituzionale.

Con il termine di legge costituzionale si indica una particolare fonte del diritto, che si colloca nella stessa posizione gerarchica della Costituzione, potendo quindi - entro certi limiti - derogarla o modificarla (si parlerà, in questo caso, di legge di revisione costituzionale).

La differenza tra le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali è che quelle di revisione costituzionale vanno a modificare il testo preesistente della Costituzione, mentre quelle costituzionali si inseriscono fra gli articoli già presenti senza modificarli.


La funzione di Revisione Costituzionale, viene affidata al Parlamento, il quale però non può esplicare questo potere se non attraverso procedimenti speciali. Il procedimento di questa funzione e' contenuto nell'art. 138 della Costituzione, il quale svolge una funzione di duplice garanzia, poiché tale disposizione oltre a tutelare la rigidità costituzionale nei confronti della legge ordinaria, assicura una maggiore stabilità, nel tempo, alle disposizioni costituzionali.

L'articolo 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (cioè gli emendamenti alla costituzione) siano adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione: durante la quale non e' lecito introdurre emendamenti, perché non si tende a rimettere in discussione il testo, ma solo la convenienza della legge nel suo insieme. Quindi, in primis, occorrerà che le due camere raggiungano il consenso sullo stesso testo; in un secondo tempo ciascuna di esse dovrà riproporlo in una votazione finale.
Il procedimento prosegue quando le leggi di revisione sono sottoposte a
referendum popolare se entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne abbiano fatto richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi, non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto. Solo nel caso in cui la legge di revisione sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il referendum non avrà luogo. Perché la legge possa essere sottoposta a referendum essa deve essere pubblicata prima di essere promulgata, ma l'entrata in vigore di essa resta sospesa fino all'esito del referendum.










Schema


La revisione della Costituzione

(e l'approvazione di altre leggi costituzionali)


richiede due successive approvazioni da

Camera e Senato a distanza di almeno 3 mesi


Se viene approvata a maggioranza di due terzi nella seconda votazione

Se viene approvata a maggioranza assoluta nella seconda votazione

È promulgata dal Capo dello Stato

È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale


È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Può essere richiesto il referendum


Entra in vigore dopo la Vacatio legis di quindici giorni

Se non viene richiesto il referendum o se questo ha esito favorevole


È promulgata ed entra in vigore dopo la Vacatio legis di quindici giorni



Le caratteristiche della Costituzione Italiana

Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d'Italia (1861). Questa Costituzione, però, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l'emanazione di leggi che limitavano le libertà fondamentali.

La Costituzione della Repubblica Italiana presenta due caratteristiche principali: è un documento scritto, quindi formale, ed è una Costituzione rigida.

I principi fondamentali che la caratterizzano sono cinque: libertà, uguaglianza, autonomia, democraticità, partecipazione.

Il principio democratico ( prevalenza dell'elemento democratico e si concretizza con lo stato di diritto ) si divide in principio di uguaglianza e di libertà. Il primo lo si trova nell'art.3 uguaglianza formale e sostanziale è compito dello Stato mantenere e promuovere l'uguaglianza. Il secondo si trova nell'art. 13 in poi..si sviluppa l'uguaglianza formale, libertà personale, della segretezza della corrispondenza, professare liberamente la propria fede, libertà di pensiero.

Il principio laburista e pluralista si ritrovano negli artt. 1-4 della Costituzione.

Si divide inoltre in formale e sostanziale. Sostanziale sono gli articoli effettivamente vigenti, formale sono tutti e 139 gli articoli.

Nel suo complesso, la Costituzione italiana si presenta come una Costituzione «lunga», nel senso che contiene molte affermazioni di principio e di impegno, finalizzate alla trasformazione della società in senso democratico.

La Costituzione è composta da 139 articoli, divisi in quattro sezioni:

principi fondamentali (artt.1-12);

parte prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (artt.13-54);

parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt.55-139);

18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.


I principi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei principi fondamentali su cui si fonda la repubblica, che vengono garantiti nella loro immodificabilità. Accanto ai diritti civili e politici la Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi di uguaglianza sostanziale. Un'altra peculiarità della Costituzione consiste nell'elencazione, oltre che dei diritti, dei doveri dei cittadini. La seconda parte della Costituzione definisce la struttura dell'ordinamento della Repubblica e i suoi organi.


Gli Organi Costituzionali sono:

Il Parlamento;

Il Presidente della Repubblica;

Il Governo;

La Corte Costituzionale

Il Consiglio Superiore della Magistratura.


Il Consiglio Superiore della Magistratura si divide in:

Consiglio di Stato: organo costituzionale di ordine amministrativo;

Corte dei Conti: organo costituzionale di ordine contabile;

Corte di cassazione: organo costituzionale di giustizia penale e civile)




Garanzie costituzionali

Istituti che garantiscono la salvaguardia della Costituzione, e li troviamo all'interno della costituzione stessa.

Le forme di autotutela sono:

Certezza del diritto art. 25 2° comma

Funzione del presidente della repubblica (art.88-89) che ha il compito di tutelare e far osservare la Costituzione. Deve giurare con la mano destra sulla Costituzione fedeltà ad essa e lo fa a nome suo e di tutti gli altri organi.

Controfirma del presidente della repubblica (art.87) siamo nella fase della promulgazione di una legge, la promulgazione avviene ad opera del presidente della repubblica dopo aver verificato la costituzionalità formale della legge (art.70 e seguenti). La legge per essere promulgata deve rispettare gli artt. della Costituzione, quindi deve seguire il giusto iter di formazione di una legge (ecco perché formalmente). La legge può essere pubblicata solo dopo che il presidente ha effettuato la verifica ed ha controfirmato la legge. Però essendo un organo superpartes, non ha responsabilità politica e per questo deve "controfirmare" ma dovranno firmare anche il proponente, il ministro di grazia e giustizia, il presidente del consiglio dei ministri che hanno tutti responsabilità politica.

Se la legge è incostituzionale il presidente la rinvia alle camere con motivazione e se le camere insistono il presidente dovrebbe moralmente dimettersi, poiché le camere hanno la facoltà di promulgarla ugualmente.

Corte costituzionale (art.135) che verifica la costituzionalità sostanziale. Se risulta incostituzionale provvederà ad abrogarla totalmente o in parte.

























Democrazia diretta e rappresentativa.


La nostra costituzione si basa sul principio democratico, infatti "la sovranità appartiene al popolo". Da questa norma si deduce la distinzione fra democrazia diretta e rappresentativa, in altre parole i modelli principali attraverso i quali si è espresso il regime democratico.

Democrazia diretta: il popolo direttamente decide sulle questioni concernenti le scelte politiche dello Stato, questo costituisce la vera sovranità popolare; esso però è un modello di stato inutilizzabile presso grandi comunità e inoltre non sempre tutti i cittadini vogliono partecipare alle questioni politiche oppure altri possono non possedere le conoscenze di base che occorrono per prendere delle decisioni giuste.

Democrazia rappresentativa (Italia): tipica della concezione liberale democratica dello Stato, su questa base.

I cittadini eleggono i rappresentanti ai quali delegano l'esercizio della propria sovranità, in altre parole essi decidono in via esclusiva sulle politiche che lo Stato deve operare. Perciò il popolo è titolare della sovranità ma la esercita indirettamente, essa perciò viene anche definita democrazia indiretta. Il momento attraverso il quale si manifesta tale volontà è il momento delle elezioni.

Comunque anche se il modello seguito dalla nostra Costituzione è quello della democrazia indiretta, essa prevede delle ipotesi nelle quali il popolo è chiamato a esprimere direttamente la propria sovranità. Queste ipotesi sono indicate come istituti di democrazia diretta; essi sono:

A.       Le elezioni

B.        L'iniziativa legislativa popolare

C.        Il referendum

D.       La petizione




Le elezioni. (art. 48 Cost.)

La prima forma di espressione diretta del popolo è costituita dalle elezioni, in esse il popolo conferisce la delega per l'esercizio della sovranità.

In Italia il popolo è chiamato a eleggere i propri rappresentanti in diverse occasioni, esse sono:

A     L'elezione dei rappresentanti del parlamento nazionale cioè deputati e senatori; esse sono dette elezioni politiche.

A     L'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono dette elezioni amministrative.

A     L'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo, organo della CE, esse sono elezioni europee.

Resta fuori dal circuito democratico la magistratura in quanto i suoi membri non vengono eletti ma assumono la qualifica dopo aver partecipato a un concorso pubblico.

&   Il diritto di voto.

Attraverso le elezioni i cittadini esercitano il diritto di voto, riconosciuto dall'art. 48. hanno diritto di votare:

c      Tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età, fatta eccezione per le elezioni dei senatori che richiede l'età di almeno 25 anni.

Le elezioni avvengono a suffragio universale diretto.


I caratteri del voto.

L'articolo 482 sancisce i caratteri del voto, esso è:

Personale: l'elettore non può incaricare altri di votare al posto suo.

Uguale: ogni voto allo stesso valore.

Libero: ciascun elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto in libertà e non può essere condizionato.

Segreto: il voto va espresso nel più totale segreto, senza che si possa risalire all'identità dell'elettore.

Va ricordato inoltre che votare non è solo il principale diritto politico riconosciuto ma è anche un dovere civico; ciò significa che il cittadino deve sentire l'obbligo civile e morale di votare, anche se non vi è nessuna sanzione per chi rinuncia a tale diritto. Pertanto lo Stato non può obbligare nessuno al voto; in effetti, si va diffondendo sempre più l'astensionismo elettorale, questo è sintomatico della sfiducia nutrita dagli elettori nei confronti dei partiti e della politica.


L'iniziativa legislativa popolare. (art. 71 Cost.)

Ai cittadini è riconosciuta la facoltà di prendere parte alla formazione delle leggi formali, infatti, ad essi è riconosciuta la possibilità di presentare un progetto di legge, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori. C'è purtroppo da riconoscere che fino ad oggi il Parlamento non ha mai discusso le proposte di legge di iniziativa popolare, nonostante la frequenza con la quale sono state proposte.


Il referendum. 

Il referendum è il principale istituto di democrazia diretta. Esistono diversi tipi di referendum, essi sono:

c      Il referendum abrogativo: è un atto normativo avente forza di legge soltanto negativo, in quanto il corpo elettorale non ha il potere di introdurre nuove leggi ordinarie o di modificare in positivo quelle esistente ma, in certi limiti può eliminare dall'ordinamento giuridico leggi ordinarie che ne fanno già parte. Secondo l'art. 75 della Costituzione, il referendum popolare:


Può avere essere di due tipi:

Abrogazione totale: ha per oggetto l'abrogazione di un'intera legge o di un atto avente forza di legge.

Abrogazione parziale: ha per oggetto l'abrogazione di singole disposizioni.

Deve essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali, nel primo caso un comitato promotore si     occupa di raccogliere le firme su appositi moduli e vengono poi successivamente autenticate.

Esso non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, d'amnistia e d'indulto, d'autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Per poter abrogare una legge o un atto è necessario che abbiano partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto (quorum costitutivo), vale a dire la metà più uno di coloro che possiedono l'elettorato attivo per la camera dei deputati. Tale disposizione è diretta a evitare che un atto normativo possa essere, di fatto, abrogato per effetto di una minoranza elettorale, in caso avvenga larghe astensioni nella partecipazione al referendum. 

Occorre anche la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sia favorevole all'abrogazione dell'atto sottoposto a referendum.



PROCEDIMENTO.

Lo svolgimento del referendum è disciplinato dalla legge 352/1970; essa prevede che:

i        Le richieste di referendum siano sottoposte al controllo di legittimità (tempi, termini previsti per raccolte firme) da parte dell'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Tale ufficio decide con ordinanza definitiva sulla legittimità delle richieste depositate.

i        Le richieste riconosciute legittime siano comunicate alla Corte costituzionale che procede al controllo di ammissibilità decidendo quali delle richieste siano ammesse e quali siano respinte.

Il referendum è indetto con decreto del Presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.




RISULTATI.

Il referendum abrogativo può essere:

Favorevole all'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.  

In questo caso l'avvenuta abrogazione è dichiarata dal Presidente della Repubblica e pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella gazzetta ufficiale.

Sfavorevole all'abrogazione della legge.

Nella Gazzetta Ufficiale viene data notizia del risultato del referendum e prima che siano decorsi cinque anni non è possibile richiedere un nuovo referendum sulla medesima legge o sullo stesso atto avente forza di legge.

Referendum consultivo ( non previsto dalla Costituzione) Il referendum regionale: esso è previsto dall'art. 1231 della Costituzione. I referendum previsti in sede regionale sono più ampi di quelli statali, questo perché possono avere per oggetto provvedimenti amministrativi e possono avere anche carattere meramente consultivo cioè diretti semplicemente a sondare l'opinione pubblica su una data questione di interesse pubblico locale.


Referendum sospensivo art.138 Il referendum costituzionale si tratta di un referendum approvativi, e si configura come un fatto sospensivo e solo eventuale in sede di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Ha carattere approvativo.


La petizione. (Art.50 Cost.)

Attraverso la petizione i cittadini possono portare a conoscenza delle camere le loro richieste di provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Non sempre esse sono tenute in alta considerazione e questo spiega il perché se ne faccia uno scarso ricorso.

Il diritto di poter presentare petizioni può essere esercitato singolarmente o collettivamente.

Non è sottoposto a particolari formalità salvo l'autenticazione delle firme dei presentatori.

N.B. deve avere per oggetti materie di interesse generale non esclusivo del singolo.


Stato - Organizzazione sovrana di un popolo che vive stabilmente su di un territorio.


È il potere, il governo (se non c'è sovranità e subisce la sovranità di un altro paese si dice colonia).

 

E' costituito dalla terra ferma, dallo spazio sovrastante - sottostante, acque territoriali (12 miglia) e le isole. Per il principio di extraterritorialità le sedi diplomatiche all'estero.

 

Insieme di individui legati dal vincolo della cittadinanza

 
Popolo Territorio Sovranità

Oltre alla terraferma, il territorio dello Stato comprende:

il sottosuolo (fino alla profondità a cui si può giungere);

lo spazio atmosferico (la sovranità non si estende oltre l'atmosfera);

le acque territoriali;

le navi e gli aerei, anche al di fuori dei confini nazionali.



Ciascuno Stato è sovrano sul proprio territorio, ma non può esercitare il potere oltre i propri confini. Ogni Stato è indipendente, in quanto impedisce ad altri Stati l'uso della forza sul proprio territorio; quando non ne è più capace, viene occupato e cessa di esistere come soggetto. L'Italia fa parte di alcune organizzazioni internazionali, di cui le più importanti sono l'O.N.U. e la Comunità europea; l'adesione a queste organizzazioni ha limitato la sovranità dello Stato italiano, ma questa limitazione è stata volontaria e decisa nel rispetto di quanto stabilito dall'art.11 Cost

Il popolo di uno Stato è l'insieme dei cittadini dello Stato stesso; la popolazione invece è costituita da tutti coloro che risiedono sul territorio di un determinato Stato, siano essi cittadini o stranieri.

In presenza di questi elementi lo Stato diventa soggetto di diritto di tipo giuridico pubblico, acquista personalità giuridica e ha il riconoscimento di tutti gli Stati del mondo.

Nazione          insieme di cittadini legati dalle stesse tradizioni.

'Cittadino', a differenza di 'suddito', è chi ha non solo doveri verso lo Stato (ad esempio: pagare le imposte, assolvere il servizio militare), ma anche diritti (quali la libertà di esprimere le proprie opinioni, di scegliersi i propri governanti).


Forme di stato


Il modo in cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità sul territorio può variare a seconda se viene considerato più conveniente determinare dal centro tutte le decisioni di governo del Paese (con la conseguenza che non si terrà conto delle diversità e delle esigenze locali), o se si ritiene più importante rispondere alle complesse esigenze che ci sono sul territorio, delegando alcune decisioni a organizzazioni locali (enti locali).
Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può trovare la parola Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione centrale, altre volte, invece, per indicare un insieme che comprende sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali.
Nella Costituzione viene usato il termine 'Stato' quando si intende la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5 Cost.) e 'Repubblica' quando si vuole significare sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117 Cost.).

Lo Stato italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione fu unitario e centralizzato. Questo significa che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni decisione era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato francese. Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a livello locale rappresentava il Governo.
Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo, poiché il regime aveva bisogno di controllare capillarmente il territorio per impedire ogni forma di dissenso o anche solo di diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista.

La Costituzione, nel 1948, ha introdotto un cambiamento notevole, configurando lo Stato italiano come 'regionale'. Di conseguenza, anche se i poteri più rilevanti della sovranità sono sempre esercitati dallo Stato centrale, viene riconosciuta alle Regioni una notevole possibilità di decidere autonomamente rispetto ai problemi di carattere locale.
Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si riserva legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente e in quelle non espressamente riservate allo Stato. In altri Paesi si è preferito dare origine a uno Stato federale, cioè a un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale, ogni singolo Stato ha un proprio territorio su cui esercita una parte del potere sovrano, mentre si affida al Governo federale l'esercizio del potere sovrano per quanto riguarda la difesa, la politica estera, le decisioni rispetto all'emissione della moneta. Un esempio di Stato federale è costituito dagli Stati Uniti.

Stato assoluto

Questo tipo di Stato è ormai un ricordo del passato, ma ha segnato una tappa fondamentale nel percorso verso le attuali forme di organizzazione politica.

Sviluppatosi intorno al 1500 in Europa, lo Stato assoluto era un'organizzazione politica in cui il sovrano riusciva a controllare tutto il territorio e a sottomettere tutti gli abitanti al suo volere.

Per tenere legati a sé i nobili ed evitarne l'opposizione, il sovrano concedeva loro dei privilegi, per esempio l'esenzione dal pagare i tributi. Di conseguenza, all'interno dello Stato le stesse regole non valevano per tutti, poiché il potere tutto nelle mani del Re, che poteva esercitarlo a suo piacimento senza doverne rispondere a nessuno.

Per poter esercitare in modo permanente questo controllo sul territorio, il sovrano aveva bisogno di un'organizzazione stabile che dipendesse direttamente da lui: l'esercito, i funzionari pubblici (la burocrazia) e il corpo diplomatico che lo rappresentavano presso gli altri sovrani. Poiché mantenere questo apparato comportava una grossa spesa (ad esempio il pagamento degli stipendi), ben presto sorse la necessità di prelevare in maniera sistematica i tributi dagli abitanti del territorio. Chi viveva in questo tipo di Stato era privo di ogni diritto e perciò veniva chiamato 'suddito': poteva essere imprigionato, obbligato a lasciare il Paese, torturato e ucciso non in applicazione di una legge, ma perché così voleva il sovrano.

Nei secoli XVII e XVIII questo tipo di Stato subì un'evoluzione, mantenendo però questa caratteristica: tutto il potere (creare le leggi, amministrare la giustizia, governare) rimaneva nelle mani del sovrano e i sudditi non potevano partecipare in alcun modo alla sua gestione.


Potere concentrato nelle mani del re.

Il re può non rispettare le leggi.

I sudditi non hanno diritti.

Società classista.


Stato liberale.


I primi Paesi dove venne realizzato questo tipo di Stato sono l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Francia;  esso si affermò a partire dal XVII secolo in seguito a movimenti politici violenti: le rivoluzioni della borghesia contro i sovrani assoluti.

Eccone le caratteristiche:

- a tutti i cittadini viene garantita l'uguaglianza davanti alla legge;

- una Costituzione stabilisce i diritti dei cittadini nei confronti dello Stato (chi governa trova perciò un limite al suo potere);

- a garanzia di questo limite, i poteri con cui la sovranità viene esercitata (cioè i poteri legislativo-esecutivo e giudiziario) sono affidati a organi diversi dello Stato. Il diritto di voto è garantito solo a una piccola parte della popolazione: la più ricca. Il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica sono considerati valori importantissimi da tutelare;




- dal punto di vista economico lo Stato liberale è uno Stato 'minimo', nel senso che ha il compito di tutelare la libertà di ciascuno (libertà in senso formale), ma non interviene nel sistema economico per riequilibrare la distribuzione della ricchezza fra i cittadini, così come ha fatto poi nel Novecento lo Stato sociale. L'attività economica viene infatti considerata di esclusiva competenza dei privati;

- la forma di Stato liberale ha subito nel tempo trasformazioni che hanno portato a una protezione ancora maggiore dei cittadini nei confronti della 'parte burocratica' dello Stato, cioè la Pubblica amministrazione;

- viene, così, detto Stato di diritto quel tipo di Stato in cui i cittadini hanno una efficace protezione giuridica nei confronti di atti contrari alla legge eseguiti dalla Pubblica amministrazione



Stato di diritto. Tutti rispettano le leggi.

Diritti civili e politici riconosciuti a tutti.

Separazione dei poteri.

Costituzione.

Stato monoclasse - il potere politico è ristretto ad un determinato gruppo di persone.



Stato liberal democratico - Stato sociale


Lo Stato sociale è frutto dell'affermarsi del modello democratico in gran parte dei Paesi del mondo: con la conquista del diritto di voto per tutti, anche i più deboli economicamente hanno la possibilità di far sentire le proprie esigenze economiche e chiedono allo Stato di aiutarli. Lo Stato sociale, a differenza dello Stato liberale, non è più uno Stato 'astensionista'. Mentre lo Stato liberale:

si limitava a tutelare la libertà e la proprietà dei cittadini

lasciava  che ciascuno si arrangiasse rispetto alla propria situazione economica

al contrario lo Stato sociale ritiene suo dovere:

intervenire in campo economico per ridurre le differenze fra i suoi cittadini

tutelare i gruppi più svantaggiati.

In questo tipo di Stato, a differenza di quanto avviene nello Stato socialista, l'iniziativa economica privata rimane libera, ma viene sottoposta ad alcuni limiti e controlli: accanto all'intervento dei privati, lo Stato sviluppa l'intervento economico pubblico.
Ecco perciò un'importante novità: la formazione di un sistema economico a economia mista.


Stato di diritto.

Diritti civili, politici, sociali.

Separazione dei poteri.

Costituzione.

Diritto di voto esteso a tutti i cittadini maggiorenni.

Diritti economici - salario dignitoso, benessere dei cittadini.


Incentivi alle organizzazione dei cittadini in partiti politici e sindacati - intervento dello stato nell'economia.

Decisioni politiche subordinate al principio di maggioranza.

Diritti dei cittadini tutelati da giudici indipendenti.

Distinzione stati per struttura.

Lo Stato unitario, regionale, federale

Il modo in cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità sul territorio può variare a seconda se viene considerato più conveniente determinare dal centro tutte le decisioni di governo del Paese (con la conseguenza che non si terrà conto delle diversità e delle esigenze locali), o se si ritiene più importante rispondere alle complesse esigenze che ci sono sul territorio, delegando alcune decisioni a organizzazioni locali (enti locali).
Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può trovare la parola Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione centrale, altre volte, invece, per indicare un insieme che comprende sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali.
Nella Costituzione viene usato il termine 'Stato' quando si intende la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5 Cost.) e 'Repubblica' quando si vuole significare sia l'organizzazione centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117 Cost.).

Lo Stato italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore dell'attuale Costituzione fu unitario e centralizzato. Questo significa che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni decisione era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato francese. Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a livello locale rappresentava il Governo.
Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo, poiché il regime aveva bisogno di controllare capillarmente il territorio per impedire ogni forma di dissenso o anche solo di diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista.

La Costituzione, nel 1948, ha introdotto un cambiamento notevole, configurando lo Stato italiano come 'regionale'. Di conseguenza, anche se i poteri più rilevanti della sovranità sono sempre esercitati dallo Stato centrale, viene riconosciuta alle Regioni una notevole possibilità di decidere autonomamente rispetto ai problemi di carattere locale.
Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si riserva legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente e in quelle non espressamente riservate allo Stato.
In altri Paesi si è preferito dare origine a uno Stato federale, cioè a un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale, ogni singolo Stato ha un proprio territorio su cui esercita una parte del potere sovrano, mentre si affida al Governo federale l'esercizio del potere sovrano per quanto riguarda la difesa, la politica estera, le decisioni rispetto all'emissione della moneta. Un esempio di Stato federale è costituito dagli Stati Uniti.



Riassumendo

Unitario Regionale Federale

Tutte le funzioni dello stato sono esercitate da organi centrali.

 

Il potere è esercitato anche da altri organi decentrati che godono di una certa autonomia: legislativa - amministrativa - fiscale.

 

Stato formato da più stati ognuno con un proprio governo.

Autonomie di politica estera, militare e monetaria.


 













Forme di governo

Presidenziale (Stati uniti) il presidente viene eletto dal popolo è anche capo dello stato, elegge il vicepresidente che in caso di problemi lo sostituisce fino al termine dei quattro anni (nella nostra c'è il supplente il presidente del senato).

Semipresidenziale il presidente viene eletto dal popolo ma non è capo del governo, il quale deve godere della fiducia del capo dello Stato (da noi del parlamento).

Repubblica presidenziale di tipo federale (Stati uniti) ci sono più stati autonomi per quanto riguarda gli affari interni mentre diventano un tutt'uno quando si parla di affari esteri (politica internazionale e della difesa) c'è un solo pentagono, un solo congresso, un unico presidente.

Repubblica confederale massima autonomia degli stati interni che però deriva da uno stato posto al di sopra di tutti gli altri, e li delega a fare ciò che vogliono.


In Italia sono incoraggiate e riconosciute le forme di autonomie locali

Elettorato si divide in attivo e passivo. Attivo quelli che vanno a votare. Passivo coloro che vengono eletti.

Elettore colui avente capacità giuridica.

La monarchia costituzionale può essere :

Pura      : quando il re nomina e revoca a proprio arbitrio i suoi ministri i quali sono responsabili verso di lui e non verso il Parlamento. Essi possono esplicare le loro azioni di governo senza la fiducia del Parlamento.

Parlamentare: quando i ministri sono nominati e revocati dal re, in conseguenza della fiducia che essi riscuotono o perdono in seno alla maggioranza parlamentare. I Ministri devono avere la fiducia del Parlamento e sono responsabili sia verso il Re sia verso il Parlamento.



Parlamento Il Parlamento è un organo bicamerale, composto da due camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (cfr. art. 55 Cost., primo comma)

Le due Camere sono simili di struttura, ma con alcune differenze

Il Parlamento viene eletto per la durata di cinque anni. Il periodo intercorrente tra una elezione e l'altra si chiama legislatura.

Di solito entrambe le Camere vengono elette per cinque anni (art. 60 primo comma Costituzione modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1963).

La legislatura può essere abbreviata, nel caso in cui il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, proceda allo scioglimento anticipato di essi, secondo l'art. 88 Cost. Tuttavia lo scioglimento anticipato non può avvenire negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, detto semestre bianco



Differenze tra le due Camere Le due Camere si distinguono tra loro per alcuni elementi di difformità.

  • Numero dei componenti: la Camera è formata da 630 deputati, il Senato da 315 senatori (oltre ad alcuni senatori a vita);
  • Età prevista per l'elettorato attivo, per il diritto cioè di essere elettori: è 18 anni per la Camera e 25 per il Senato;
  • Età prevista per l'elettorato passivo: 25 anni per i deputati e 40 per i senatori;
  • Presenza di membri a vita: oltre a cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica tra i personaggi italiani più illustri fanno parte del Senato tutti gli ex-Presidenti della Repubblica;
  • Sistema elettorale: per eleggere i rappresentanti in Parlamento è stato adottato dal 1948 al 1993 il sistema elettorale proporzionale. Nel 1993, tramite un referendum abrogativo sulla legislazione elettorale fino ad allora in vigore, tale metodo fu sostituito con un sistema elettorale misto ma prevalentemente maggioritario per il Senato; successivamente questo sistema è stato esteso, con alcune variazioni, anche alla Camera dei Deputati.

Gruppi e Commissioni parlamentari Ciascuna Camera è al suo interno organizzata in gruppi parlamentari. Ciascun partito ha il suo gruppo parlamentare che in ciascuna Camera riunisce gli eletti nelle liste.
Esistono anche i gruppi c.d. misti, che raccolgono i parlamentari che non fanno parte di altri gruppi o quelli che durante la legislatura si staccano dal partito con cui sono stati eletti. La partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare.
Oltre ai gruppi parlamentari ci sono le
Commissioni parlamentari che possono essere permanenti e di inchiesta.
Le
Commissioni permanenti sono in entrambe le Camere e sono competenti ciascuna per tematiche specifiche e restano in carica per tutta la legislatura, hanno il potere legislativo e si trovano in entrambe le camere.
Le
Commissioni di inchiesta vengono istituite quando è necessario, sono di solito bicamerali, cioè composte di deputati e senatori; hanno il compito di indagare su avvenimenti di grande rilievo per la vita del Paese che richiedono approfondimenti (commissione anti-mafia).

Parlamento- Camere in seduta comune Le due Camere hanno di regola poteri identici (ad es. le leggi devono essere approvate da entrambe), ma lavorano in maniera separata. Si parla infatti di bicameralismo perfetto (perché ogni camera garantisce per l'altra, dato che per esempio per emanare una legge serve l'approvazione di entrambe). Solo in alcuni casi eccezionali la stessa Costituzione prevede che le due Camere si riuniscano in seduta comune (art. 55, secondo comma).
Essi sono:

  • l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica;
  • la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
  • la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale;
  • la nomina di dieci componenti il Consiglio Superiore della Magistratura.




Garanzie parlamentari Per svolgere in piena libertà le proprie funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68 della Costituzione), le cosiddette immunità parlamentari , che comprendono l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e l'inviolabilità.
Per insindacabilità s'intende che i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
(art. 68, primo comma).
L' inviolabilità riguarda invece la procedibilità ovvero la sottoponibilità del parlamentare a processo penale in ordine a reati compiuti durante il suo mandato. L'art. 68 Cost., come riformato dalla legge Cost. 3/1993, prevede ormai solo una serie residuale di ipotesi in cui, per processare penalmente un parlamentare, occorre richiedere ed ottenere l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza.
Tale autorizzazione è richiesta per:

  • arrestare un parlamentare;
  • limitare in altro modo la sua libertà personale;
  • perquisire la sua persona o il suo domicilio;
  • intercettare le sue telefonate e la sua corrispondenza.

Prima di tangentopoli il permesso ero richiesto in qualsiasi caso adesso solo nei casi elencati.


Funzione legislativa (art. 70 e seguenti) La funzione legislativa, esercitata collettivamente dalle due Camere, si deve distinguere in funzione legislativa ordinaria e funzione legislativa costituzionale. La prima è quella che porta all'emanazione di leggi ordinarie, la seconda invece viene esercitata quando si vuole modificare la Costituzione o approvare una legge di rango costituzionale. La procedura seguita nell'esercizio delle due funzioni è simile, caratterizzandosi la seconda per un maggior rigore e controllo (tempi più lunghi e maggioranze più elevate).

Iter di formazione di una legge
Si presenta ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa da parte del Governo, dei singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), del popolo (50.000 elettori), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dei Consigli regionali.
Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.
L'esame e l'approvazione della Camera
Il procedimento ordinario in sede referente si articola in due fasi:

  • esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere una istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea il referente poi riferirà all'assemblea.
  • discussione e deliberazione da parte dell'Assemblea, che voterà al legge articolo per articolo e poi tutta insieme.

I componenti della Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l'Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza. La discussione in Aula prevede che ciascun parlamentare abbia dei minuti a disposizione per poter apporre emendamenti.


Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso. Una volta votata alla camere la legge passa al senato che si comporterà nello stesso modo, nel caso che apporti emendamenti, la proposta di legge tornerà alla camera, questo ping pong prende il nome di navetta.

Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati per le questioni di minore importanza:

  • il primo (approvazione in Commissione in sede deliberante art.72) comporta che il procedimento si concluda interamente all'interno di una Commissione: essa provvede insieme all'esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l'Aula, potrebbe però passare comunque alla camera nel caso che sia richiesto dal governo da un decimo dei componenti della camera o da un quinto della commissione;
  • il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente (regolamenti parlamentari) e comporta l'approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione.

La promulgazione e la pubblicazione
La promulgazione è l'atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza.
La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall'approvazione definitiva della legge. Ma il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione, nel caso in cui verifichi che la legge è incostituzionale a livello formale. Questa facoltà può essere esercitata due volte dopodiché la legge sotto la responsabilità del Parlamento verrà pubblicata ugualmente sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni.

Funzione di controllo

Il Parlamento esercita alcuni poteri di controllo politico nei confronti del Governo e sugli organi da esso dipendenti.
Il Parlamento inoltre può mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento ed attentato alla Repubblica.

Le interrogazioni sono atti ispettivi di carattere politico consistenti nella domanda che i parlamentari possono rivolgere in forma scritta al Governo o ad un Ministro su una determinata questione giuridica. Si chiede, in particolare, al Governo o al Ministro se sia o meno a conoscenza di quel fatto, se quel fatto sia vero o falso e quali iniziative e posizioni intenda adottare al riguardo. Alle interrogazioni di regola viene data risposta orale e di solito in Commissione.
Le
interpellanze sono sempre atti ispettivi consistenti in una domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un Ministro al fine di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta politica rispetto ad una determinata questione. Di solito le interpellanze vengono utilizzate per verificare il comportamento del Governo, cioè per mettere in discussione il suo operato o per far sì che la maggioranza prenda una posizione rispetto a determinati fatti.A differenza delle interrogazioni le interpellanze vengono sempre illustrate da chi la presenta e successivamente discusse in Assemblea.
Gli strumenti di controllo più importanti di cui dispongono le Camere sono comunque le
mozioni di fiducia e di sfiducia con le quali il Parlamento decide sulla permanenza in carica del Governo.


La mozione di fiducia è una dichiarazione di giudizio con la quale il Parlamento dà inizio al rapporto di fiducia con il Governo sulla base di espresse motivazioni e ragioni legate al programma presentato dal Governo entrante.
Con la
mozione di sfiducia invece, si pone fine al rapporto di fiducia tra il Governo e la sua maggioranza parlamentare. Tale mozione rappresenta lo strumento con il quale il Parlamento sanziona il comportamento del Governo difforme rispetto agli impegni programmatici presi e su cui era stata concessa la fiducia. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei membri di una Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Anche questa deve essere motivata e, se approvata, obbliga il Governo a presentare le dimissioni.

Commissioni d'inchiesta

Potere di controllo sui conti dello Stato Il Parlamento approva il bilancio annuale preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Governo (art. 81 Cost.). Senza questa approvazione il Governo non può effettuare le spese né riscuotere i tributi. Generalmente, in concomitanza con l'approvazione della legge di bilancio, viene prevista l'approvazione annuale di una legge finanziaria, necessaria per realizzare gli obiettivi previsti dalla politica economica del Governo.
La
legge finanziaria viene approvata prima dell'approvazione della legge di bilancio.

Ricopre la funzione esecutiva.
Esso comprende:

  • il Presidente del Consiglio dei Ministri;
  • i Ministri ;
  • il Consiglio dei Ministri, formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri.

Il Governo rappresenta la proiezione della maggioranza esistente in Parlamento, che a sua volta corrisponde a quella afferente alla coalizione che ha vinto le elezioni.
Questa relazione fa sì che da una parte i membri del Governo siano parlamentari eletti in seno alla maggioranza, e dall'altra che possano essere nominati Ministri dei soggetti, non parlamentari, ma appartenenti all'area dei partiti di maggioranza.

Formazione del Governo La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost. ) ed è costituito di quattro fasi:

  • Consultazioni
    Il Presidente della Repubblica prima di conferire l'incarico a colui che diventerà il nuovo Presidente del Consiglio procede alle consultazioni dei segretari dei partiti, dei presidenti dei gruppi parlamentari, degli ex Presidenti della Repubblica e dei presidenti delle Camere, al fine di sondare il consenso - che deve essere il più ampio possibile - di cui godrà la persona da incaricare e di verificare l'orientamento di maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento.
  • Conferimento dell'incarico di formare il nuovo Governo Alla fine delle consultazione il Presidente della Repubblica conferisce l'incarico di formare il nuovo Governo alla persona che gli sembra più idonea. Chi riceve tale incarico - il Presidente del Consiglio incaricato - lo accetta "con riserva", ovvero si riserva di accertare la possibilità di trovare l'accordo necessario tra i partiti che intende riunire nella coalizione, concordando il programma del nuovo Governo e la lista dei Ministri. Se il tentativo di costituire una maggioranza parlamentare riesce, si reca dal Presidente della Repubblica per "sciogliere la riserva", accettare la nomina a Presidente del Consiglio e proporre la lista dei Ministri.
  • Nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri
    Il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri da questo indicati.
  • Giuramento e fiducia
    Una volta nominati, i membri del Governo giurano nelle mani del Presidente della Repubblica di essere fedeli alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le loro funzioni nell'interesse esclusivo della nazione (art. 93 Cost.).
    Da questo momento il nuovo Governo entra in carica e il vecchio cessa le sue funzioni.

Rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo Entro dieci giorni dalla sua nomina il nuovo Governo si presenta davanti alle Camere per esporre il proprio programma, su cui deve ottenere la fiducia del Parlamento (art. 94, terzo comma, Cost.).In caso di mancata fiducia, il Presidente della Repubblica si rimette all'opera, secondo la consueta procedura già esaminata. La permanenza del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento può essere verificata anche durante il corso della vita del governo attraverso due procedure:

  • la mozione di sfiducia, che consiste in un documento firmato da almeno un decimo dei componenti di una Camera, nel quale si espongono i motivi per i quali il Governo ha perso il consenso politico che aveva all'inizio. Se viene approvata a maggioranza dei votanti, il Governo è tenuto a dimettersi;
  • la questione di fiducia, che può essere posta dal Presidente del Consiglio relativamente all'approvazione di un determinato provvedimento fondamentale per la realizzazione del programma di Governo. In questo caso il Governo fa dipendere la sua permanenza in carica dall'approvazione del provvedimento. Infatti, un'eventuale mancanza di approvazione da parte del Parlamento equivale al ritiro della fiducia, con le conseguenti dimissioni del Governo stesso. Per effetto della questione di fiducia non possono essere proposti emendamenti al testo su cui è posta.

Competenze E' l'organo deputato a dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento.
I compiti specifici del Governo sono:

  • dirigere l'apparato della Pubblica Amministrazione, formulando e mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo;
  • amministrare le finanze dello Stato;
  • comandare la forza pubblica (esercito e polizia);
  • fare pressione e presentare disegni di legge al Parlamento affinché questo deliberi su leggi considerate necessarie;
  • deliberare con decreti legislativi su leggi delega del Parlamento;
  • prendere decisioni rapidissime per fronteggiare situazioni di emergenza attraverso i decreti-legge.

Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale di grande importanza in quanto a lui è affidata la funzione di garantire l'unità dell'azione di Governo, conformemente al programma con il quale ha ottenuto la fiducia. Viene nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una procedura consuetudinaria, che si sostanzia in una serie di consultazioni con i segretari di partito ed i presidenti delle Camere.
Una volta nominato, è lui che forma il Governo e ne stende il programma in base al quale verrà poi chiesta la fiducia in Parlamento. Il Presidente del Consiglio detiene una posizione di supremazia rispetto ai Ministri, in quanto li sceglie e dirige e vigila le loro attività.


I suoi compiti specifici sono:

  • dirigere la politica generale del Governo, essendone responsabile di fronte alle Camere;
  • mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo;
  • promuovere e coordinare l'attività dei Ministri;
  • tenere i rapporti con il Presidente della Repubblica, con la Corte Costituzionale, con le Istituzioni comunitarie, con le Regioni e le Autonomie locali.

Dimissioni del Presidente del Consiglio Le dimissioni del Presidente del Consiglio comportano una crisi di governo cui segue la caduta dell'intero Governo. Diverso risultato si ha invece se a dimettersi o ad essere sfiduciato sia un Ministro. In questo caso il Ministro può venire sostituito con la procedura ad interim, ossia attribuendo la direzione del Ministero rimasto scoperto ad altro Ministro facente parte della compagine governativa o allo stesso Presidente del Consiglio. Ministri
I Ministri esercitano principalmente due funzioni:

  • politica in quanto sono membri del Consiglio dei Ministri;
  • amministrativa in quanto dirigono i grandi settori della Pubblica Amministrazione ed esercitano poteri di controllo e indirizzo sugli enti e le aziende di Stato.

Ad ogni Ministro corrisponde generalmente un Ministero, detto anche Dicastero, come sede fisica dell'esercizio della sue funzioni.

L'organizzazione amministrativa dei Ministeri è di tipo gerarchico.
Alcuni Ministri, pur essendo tali, non hanno una sede fisica, ovvero un Ministero, in cui esercitare le loro funzioni e non hanno stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato e vengono detti quindi Ministri senza portafoglio. Variano di numero a seconda delle necessità del Governo e fanno comunque parte del Consiglio dei Ministri; si occupano di questioni politiche ritenute rilevanti per il programma di Governo.

Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri è composto da tutti i Ministri (compresi quelli senza portafoglio) ed è presieduto dal Presidente del Consiglio, che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il Consiglio dei Ministri è titolare delle funzioni governative fondamentali.
Spettano a questo organo:

v     il potere di iniziativa legislativa, ivi compresa la predisposizione dei bilanci;

v     l'adozione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi

v     l'adozione di atti nel settore delle relazione estere;

v     la conclusione di intese che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose acattoliche.

Crisi di Governo Il Governo può entrare in crisi per fattori interni alla compagine governativa o perché viene meno il rapporto di fiducia che lo lega al Parlamento.
In base alla natura e all'ambito in cui insorge la causa della crisi di Governo si può avere:

  • crisi parlamentare che si ha con una mozione di sfiducia. In questo caso il Governo presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica, che inizia la procedura di formazione di un nuovo Governo.
    Tuttavia, il Governo dimissionario rimane in carica fino all'entrata in funzione del successivo, limitando la propria attività agli atti di ordinaria amministrazione ed evitando di realizzare iniziative di rilevante significato politico;
  • crisi extraparlamentare, che viene dettata da contrasti tra i partiti della coalizione e dalla impossibilità di funzionamento del Governo ovvero originata dalle dimissioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.
    In ogni caso ha origine e si manifesta al di fuori dei rapporti con il Parlamento.

Funzione legislativa La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge, capaci cioè di sostituirsi ad una legge ordinaria:

  • i decreti-legge;
  • i decreti legislativi

Decreti legge
I decreti legge vengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L., e sono emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Il decreto legge, a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto una delega dal Parlamento, depositario della funzione legislativa. Oltre a quello, assai elastico, della necessità ed urgenza, altro limite alla decretazione d'urgenza riguarda l'impossibilità per il Governo di emanare decreti in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, etc.) per le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo. Il decreto legge è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto legge deve essere presentato alle Camere per la conversione in legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per esaminarlo e convertirlo in legge. Per evitare abusi, la Costituzione stabilisce che perde di efficacia sin dall'inizio (cioè si considera come mai venuto in esistenza) se non è convertito in legge dal Parlamento entro i 60 giorni successivi alla sua emanazione.

Decreti legislativi o leggi delegate I decreti legislativi vengono indicati in modo abbreviato con la sigla d.Lgs o DLG e sono atti emanati dal Governo su espressa legge di delegazione o legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere la funzione legislativa entro determinati limiti.
La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legiferare.
Con la legge di delegazione o legge delega, il Parlamento indica al Governo:

    • la materia oggetto della delega sulla quale il Governo potrà legiferare eccezionalmente;
    • il termine entro il quale il Governo deve fare uso di questa potestà legislativa;
    • i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà ispirarsi nell'emanare il decreto legislativo.

Il Governo, in osservanza al contenuto della legge di delegazione, delibera il testo normativo che verrà poi emanato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) e pubblicato, come le leggi, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale posto a capo dell'apparato civile e militare dello Stato per garantirne l'unità e la continuità.
Il Presidente della Repubblica nel nostro sistema parlamentare è stato concepito dai Padri costituenti come un
potere neutro, apolitico ed imparziale con funzioni di controllo sugli organi di indirizzo politico. Può considerarsi quindi il garante della Costituzione ed il rappresentante dell'unità nazionale.
Come garante della Costituzione egli svolge la particolare funzione di assicurare il buon ed equilibrato funzionamento del sistema costituzionale.


Come rappresentante dell'unità nazionale (art. 87 primo comma Cost.) egli personifica e rende visibile il popolo italiano considerato nel suo complesso, essendo il capo dello Stato. In questo senso ha il compito di rafforzare il sentimento di solidarietà nazionale e di rimuovere le ragioni di conflitto e divisione che possono verificarsi nel nostro sistema politico. La sua azione deve svolgersi in maniera imparziale rispetto ai partiti, alla maggioranza e all'opposizione, rimanendo
super partes ossia al di sopra di ogni orientamento politico.

Modalità di elezione Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione anche di tre delegati per ogni Regione - uno solo per la Valle d'Aosta (art. 83 Cost.).
Qualsiasi cittadino può essere eletto, purché abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84, primo comma Cost.).
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed il quorum richiesto è dei due terzi dell'Assemblea nelle prime tre votazioni e della maggioranza assoluta per le votazioni successive.
Una volta eletto, il Presidente presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi alle Camere riunite in seduta comune.

Durata del mandato Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni (art. 85, primo comma, Cost.) ed è rieleggibile. Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. A conclusione del suo mandato, il Presidente della Repubblica entra a far parte del Senato come senatore a vita (art. 59, primo comma, Cost.). Il Presidente del Consiglio può subentrare quale supplente al Presidente della Repubblica quando questi sia temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni per motivi di malattia, viaggi all'estero od altro.


Competenze

I poteri del Presidente della Repubblica sono numerosi e eterogenei (artt.87, 88 e 74 Cost.) e possono essere suddivisi in:

  • poteri di garanzia
    • nei confronti delle Camere;
    • nei confronti del Governo;
    • nei confronti della Magistratura;
    • nei confronti dell'elettorato;
  • poteri di rappresentanza nazionale
  • poteri di esternazione

Partecipa alla funzione legislativa:

  • sciogliere una o entrambe le Camere (art. 88 Cost.) per indire nuove elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere; ciò non può avvenire negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (c.d. semestre bianco);
  • inviare messaggi alle Camere per richiamare l'attenzione su problemi di particolare rilievo per la vita nazionale non ancora risolti, senza indicare tuttavia alcuna possibile soluzione;
  • promulgare una legge oppure rinviarla alle Camere richiedendo, attraverso un messaggio motivato, una nuova deliberazione.



Partecipa alla funzione esecutiva:

  • nominare il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri (art. 92 cpv. Cost.);
  • emanare con D.P.R. i decreti aventi valore di legge (decreti-legge e decreti legislativi) e i regolamenti deliberati dal Governo. Con l'espressione D.P.R. si identificano i Decreti del Presidente della Repubblica, ossia quei provvedimenti con cui lo stesso emana gli atti previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali. E' quindi la veste formale che assumono, ad esempio, gli atti emanati dal Consiglio dei Ministri o dai singoli Ministri. Occorre tuttavia precisare che, nonostante il D.P.R. sia formalmente attribuibile al Presidente della Repubblica, in realtà ne resta responsabile il Ministro che lo elabora e che, secondo quanto previsto nel nostro ordinamento, lo controfirma (controfirma ministeriale);
  • nominare gli alti funzionari dello Stato, seguendo le indicazioni del Governo (a meno di sue obiezioni quale garante del sistema);
  • presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD);
  • comandare le forze armate (in realtà, questo potere è esercitato sostanzialmente dal Governo).

Partecipa alla funzione giurisdizionale:

  • concedere provvedimenti di clemenza attraverso l'amnistia (provvedimento a favore di intere categorie di imputati o condannati con il quale si cancella totalmente il reato), l'indulto (misura generale per l'eliminazione totale o parziale della pena), la grazia o commutazione della pena (misura di clemenza individuale che elimina o riduce la pena). In realtà dall'approvazione della l. costituzionale n. 1 del 1992  l'amnistia e l'indulto sono approvati direttamente dalle Camere con una legge a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera;
  • presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
  • nominare cinque giudici della Corte costituzionale.

Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti dell'elettorato al Presidente spetta di indire le elezioni e il referendum nei casi previsti


Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza nazionale il Presidente dispone di poteri onorifici con i quali assegna un pubblico riconoscimento ai meriti e alle virtù di cittadini illustri, conferendo le onorificenze della Repubblica e nominando cinque senatori a vita (art. 59 cpv. Cost.).
In qualità di
rappresentante dello Stato, cura i rapporti con gli altri Stati e in particolare:

  • accredita e riceve gli ambasciatori;
  • ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorra (art. 80 Cost.);
  • dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.).

Infine, il Presidente della Repubblica può esercitare il cosiddetto potere di esternazione, prendendo la parola in occasioni pubbliche, inviando messaggi alla nazione nelle ricorrenze nazionali, facendo conoscere il proprio pensiero in interviste con la stampa, prendendo parte ad eventi pubblici per mostrare solidarietà in occasione di eventi luttuosi.


È un organo importantissimo nell'organizzazione dello stato italiano. I giudici durano in carica nove anni, risiede a Roma nel Palazzo "La Consulta" ed è composto da quindici giudici: nominati per 1/3 dal consiglio superiore della magistratura.; per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per il restante 1/3 dal presidente della Repubblica. I quindici giudici eleggono il loro Presidente che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.


Funzioni

Giudizio di legittimità costituzionale

È chiamata a decidere se una legge o parte di essa sia conforme o meno alla Costituzione.

Ricorso incidentale

I cittadini possono presentare ricorso, ma tramite un giudice che dovendo applicare una legge per risolvere una controversia la ritiene in contrasto con la Costituzione. Se lo ritiene in contrasto il processo viene sospeso e la questione viene presentata alla corte costituzionale. Se invece ritiene la questione irrilevante il processo prosegue.



Se la Corte Costituzionale rifiuta il ricorso significa che esso è infondato e il processo riprende dopo un emissione di una sentenza di rigetto; se invece la Corte lo accetta la legge viene abrogata per effetto della "sentenza della Corte Costituzionale".

Ricorso diretto

Può essere fatto direttamente alla Corte Costituzionale da parte dello Stato nei confronti delle regioni o da parte delle regioni in confronto dello Stato, quando si ritiene che uno di questi abbia oltrepassato le proprie funzioni.

Giudizio sui conflitti d'attribuzione dei poteri dello Stato

L'esempio più banale viene rappresentato dal decreto legislativo; poiché esso viene emanato dal Governo in base a modi e tempi chiesti dal Parlamento, se il Governo non si attiene ad essi vuol dire che esso si è attribuito un potere che non aspettava a lui ma al Parlamento.

Conflitto positivo

Quando più Organi dello Stato si ritengono competenti in una data materia.

Conflitto negativo

Quando più Organi dello Stato si ritengono incompetenti in un data materia.


Giudizio sull'ammissibilità di un referendum abrogativo

Si deve esprimere su un Referendum abrogativo prima che esso viene votato in base al contenuto che esso porta. Esprime un parere negativo quando nota che attraverso esso si verranno a muovere, se viene accettato dal popolo, leggi Tributarie, sul Bilancio o sulle Relazioni Internazionali.


Funzione giurisdizionale

Deve giudicare la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. In questo caso la Corte Costituzionale è composta dai quindici giudici più altri sedici giudici eletti dal Parlamento.


Esercita il Potere Giudiziario, che consiste nell'amministrare la giustizia, cioè a risolvere controversie che possono esservi tra civili (giurisdizione civile), tra un privato e la Pubblica Amministrazione (giurisdizione amministrativa) e a reprimere determinati fatti criminosi (giurisdizione penale).


Perciò, il diritto di ricevere giustizia è un diritto costituzionalmente garantito (art. 25 Costituzione Italiana). In esso abbiamo anche il Principio di riserva di legge, che dice che i giudici devono essere istituiti prima che un soggetto si rechi da lui, per far in modo che non ci siano giudici speciali attinenti a risolvere controversie più importanti.


È un potere assestante, in modo che i Magistrati siano sempre imparziali e non devono dipendere così né dal Parlamento, né dal Governo. Perché se dipendessero da essi, potrebbero giudicare in modo non imparziale i reati commessi o dai parlamentari o dai componenti del Governo.




Le promozioni, i trasferimenti, i licenziamenti, ecc. dei Magistrati vengono deliberati dal CSM (Consiglio Superiore della magistratura) il cui presidente è il Presidente della Repubblica.

Oltre alle leggi che i giudici devono usare per risolvere controversie, ci sono delle leggi di procedura alle quali i giudici si devono attenere nei processi.

In relazione alla norma violata abbiamo la:

Giurisdizione Civile, magistrati civili, sono competenti a risolvere controversie fondate sui diritti civili;

Giurisdizione Penale, magistrati penali, sono competenti a risolvere controversie fondate sui diritti penali;

Giurisdizione Amministrativa, magistrati amministrativi, sono competenti a risolvere controversie in base ai diritti amministrativi.


Giurisdizione civile

Giudici e sedi competenti in questo campo.

Poiché abbiamo un'infinità di giudici noi dobbiamo individuare quello che deve risolvere la nostra controversia, secondo le leggi dello Stato, e al quale noi ci dobbiamo rivolgere.



Giudici civili


GIUDICE DI PACE

PRETORE

TRIBUNALE

Non supera concorsi ed è quasi sempre un avvocato in pensione e ha lo stipendio variabile.

Risolve controversie condominiali, assicurative fino a cinque milioni.

È un magistrato professionale.

Risolve controversie in base al lavoro, assistenza e previdenza, regolamento confini fino a venti milioni.

Tutte le cause che hanno valore indeterminato e determinante. Risolve controversie sulla separazione e divorzio. Il giudizio finale viene emanato dal presidente del Tribunale.
















Giurisdizione penale

Giudici penali

Pretore - reati minori;

Corte d'Assise - reati gravi;

Tribunali - cause che non spettano né al Pretore e né alla Corte d'Appello.


















Giurisdizione amministrativa

Competenza a risolvere conflitti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione quando essa nell'esercizio della sua attività abbia leso un interesse legittimo di un cittadino.


Giudici amministrativi

In primo grado il TAR (ha sede nei capoluoghi di regione);

in secondo grado il Consiglio di Stato (ha sede a Roma).


Se vengono calpestato il diritto soggettivo, si deve ricorrere alla giurisdizione civile; se invece viene calpestato il diritto legittimo si deve fare ricorso alla giurisdizione amministrativa in modo che (es.) il consiglio di classe deve eseguire tutte le regole che sono state emanate dallo Stato in quella materia.



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