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Storia della Costituzione
Poi
ci fu
In tutti questi secoli regnava il potere assoluto la monarchia, ora si cominciano a fare passi avanti verso la democrazia, con Rousseau e con Montesquieu si teorizza la tripartizione dei poteri:
legislativo
giudiziario
esecutivo
sono le 3 funzioni
Tutto ciò era solo teoria in quanto i membri di ogni organo erano eletti dal re e quindi fedeli alla corona. Seguiranno le rivoluzioni americana inglese e francese
Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d'Italia (maggio 1848)(che escludeva lo Stato Pontificio e il lombardo-veneto). Questa Costituzione, però, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l'emanazione di leggi che limitavano le libertà fondamentali.
Inizialmente rifletteva una monarchia di tipo assoluto. Prevedeva una divisione dei poteri, sulla carta è uno stato liberale ma in realtà il re riusciva ad influenzare i tre poteri, in particolare quello legislativo tramite i senatori da lui nominati.
Parlamento Governo Magistrati
Deputati: eletti dal popolo ma Presidente del consiglio - ministri: Eletti dal re.
Il diritto di voto è limitato. Entrambi nominati dal re.
Senatori: nominati dal re.
Requisiti per il voto
istruzione e censo.
Poi si trasformò in monarchia costituzionale in cui il parlamento era 1 camera elettiva l'altra a elettività ristretta.
La chiesa si era opposta al regno d'Italia e il re aveva emanato le leggi guarentigie nel 1870 per dare al Papa dei privilegi, ma non ottenne niente e si fece una guerra, il Papa proclama il non expedit, ma venne sconfitto a Porta Pia (1871) e si rifugiò a Castel Sant'Angelo.
Con il regime fascista, furono sciolti i partiti, ad esclusione del Partito Nazionale Fascista, e si costituì così uno Stato totalitario.
L'antico Statuto Albertino continuava ad essere tenuto in vita, ma la sua esistenza era ormai solo formale, essendo cadute tutte le concessioni libertarie in esso contenute ed essendosi accentrato tutto il potere nelle mani di Mussolini.
Il governo è libero di fare quello che vuole.
Il duce fa le leggi.
Vengono aboliti i diritti di libertà: stampa - pensiero - associazione.
L'11 febbraio 1929 con i Patti Lateranensi che comprendevano un Trattato e un concordato. Il patto fu stabilito tra il cardinale Gsparri e il generale Badoglio. La religione cattolica diventa religione di Stato e il matrimonio religioso vale anche per lo Stato (matrimonio concordatario). Si chiamano lateranensi percjè furono fatti nella chiesa di S. Lorenzo in Laterano a Roma. La dittatura fascista si indebolì durante la seconda guerra mondiale, combattuta dall'Italia a fianco della Germania. L'andamento sfavorevole della guerra portò alla caduta di Mussolini, il 25 luglio 1943. Vittorio Emanuele III cercò allora di restaurare l'antico Statuto, ma ciò non era più possibile, essendo questo, di fatto, inesistente. Al tentativo del sovrano si opposero, in particolare, i partiti riuniti nel CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che alla fine ebbero la meglio.
Con il decreto legge 25 giugno 1944, si conferiva infatti al popolo italiano il diritto di scegliere la forma costituzionale e quindi anche quella istituzionale, rinviando allo stesso tempo tale decisione al momento in cui il territorio nazionale sarebbe stato liberato.
Vittorio Emanuele III, nel frattempo, abdicava
in favore del figlio Umberto II, nel tentativo di salvare la monarchia. Il 2 giugno
I deputati dell'Assemblea
costituente appartenevano a diversi partiti, tra cui
Finalmente giunge a compimento lo Stato di diritto. Il governo e il popolo sono soggetti a legge allo stesso modo, si è concretizzato il 1 gennaio 1948 con l'entrata in vigore della costituzione. Da qui la certezza del diritto art. 25 2° comma Io cittadino ho diritto a conoscere la legge e il giudice che mi giudicherà.
Statuto Albertino |
Costituzione |
fu elargito dal re con atto sovrano,
fu concesso(frutto di un
compromesso monarchico costituzionale) diede vita ad un regime costituzionale
parlamentare esteso nel |
fu discussa e approvata dai rappresentanti del popolo liberamente eletti attraverso i partiti.E' stata votata. |
ammette solo l'elezione della camera dei deputati (non del Senato) e non a naufragio universale. |
ammette l'elezione delle due camere e suffragio universale |
riunisce nelle mani del re tutti i poteri. |
divide i poteri |
era detto "flessibile" perché poteva essere modificato facilmente a discussione del re. |
è detta "rigida" perché può essere modificata non da leggi ordinarie ma da una complessa procedura |
E' breve assenza dello stato di diritto, solo diritti per il sovrano solo doveri per il popolo. |
E' lunga siamo in presenza di uno stato di diritto tutti sono soggetti alla legge in egual maniera. |
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E' precettiva da dei principi |
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E' programmatica prevede dei completamenti. Con una riserva di legge che può essere assoluta (rinvio ad una legge per meglio specificare) o relativa (rinvio ad un'altra fonte del diritto che non sia una legge). |
statutaria (o formale);
consuetudinaria;
votata;
elargita;
ottriata;
concessa;
breve;
lunga.
Una Costituzione è statutaria o formale quando è racchiusa in un documento scritto fondamentale ed unitario, come ad esempio avviene per quella italiana; è invece consuetudinaria quando è rappresentata dall'insieme di testi, consuetudini, usi e interpretazioni, nati in epoche diverse (è questo il caso della Costituzione britannica).
In base alla possibilità di revisionarla o
derogarla,
flessibile;
rigida.
Con il termine di legge costituzionale si indica una particolare fonte del diritto, che si colloca nella stessa posizione gerarchica della Costituzione, potendo quindi - entro certi limiti - derogarla o modificarla (si parlerà, in questo caso, di legge di revisione costituzionale).
La differenza tra le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali è che quelle di revisione costituzionale vanno a modificare il testo preesistente della Costituzione, mentre quelle costituzionali si inseriscono fra gli articoli già presenti senza modificarli.
La funzione di Revisione Costituzionale, viene affidata al Parlamento, il quale però non può esplicare questo potere se non attraverso procedimenti speciali. Il procedimento di questa funzione e' contenuto nell'art. 138 della Costituzione, il quale svolge una funzione di duplice garanzia, poiché tale disposizione oltre a tutelare la rigidità costituzionale nei confronti della legge ordinaria, assicura una maggiore stabilità, nel tempo, alle disposizioni costituzionali.
L'articolo 138 prevede che le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (cioè gli
emendamenti alla costituzione) siano adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre
mesi e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
camera nella seconda votazione: durante la quale non e' lecito introdurre
emendamenti, perché non si tende a rimettere in discussione il testo, ma solo
la convenienza della legge nel suo insieme. Quindi, in primis, occorrerà che le
due camere raggiungano il consenso sullo stesso testo; in un secondo tempo
ciascuna di esse dovrà riproporlo in una votazione finale.
Il procedimento prosegue quando le leggi di revisione sono sottoposte a referendum
popolare se entro tre mesi dalla loro
pubblicazione ne abbiano fatto richiesta un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi, non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto. Solo nel caso in cui la legge di revisione sia stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il referendum non avrà luogo. Perché la legge possa essere sottoposta a referendum essa deve essere pubblicata prima di essere promulgata, ma l'entrata in vigore di essa resta sospesa fino all'esito del referendum.
Schema
La revisione della Costituzione
(e l'approvazione di altre leggi costituzionali)
richiede due successive approvazioni da
Se viene approvata a maggioranza di due terzi nella seconda votazione
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Se viene approvata a maggioranza assoluta nella seconda votazione
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È promulgata dal Capo dello Stato
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È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale |
È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale |
Può essere richiesto il referendum |
Entra in vigore dopo
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Se non viene richiesto il referendum o se questo ha esito favorevole |
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È promulgata ed entra in
vigore dopo
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Per quanto riguarda l'Italia, si può parlare di Costituzione vera e propria solo a partire dallo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto al Piemonte e alla Sardegna ed esteso in seguito a tutto il Regno d'Italia (1861). Questa Costituzione, però, era flessibile, quindi facilmente modificabile, e ciò aveva reso più volte possibile l'emanazione di leggi che limitavano le libertà fondamentali.
I principi fondamentali che la caratterizzano sono cinque: libertà, uguaglianza, autonomia, democraticità, partecipazione.
Il principio democratico (
prevalenza dell'elemento democratico e si concretizza con lo stato di diritto )
si divide in principio di uguaglianza e di libertà. Il primo lo si trova
nell'art.3 uguaglianza formale e sostanziale è compito dello Stato mantenere e
promuovere l'uguaglianza. Il secondo si trova nell'art.
Il principio laburista e pluralista si ritrovano negli artt. 1-4 della Costituzione.
Si divide inoltre in formale e sostanziale. Sostanziale sono gli articoli effettivamente vigenti, formale sono tutti e 139 gli articoli.
Nel suo complesso,
principi fondamentali (artt.1-12);
parte prima, dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini (artt.13-54);
parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (artt.55-139);
18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.
I principi
fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto,
un ampio riconoscimento dei principi fondamentali su cui si fonda la
repubblica, che vengono garantiti nella loro immodificabilità. Accanto ai
diritti civili e politici
Gli Organi Costituzionali sono:
Il Parlamento;
Il Presidente della Repubblica;
Il Governo;
Il Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Consiglio Superiore della Magistratura si divide in:
Consiglio di Stato: organo costituzionale di ordine amministrativo;
Corte dei Conti: organo costituzionale di ordine contabile;
Corte di cassazione: organo costituzionale di giustizia penale e civile)
Garanzie costituzionali
Istituti che garantiscono la salvaguardia della Costituzione, e li troviamo all'interno della costituzione stessa.
Le forme di autotutela sono:
Certezza del diritto art. 25 2° comma
Funzione del presidente della
repubblica (art.88-89) che ha il compito di tutelare e far
osservare
Controfirma del presidente della repubblica (art.87) siamo nella fase della promulgazione di una legge, la promulgazione avviene ad opera del presidente della repubblica dopo aver verificato la costituzionalità formale della legge (art.70 e seguenti). La legge per essere promulgata deve rispettare gli artt. della Costituzione, quindi deve seguire il giusto iter di formazione di una legge (ecco perché formalmente). La legge può essere pubblicata solo dopo che il presidente ha effettuato la verifica ed ha controfirmato la legge. Però essendo un organo superpartes, non ha responsabilità politica e per questo deve "controfirmare" ma dovranno firmare anche il proponente, il ministro di grazia e giustizia, il presidente del consiglio dei ministri che hanno tutti responsabilità politica.
Se la legge è incostituzionale il presidente la rinvia alle camere con motivazione e se le camere insistono il presidente dovrebbe moralmente dimettersi, poiché le camere hanno la facoltà di promulgarla ugualmente.
Corte costituzionale (art.135) che verifica la costituzionalità sostanziale. Se risulta incostituzionale provvederà ad abrogarla totalmente o in parte.
Democrazia diretta e rappresentativa.
La nostra costituzione si basa sul principio democratico, infatti "la sovranità appartiene al popolo". Da questa norma si deduce la distinzione fra democrazia diretta e rappresentativa, in altre parole i modelli principali attraverso i quali si è espresso il regime democratico.
Democrazia diretta: il popolo direttamente decide sulle questioni concernenti le scelte politiche dello Stato, questo costituisce la vera sovranità popolare; esso però è un modello di stato inutilizzabile presso grandi comunità e inoltre non sempre tutti i cittadini vogliono partecipare alle questioni politiche oppure altri possono non possedere le conoscenze di base che occorrono per prendere delle decisioni giuste.
Democrazia rappresentativa (Italia): tipica della concezione liberale democratica dello Stato, su questa base.
I cittadini eleggono i rappresentanti ai quali delegano l'esercizio della propria sovranità, in altre parole essi decidono in via esclusiva sulle politiche che lo Stato deve operare. Perciò il popolo è titolare della sovranità ma la esercita indirettamente, essa perciò viene anche definita democrazia indiretta. Il momento attraverso il quale si manifesta tale volontà è il momento delle elezioni.
Comunque anche se il modello seguito dalla nostra Costituzione è quello della democrazia indiretta, essa prevede delle ipotesi nelle quali il popolo è chiamato a esprimere direttamente la propria sovranità. Queste ipotesi sono indicate come istituti di democrazia diretta; essi sono:
A. Le elezioni
B. L'iniziativa legislativa popolare
C. Il referendum
D. La petizione
Le elezioni. (art. 48 Cost.)
La prima forma di espressione diretta del popolo è costituita dalle elezioni, in esse il popolo conferisce la delega per l'esercizio della sovranità.
In Italia il popolo è chiamato a eleggere i propri rappresentanti in diverse occasioni, esse sono:
A L'elezione dei rappresentanti del parlamento nazionale cioè deputati e senatori; esse sono dette elezioni politiche.
A L'elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono dette elezioni amministrative.
A L'elezione dei rappresentanti nel parlamento europeo, organo della CE, esse sono elezioni europee.
Resta fuori dal circuito democratico la magistratura in quanto i suoi membri non vengono eletti ma assumono la qualifica dopo aver partecipato a un concorso pubblico.
& Il diritto di voto.
Attraverso le elezioni i cittadini esercitano il diritto di voto, riconosciuto dall'art. 48. hanno diritto di votare:
c Tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età, fatta eccezione per le elezioni dei senatori che richiede l'età di almeno 25 anni.
Le elezioni avvengono a suffragio universale diretto.
I caratteri del voto.
L'articolo 482 sancisce i caratteri del voto, esso è:
Personale: l'elettore non può incaricare altri di votare al posto suo.
Uguale: ogni voto allo stesso valore.
Libero: ciascun elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto in libertà e non può essere condizionato.
Segreto: il voto va espresso nel più totale segreto, senza che si possa risalire all'identità dell'elettore.
Va ricordato inoltre che votare non è solo il principale diritto politico riconosciuto ma è anche un dovere civico; ciò significa che il cittadino deve sentire l'obbligo civile e morale di votare, anche se non vi è nessuna sanzione per chi rinuncia a tale diritto. Pertanto lo Stato non può obbligare nessuno al voto; in effetti, si va diffondendo sempre più l'astensionismo elettorale, questo è sintomatico della sfiducia nutrita dagli elettori nei confronti dei partiti e della politica.
L'iniziativa legislativa popolare. (art. 71 Cost.)
Ai cittadini è riconosciuta la facoltà di prendere parte alla formazione delle leggi formali, infatti, ad essi è riconosciuta la possibilità di presentare un progetto di legge, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 50.000 elettori. C'è purtroppo da riconoscere che fino ad oggi il Parlamento non ha mai discusso le proposte di legge di iniziativa popolare, nonostante la frequenza con la quale sono state proposte.
Il referendum.
Il referendum è il principale istituto di democrazia diretta. Esistono diversi tipi di referendum, essi sono:
c Il referendum abrogativo: è un atto normativo avente forza di legge soltanto negativo, in quanto il corpo elettorale non ha il potere di introdurre nuove leggi ordinarie o di modificare in positivo quelle esistente ma, in certi limiti può eliminare dall'ordinamento giuridico leggi ordinarie che ne fanno già parte. Secondo l'art. 75 della Costituzione, il referendum popolare:
Può avere essere di due tipi:
Abrogazione totale: ha per oggetto l'abrogazione di un'intera legge o di un atto avente forza di legge.
Abrogazione parziale: ha per oggetto l'abrogazione di singole disposizioni.
Deve essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali, nel primo caso un comitato promotore si occupa di raccogliere le firme su appositi moduli e vengono poi successivamente autenticate.
Esso non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, d'amnistia e d'indulto, d'autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Per poter abrogare una legge o un atto è necessario che abbiano partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto (quorum costitutivo), vale a dire la metà più uno di coloro che possiedono l'elettorato attivo per la camera dei deputati. Tale disposizione è diretta a evitare che un atto normativo possa essere, di fatto, abrogato per effetto di una minoranza elettorale, in caso avvenga larghe astensioni nella partecipazione al referendum.
Occorre anche la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo) sia favorevole all'abrogazione dell'atto sottoposto a referendum.
PROCEDIMENTO.
Lo svolgimento del referendum è disciplinato dalla legge 352/1970; essa prevede che:
i
Le richieste di referendum siano sottoposte
al controllo di legittimità (tempi, termini previsti per raccolte firme) da
parte dell'ufficio centrale per il referendum costituito presso
i Le richieste riconosciute legittime siano comunicate alla Corte costituzionale che procede al controllo di ammissibilità decidendo quali delle richieste siano ammesse e quali siano respinte.
Il referendum è indetto con decreto del Presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, che fissa la data di svolgimento della consultazione in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.
RISULTATI.
Il referendum abrogativo può essere:
Favorevole all'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.
In questo caso l'avvenuta abrogazione è dichiarata dal Presidente della Repubblica e pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. L'abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella gazzetta ufficiale.
Sfavorevole all'abrogazione della legge.
Nella Gazzetta Ufficiale viene data notizia del risultato del referendum e prima che siano decorsi cinque anni non è possibile richiedere un nuovo referendum sulla medesima legge o sullo stesso atto avente forza di legge.
Referendum consultivo ( non previsto dalla Costituzione) Il referendum regionale: esso è previsto dall'art. 1231 della Costituzione. I referendum previsti in sede regionale sono più ampi di quelli statali, questo perché possono avere per oggetto provvedimenti amministrativi e possono avere anche carattere meramente consultivo cioè diretti semplicemente a sondare l'opinione pubblica su una data questione di interesse pubblico locale.
Referendum sospensivo art.138 Il referendum costituzionale si tratta di un referendum approvativi, e si configura come un fatto sospensivo e solo eventuale in sede di approvazione delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Ha carattere approvativo.
La petizione. (Art.50 Cost.)
Attraverso la petizione i cittadini possono portare a conoscenza delle camere le loro richieste di provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Non sempre esse sono tenute in alta considerazione e questo spiega il perché se ne faccia uno scarso ricorso.
Il diritto di poter presentare petizioni può essere esercitato singolarmente o collettivamente.
Non è sottoposto a particolari formalità salvo l'autenticazione delle firme dei presentatori.
N.B. deve avere per oggetti materie di interesse generale non esclusivo del singolo.
Stato - Organizzazione sovrana di un popolo che vive stabilmente su di un territorio.
È il potere, il
governo (se non c'è sovranità e subisce la sovranità di un altro paese si
dice colonia). E' costituito dalla terra ferma, dallo spazio
sovrastante - sottostante, acque territoriali ( Insieme di
individui legati dal vincolo della cittadinanza
Popolo Territorio Sovranità
Oltre alla terraferma, il territorio dello Stato comprende:
il sottosuolo (fino alla profondità a cui si può giungere);
lo spazio atmosferico (la sovranità non si estende oltre l'atmosfera);
le acque territoriali;
le navi e gli aerei, anche al di fuori dei confini nazionali.
Ciascuno Stato è sovrano sul proprio territorio, ma non
può esercitare il potere oltre i propri confini. Ogni Stato è indipendente,
in quanto impedisce ad altri Stati l'uso della forza sul proprio territorio;
quando non ne è più capace, viene occupato e cessa di esistere come soggetto.
L'Italia fa parte di alcune organizzazioni internazionali, di cui le più
importanti sono l'O.N.U. e
Il popolo di uno Stato è l'insieme dei cittadini dello Stato stesso; la popolazione invece è costituita da tutti coloro che risiedono sul territorio di un determinato Stato, siano essi cittadini o stranieri.
In presenza di questi elementi lo Stato diventa soggetto di diritto di tipo giuridico pubblico, acquista personalità giuridica e ha il riconoscimento di tutti gli Stati del mondo.
Nazione insieme di cittadini legati dalle stesse tradizioni.
'Cittadino', a differenza di 'suddito', è chi ha non solo doveri verso lo Stato (ad esempio: pagare le imposte, assolvere il servizio militare), ma anche diritti (quali la libertà di esprimere le proprie opinioni, di scegliersi i propri governanti).
Forme di stato
Il modo in
cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità sul territorio può
variare a seconda se viene considerato più conveniente determinare dal centro
tutte le decisioni di governo del Paese (con la conseguenza che non si terrà
conto delle diversità e delle esigenze locali), o se si ritiene più importante
rispondere alle complesse esigenze che ci sono sul territorio, delegando alcune
decisioni a organizzazioni locali (enti locali).
Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può trovare la parola
Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione centrale, altre volte,
invece, per indicare un insieme che comprende sia l'organizzazione centrale sia
gli enti locali.
Nella Costituzione viene usato il termine 'Stato' quando si intende
la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5 Cost.) e
'Repubblica' quando si vuole significare sia l'organizzazione
centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117 Cost.).
Lo Stato
italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore dell'attuale
Costituzione fu unitario e centralizzato.
Questo significa che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni
decisione era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato
francese. Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a
livello locale rappresentava il Governo.
Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo, poiché il regime aveva bisogno di
controllare capillarmente il territorio per impedire ogni forma di dissenso o
anche solo di diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista.
Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della parte
seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si riserva
legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni la potestà
legislativa nelle materie di legislazione concorrente e in quelle non
espressamente riservate allo Stato. In altri Paesi si è preferito dare origine
a uno Stato federale, cioè a
un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale, ogni singolo Stato ha un
proprio territorio su cui esercita una parte del potere sovrano, mentre si
affida al Governo federale l'esercizio del potere sovrano per quanto riguarda
la difesa, la politica estera, le decisioni rispetto all'emissione della
moneta. Un esempio di Stato federale è costituito dagli Stati Uniti.
Questo tipo di Stato è ormai un ricordo del passato, ma ha segnato una tappa fondamentale nel percorso verso le attuali forme di organizzazione politica.
Sviluppatosi
intorno al
Per tenere legati a sé i nobili ed evitarne l'opposizione, il sovrano concedeva loro dei privilegi, per esempio l'esenzione dal pagare i tributi. Di conseguenza, all'interno dello Stato le stesse regole non valevano per tutti, poiché il potere tutto nelle mani del Re, che poteva esercitarlo a suo piacimento senza doverne rispondere a nessuno.
Per poter esercitare in modo permanente questo controllo sul territorio, il sovrano aveva bisogno di un'organizzazione stabile che dipendesse direttamente da lui: l'esercito, i funzionari pubblici (la burocrazia) e il corpo diplomatico che lo rappresentavano presso gli altri sovrani. Poiché mantenere questo apparato comportava una grossa spesa (ad esempio il pagamento degli stipendi), ben presto sorse la necessità di prelevare in maniera sistematica i tributi dagli abitanti del territorio. Chi viveva in questo tipo di Stato era privo di ogni diritto e perciò veniva chiamato 'suddito': poteva essere imprigionato, obbligato a lasciare il Paese, torturato e ucciso non in applicazione di una legge, ma perché così voleva il sovrano.
Nei secoli XVII e XVIII questo tipo di Stato subì un'evoluzione, mantenendo però questa caratteristica: tutto il potere (creare le leggi, amministrare la giustizia, governare) rimaneva nelle mani del sovrano e i sudditi non potevano partecipare in alcun modo alla sua gestione.
Potere concentrato nelle mani del re.
Il re può non rispettare le leggi.
I sudditi non hanno diritti.
Società classista.
Stato liberale.
I primi
Paesi dove venne realizzato questo tipo di Stato sono l'Inghilterra, gli Stati
Uniti e
Eccone le caratteristiche:
- a
tutti i cittadini viene garantita l'uguaglianza davanti alla legge;
- una Costituzione stabilisce i diritti dei cittadini nei confronti dello
Stato (chi governa trova perciò un limite al suo potere);
- a garanzia di questo limite, i poteri con cui la sovranità viene esercitata (cioè i poteri legislativo-esecutivo e giudiziario) sono affidati a organi diversi dello Stato. Il diritto di voto è garantito solo a una piccola parte della popolazione: la più ricca. Il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica sono considerati valori importantissimi da tutelare;
- dal punto di
vista economico lo Stato liberale è uno Stato 'minimo',
nel senso che ha il compito di tutelare la libertà di ciascuno
(libertà in senso formale), ma non interviene nel sistema economico per
riequilibrare la distribuzione della ricchezza fra i cittadini, così come ha
fatto poi nel Novecento lo Stato sociale.
L'attività economica viene infatti considerata di esclusiva competenza dei
privati;
- la forma di Stato liberale ha subito nel tempo trasformazioni che hanno
portato a una protezione ancora maggiore dei cittadini nei confronti della
'parte burocratica' dello Stato, cioè
- viene, così, detto Stato di
diritto quel tipo di Stato in cui i
cittadini hanno una efficace protezione giuridica nei confronti di atti contrari
alla legge eseguiti dalla Pubblica amministrazione
Stato di diritto. Tutti rispettano le leggi.
Diritti civili e politici riconosciuti a tutti.
Separazione dei poteri.
Costituzione.
Stato monoclasse - il potere politico è ristretto ad un determinato gruppo di persone.
Stato liberal democratico - Stato sociale
Lo Stato sociale è frutto dell'affermarsi del modello democratico in gran parte dei Paesi del mondo: con la conquista del diritto di voto per tutti, anche i più deboli economicamente hanno la possibilità di far sentire le proprie esigenze economiche e chiedono allo Stato di aiutarli. Lo Stato sociale, a differenza dello Stato liberale, non è più uno Stato 'astensionista'. Mentre lo Stato liberale:
si limitava a tutelare la libertà e la proprietà dei cittadini
lasciava che ciascuno si arrangiasse rispetto alla propria situazione economica
al contrario lo Stato sociale ritiene suo dovere:
intervenire in campo economico per ridurre le differenze fra i suoi cittadini
tutelare i gruppi più svantaggiati.
In questo
tipo di Stato, a differenza di quanto avviene nello Stato socialista, l'iniziativa
economica privata rimane libera, ma viene sottoposta ad alcuni limiti e
controlli: accanto all'intervento dei privati, lo Stato sviluppa l'intervento
economico pubblico.
Ecco perciò un'importante novità: la formazione di un sistema economico a economia mista.
Stato di diritto.
Diritti civili, politici, sociali.
Separazione dei poteri.
Costituzione.
Diritto di voto esteso a tutti i cittadini maggiorenni.
Diritti economici - salario dignitoso, benessere dei cittadini.
Incentivi alle organizzazione dei cittadini in partiti politici e sindacati - intervento dello stato nell'economia.
Decisioni politiche subordinate al principio di maggioranza.
Diritti dei cittadini tutelati da giudici indipendenti.
Distinzione stati per struttura.
Il modo in cui lo Stato si organizza per esercitare la sovranità sul
territorio può variare a seconda se viene considerato più conveniente
determinare dal centro tutte le decisioni di governo del Paese (con la
conseguenza che non si terrà conto delle diversità e delle esigenze locali), o
se si ritiene più importante rispondere alle complesse esigenze che ci sono sul
territorio, delegando alcune decisioni a organizzazioni locali (enti locali).
Quando si sente parlare o si legge di questi problemi, si può trovare la parola
Stato usata talvolta per indicare la sola organizzazione centrale, altre volte,
invece, per indicare un insieme che comprende sia l'organizzazione centrale sia
gli enti locali.
Nella Costituzione viene usato il termine 'Stato' quando si intende
la sola organizzazione centrale (leggi ad esempio l'art.5 Cost.) e
'Repubblica' quando si vuole significare sia l'organizzazione
centrale sia gli enti locali (leggi ad esempio l'art.117 Cost.).
Lo Stato italiano dalla sua nascita e fino all'entrata in vigore
dell'attuale Costituzione fu unitario e centralizzato. Questo
significa che gli enti locali avevano pochissimo potere e che quasi ogni
decisione era presa dal centro, secondo un modello copiato dallo Stato
francese. Particolare importanza veniva data alla figura del Prefetto, che a
livello locale rappresentava il Governo.
Questo modello venne poi rafforzato durante il fascismo, poiché il regime aveva bisogno di
controllare capillarmente il territorio per impedire ogni forma di dissenso o
anche solo di diversificazione rispetto a quanto deciso dal partito fascista.
Nel 2001, la legge costituzionale n.3, ha modificato il titolo V della parte
seconda della Costituzione in senso federalista: lo Stato si riserva
legislazione esclusiva in alcune materie e affida alle Regioni la potestà
legislativa nelle materie di legislazione concorrente e in quelle non
espressamente riservate allo Stato.
In altri Paesi si è preferito dare origine a uno Stato federale, cioè
a un'organizzazione di più Stati. Nello Stato federale, ogni singolo Stato ha
un proprio territorio su cui esercita una parte del potere sovrano, mentre si
affida al Governo federale l'esercizio del potere sovrano per quanto riguarda
la difesa, la politica estera, le decisioni rispetto all'emissione della
moneta. Un esempio di Stato federale è costituito dagli Stati Uniti.
Unitario Regionale Federale
Tutte le funzioni dello stato sono
esercitate da organi centrali. Il potere è esercitato anche da altri
organi decentrati che godono di una certa autonomia: legislativa -
amministrativa - fiscale. Stato formato
da più stati ognuno con un proprio governo. Autonomie di politica estera, militare e
monetaria.
Forme di governo
Presidenziale (Stati uniti) il presidente viene eletto dal popolo è anche capo dello stato, elegge il vicepresidente che in caso di problemi lo sostituisce fino al termine dei quattro anni (nella nostra c'è il supplente il presidente del senato).
Semipresidenziale il presidente viene eletto dal popolo ma non è capo del governo, il quale deve godere della fiducia del capo dello Stato (da noi del parlamento).
Repubblica presidenziale di tipo federale (Stati uniti) ci sono più stati autonomi per quanto riguarda gli affari interni mentre diventano un tutt'uno quando si parla di affari esteri (politica internazionale e della difesa) c'è un solo pentagono, un solo congresso, un unico presidente.
Repubblica confederale massima autonomia degli stati interni che però deriva da uno stato posto al di sopra di tutti gli altri, e li delega a fare ciò che vogliono.
In Italia sono incoraggiate e riconosciute le forme di autonomie locali
Elettorato si divide in attivo e passivo. Attivo quelli che vanno a votare. Passivo coloro che vengono eletti.
Elettore colui avente capacità giuridica.
La monarchia costituzionale può essere :
Pura : quando il re nomina e revoca a proprio arbitrio i suoi ministri i quali sono responsabili verso di lui e non verso il Parlamento. Essi possono esplicare le loro azioni di governo senza la fiducia del Parlamento.
Parlamentare: quando i ministri sono nominati e revocati dal re, in conseguenza della fiducia che essi riscuotono o perdono in seno alla maggioranza parlamentare. I Ministri devono avere la fiducia del Parlamento e sono responsabili sia verso il Re sia verso il Parlamento.
Parlamento Il Parlamento è un organo bicamerale,
composto da due camere:
Le due Camere sono simili di struttura, ma con alcune differenze
Il Parlamento viene eletto per la durata di cinque anni. Il periodo intercorrente tra una elezione e l'altra si chiama legislatura.
Di solito entrambe le Camere vengono elette per cinque anni (art. 60 primo comma Costituzione modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1963).
La legislatura può essere abbreviata, nel caso in cui il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, proceda allo scioglimento anticipato di essi, secondo l'art. 88 Cost. Tuttavia lo scioglimento anticipato non può avvenire negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, detto semestre bianco
Differenze tra le due Camere Le due Camere si distinguono tra loro per alcuni elementi di difformità.
Gruppi e Commissioni parlamentari Ciascuna Camera è al suo interno
organizzata in gruppi parlamentari. Ciascun partito ha il suo gruppo
parlamentare che in ciascuna Camera riunisce gli eletti nelle liste.
Esistono anche i gruppi c.d. misti,
che raccolgono i parlamentari che non fanno parte di altri gruppi o quelli che
durante la legislatura si staccano dal partito con cui sono stati eletti. La
partecipazione ad un gruppo è obbligatoria per ogni parlamentare.
Oltre ai gruppi parlamentari ci sono le Commissioni parlamentari
che possono essere permanenti e di inchiesta.
Le Commissioni permanenti sono in entrambe le Camere e sono competenti
ciascuna per tematiche specifiche e restano in carica per tutta la legislatura,
hanno il potere legislativo e si trovano in entrambe le camere.
Le Commissioni di inchiesta vengono istituite quando è necessario, sono di
solito bicamerali, cioè composte di deputati e senatori; hanno il compito di
indagare su avvenimenti di grande rilievo per la vita del Paese che richiedono
approfondimenti (commissione anti-mafia).
Parlamento- Camere in seduta comune Le due Camere hanno di regola poteri
identici (ad es. le leggi devono essere approvate da entrambe), ma lavorano in
maniera separata. Si parla infatti di bicameralismo perfetto (perché ogni camera
garantisce per l'altra, dato che per esempio per emanare una legge serve
l'approvazione di entrambe). Solo in alcuni casi eccezionali
Essi sono:
Garanzie parlamentari Per svolgere in piena libertà le proprie
funzioni i membri del Parlamento godono di particolari garanzie (art. 68
della Costituzione), le cosiddette immunità parlamentari ,
che comprendono l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati e
l'inviolabilità.
Per insindacabilità s'intende che
i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma).
L' inviolabilità riguarda invece
la procedibilità ovvero la sottoponibilità del parlamentare a processo penale
in ordine a reati compiuti durante il suo mandato. L'art. 68 Cost., come riformato
dalla legge Cost. 3/1993, prevede ormai solo una serie residuale di ipotesi in
cui, per processare penalmente un parlamentare, occorre richiedere ed ottenere
l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di appartenenza.
Tale autorizzazione è richiesta per:
Prima di tangentopoli il permesso ero richiesto in qualsiasi caso adesso solo nei casi elencati.
Funzione legislativa (art. 70 e seguenti) La funzione legislativa, esercitata
collettivamente dalle due Camere, si deve distinguere in funzione legislativa ordinaria e funzione legislativa costituzionale.
La prima è quella che porta all'emanazione di leggi ordinarie, la seconda
invece viene esercitata quando si vuole modificare
Iter di
formazione di una legge
Si
presenta ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più
articoli e preceduto da una relazione illustrativa da parte del Governo, dei singoli
deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), del popolo
(50.000 elettori), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dei
Consigli regionali.
Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono
definiti disegni di legge, mentre tutti
gli altri vengono denominati proposte
di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono
annunciati all'Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile.
Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la
materia trattata dal progetto.
L'esame
e l'approvazione della Camera
Il procedimento ordinario in sede referente si articola in due
fasi:
I componenti della
Commissione delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto
del provvedimento e presentano proposte di modifica (gli
emendamenti) su
cui
Vengono poi esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla Commissione. Nella fase finale, dopo l'esame di eventuali ordini del giorno e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso. Una volta votata alla camere la legge passa al senato che si comporterà nello stesso modo, nel caso che apporti emendamenti, la proposta di legge tornerà alla camera, questo ping pong prende il nome di navetta.
Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente) sono previsti due procedimenti abbreviati per le questioni di minore importanza:
La
promulgazione e la pubblicazione
La promulgazione è l'atto con il quale il Capo
dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne
ordina la pubblicazione e l'osservanza.
La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese
dall'approvazione definitiva della legge. Ma il Presidente della Repubblica può
rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova
deliberazione, nel caso in cui verifichi che la legge è incostituzionale a
livello formale. Questa facoltà può essere esercitata due volte dopodiché la
legge sotto la responsabilità del Parlamento verrà pubblicata ugualmente sulla
Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 15 giorni.
Funzione di controllo
Il Parlamento esercita
alcuni poteri di
controllo politico nei
confronti del Governo e sugli organi da esso dipendenti.
Il Parlamento inoltre può mettere in
stato d'accusa il Presidente della Repubblica per i reati di alto
tradimento ed attentato alla Repubblica.
Le interrogazioni sono atti ispettivi di carattere politico
consistenti nella domanda che i parlamentari possono rivolgere in forma scritta
al Governo o ad un Ministro su una determinata questione giuridica. Si chiede,
in particolare, al Governo o al Ministro se sia o meno a conoscenza di quel
fatto, se quel fatto sia vero o falso e quali iniziative e posizioni intenda
adottare al riguardo. Alle interrogazioni di regola viene data risposta orale e
di solito in Commissione.
Le interpellanze sono sempre atti ispettivi consistenti in una
domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un Ministro al
fine di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta politica rispetto
ad una determinata questione. Di solito le interpellanze vengono utilizzate per
verificare il comportamento del Governo, cioè per mettere in discussione il suo
operato o per far sì che la maggioranza prenda una posizione rispetto a
determinati fatti.A differenza delle interrogazioni le interpellanze vengono
sempre illustrate da chi la presenta e successivamente discusse in Assemblea.
Gli strumenti di controllo più importanti
di cui dispongono le Camere sono comunque le mozioni di fiducia e di sfiducia
con le quali il Parlamento decide sulla permanenza in carica del Governo.
La mozione di fiducia è una dichiarazione di giudizio con la quale il
Parlamento dà inizio al rapporto di fiducia con il Governo sulla base di
espresse motivazioni e ragioni legate al programma presentato dal Governo
entrante.
Con la mozione di sfiducia
invece, si pone fine al rapporto di fiducia tra il Governo e la sua maggioranza
parlamentare. Tale mozione rappresenta lo strumento con il quale il Parlamento
sanziona il comportamento del Governo difforme rispetto agli impegni
programmatici presi e su cui era stata concessa la fiducia. La mozione di
sfiducia deve essere presentata da almeno 1/10 dei membri di una Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Anche questa deve essere motivata e, se approvata, obbliga il Governo a
presentare le dimissioni.
Commissioni d'inchiesta
Potere
di controllo sui conti dello Stato Il Parlamento approva il bilancio annuale
preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Governo (art. 81 Cost.).
Senza questa approvazione il Governo non può effettuare le spese né riscuotere
i tributi. Generalmente, in concomitanza con l'approvazione della legge di bilancio, viene prevista l'approvazione annuale di una legge finanziaria, necessaria per realizzare gli obiettivi
previsti dalla politica economica del Governo.
La legge finanziaria viene approvata prima dell'approvazione della
legge di bilancio.
Ricopre la funzione
esecutiva.
Esso comprende:
Il Governo rappresenta
la proiezione della maggioranza esistente in Parlamento, che a sua volta
corrisponde a quella afferente alla coalizione che ha vinto le elezioni.
Questa relazione fa sì che da una parte i
membri del Governo siano parlamentari eletti in seno alla maggioranza, e dall'altra
che possano essere nominati Ministri dei soggetti, non parlamentari, ma
appartenenti all'area dei partiti di maggioranza.
Formazione del Governo La formazione del Governo è il procedimento di nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri. Tale procedimento è regolato solo in parte dalla Costituzione (art. 92 Cost. ) ed è costituito di quattro fasi:
Rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo Entro dieci giorni dalla sua nomina il nuovo Governo si presenta davanti alle Camere per esporre il proprio programma, su cui deve ottenere la fiducia del Parlamento (art. 94, terzo comma, Cost.).In caso di mancata fiducia, il Presidente della Repubblica si rimette all'opera, secondo la consueta procedura già esaminata. La permanenza del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento può essere verificata anche durante il corso della vita del governo attraverso due procedure:
Competenze E' l'organo deputato a
dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento.
I compiti specifici del Governo sono:
Presidente del Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio dei Ministri è un organo costituzionale di grande importanza
in quanto a lui è affidata la funzione di garantire l'unità dell'azione di
Governo, conformemente al programma con il quale ha ottenuto la fiducia. Viene
nominato dal Presidente della Repubblica in seguito ad una procedura
consuetudinaria, che si sostanzia in una serie di consultazioni con i segretari
di partito ed i presidenti delle Camere.
Una volta nominato, è lui che forma il
Governo e ne stende il programma in base al quale verrà poi chiesta la fiducia
in Parlamento. Il Presidente del Consiglio detiene una posizione di supremazia
rispetto ai Ministri, in quanto li sceglie e dirige e vigila le loro attività.
I suoi compiti specifici sono:
Dimissioni del Presidente del Consiglio Le dimissioni
del Presidente del Consiglio comportano una crisi di governo cui segue la caduta dell'intero Governo.
Diverso risultato si ha invece se a dimettersi o ad essere sfiduciato sia un
Ministro. In questo caso il Ministro può venire sostituito con la procedura ad
interim, ossia attribuendo la direzione del Ministero rimasto scoperto ad
altro Ministro facente parte della compagine governativa o allo stesso
Presidente del Consiglio. Ministri
I Ministri esercitano principalmente due funzioni:
Ad ogni Ministro corrisponde generalmente un Ministero, detto anche Dicastero, come sede fisica dell'esercizio della sue funzioni.
L'organizzazione
amministrativa dei Ministeri è di tipo gerarchico.
Alcuni Ministri, pur essendo tali, non
hanno una sede fisica, ovvero un Ministero, in cui esercitare le loro funzioni
e non hanno stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato e vengono detti
quindi Ministri senza portafoglio. Variano di numero a seconda delle
necessità del Governo e fanno comunque parte del Consiglio dei Ministri; si
occupano di questioni politiche ritenute rilevanti per il programma di Governo.
Consiglio dei Ministri Il Consiglio dei Ministri
è composto da tutti i Ministri (compresi quelli senza portafoglio) ed è
presieduto dal Presidente del Consiglio, che lo convoca e ne fissa l'ordine del
giorno. Il Consiglio dei Ministri è titolare delle funzioni governative
fondamentali.
Spettano a questo organo:
v il potere di iniziativa legislativa, ivi compresa la predisposizione dei bilanci;
v l'adozione dei decreti legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti governativi
v l'adozione di atti nel settore delle relazione estere;
v la conclusione di intese che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose acattoliche.
Crisi di Governo Il Governo può entrare
in crisi per fattori interni alla compagine governativa o perché viene meno il
rapporto di fiducia che lo lega al Parlamento.
In base alla natura e all'ambito in cui
insorge la causa della crisi di Governo si può avere:
Funzione legislativa La funzione legislativa del Governo si esercita attraverso due atti aventi forza di legge, capaci cioè di sostituirsi ad una legge ordinaria:
Decreti legge
I decreti legge vengono indicati in modo abbreviato con la sigla D.L., e sono
emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Il
decreto legge, a differenza del decreto legislativo, è un atto che il Governo
delibera direttamente sotto la sua responsabilità senza aver ottenuto una
delega dal Parlamento, depositario della funzione legislativa. Oltre a quello,
assai elastico, della necessità ed urgenza, altro limite alla
decretazione d'urgenza riguarda l'impossibilità per il Governo di emanare
decreti in quelle materie (approvazione del bilancio o del suo esercizio
provvisorio, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, etc.) per
le quali è previsto il controllo politico del Parlamento sul Governo. Il
decreto legge è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto
legge entra in vigore immediatamente con la sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il decreto legge deve essere presentato alle Camere per la conversione in
legge nel giorno stesso della sua pubblicazione; entro cinque giorni da
tale data, le Camere, anche se sciolte, si devono riunire per esaminarlo e
convertirlo in legge. Per evitare abusi,
Decreti legislativi o leggi delegate I decreti legislativi vengono indicati in modo abbreviato con la
sigla d.Lgs o DLG e sono atti emanati dal Governo su espressa legge di
delegazione o legge delega del Parlamento che lo autorizza a svolgere
la funzione legislativa entro determinati limiti.
La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di
particolare complessità della materia sulla quale legiferare.
Con la legge di delegazione o legge delega, il Parlamento indica al Governo:
Il Governo, in osservanza al contenuto della legge di delegazione, delibera il testo normativo che verrà poi emanato con Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) e pubblicato, come le leggi, sulla Gazzetta Ufficiale.
Il
Presidente della Repubblica è un organo costituzionale
posto a capo dell'apparato civile e militare dello Stato per garantirne l'unità
e la continuità.
Il Presidente della Repubblica nel nostro
sistema parlamentare è stato concepito dai Padri costituenti come un potere neutro, apolitico ed imparziale con funzioni di controllo
sugli organi di indirizzo politico. Può considerarsi quindi il garante della Costituzione ed il rappresentante dell'unità nazionale.
Come garante della Costituzione
egli svolge la particolare funzione di assicurare il buon ed equilibrato
funzionamento del sistema costituzionale.
Come rappresentante dell'unità
nazionale (art. 87 primo comma Cost.) egli personifica e rende visibile il
popolo italiano considerato nel suo complesso, essendo il capo dello Stato. In
questo senso ha il compito di rafforzare il sentimento di solidarietà nazionale
e di rimuovere le ragioni di conflitto e divisione che possono verificarsi nel
nostro sistema politico. La sua azione deve svolgersi in maniera imparziale
rispetto ai partiti, alla maggioranza e all'opposizione, rimanendo super partes ossia
al di sopra di ogni orientamento politico.
Modalità di elezione Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune con la partecipazione anche di tre delegati per
ogni Regione - uno solo per
Qualsiasi cittadino può essere eletto,
purché abbia compiuto 50 anni e goda dei diritti civili e politici (art. 84,
primo comma Cost.).
Le votazioni avvengono a scrutinio
segreto ed il quorum richiesto è dei due terzi dell'Assemblea nelle
prime tre votazioni e della maggioranza assoluta per le votazioni successive.
Una volta eletto, il Presidente presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione
dinanzi alle Camere riunite in seduta comune.
Durata del mandato Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni (art. 85, primo comma, Cost.) ed è rieleggibile. Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. A conclusione del suo mandato, il Presidente della Repubblica entra a far parte del Senato come senatore a vita (art. 59, primo comma, Cost.). Il Presidente del Consiglio può subentrare quale supplente al Presidente della Repubblica quando questi sia temporaneamente impedito nello svolgimento delle sue funzioni per motivi di malattia, viaggi all'estero od altro.
Competenze
I poteri del Presidente della Repubblica sono numerosi e eterogenei (artt.87, 88 e 74 Cost.) e possono essere suddivisi in:
Partecipa alla funzione legislativa:
Partecipa alla funzione esecutiva:
Partecipa alla funzione giurisdizionale:
Relativamente ai poteri di garanzia nei confronti dell'elettorato al Presidente spetta di indire le elezioni e il referendum nei casi previsti
Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza nazionale
il Presidente dispone di poteri onorifici con i quali assegna un pubblico
riconoscimento ai meriti e alle virtù di cittadini illustri, conferendo le
onorificenze della Repubblica e nominando cinque senatori a vita (art. 59 cpv.
Cost.).
In qualità di rappresentante dello Stato, cura i rapporti con gli altri Stati e in
particolare:
Infine, il Presidente della Repubblica può esercitare il cosiddetto potere di esternazione, prendendo la parola in occasioni pubbliche, inviando messaggi alla nazione nelle ricorrenze nazionali, facendo conoscere il proprio pensiero in interviste con la stampa, prendendo parte ad eventi pubblici per mostrare solidarietà in occasione di eventi luttuosi.
È un organo importantissimo
nell'organizzazione dello stato italiano. I giudici durano in carica nove anni,
risiede a Roma nel Palazzo "
Funzioni
È chiamata a decidere se una legge o parte di essa sia conforme o meno alla Costituzione.
I cittadini possono presentare ricorso, ma
tramite un giudice che dovendo applicare una legge per risolvere una
controversia la ritiene in contrasto con
Se
Può essere fatto direttamente alla Corte Costituzionale da parte dello Stato nei confronti delle regioni o da parte delle regioni in confronto dello Stato, quando si ritiene che uno di questi abbia oltrepassato le proprie funzioni.
L'esempio più banale viene rappresentato dal decreto legislativo; poiché esso viene emanato dal Governo in base a modi e tempi chiesti dal Parlamento, se il Governo non si attiene ad essi vuol dire che esso si è attribuito un potere che non aspettava a lui ma al Parlamento.
Conflitto positivo
Quando più Organi dello Stato si ritengono competenti in una data materia.
Quando più Organi dello Stato si ritengono incompetenti in un data materia.
Deve giudicare la messa in stato d'accusa del Presidente della
Repubblica. In questo caso
Esercita il Potere Giudiziario, che consiste
nell'amministrare la giustizia, cioè a risolvere controversie che possono
esservi tra civili (giurisdizione civile), tra un privato e
Perciò, il diritto di ricevere giustizia è un diritto costituzionalmente garantito (art. 25 Costituzione Italiana). In esso abbiamo anche il Principio di riserva di legge, che dice che i giudici devono essere istituiti prima che un soggetto si rechi da lui, per far in modo che non ci siano giudici speciali attinenti a risolvere controversie più importanti.
È un potere assestante, in modo che i Magistrati siano sempre imparziali e non devono dipendere così né dal Parlamento, né dal Governo. Perché se dipendessero da essi, potrebbero giudicare in modo non imparziale i reati commessi o dai parlamentari o dai componenti del Governo.
Le promozioni, i trasferimenti, i licenziamenti, ecc. dei Magistrati vengono deliberati dal CSM (Consiglio Superiore della magistratura) il cui presidente è il Presidente della Repubblica.
Oltre alle leggi che i giudici devono usare per risolvere controversie, ci sono delle leggi di procedura alle quali i giudici si devono attenere nei processi.
In relazione alla norma violata abbiamo la:
Giurisdizione Civile, magistrati civili, sono competenti a risolvere controversie fondate sui diritti civili;
Giurisdizione Penale, magistrati penali, sono competenti a risolvere controversie fondate sui diritti penali;
Giurisdizione Amministrativa, magistrati amministrativi, sono competenti a risolvere controversie in base ai diritti amministrativi.
Poiché abbiamo un'infinità di giudici noi dobbiamo individuare quello che deve risolvere la nostra controversia, secondo le leggi dello Stato, e al quale noi ci dobbiamo rivolgere.
GIUDICE DI PACE |
PRETORE |
TRIBUNALE |
Non supera concorsi ed è quasi sempre un avvocato in pensione e ha lo stipendio variabile. Risolve controversie condominiali, assicurative fino a cinque milioni. |
È un magistrato professionale. Risolve controversie in base al lavoro, assistenza e previdenza, regolamento confini fino a venti milioni. |
Tutte le cause che hanno valore indeterminato e determinante. Risolve controversie sulla separazione e divorzio. Il giudizio finale viene emanato dal presidente del Tribunale. |
Giudici penali
Pretore - reati minori;
Corte d'Assise - reati gravi;
Tribunali - cause che non spettano né al Pretore e né alla Corte d'Appello.
Giurisdizione amministrativa
Competenza a
risolvere conflitti tra i cittadini e
Giudici amministrativi
In primo grado il TAR (ha sede nei capoluoghi di regione);
in secondo grado il Consiglio di Stato (ha sede a Roma).
Se vengono calpestato il diritto soggettivo, si deve ricorrere alla giurisdizione civile; se invece viene calpestato il diritto legittimo si deve fare ricorso alla giurisdizione amministrativa in modo che (es.) il consiglio di classe deve eseguire tutte le regole che sono state emanate dallo Stato in quella materia.
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