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Le organizzazioni internazionali universali e regionali.
Le unioni di Stati.
Due o più Stati possono concludere un trattato per il perseguimento di interessi comuni, denominato patto d'unione, poiché implica l'unione di due o più soggetti. Se il trattato ha il carattere temporaneo, e non è diretto a creare una struttura a carattere permanente finalizzata a sorreggere tale unione, tale unione è definita unione semplice. Se invece, l'unione realizza un'attività unitaria, si parla di una unione istituzionale come nel caso delle organizzazioni mondiali e regionali. Tali organizzazioni consentono a Stati terzi di acquistare la qualità di membri attraverso la procedura di ammissione. Dalle unioni aperte, si distinguono le unioni chiuse che consentono la partecipazione di Stati terzi solo attraverso una modifica dell'atto istitutivo.
Le unioni si distinguono in personali, quando uno stesso individuo è investito della qualità di Capo dello Stato in uno, due o più Stati, agendo di volta in volta come Capo dello stato in uno, due o più stati, e in reali, il cui accordo istitutivo prevede ugualmente un fine comune, consistente nella cooperazione tra gli Stati, sui quali verte l'obbligo di conferire ad uno stesso individuo la qualità di Capo dello Stato.
2. Il problema della soggettività delle organizzazioni internazionali.
Le organizzazioni internazionali sono riconducibili alla categoria delle unioni istituzionali, in quanto il loro atto istitutivo non solo prevede un rapporto di unione tra i suoi membri, ma un complesso apparato organizzativo che consente loro di operare in maniera autonoma dagli Stati membri. Le organizzazioni internazionali sono soggetti dell'ordinamento in base all'assunto per il quale è soggetto un ente destinatario di norme giuridiche internazionali, tra cui la norma "pacta sunt servanda" e quindi le Org. Int. sono soggetti dell'ordinamento internazionale. Esse sono anche destinatarie delle norme incluse nell'accordo istitutivo che conferiscono a ciascuna di esse diritti e obblighi, nonché degli accordi successivi che ciascuna di esse ponga in essere ( tesi discendente dal pragmatismo anglosassone, condivisa dall'autrice).
Altre tesi, invece, ( Morelli ) tendono, a negare la soggettività internazionale di tali organizzazioni, asserendo che dietro queste ultime, in definitiva, vi sarebbero gli stati e che le situazioni giuridiche prodotte da tali organizzazioni alla fine, fanno capo sempre agli stati che vi partecipano. Quindi l'organizzazione internazionale dipende in tutto e per tutto dagli stati ed essa non ha una propria esistenza indipendente rispetto ad essi.
Allo scopo di verificare quale delle due tesi sia più aderente alla realtà, e cioè se le organizzazioni sono soggetti autonomi, occorre verificare se, una volta costituita, l'organizzazione abbia vita propria e si manifesta attraverso relazioni internazionali su un piano di parità e quindi occorre accertare. Attraverso la prassi concreta:
1) se vi è effettivamente un'entità indipendente, che abbia vita giuridica autonoma;
2) ed in quale relazione si pone nei confronti di altre organizzazioni ( parità o subordinazione).
3. La qualità di membro delle Nazioni Unite.
Le Nazioni Unite, all'art.3, distinguono i membri originari, e cioè gli Stati che hanno partecipato alla Conferenza di San Francisco del 1945 e che firmarono la Dichiarazione delle Nazioni Unite, da quelli che possono far parte dell'Organizzazione come membri ordinari, e possono diventarlo successivamente se hanno determinate caratteristiche (tra cui essere amanti della pace, accettare gli obblighi dello Statuto o essere disposti a farlo e partecipare alle spese dell'Organizzazione, partecipare alla costituzione di un contingente militare). L'Italia fu ammessa nel 1955.
Gli unici atti vincolanti emanati dall'ONU sono: l'ammissione, la sospensione e l'espulsione.
La procedura di ammissione consiste in un atto complesso in cui si distinguono due momenti caratterizzati da una proposta del Consiglio di Sicurezza e da una decisione dell'Assemblea Generale, alla cui base, naturalmente, c'è la domanda di ammissione (i due elementi devono necessariamente coesistere). Ci si trova di fronte ad una procedura di allargamento di un trattato internazionale realizzata attraverso l'ammissione a domanda ( diversa dall'adesione).
La qualità di membro impone che lo Stato abbia un dato comportamento e, se uno Stato membro non si conforma a quanto detto nello Statuto delle Nazioni Unite, può essere sospeso da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza. Se la violazione si protrae nel tempo, la condanna consiste nell'espulsione dall'Organizzazione proposta dall'Assemblea su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. Anche la procedura della sospensione risulta da un atto complesso composta da una raccomandazione da parte del Consiglio di Sicurezza e dalla delibera dell'Assemblea che, in generale, non emette atti vincolanti ma solo raccomandazioni che servono da orientamento.
4. Gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite.
a) Gli istituti specializzati nell'ambito delle attività delle Nazioni Unite.
A differenza della Società delle Nazioni, che aveva come scopo solo il mantenimento della pace, le Nazioni Unite, all'art.1 della Carta, indicano, tra i loro obiettivi, non soltanto il mantenimento della pace, ma anche la cooperazione internazionale e la soluzione di problemi di carattere economico, sociale, culturale e umanitario. La differenza delle finalità tra le due organizzazioni internazionali risiede, oltre che nei diversi momenti storici in cui hanno operato, soprattutto sul fatto che la Società delle Nazioni era nata come esperimento di unione volto all'esigenza di evitare guerre - il che, peraltro, non si verificò - mentre le N.U. hanno notevolmente ampliato gli scopi, ponendosi come obiettivo prioritario, al pari del mantenimento della pace, la soluzione dei problemi che limitano e condizionano lo sviluppo di ampie aree del mondo.
b) Principali Istituti specializzati delle Nazioni Unite.
I principali Organismi internazionali di cui si avvale l'ONU quali strumenti idonei al perseguimento dei propri scopi sono:
L' Organizzazione internazionale del Lavoro; (OIL)
L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura; (FAO)
L'Organizzazione delle N.U. per l'educazione la scienza e la cultura; (UNESCO)
L'Organizzazione dell'aviazione civile;(OACI)
L'Organizzazione mondiale della sanità ( OMS)
La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ( BANK)
L'Unione postale universale (UPU)
L'Unione internazionale delle telecomunicazioni ((UIT)
L'Organizzazione metereologica mondiale (OMM)
L'Organizzazione marittima consultiva (OMCI)
L'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)
Il fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)
L'Organizzazione per lo sviluppo industriale (UNIDO)
Status di Istituto Specializzato delle Nazioni Unite.
Per meglio perseguire i fini istituzionali individuati all'art.1 e all'art.55 della Carta delle N.U. sono previste azioni congiunte dei membri attraverso appositi enti internazionali che operano nel campo economico e sociale. Tali enti concludono con le Nazioni Unite appositi accordi, denominati accordi di cooperazione o di collegamento i quali, sia pure presentando caratteristiche costanti, disciplinano le diverse forme di cooperazione. In base di detto accordo, ciascun ente acquista lo status di istituto specializzato delle Nazioni Unite. Lo status, ossia la condizione giuridica soggettiva che l'Ente acquista fa derivare conseguenze giuridiche concretantesi nella titolarità di poteri giuridici, di facoltà o di diritti soggettivi, e di obblighi e lo stesso accordo di cooperazione o collegamento pone l'Ente che lo stipula sullo stesso piano di parità con l'Organizzazione delle N.U. e l'Ente, in virtù di tale accordo diviene destinatario delle norme contenute nella Carta. (Pag.155)
L'art.57 della Carta delle Nazioni Unite enuncia, sia pure implicitamente, i requisiti che un dato ente deve presentare per poter divenire un istituto specializzato.
1) Deve trattarsi di un ente costituito mediante un accordo intergovernativo nel senso, cioè, che può trattarsi sia di un'unione di Stati in senso stretto, sia di un istituto internazionale, purché in ogni caso risulti istituito sulla base di un accordo;
2) deve, inoltre, trattarsi di un ente con vasti compiti internazionali;
3) deve, infine, operare nel settore della cooperazione esplicando la propria attività nei settori economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili. L'Organizzazione può anche promuovere trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati che devono presentare gli stessi requisiti summenzionati. L'acquisto dello "status" indicato, avviene, da parte dell'ente, mediante la conclusione dell'accordo di cooperazione o di collegamento con le Nazioni Unite. Detto accordo di collegamento o di cooperazione deve essere bilaterale tra ciascun ente e gli organi delle Nazioni Unite. In particolare, il Consiglio Economico e Sociale è competente a definire le condizioni in base alle quali l'istituto sarà collegato con le Nazioni Unite, e l'Assemblea Generale è competente ad approvare l'accordo stesso. Tale accordo deve espressamente contenere l'indicazione dell'ente che ne è la controparte come di "istituto specializzato delle Nazioni Unite". Tale indicazione è essenziale ai fini dell'acquisizione dello status indicato, in quanto nei casi in cui essa è stata omessa, la dottrina ha negato la possibilità di configurare l'ente come istituto specializzato. La posizione di parità in cui si vengono a trovare da un lato le N.U. e dall'altro l'Ente con cui stipulare il rapporto di collegamento o cooperazione, presuppone un rapporto di reciproca indipendenza che permane anche dopo la conclusione dell'accordo e quindi l'Ente non si trova in una posizione di subordinazione rispetto alle N.U.
L'accordo di collegamento o di cooperazione, in effetti, non produce l'effetto di porre l'ente che acquista lo status di istituto specializzato in posizione di subordinazione rispetto alle Nazioni Unite, ma semplicemente di creare in capo ad esso diritti e obblighi, o reciproci o unilaterali, nella cui titolarità si concreta lo status medesimo. (pag.157)
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