Le forme regionali di governo
L'art. 121 Cost. esordisce disponendo che "sono organi della regione:
il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente". Non si tratta di un
numero chiuso; quelli indicati dall'art. 121 primo comma sono invece gli organi
costituzionali necessari, al di là dei quali le leggi regionali possono
configurare organi ulteriori, purché in posizioni subordinate e non di governo.
La carta costituzionale si limita a disporre che "il presidente e i
membri della giunta sono eletti dal consiglio regionali fra i suoi componenti".
Gli unici punti fermi sono dunque di segno negativo. È incontroverso che la
costituzione abbia scartato con nettezza l'idea di una forma presidenziale di
governo, come anche la disposizione onde il consiglio "può sostituire la giunta
o il presidente", ma è stata scartata altresì l'idea di un governo direttoriale.
In definitiva, quella che la costituzione lascia aperta è la scelta di una
delle forme rimanenti, intermedie fra il modello parlamentare e il modello
assembleare. L'interpretazione più coerente con il titolo V è invece nel senso
che sia consentita una gamma di soluzioni diverse. Ciò spiega con quale
fondamento le regioni a statuto speciale siano state senz'altro dotate d'una
forma di governo tendenzialmente parlamentare. Dal modello nazionale, quelli
regionali si differenziano per l'ovvio motivo che il primo è contraddistinto
dalla coesistenza del parlamento, del governo e di un terzo organo chiave quale
il capo dello stato; mentre nei secondi il consiglio e la giunta si
fronteggiano senza intermediari. Ma le giunte assomigliano pur sempre al
governo centrale; sicché al legislativo non spetta se non l'approvazione delle
leggi e l'esercizio di taluni controlli politici sull'esecutivo. Al di là degli
statuti fra i consigli e le giunte deve sussistere una costante relazione
fiduciaria. Le disposizioni statutarie prevedono talvolta che la giunta sia
revocata anziché colpita da un voto di sfiducia. Ma in tutte le regioni
differenziate regolamenti consiliari "Interni" disciplinano le mozioni di
fiducia e di sfiducia. Il che determina ulteriori ragioni di affinità fra il
regime vigente in sede nazionale e quelli regionali.
Tutte le regioni ordinarie hanno invece adottato la comune decisione di
assumere sistemi tendenzialmente assembleari. Ora, gli statuti ordinari
approvati negli anni 70-71 hanno superato le indicazioni della legge n. 62
quanto alla formazione della giunta: pur non prevedendo formalmente
l'instaurazione di un rapporto di fiducia, essi hanno in quella sede imposto la
votazione palese di documenti programmatici riguardanti la futura attività
dell'esecutivo regionale. Giuridicamente, però, è il consiglio che in tal modo
predetermina l'indirizzo politico della regione: con la conseguenza che la
giunta sembra porsi come un comitato esecutivo anziché direttivo. Oltre
all'indirizzo politico e amministrativo i vari statuti ordinari hanno infatti
riservato al legislativo le più varie attribuzioni amministrative:
dall'approvazione dei piani e dei programmi di competenza regionale, fino alla
nomina degli amministratori di enti pararegionale.