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SOCI
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge 381/91. Sono ammessi soci cooperatori e sovventori. La possibilità di emettere azioni del socio sovventore aveva come giustificazione quella di consentire alle cooperative di interessare altri soggetti, non cooperatori, al sostegno dello sviluppo delle cooperative stesse.
Soci cooperatori
Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alla decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.
Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
soci lavoratori, anche svantaggiati vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
soci volontari, anche svantaggiati, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa;
le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali;
associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.
I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.
Soci sovventori
I soci sovventori, previsti dalla legge n. 59/1992, rappresentano una nuova categoria di soci, creata per far fronte al fabbisogno finanziario delle cooperative, quale forma alternativa di ricorso ai finanziamenti da parte del sistema creditizio.
I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero uno.
Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.
Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.
Oltre nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.
Oltre a quanto espressamente stabilito dallo statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Rapporto sociale
Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite e massimo fissato dalla legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.
Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Obbligo dei soci
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:
a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde:
a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica:
b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le modalità previste nello statuto.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercito successivo.
Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.
Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, per tutte le categorie di soci;
b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno;
e) e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
g) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. Nel caso in cui il socio lavoratore venga escluso per cessazione rapporto lavoro, su delibera del cda può essere approvato il passaggio ad altra sezione soci.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Liquidazione della quota
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente deliberate, eventualmente rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545, terzo comma, del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
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