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La proprietà
L'art. 832 definisce il diritto di proprietà come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge. Secondo l'art. 42 al comma 2 la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
Un limite al diritto d proprietà è il divieto agli atti emulativi, nel senso che nessuno può compiere atti che recano molestia ad altri.
La proprietà fondiaria viene disciplinata all'art. 840 come la proprietà del suolo che si estende al sottosuolo con tutto ciò che esso contiene e allo spazio aereo sovrastante, eccetto le cave, le miniere e le torbiere che rientrano nei beni indisponili dello Stato.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni e simili propagazioni se non superano la normale tollerabilità. Spetta all'autorità giudiziaria, giudicare nei singoli casi concreti.
Altri limiti al diritto della proprietà sono: le distanze legali, il muro sul confine e le luci e vedute. Le costruzioni su fondi confinanti devono essere a una distanza di almeno 3 metri; il proprietario di un fondo può ottenere la comunione del muro pagando la metà del valore del muro e la metà del valore del suolo su cui è costruito. Le luci sono le aperture che permettono il passaggio alla luce e all'aria e devono essere munite di grate o inferriate. Le vedute sono le finestre che permettono di affacciarsi in tutte le direzioni e possono essere aperte solo a certe altezze.
Il diritto di proprietà può acquistarsi a titolo originario o derivativo. E' a titolo originario quando una persona acquista la proprietà in maniera autonoma dal diritto di un eventuale precedente proprietario. E' a titolo derivativo quando avviene in forza del trasferimento da parte del precedente titolare del diritto stesso. Colui che trasferisce il diritto è detto dante causa, colui che lo acquista viene detto avente causa.
I modi di acquisto a titolo originario sono:
- l'occupazione che consiste nella presa di possesso di una cosa mobile che non è di proprietà di alcuna persona;
- l'invenzione: chi trova una cosa mobile smarrita la deve restituire al sindaco del luogo; se il proprietario non viene a riprendersela entro un anno, il ritrovatore ne diventa proprietario.
- l'accessione si ha quando una proprietà attrae nella sua sfera di appartenenza altre cose facendole di sua proprietà. Può avvenire anche per fatto naturale: per unione e commistione quando due cose mobili appartenenti a diversi soggetti si mescolano tra loro formando un'unica cosa difficile da separare; per specificazione, quando un soggetto utilizza materiali altrui pagando al proprietario il prezzo della materia.
Le azioni a difesa della proprietà sono:
azione di rivendicazione che viene fatta dal proprietario quando un terzo possiede una sua cosa; egli può chiedere una sentenza che riconosca il suo diritto di proprietà e ne disponga la restituzione;
azione negatoria che viene fatta dal proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando ha motivo di temerne pregiudizio;
azione di regolamento di confini viene effettuata quando il confine tra i due fondi non è certo;
azione di apposizione di termini viene effettuata quando il confine tra i due fondi è certo ma i termini che lo contrassegnano manchino o siano irriconoscibili.
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