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E' un negozio giuridico, con il quale un uomo ed una donna manifestano la reciproca volontà di unirsi incondizionatamente in una piena comunione di vita spirituale e materiale, ed inoltre rappresenta il complesso dei duraturi rapporti che l'atto matrimoniale instaura tra i coniugi.
In seguito al Concordato tra Stato e Chiesa del 1929 ed alla legislazione successiva, il nostro ordinamento prevede tre forme di matrimonio:
matrimonio civile
matrimonio religioso cattolico
matrimonio religioso acattolico
Tali condizioni sono:
a) ETA' (occorre la maggiore età, con eccezione del minore emancipato che può essere autorizzato a contrarre matrimonio a 16 anni)
b) CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE
c) LIBERTA' DI STATO (non può contrarre matrimonio chi è legato da precedente vincolo di matrimonio)
d) ASSENZA DI IMPEDIMENTO DI PARENTELA O AFFINITA'
e) INESISTENZA DI DELITTO (non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'uno sia stato condannato per tentato o consumato omicidio sul coniuge dell'altra)
LEGITTIMA , e cioè la filiazione concepita durante il matrimonio
NATURALE, si tratta dei figli nati al di fuori del matrimonio.
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dal codice civile.
L'ADOZIONE, invece è un istituto giuridico la cui caratteristica consiste nel creare fra due persone estranee un vincolo che imita quello della filiazione.
La legge disciplina due specie di ADOZIONE, quella di persone di maggiore età e quella di persone di minore età.
La potestà dei genitori corrisponde a un insieme di diritti e di doveri che hanno i genitori nei confronti dei figli minori, allo scopo di tutelarne gli interessi; la potestà dei genitori ha sostituito la patria potestà, che prevedeva il ruolo del padre come capo della famiglia, ponendo su un piano di parità entrambi i genitori in relazione ai figli
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