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Il diritto all'identità personale
Nel catalogo degli interessi che via via sono maturati nel settore dei diritti della personalità, identificando valori un tempo trascurati, ed oggi rivendicati di fronte ad un uso non corretto del "potere di informazione", come esigenze insopprimibili della persona, vi é il diritto all'identità personale. Quest'ultimo esprime l'interesse di ciascuno ad essere rappresentato con la sua vera identità, così come questa, nella realtà sociale è conosciuta o poteva esserlo in base a circostanze concrete ed univoche, con l'uso del criterio della normale diligenza; l'interesse, cioè, a non vedere alterato, travisato, offuscato, il proprio patrimonio intellettuale, politico, religioso, ideologico, professionale
E' necessario precisare che l'immagine data dai mezzi di informazione di una persona deve essere valutata in senso puramente oggettivo; il diritto all'identità personale, cioè, non può essere inteso in termini di corrispondenza del fatto narrato con l'idea che ciascuno ha del proprio io, dovendo invece ricostruirsi in coerenza con comportamenti, azioni e condotta di vita della persona rappresentata. Altrimenti la critica non sarebbe mai possibile se non in forma di celebrazione, cioè di esaltazione o di raffigurazione positiva di un personaggio, mentre dovrebbe considerarsi sempre illecita tutte le volte in cui l'interessato dovesse dissentire dall'immagine a lui attribuita. La lesione del diritto si verifica, perciò, solo "quando la rappresentazione del soggetto non sia coerente, secondo un razionale e critico modo di valutazione, con le azioni compiute dallo stesso"
A prima vista possono apparire molte affinità tra il diritto alla identità personale ed altri diritti della personalità, in particolare l'onore e la reputazione, tuttavia ad un
più attento esame si colgono gli elementi differenziali che impediscono di confondere le varie figure. Mentre, infatti, la identità personale si può risolvere in conseguenze positive, negative o neutre, la reputazione, che rappresenta un giudizio sulla persona espresso dai consociati, implica necessariamente il passaggio dalla conoscenza ad un giudizio negativo, ed é solo in questo momento che vi è sovrapposizione fra lesione della identità e lesione della reputazione, quando una falsa conoscenza determina, cioè, un giudizio di disvalore. Nel primo illecito é compromessa solo la verità, nel secondo anche il valore della persona.
L'identità è invece nettamente distinta dall'onore, questo attiene ad un momento soggettivo: il sentimento che la persona ha del proprio valore, mentre l'identità si riferisce a momenti oggettivi, cioè alla percezione esterna, che i terzi hanno della personalità altrui
Il confronto fra riservatezza e identità personale mette in evidenza una importante distinzione: mentre la prima attiene al complesso delle vicende private del soggetto, sottratte all'altrui scrutinio, l'identità personale consiste nel complesso delle attività pubbliche dell'individuo, rilevanti per la connotazione della sua personalità. Da una parte, infatti, c'é l'esigenza che la rappresentazione ad altri della propria identità risponda a criteri di verità oggettiva, senza false rappresentazioni o attribuzioni, dall'altra c'è l'esigenza che aspetti della propria persona restino sconosciuti; due beni diversi, quindi, dettati per fini diversi. Così una sovrapposizione tra diritto alla identità personale e diritto alla privacy sussiste solo nell'ipotesi di diffusione non autorizzata di notizie intime false: ma a ben vedere la violazione, prima ancora che la falsità delle notizie diffuse e quindi la lesione della identità della persona, riguarda la diffusione di notizie private. La violazione in questo caso, é dunque prima di tutto violazione della privacy, non diversamente da quanto avviene quando ad essere diffuse siano notizie intime vere. Certamente nel caso della diffusione di notizie intime false può emergere anche un problema di lesione della identità personale, ma questa è semmai una conseguenza aggravante della violazione della privacy, destinata pertanto a rimanere assorbita in essa. La tutela della identità assume invece autonoma rilevanza quando sia lecito penetrare nella sfera privata di una determinata persona, o perché la stessa é consenziente, oppure perché sull'interesse alla riservatezza prevale quello pubblico a conoscere e diffondere notizie. E' in quest'ultima ipotesi, essendo necessario, nella diffusione dei dati raccolti, rispettare la verità della persona della cui privacy si tratta, che si pone con piena autonomia il problema della sua tutela dalla attribuzione di idee e comportamenti che ne offrano una immagine falsa o comunque distorta atta ad influenzare in modo erroneo i destinatari della notizia. Spetterà al giudice, investito del problema, valutare caso per caso sulla base degli elementi di cui potrà in concreto disporre, la rispondenza dell'informazione alla verità
Sempre nell'ottica dell'esercizio del diritto di cronaca, rimane da chiarire il rapporto tra il diritto di cui ci si occupa e il diritto all'immagine. L'immagine è costituita da un elemento materiale che identifica il soggetto nei suoi tratti somatici, mentre l'identità personale é espressione della persona nella molteplicità delle sue caratteristiche: da quelle psichiche (carattere) a quelle affettive (sentimenti, affetti) e comportamentali (azioni materiali, intellettuali), fino a comprendere condizioni economiche, tenore di vita ecc. Tuttavia non sono pochi i casi di sovrapposizione
delle due figure: sintomatico è quello in cui accanto ad un uso non consentito di un'immagine, si verifica una decontestualizzazione della stessa, venendo attribuita al titolare una identità ideologica diversa da quella in realtà detenuta. La manipolazione non tocca qui il rapporto di riconoscibilità tra soggetto e ritratto, che anzi rimane intatto, bensì quello di identità fra soggetto reale e soggetto rappresentato. Si possono così distinguere due situazioni, la prima nella quale la riproduzione dell'immagine non è più collegata ai fatti di interesse pubblico che la giustificano, la seconda nella quale l'uso dell'immagine è un mezzo per conseguire una alterazione della personalità : il soggetto rappresentato è lui medesimo ma al tempo stesso è trasformato in un'altra persona. In quest'ultimo caso ci si trova di fronte ad una lesione dell'identità personale, in quanto l'immagine ha una funzione strumentale nella realizzazione dell'illecito che ben poteva essere portato a termine con una semplice manifestazione del pensiero
Condizione essenziale per il riconoscimento del diritto alla identità personale è la identificazione di un solido fondamento costituzionale; altrimenti, la intrinseca potenzialità limitatrice del diritto di cronaca, in quanto costituzionalmente garantito, porterebbe a negarne la legittimità e ancora prima la stessa esistenza . Il richiamo al combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione nasce appunto dall'esigenza, fortemente sentita nella coscienza sociale e recepita dalla giurisprudenza, di garantire il rispetto della verità storica da parte di chi per professione o meno raccoglie e diffonde notizie e informazioni.
Il richiamo all'art. 2 Cost. come fondamento del diritto all'identità personale si collega alla concezione di esso come clausola a fattispecie aperta, tale, cioè, da recepire non soltanto posizioni soggettive desumibili espressamente o implicitamente da principi costituzionali, ma anche nuovi interessi emergenti e affermatisi nella dinamica sociale come esigenze inviolabili della persona . Questa interpretazione ben si concilia con il carattere "personalistico" della nostra Costituzione, nel senso che essa pone al primo posto della gerarchia dei valori la persona umana nella sua duplice dimensione individuale e sociale. Tale peculiarità fa sì che la tutela dei diritti della personalità rientri pienamente tra le finalità che la nostra Carta Costituzionale si propone di perseguire e, il diritto alla identità personale non sfugge a tali intenzioni
L'art. 3 Cost. eleva, invece, a interesse costituzionale lo sviluppo della persona umana e impegna lo Stato alla rimozione degli ostacoli che lo impediscono, anche quelli, dunque, che si traducono nella attribuzione di qualità e caratteri inesistenti; non avrebbe infatti senso assicurare alla persona umana la possibilità del pieno sviluppo se poi fosse consentito ai terzi darne un'immagine travisata e non veritiera
Tra le norme di legge ordinaria che tutelano, seppur in via indiretta, il diritto all'identità personale viene in considerazione l'art. 2 l. 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, che impone l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede; l'art. 8 l. 8 febbraio 1948 n. 47 (come modificato dall'art. 42 l. 1981, n. 416), sulla stampa, che impone l'obbligo di rettifica non solo rispetto alle notizie lesive della "dignità", ma anche rispetto alle notizie "contrarie a verità". Obbligo al quale corrisponde specularmente il diritto del soggetto a cui i dati si riferiscono di veder ripristinata la propria immagine. Mentre l'art. 7 c.c., che riconosce il diritto al nome, inteso non limitatamente ai soli aspetti dell'identificazione di un determinato personaggio, può essere applicato analogicamente fino a ricomprendere anche i tratti e i caratteri di una persona, rendendo il nome della stessa un'aspetto indissolubilmente collegato con la verità di cui ciascun soggetto è portatore
Cfr. Alpa G., I nuovi interessi e la protezione della persona, in L'informazione e i diritti della persona. Jovene Napoli 1983.
Cfr. Zeno Zencovich V., Il diritto all'identità personale, in Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Jovene Napoli 1985, cit. pp. 363 ss.
Cfr: Fois S., Questioni sul fondamento costituzionale del diritto alla "identità personale" in Alpa G. / Bessone M. / Boneschi L., L'informazione e i diritti della persona 1983 cit. pp. 155 ss.
Vd. Cass. civ. sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769 in Corriere giuridico 1985. Ma vedi in senso diverso Fois S., op. ult. cit. il quale sostiene che non basta affermare che non vi sono argomenti contrari all'esistenza di un determinato diritto, ma bisogna invece addurre positivi argomenti per dimostrare che quest'ultimo é meritevole di assurgere a livello costituzionale, appunto in quanto "inviolabile". Un difetto del genere é riscontrato dall'autore proprio nel caso del diritto all'identità personale il quale rappresenta invece la conseguenza solo indiretta di altri diritti costituzionali che invece sono specificamente e sicuramente inviolabili.
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