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SANTAMARIA
COLPEVOLEZZA
1: Nozione di colpevolezza.
Con il termine "colpevolezza" ( dal latino culpa, in tedesco schuld ) viene indicato uno dei presupposti indefettibili per l'applicazione della pena. Oltre che alla commissione di un fatto tipico ed antigiuridico, infatti, la punibilità è subordinata ad un atteggiamento di rivolta del soggetto nei confronti dell'ordinamento. E' necessario, cioè, che il soggetto sia consapevole del valore vincolante della norma che viola e del disvalore della propria azione. La colpevolezza rappresenta quindi l'elemento soggettivo, all' interno del quale confluiscono quelle condizioni che legittimano la pretesa punitiva. Una di queste è l'imputabilità, come situazione di normalità psichica ( condizione iniziale ), ma accanto ad essa rilevano altri indici della personalità del soggetto ( esperienze di vita, risposta agli stimoli emotivi, abiti volitivi ) che concorrono a esprimere l' intensità della disobbedienza e consentono una graduazione della pena.
Per il suo collegamento con la pena e il suo significato ideologico, il concetto di colpevolezza non è univoco: le diverse concezioni che sono state proposte dipendono dalle oscillanti e contingenti ricostruzioni del rapporto tra illecito e pena, per cui ogni concezione della colpevolezza è legata al suo tempo.
2: La concezione psicologica della colpevolezza.
La concezione psicologica ( che sostituisce il concetto di imputazione assorbente anche dell'azione, che ora assurge ad autonoma categoria del reato- tipicità ) riduce la colpevolezza ad un rapporto psichico tra l'autore e l'evento criminoso ( estromettendo qualsiasi contenuto di valore, che resta assorbito nel dato psichico della volontarietà [ Ubi delictum alicui imputari possit, debet esse voluntarium. Ubi enim non est voluntarium ibi nulla est culpa ] ) e la costruisce come una categoria di genere idonea a ricomprendere le due forme del dolo e della colpa. Quindi la concezione psicologica ricerca questo dato psichico unitario denominato "rapporto soggettivo tra fatto ed autore" che si lega ad un'idea retribuzionistica della pena ed abolizionistica della recidiva di matrice liberale, perché circoscrive la responsabilità del soggetto al singolo fatto criminoso. Secondo MAURACH, già ancorato però ad una concezione normativa, l'assenza di qualsiasi riferimento al processo motivazionale svuoterebbe completamente di significato il concetto di colpevolezza. Invece il tentativo di farne un concetto di genere vuole rispondere a vecchie esigenze del diritto penale ( Culpa enim est nomen generis, quod continet non modo quidquid negligenter peccatum est sed et dolose et malitiose ). Ma fino a che punto può essere individuato un comune denominatore? Il dolo è volontà dell'evento criminoso, la colpa riposa sulla valutazione della violazione di una norma, di prudenza, diligenza o perizia. Il giudizio sul dolo rientra nella psicologia, quello sulla colpa nel diritto o nell'etica. Si è cercato di superare quest' ostacolo riflettendo sull' analogia tra delitto omissivo doloso e delitto colposo. Nell' uno e nell'altro caso è possibile rinvenire un elemento di volontarietà non dell'evento, ma, nel primo, dell' omissione, nel secondo, della messa in pericolo del bene giuridico, quando non si osservi la regola precauzionale. Ecco il motivo per cui la colpa incosciente resterebbe esclusa dalla colpevolezza: in essa manca il dato psichico della previsione che lega il delitto colposo a quello doloso.
3: Le origini della concezione normativa della colpevolezza.
In realtà la possibilità di trovare un denominatore comune al dolo e alla colpa passa per l'abbandono della concezione psicologica e l'adesione ad una concezione, quella normativa, che individua il fondamento della colpevolezza al di fuori dell' elemento psicologico, nella violazione di un obbligo, che esigeva dal soggetto un comportamento diverso da quello tenuto, indipendentemente dal fatto che l'evento sia stato voluto o non voluto ma evitabile. Questa concezione relaziona il soggetto ad una norma; che, come ha sottolineato GOLDSCHMIDT, non è la norma positiva che regola il comportamento esteriore del soggetto, ma una norma che ad essa si affianca, dotata di una forza psicologica ed in grado di costituire un metro di valutazione del comportamento del soggetto o, come sostenuto da BELING, è una norma diretta al mondo interiore del soggetto. E quindi, questa concezione riesce ad inserire all' interno della colpevolezza anche la colpa incosciente. Infatti, sempre secondo GOLDSCHMIDT, la carenza del dato psichico della previsione è integrato da questa valutazione normativa: come nel delitto doloso, anche nel delitto colposo l'elemento costitutivo della colpevolezza si colloca al di fuori dell'elemento psicologico, nella violazione di quella norma d'obbligo, che consente di muovere un rimprovero al soggetto per non essersi lasciato motivare dalla stessa; altrimenti, sarebbe stato attento a non produrre l'evento che pure aveva previsto ( colpa cosciente ) o a rappresentarsi la possibilità che quell'evento si producesse ( colpa incosciente ). Anche la colpa incosciente deriva dalla trasgressione dell' obbligo. Ma certo non è stata l' intenzione di costruire una categoria idonea ad abbracciare le varie forme psicologiche a fondare la necessità di una revisione del concetto di colpevolezza. Infatti, l'apertura al criterio normativo riposa soprattutto sull'esigenza di adeguare la pena al caso concreto meglio di quanto non facesse la teoria psicologica. FRANK, infatti, parte dalla constatazione che un medesimo reato può essere realizzato con lo stesso elemento psicologico, ma per motivi diversi. Il furto di un cassiere di un negozio ben retribuito, abituato a svaghi costosi e scapolo non può essere valutato allo stesso modo del furto di un fattorino retribuito male e con molti figli a carico, così come la negligenza di un ferroviere fresco di energie nel commettere un errore di manovra nello scambio dei binari non può essere equiparata a quella di un ferroviere stanco dopo una dura giornata di lavoro. FRANK consente l' ingresso, all' interno della valutazione di colpevolezza, delle circostanze e per sottrarsi alle critiche circa la natura oggettiva o soggettiva delle stesse, FRANK le riporta nella sfera soggettiva sotto forma di motivazione, che finisce però con l'essere un dato psicologico. Ecco che la riflessione sulle scusanti consente il superamento di questa contraddizione. Infatti le scusanti introducono il concetto di esigibilità quale metro di valutazione della contrarietà all' obbligo, o meglio, come criterio per verificare se il soggetto, in quella situazione concreta, fosse o meno motivabile. Le scusanti esemplificano ipotesi nelle quali non è possibile attendersi che il soggetto agisca in modo conforme alle pretese dell' ordinamento: se le circostanze erano tali che chiunque avrebbe agito come il soggetto, non sorge il rimprovero di colpevolezza.
4: La concezione normativa della colpevolezza nella dottrina contemporanea del reato.
La concezione normativa sposta il momento della valutazione della
disobbedienza dall'elemento psicologico al rapporto con la norma. La
colpevolezza nasce dalla relazione tra la formazione della volontà e la norma
giuridica; in questo modo, il dolo smette di essere un elemento costitutivo
della colpevolezza e diviene una proprietà dell'azione ( Graf Zu Dohna ). Lo
sviluppo della concezione normativa della colpevolezza passa, infatti,
attraverso una ricostruzione dogmatica della tipicità, che prevede l'inclusione
del dolo nel fatto tipico, potendo addirittura darsi ipotesi ( come la truffa )
in cui la configurabilità del fatto tipico dipenda dalla sussistenza
dell'elemento intenzionale, indicando qualcuno quest'ultimo come dolo
naturalistico, perché indipendente dall' imputabilità. Inizialmente, invece, la
colpa era stata lasciata nell'alveo della colpevolezza, essendole connaturata
una valutazione normativa ( la violazione di una norma prudenziale ) ed essendo
radicata la convinzione che la colpa ( intesa come prevedibilità delle
conseguenze ) fosse strettamente correlata ad una maturità psichica (
imputabilità ), e, quindi, alla colpevolezza. La necessità di costruire la
colpa anche per chi non fosse imputabile ha condotto alla scissione dalla
colpevolezza anche della colpa, e alla sua collocazione all' interno del fatto
tipico. E, infatti, la violazione della diligenza rileva prima sul piano
oggettivo, per verificare se risulti integrato il fatto tipico, e solo
successivamente sul piano soggettivo, per stabilire se l'agente concreto avesse
potuto prevedere le conseguenze del suo comportamento. D'altronde, l'uscita
dell'elemento psicologico dalla colpevolezza è testimoniata dalla formulazione
dell'art. 203.2 c.p. ( "La qualità di
persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art.
la concezione normativa, così formulata, ridurrebbe la colpevolezza alla sola imputabilità, in quanto a) la coscienza dell'antigiuridicità o costituisce un dato psicologico o dipende dall' imputabilità; b) le scusanti ( come lo stato di necessità ), che esprimono il momento dell'esigibilità, si collocano più propriamente tra l'antigiuridicità e la colpevolezza, ad escludere "la responsabilità per il fatto" ( lo stato di necessità è invocabile anche dal non imputabile ).
per evitare che la colpevolezza si esaurisca in uno stato psicologico, in un fatto, la concezione normativa ha finito con l'esteriorizzare il giudizio di valore sulle azioni umane, staccandolo dalla testa del colpevole e collocandolo fuori di lui, nella testa di un altro. In questo modo, il giudizio di riprovevolezza finisce con il risolversi nella divergenza con il metro espresso dalla norma. Ma ricorrere alla personificazione dell'ordinamento giuridico nel legislatore o nel giudice non significa che la colpevolezza esista solo nel cervello di chi giudica. Infatti essa investa pur sempre il momento formativo della volontà, in cui il soggetto ha deliberatamente scelto di compiere l'illecito, anziché conformarsi alla pretesa della norma.
Ma da cosa dipende la volontà? Dalla libertà. Il determinismo, secondo cui l'uomo si decide al male consapevolmente, negava che l'atto di volontà potesse essere ricondotto al soggetto, dovendo essere valutato in sé, isolatamente. L' indeterminismo, invece, considerava ogni decisione dell' uomo come il prodotto di forze causali in senso meccanicistico. La struttura dell'uomo e la sua posizione nel mondo rivelano però che l' uomo è libero nel senso che può intervenire e liberarsi dalla coazione causale degli impulsi per determinarsi secondo ragione. La colpevolezza non è una decisione verso il male, ma il lasciarsi assoggettare da impulsi contrari al volere. Questa consapevolezza ha aperto la strada all' ingresso della personalità nel giudizio di colpevolezza, come testimonia l'art. 133.2 c.p., secondo cui "Il giudice deve tenere conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [.]". Tutti gli elementi che contrassegnano la personalità devono essere presi in considerazione nell' inflizione della pena: carattere, precendenti penali, condotta di vita e condizioni di vita. L'art. 133 esprime la contemporanea concezione della colpevolezza ed è il risultato di una lenta e lunga evoluzione.
La dottrina psicologica, come sappiamo, si rivolgeva al singolo atto di
volontà, produttivo del fatto, la retribuzione del quale era l'unico scopo
della pena. Successivamente, la concezione normativa interveniva a dare
rilevanza ai motivi dell'azione e alle circostanze in cui essa si realizza, ma
pur sempre circoscrivendo la valutazione al fatto e omettendo una ricognizione
della personalità dell'agente. E' stata
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