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La remissione del debito (art. 1236 e ss. c.c.)




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La remissione del debito (art. 1236 e ss. c.c.) 


La remissione del debito, secondo la prevalente dottrina, è un atto giuridico di rinuncia al credito con effetto estintivo dell'obbligazione. L'atto giuridico ha natura negozialee strutturalmente è recettizio, esso diventa irrevocabile una volta giunto a destinazione. Il debitore, secondo quanto disposto dall'art. 1236 c.c., può impedire l'effetto estintivo dichiarando di non voler approfittare della remissione del debito in un congruo termine. Tale facoltà, rimessa al debitore, ha indotto parte della dottrina a configurare la fattispecie come uncontratto con effetti estintividell'obbligazione dove il consenso del debitore è espresso dal mancato rifiuto nel congruo termine di cui all'art. 1236 c.c. La struttura della remissione del debito è, dunque, la medesima del contratto con obbligazioni del solo proponente di cui all'art. 1333 cc.

La remissione del debito determina l'estinzione dell'obbligazione ma non della causa, sicchè, ove l'obbligazione estinta origini da un contratto a prestazioni corrispettive, la remissione del debito da parte del creditore non lo libera dall'obbligo di eseguire la controprestazione.

Sotto il profilo causale, la remissione, di per sè, è atto a titolo gratuito che si risolve in un vantaggio per il debitore; la remissione può, peraltro, inserirsi in un contesto negoziale più ampio ed è, in tale prospettiva, che parte della dottrina si è riferita alla remissione come ad un atto negoziale a causa neutra.

Si discute, in dottrina, se la remissione del debito principale implichi anche la rinuncia agli interessi in quanto si è sostenuta sia l'autonomia dell'obbligazione degli interessi sia la sua accessorietà, con effetti opposti sull'estinzione in caso di remissione del debito principale

Per quanto riguarda la forma richiesta per la remissione del debito, non esistono particolari vincoli, sicchè la stessa può avvenire con dichiarazione espressa o con comportamento concludente. Il c.c., all'art. 1237, contempla due ipotesi nelle quali la remissione del debito è presunta. Si tratta della consegna del titolo in originale (presunzione assoluta) e della consegna della copia del titolo esecutivo spedita in forma esecutiva (presunzione relativa).

L'effetto estintivo non richiede la volontà dell'effetto ma solo la consapevolezza dell'esistenza del credito e del debito rimesso. L'atto può essere, dunque, impugnato per violenza dolo o incapacità o anche per errore, purchè esso non cada sugli effetti dell'atto di rimessione.

Parte della dottrina ha, però, sottolineato che, laddove la remissione del debito si riferisca ad un negozio che necessiti il rispetto di determinate formalità, i medesimi vincoli di forma dovrebbero essere richiesti anche per la remissione dei diritti che traggono origine da quel negozio.

La rinuncia alle garanzie che assistono il credito non comporta la rinuncia al diritto principale, laremissione del debito effettuata in favore del debitore garantito, libera i garanti, la liberazione di uno dei confideiussori libera gli altri della quota riferibile al fideiussore liberato, la liberazione di un garante verso corrispettivo obbliga il creditore garantito ad imputare la somma ricevuta a copertura del debito garantito (cfr. gli artt.1238, 1239 e 1240 c.c.).


Secondo parte della dottrina, la dichiarazione di non voler approfittare della remissione da parte del debitore dovrebbe liberare i terzi garanti in analogia con quanto disposto nel caso di delegazione, espromissione e accollo liberatori dall'art.1276 c.c.

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