|
Appunti universita |
|
Visite: 1652 | Gradito: | [ Picolo appunti ] |
Leggi anche appunti:Il diritto di scioperoil diritto di sciopero Lo sciopero, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, Il contrattoIL CONTRATTO: è uno strumento giuridico fondamentale per la libera e piena autonomia Premessa generale sulla tutela cautelarePremessa generale sulla tutela cautelare E' notazione comune che lo svolgimento |
Il principio di colpevolezza
Nessuno può essere chiamato a rispondere per fatto "altrui", occorre che il fatto possa essere considerato "proprio" del soggetto che si vuole colpire con la sanzione penale.
La prima condizione necessaria affinché si possa affermare la responsabilità penale è che il reo abbia materialmente realizzato il fatto previsto dalla legge come reato
↓
ma ciò non è sufficiente; uccidere un uomo con la volontà di farlo è diverso dal causare la morte per imprudenza; cagionare la morte di un individuo innocuo, scambiandolo erroneamente per un feroce aggressore armato, è diverso da chi uccide volontariamente, ma in preda a un delirio paranoide che distorce totalmente la sua percezione della realtà.
↓
perciò, così come non è possibile accontentarsi del divieto di responsabilità per fatto altrui, nemmeno può bastare la materiale realizzazione del fatto, ovvero l'oggettiva causazione di un certo risultato lesivo
↓
occorre un legame soggettivo tra il fatto e l'autore (nessun crimine senza colpevolezza).
Perché sia rispettato il principio di colpevolezza, il fatto deve poter essere considerato "proprio" del soggetto agente non soltanto perché da questi materialmente cagionato (altrimenti resp. oggettiva), ma anche perché si tratta di un fatto (proprio) "colpevole".
L'art. 27 Cost. e il principio di "personalità" della responsabilità penale come (mero) divieto di responsabilità per fatto altrui
Art. 27¹: "La responsabilità penale è personale"
↓
a lungo considerato l'equivalente di un divieto di responsabilità penale per fatto altrui
↓
Es: l'art. 57 C.p. originale prevedeva che "per i reati commessi col mezzo della stampa (.) periodica, chi rivesta la qualità di direttore o redattore responsabile risponde per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione (.)".
↓
per il solo fatto di essere direttore
↓
questa norma collideva con l'art. 27¹
↓
investita della questione di legittimità dell'art. 57 C.p., la Consulta "non se l'è sentita" di
dichiararne l'illegittimità, pur auspicandone la riforma
↓
intervenuta con la l. 127/1958
↓
che ha individuato il fatto proprio di cui può essere chiamato a rispondere il direttore o il vice-direttore responsabile del periodico
↓
consiste nell'omissione del controllo, sul contenuto del periodico, necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.
↓
e che cmq. di questo fatto debbono rispondere "a titolo di colpa".
In altre sentenze la Corte cost.le ha per lungo tempo inteso l'art. 27 Cost. come se questo si limitasse a sancire il divieto di responsabilità per fatto altrui
↓
secondo questa interpretazione affermerebbe una regola assolutamente ovvia. Perché sia rispettato il principio di "personalità della responsabilità penale", basterebbe che vi fosse un legame di natura meramente oggettiva tra l'autore e l'elemento da imputare
↓
così l'art. 27¹ non sarebbe incompatibile con forme di responsabilità oggettiva per fatti "propri" del soggetto agente, ricollegabili al medesimo in presenza di un semplice nesso di causalità materiale.
L'art. 27 Cost. ed il principio di colpevolezza come responsabilità per fatto proprio colpevole
In realtà l'art. 27 Cost. consacra il principio di colpevolezza, inteso nel senso che la responsabilità per fatto materialmente proprio deve essere anche una responsabilità per fatto proprio colpevole.
Sent. 364/1988 della Consulta
↓
illegittimità costituzionale dell'art. 5 C.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile
↓
considerazioni tali da aprire una "nuova era" nel dibattito in tema di colpevolezza
↓
ha riconosciuto, per la prima volta, nella storia della giurisprudenza della Corte, il rilievo cost.le del principio di colpevolezza
↓
la colpevolezza come principio costituzionale ha una valenza garantistica, che si traduce in un "limite al legislatore ordinario nell'incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili, nel senso che vengono costituzionalmente indicati i requisiti subiettivi minimi di imputazione, senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena".
↓
cioè che occorre che in rapporto (almeno) agli elementi più significativi della fattispecie di reato sussista il dolo o quantomeno la colpa.
La C. Cost.le ha valorizzato anche il collegamento sistematico tra il comma 1 dell'art. 27 ed il comma 3
↓
non solo la responsabilità penale è personale, ma "Le pene (.) devono tendere alla rieducazione del condannato"
↓
pur enunciando distinti principi, costituiscono un'unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il reato deve possedere perché abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati, particolarmente, nel 3° comma
↓
comunque si intenda la funzione di rieducazione della pena, essa postula almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie astratta. Non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno in "colpa" (rispetto al fatto), non ha, certo, bisogno di essere "rieducato".
↓
conferma che "si risponde penalmente soltanto per il fatto proprio
↓
per fatto proprio s'intende il fatto collegato al soggetto soprattutto dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità ed evitabilità del risultato vietato, almeno dalla "colpa in senso stretto"
↓
ciò comporta la necessità di una sistematica revisione delle ipotesi di responsabilità oggettiva presenti nell'ordinamento penale
↓
in base alle quali certi elementi della fattispecie vengono imputati al reo in presenza di un mero nesso di causalità materiale
↓
non si reputano più accettabili; il p. di colpevolezza esige che il fatto proprio debba essere anche "colpevole".
Principio di colpevolezza e legalità
"Nelle prescrizioni tassative del codice, il soggetto deve poter trovare, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato
↓
perciò sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento.
↓
il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto, anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione.
↓
in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto"
In questa prospettiva, viene sviluppato dalla dottrina il c.d. principio di riconoscibilità del contenuto precettivo delle norme penali: le leggi penali non solo debbono essere precise e preesistere alla commissione del fatto, ma debbono anche risultare "riconoscibili" dal cittadino. Solo così possono avere un'efficacia motivante nei confronti dei consociati.
Appunti su: art 27 3642F88 colpevolezza riassunto, https:wwwappuntimaniacomuniversitadirittoil-principio-di-colpevolezza74php, |
|
Appunti Amministratori | |
Tesine Ricerche | |