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Lo sciopero, da sempre mezzo tipico di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Esso si configura come una astensione totale e concertata dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi.
In uno Stato di diritto come il nostro, normalmente, la tutela dei diritti è demandata all'autorità giudiziaria. Nel mondo del lavoro sussistono, invece, varie forme di autotutela attuate attraverso il riscorso a particolari forme di azione dirette le quali hanno carattere eccezionali nel nostro ordinamento e non trova alcuna corrispondenza nelle forme in cui si manifesta l'autonomia privata. Queste forme di azione diretta si riferiscono non a diritti già sorti, ma ad interessi privi di una tutela giuridica nell'ordinamento e possono avere ad oggetto non solo la modificazione del rapporto per quanto riguarda il suo aspetto economico, ma anche la difesa delle posizione morale e della dignità professionale del lavoratori.
Le forme più ricorrenti di autotutela sindacale sono rappresentate dallo sciopero, della serrata, nonché da altri mezzi di lotta sindacale quali il boicottaggio, la non collaborazione, l'ostruzionismo.
Lo sciopero, tradizionale mezzo di lotta sindacale, può considerarsi la principale forma di autotutela dei lavoratori. Esso si configura come una astensione totale e concertata del lavoro da parte di più lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. Lo sciopero viene oggi quindi ad essere considerato non una semplice libertà ma un vero e proprio diritto soggettivo fondamentale ed irrinunciabile concesso al solo prestatore di lavoro. Più precisamente, per migliore dottrina, lo sciopero, come diritto, va collocato fra i diritti soggettivi pubblici di libertà (Grezzi, Romagnoli, Galantino).
La titolarità del diritto di sciopero è attribuita al singolo prestatore di lavoro, il quale lo può esercitare senza il bisogno di alcun benestare sindacale. Tuttavia, se è vero che il diritto di sciopero si configura come individuale quanto alla sua titolarità, è anche vero che si configura come collettivo quanto al suo esercizio. Infatti, solo l'abbandono collettivo del posto di lavoro da parte di una pluralità di lavoratori, può qualificarsi come esercizio del diritto di sciopero; ciò in quanto solo una astensione collettiva e concordata dal lavoro può consentire di realizzare quei fini collettivi per il raggiungimento dei quali è preordinato lo sciopero.
Il diritto di sciopero incontra limiti esterni (relativi cioè ad eventuali contrasti tra l'interesse garantito dal diritto di sciopero con altri interessi costituzionalmente tutelati) ed interni (derivanti cioè dalla stessa nozione di sciopero).
Quanto ai primi, la necessità di assicurare il godimento di diritti costituzionalmente garantiti ha comportato l'esclusione della titolarità del diritto di sciopero per tutti quei lavoratori occupati in attività connesse o strumentali alla tutela di tali diritti. In specie si discute circa l'ammissibilità dello sciopero per le seguenti categorie di lavoratori:
Per quanto riguarda i possibili limiti oggettivi al diritto di sciopero, la mancata regolamentazione legislativa ha reso spesso difficile definire l'esatta configurazione dello sciopero, la sua portata, i suoi limiti. Attualmente, anche al lume della prassi giurisprudenziale, è possibile, è opinione prevalente che lo sciopero, inteso come totale astensione dal lavoro, si legittimi pienamente tutte le volte che sia finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori, interessi che non vanno riferiti alle sole rivendicazioni retributive, ma coinvolgono e ricomprendono quel vario complesso di beni riconosciuti e tutelati nella disciplina costituzionale dei rapporti economici.
Tra le fattispecie di maggior rilievo
dello sciopero politico (inteso quale modo di partecipazione dei lavoratori alle decisioni politiche) purché esso non sia inteso a sovvertire l'ordinamento costituzionale ed impedire od ostacolare il libero esercizio dei legittimi poteri nei quali si esprime la sovranità popolare;
lo sciopero di solidarietà che ricorre quando i prestatori si astengono dal lavoro per appoggiare uno sciopero già intrapreso da altri lavoratori, di diversa categoria o di diversa impresa, al solo fine si aumentare la forza di pressione, senza avere nella controversia alcun interesse diretto. Tale tipo di sciopero è legittimo quando la protesta avanzata dai primi scioperanti abbia carattere professionale e vi sia affinità tra gli interessi degli scioperanti per solidarietà e la pretesa avanzata dai primi scioperanti;
lo sciopero di protesta che ricorre quando i lavoratori scioperano per ritorsione contro un provvedimento del singolo o più datori di lavoro nei confronti di un singolo o più prestatori.
La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, fino all'inizio degli anni 1980, oltre alla classe dei limiti esterni, riconosceva anche l a categoria dei limiti interni, derivanti, cioè, dalla stessa nozione di sciopero , con la conseguenza che non sarebbero legittime le astensioni collettive dal lavoro attuate con modalità anomale e particolari. Ne conseguiva l'illegittimità di tutte quelle forma di lotte sindacale non rispondenti alla definizione canonica di sciopero.
Tuttavia a partire dagli anni '80
lo sciopero a sorpresa: attuato cioè senza
preavviso.
lo sciopero dello straordinario: consiste nel rifiuto collettivo di prestare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro ai sensi del contratto collettivo. La giurisprudenza, dopo iniziali incertezze, ritiene tale sciopero legittimo, in quanto consiste in una astensione dal lavoro, sia pure limitata alle ore eccedenti l'orario normale;
lo sciopero a singhiozzo: è caratterizzato dal fatto che l'astensione dal lavoro è frazionata nel tempo in brevi periodi;
lo sciopero a scacchiera: consiste nell'astensione dal lavoro in reparti alternati e in tempi successivi;
lo sciopero parziale: è realizzato in settori durante fasi lavorative la cui interruzione comporta un notevole ritardo nella ripresa dell'attività.
Sono da citare, infine, alcune forma di protesta per le quali prevale l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che le ritiene illegittime, per contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti dalla libertà di iniziativa economica e del lavoro (art. 41 e 4 Cost.), ed in specie:
il boicottaggio, volto a realizzate un danno economico per l'impresa attraverso la propaganda a non stipulare con essa rapporti commerciali o di lavoro o, come più frequentemente accade, e non acquistarne le merci;
l'occupazione di azienda, che si realizza con la permanenza continuata dei lavoratori nel luogo di lavoro, senza esercitare alcuna attività lavorativa;
il sabotaggio, ovvero il danneggiamento dei mezzi di produzione o delle merci;
il blocco delle merci, che determina un deterioramento della posizione commerciale del datore di lavoro per impedimento nell'adempimento di impegni commerciale e che è illegittimo qualora venga attuato con modalità violente;
il picchettaggio, consistente in un'attività dei lavoratori scioperanti volta ad impedire l'ingresso in azienda dei lavoratori che non aderiscono allo sciopero. Anche in tal caso è illegittima solo l'attività realizzata con modalità violente, diverse dalla persuasione svolta pacificamente.
L'effettuazione di uno sciopero, stante la
garanzia costituzionale, costituisce un fatto giuridicamente lecito e non una
ipotesi di inadempimento contrattuale, per cui non può comportare la insorgenza di alcuna responsabilità nei
rapporti tra le parti (Giugni). Unico effetto dell'esercizio del diritto di
sciopero sarà la sola sospensione bilaterale delle due prestazione fondamentali
del rapporto di lavoro e cioè della prestazione del lavoratore da parte di
dipendenti e della corresponsione della retribuzione da parte dei datori di
lavoro. Al di fuori delle anzidette conseguenze, durante l'esercizio del
diritto di sciopero, il rapporto di lavoro resta in vigore ed operante ad ogni
altro possibile fine (prestazioni degli enti previdenziali). I principi di cui
sopra hanno trovato conferma nella stessa legislazione dapprima con la legge
604 del 1966 che, all'art.
Occorre accennare agli effetti dello
sciopero sul trattamento di fine rapporto, sulla 13° mensilità e sul godimento
delle ferie. Se per quanto concerne il TFR, la disciplina introdotta con la
legge 297 del 1982 dispone la non incidenza delle giornate di sciopero per il
calcolo del TFR, sussiste in dottrina e giurisprudenza contrasto per quanto
concerne la tredicesima mensilità e le ferie. In considerazione del fatto che
lo sciopero sospende l'obbligo della corresponsione della retribuzione da parte
del datore di lavoro e che la tredicesima mensilità ha natura di retribuzione
differita,
Ugualmente è stata ritenuta la legittimità della non corresponsione della retribuzione per le giornate festive che cadono durante i giorni di sciopero nonché la legittimità della riduzione delle ferie in proporzione al periodo di astensione dal lavoro in quanto, tanto il pagamento delle giornate festive che le ferie, sono in rapporto di sinallagmaticità con una concreta prestazione lavorativa. Di contrario avviso è la dottrina la quale obietta che il pagamento della tredicesima mensilità non è in rapporto di sinallagmaticità con la singola prestazione lavorativa, ma deriva dalla costanza del rapporto di lavoro che non viene intaccata dallo sciopero e che, relativamente alle ferie, il comma 3 dell'art. 36 Cost. pone come elemento necessario per la nascita di un diritto, non l'effettiva prestazione lavorativa bensì il semplice fatto di essere lavoratori.
Ci si è chiesti se lo sciopero per il datore di lavoro caso di forza maggiora e quindi motivo di esonero di responsabilità nei confronti di terzi verso i quali abbia assunto un'obbligazione. L'orientamento prevalete ritiene che ove lo sciopero abbia carattere economico occorra verificare l'evento colpa del datore nel resistere alle richieste dei lavoratori. Pertanto laddove il datore abbia prontamente e seriamente risposto alle richieste dei lavoratori e trattato con loro, non potrà essere responsabile nei confronti dei terzi per inadempimento, dovuto allo sciopero dei suoi dipendenti verificatosi nonostante ogni suo sforzo. Nel caso di sciopero politico, invece, la pretesa degli scioperanti non rientra nella disponibilità del datore di lavoro, e quindi ricorre un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione del datore di lavoro nei confronti dei terzi per causa a lui non imputabile.
L'esercizio del diritto di sciopero comporta che il datore di lavoro non possa attuare comportamenti discriminatori nei confronti degli scioperanti ex art. 15, 16, 28 legge 300/70. Ci si è chiesti se il datore possa sostituire temporaneamente i dipendenti in sciopero con altri lavoratori (crumiraggio).
La serrata è la chiusura, da parte del
datore di lavoro, dei normali luoghi di lavoro, in modo da rendere impossibile
lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei prestatori e ciò allo
scopo di impedire prevedibili azioni di protesta dei prestatori medesimi ovvero
indurre gli stessi a recedere da un determinato comportamento.
Parte della dottrina ritiene ammissibile, in caso di serrata (considerata come illecito civile), l'azione di risarcimento danni da parte del dipendente per "mora accipiendi" ex art. 1206 c.c. e segg.
Benché l'art. 40 della Costituzione prevedesse l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolano, tale previsione è restata disattesa fino all'emanazione della legge 146 del 1990, emanata al fine di "contemperare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione". Dopo circa dieci anni di operatività della legge 146 del 1990, la legge n. 83 del 2000, sulla scorta degli indirizzi della dottrina e della giurisprudenza, nonché gli stessi orientamenti della Commissione di garanzia, la disciplina originaria della legge 146 del 1990 è stata sostanzialmente riformata, in particolare potenziando il metodo preventivo rendendo più rigoroso l'apparato sanzionatorio e conferendo maggiori poteri alla Commissione di Garanzia, sia sotto il profilo della prevenzione, sia sotto quello della repressione degli scioperi illegittimi.
I servizi pubblici essenziali nel cui ambito lo sciopero deve essere regolamentato sono (art. 2, comma 2, della legge 146 del 1990):
i servizi che garantiscono la sanità, l'igiene, la protezione civile, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi, l'approvvigionamento di energie, di prodotti energetici, di risorse naturali e beni di primaria necessità;
i trasporti pubblici urbani ed extraurbano, ferroviari, aerei e di collegamento con le isole;
i servizi che garantiscono quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinente i diritti della persona;
i servizi che garantiscono la continuità del servizio negli asili nido, scuole materne ed elementari nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami dei cicli di istruzione;
le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
La legge 146 afferma il principio della garanzia dei diritti fondamentali nel settore dei servizi pubblici indipendentemente dalla qualificazione giuridica del lavoratore. Di conseguenza la disciplina della legge 146 di applica ai:
lavoratori subordinati;
liberi professionisti e lavoratori autonomi;
piccoli imprenditori, ovvero coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti.
La sottoposizione alla legge 146 opera nei confronti di tutti i lavoratori la cui attività lavorativa si collochi nel campo dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge e le cui astensioni collettive dal lavoro incidano sulla funzionalità dei servizi.
Prima della riforma del 2000 i lavoratori non subordinati erano contemplati dalla 146 dolo in relazione alla possibilità di essere oggetto di una ordinanza di precettazione e limitatamente ai lavoratori autonomi e ai titolati di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Con le modifiche apportate, anche l'astensione collettiva dalle prestazioni, ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori è subordinata all'osservanze delle procedure e delle modalità definite dai codici di autoregolamentazione. Questi ultimi, che sono emanati dalle associazioni e dagli organismi di rappresentanza delle categorie professionali, sono assimilabili ai contratto o accordi collettivi in cui vengono individuate le prestazioni indispensabili.
Il diritto di sciopero, nei servizi pubblici essenziali, è consentito nel rispetto di tre condizioni:
La legge 146 vieta il c.d. effetto annuncio (o anche sciopero virtuale), stabilendo che la revoca spontanea dello sciopero proclamato dopo che ne sia stata data informazione all'utenza costituisce forma sleale di azione sindacale.
Gli accordi o contratti collettivi tra amministrazioni pubbliche e associazioni sindacali dei lavoratori integrano la disciplina di legge che, quale norma astratta e generale, non specifica in ciascun ambito quante e quali prestazioni devono essere assicurate all'utenza, demandando tale compito alla contrattazione collettiva. A tal fine, nei contratti o accordi collettivi, per ciascun comparto della P.A. che eserciti un servizio pubblico essenziale devono essere individuate:
le prestazioni indispensabili assicurate in caso di sciopero e le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure necessarie al raggiungimento delle finalità della legge;
gli intervalli minimi da osservati tra un'astensione e quella successiva;
le procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatoria per entrambe le parti, da esperire prima del proclamazione dello sciopero.
I contratti collettivi che individuano le
prestazioni indispensabili, nonché i codici di autoregolamentazione per le
categorie dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccoli imprenditori,
che erogano servizi di pubblica utilità, devono essere sottoposti al vaglio
della Commissione di Garanzia (art. 10 della legge 83 del 2000).
Nell'effettuare la propria valutazione,
la commissione elabora una proposta sull'insieme delle misure da assicurare. Tale atto non ha natura vincolante, sebbene costituisca una base di negoziazione che rappresenta il minimo delle prestazioni accettabile;
le parti devono pronunciarsi sulla proposta entro 15 giorni dalla notificazione. In tale fase, esse possono accettare la proposta o anche predisporre un nuovo testo negoziale su cui comunque dovrà aversi il giudizio della Commissione;
in caso di dissenso sulla proposta, la commissione effettua, nel termine di 20 giorni, delle audizioni per verificare la possibilità di giungere ad un accordo;
decorso invano il termine di 20 giorni, viene deliberata la provvisoria regolamentazione che è portata a conoscenza delle parti.
La provvisoria regolamentazione, emanata dalla commissione, ha carattere vincolante ed è mirata a garantire le finalità della legge in caso di mancanza di regole collettive oppure quando esse siano giudicate non idonee.
Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche del contratto collettivo e sulle prestazioni essenziali da garantire in caso di sciopero, può essere indetta una consultazione dei lavoratori, da parte della commissione: di propria iniziativa; su proposta di una delle organizzazioni sindacali; su richiesta motivata dei prestatori di lavoro. La consultazione deve avvenire nei 15 giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, ma nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata, sotto la vigilanza della DPL.
L'art. 8 della legge 146 del 1990 disciplina la procedura di precettazione che ha sostituito, almeno nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, l'analogo istituto previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dalla legge comunale del 1934. Il procedimento di precettazione può essere attivato:
su segnalazione della Commissione di garanzia, che ha il compito di adire le autorità competenti quando dallo sciopero possa derivare un pericolo grave per le utenze;
autonomamente e direttamente dalle autorità competenti (presidente del consiglio dei ministri o il prefetto) in casi di necessità e urgenza, dandone preventiva informazione alla Commissione.
Le autorità precettanti emanano una ordinanza affinché le parti desistano dai comportamenti contrari alla disciplina di legge o patrizia e promuovono l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Solo se tale tentativo non dia esito positivo, viene emanata l'ordinanza di precettazione che deve essere portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati dallo sciopero e, attraverso i mass media, alle utenze. L'ordinanza può disporre che lo sciopero sia posticipato, che ne sia ridotta la durata o cha avvenga con modalità diverse, tali da garantire le finalità della legge. Essa deve essere adottata entro 48 ore dallo sciopero, eccetto che sia in corso il tentativo di conciliazione o vi siano urgenze particolari. In caso di inottemperanza all'ordinanza di precettazione la legge prevede un completo apparato sanzionatorio (art. 9 della legge 146 del 1990).
La riforma operata con la legge n. 83 del 2000 è intervenuta sul sistema delle sanzioni poste a presidio della legge, allo scopo di renderlo più equilibrato ed efficace. All'uopo l'art. 13, comma 1, lett. i) della legge conferisce alla Commissione i seguenti poteri sanzionatori:
di deliberare la generalità delle sanzioni previste dall'art. 4 della legge;
di prescrivere al datore di lavoro di applicare le sanzioni nei confronti dei lavoratori.
Il potere sanzionatorio configurato dalla legge spetta quindi, attualmente alla Commissione ed è da essa esercitato direttamente, anche se per mezzo del datore di lavoro in qualità di detentore dei beni oggetto della sanzione.
La procedura per l'irrogazione delle sanzioni è stabilita al comma 4 quater (comma introdotto dalla legge 83/00):
il procedimento di apre ad iniziativa della Commissione, ma anche di tutti gli altri soggetti coinvolti dall'evento sciopero e cioè, oltre ai sindacati dei lavoratori e dei datori, anche le associazioni di rappresentanza delle varie utenze e le autorità nazionali e locali interessate;
il contraddittorio si svolge entro 30 giorni dalla notifica dell'apertura del procedimento alle parti che, entro detto termine, possono presentare osservazioni e chiedere audizione alla commissione;
decorso
il termine,
Nella delibera indicante la sanzione viene indicato anche il termine entro cui essa deve essere applicata e dell'avvenuta esecuzione della sanzione deve essere data informazione alla Commissione di garanzia nei 30 giorni successivi.
Trattasi di un apposito ente super partes deputato a valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona.
Appunti su: uno sciopero straordinario riassunto, content, |
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