DIRITTO CANONICO E ALTRI DIRITTI
La differenza tra il diritto canonico e gli altri diritti
secolari sta nel fatto che il diritto canonico è la rappresentazione formale di
una società religiosa, che ha come proprio fondamento la Fede in Dio. La Chiesa
svolgerà innanzitutto una funzione morale. La Chiesa è una società religiosa, e
come tale il suo ordinamento è aperto verso l'alto; per la Chiesa esso viene da
Dio e ritorna a Dio. Viene da Dio perché non solo si pone come fondamento
ultimo del potere normativo della Chiesa, ma si presenta esso stesso come fonte
di produzione del diritto nell'ordinamento canonico. Dio nell'ordinamento
canonico è legislatore, ne consegue che la categoria delle norme di diritto
divino naturale o positivo è sovraordinata rispetto alla categoria di norme di
diritto umano. Le norme di diritto divino sono il nucleo del diritto canonico e
come tali sono irreformabili e inderogabili da qualsiasi potestà umana, su di
esse la Chiesa non ha potere. Nell'ordinamento canonico il controllo di
aderenza delle norme di diritto umano ai precetti di diritto divino è
esercitato dai destinatari delle norme: dei quali è un diritto-dovere
irrinunciabile. Il giudice canonico qualora si accorga che una legge, in un
caso concreto, si riveli nutritiva di peccato, deve, in forza della aequitas
canonica, non darvi applicazione e reperire nel diritto divino il precetto
da far valere nel caso concreto.
I
fedeli si dividono in due classi: i chierici
e i laici, ai primi spetta la
capacità di diritto pubblico, ai secondi la capacità di diritto privato. In una
simile società religiosa alla presenza di elementi autoritari sul piano
costituzionale, corrisponderà sul piano funzionale la tendenza a reprimere la
religione popolare a vantaggio di una religione ufficiale data
dall'elaborazione teologica dei dotti e della gerarchia. Per i canonisti la
Chiesa potrebbe occuparsi solo di materie spirituali e non anche di quelle
temporali: con la conseguenza che il suo ordinamento si presenterebbe incompleto.
Questa impostazione della dottrina canonistica presuppone l'idea secondo cui lo
Stato e la Chiesa sarebbero due società giuridiche perfette, ciascuna con una
propria sfera di competenza predeterminata per diritto divino naturale: alla Chiesa
la cura degli interessi religiosi e spirituali, allo Stato la cura degli
interessi temporali e politici. Dopo il Concilio questa pretesa di segnare una
linea di demarcazione sembra sfumare fino a perdersi nel nulla. L'ordinamento
canonico si rivela allora per quello che è: un ordinamento completo, che si
occupa sia del temporale che dello spirituale, un ordinamento più completo di
quello dello Stato moderno, che anche se dice di occuparsi di tutte le materie
si autolimita perché non si occupa della sfera religiosa.