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IL CONTRATTO: è uno strumento giuridico fondamentale per la libera e piena autonomia patrimoniale del cittadino purché abbia capacità d'agire. Lo si ha tra 2 o più parti per costruire, modificare ed estinguere un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale. È fonte di nuovi rapporti giuridici e fonte di obbligazioni. È l'unico strumento per navigar nel mare dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale. Il contratto è così strutturato:
la causa è lo scambio della cosa con il prezzo, non è il motivo mio personale. È la ragione di giustificazione socio.economica del contratto. Una classificazione importante dei contratti è proprio quella in base al tipo causa. La causa incide sulla validità del contratto. (es: gioielliere o truffatori).
La volontà: cioè io voglio fare questo contratto perché desidero avere gli effetti stabiliti.
La forma: vige il principio della libertà della forma cioè nel momento in cui l'accordo si conclude la forma è libera. Il contratto scritto è obbligatorio quando si decidono contratti avendo il trasferimento di diritti reali. Il contratto se è valido ha la stessa forza di un legge per coloro che l' hanno concluso. Devono essere fatti per iscritto es: proprietà su immobili, donazioni, trasferimento di diritti reali. "ad substantiam" cioè se il contratto non è scritto manca l'intero contratto.
L'AUTONOMIA CONTRATTUALE: è la possibilità riconosciuta ai soggetti privati di curare i propri interessi attraverso la conclusione di contratti. Da non confondersi con la volontà contrattuale cioè io voglio il contratto perché vedo il fine, il risultato. È una volontà indirizzata.
LA CALSSIFICAZIONE DEI CONTRATTI: contratti consensuali cioè sono quelli normali che si concludono o nascono nel monumento in cui il proponente cioè chi prende l'iniziativa, viene a conoscenza dell'accettazione dall'altra parte. Contratti reali cioè quelli che producono effetti solo dopo che una delle due parti ha consegnato qualcosa all'altra.
Riguardo agli effetti: ad efficacia reale cioè che producono come effetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata. Ad efficacia obbligatoria cioè quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio e che non fanno sorgere diritti reali ma solo di obbligazione personali.
Riguardo al momentino di produzione: contratti ad esecuzione istantanea sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo momento. Contratti di durata cioè quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del creditore nel tempo.
Riguardo all'esistenza o meno di un corrispettivo alla prestazione: contratti a titolo oneroso sono quelli in cui all'attribuzione in favore di un soggetto fa riscontro un corrispettivo a carico dello stesso. I contratti a titolo gratuito cioè quelli in cui manca il corrispettivo essendo diretto.
Riguardo all'equilibrio fra le prestazioni: contratti commutativi cioè quelli in cui c'è un nesso di corrispettività tra le parti e fra il valore economico di esse. Contratti aleatori cioè quelli nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra.
In relazione alla forma: i contratti solenni cioè quelli per i quali la legge impone il rispetto di una forma. I contratti non solenni cioè le parti sono libere di scegliere qualsiasi modalità di esternazione della volontà.
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