Il procedimento referendario
L'iter attraverso il quale si giunge al voto popolare è stato
fondamentalmente strutturato in quattro fasi. A monte del procedimento si
collocano i richiedenti, cioè gli elettori nel numero minimo di 500.000
sottoscrittori della richiesta, od almeno cinque consigli regionali. Ma la
raccolta di firme costituzionalmente previste dev'essere a sua volta preceduta
dall'iniziativa di un gruppo di promotori. Prende in tal modo avvio la fase
preparatoria, tendente alla formazione e presentazione della richiesta. A tale
scopo, in appositi fogli vanno indicati "i termini del quesito che si intende
sottoporre alla votazione popolare". Il deposito può essere effettuato entro il
30 settembre di ciascun anno; ed alla scadenza del 30 settembre si apre la fase
dei controlli preventivi, imperniata sugli accertamenti svolti e sulle
decisioni consecutivamente adottate da un apposito Ufficio centrale, costituito
presso la corte di cassazione e dalla corte costituzionale. A sua volta, la
corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi entro il 10 febbraio successivo
sull'ammissibilità delle richieste ritenute legittime dall'ufficio centrale. Al
pari che nei procedimenti elettorali, segue a questo punto una fase costitutiva
culminante nella votazione. Ai fini dell'approvazione della richiesta, l'art.
75 Cost. prescrive tanto un quorum di partecipazione quanto un quorum riferito
ai votanti. Occorre, cioè, che partecipi alla votazione "la maggioranza degli
aventi diritto"; ed occorre che "la maggioranza dei voti validamente espressi"
si pronunci per l'abrogazione, rispondendo al quesito in senso affermativo.
Effettuata la votazione, si apre comunque la quarta fase del procedimento, imperniata
sulla proclamazione dell'esito del referendum. Se il risultato è contrario alla
richiesta di abrogazione, la legge n. 352 si limita a prescrivere che ne sia
data "notizia" sulla gazzetta ufficiale. Se invece il risultato è favorevole,
"l'avvenuta abrogazione" dev'essere dichiarata con decreto del presidente della
repubblica, da pubblicare nella gazzetta e da inserire nella raccolta
ufficiale. Una questione ricorrente ha riguardato, anzitutto, i rapporti fra
l'ufficio centrale e la corte costituzionale. All'ufficio centrale la legge n.
352 assegna il controllo sulla conformità delle richieste alle norme della
legge stessa; ma l'unico punto fermo consiste in ciò, che spetta all'ufficio
verificare se il numero delle firme valide superi o meno il minimo di 500.000.
Senonché l'organo giurisdizionale in questione si è anche arrogato il compito
di stabilire se fossero in causa leggi statali o atti normativi equiparati. E
la corte costituzionale ne ha costantemente preso atto, riservandosi la sola
"cognizione dell'ammissibilità del referendum"; sicché spetta alla corte
accertare se vengano in considerazione leggi ordinarie o leggi costituzionali
comunque "rinforzate". Una volta che l'ufficio abbia fissato il senso della
disciplina legislativa sottoposta a referendum, la corte non può dunque operare
"come giudice di secondo grado". Ancor più in generale, all'ufficio centrale
compete la cognizione di tutte le vicende riguardanti le norme legislative
ordinarie assoggettate al voto popolare. Con questa logica prevedeva che, in
caso di abrogazione sopravvenuta delle norme per le quali era stata avanzata
richiesta di referendum, fossero l'ufficio centrale a dichiarare che le
operazioni non avevano più corso.
Le tensioni e le questioni generate dalle recenti esperienze referendarie
hanno anche formato la causa di svariate proposte di riforma della disciplina
costituzionale ed ordinaria vigente in materia. La corte costituzionale ha
rilevato in diverse occasioni che il quesito referendario dovrebbe esser reso
più chiaro, anziché accontentarsi di formulazioni troppe volte oscure o
addirittura incomprensibili per la generalità degli elettori. La legge n. 352
consente, in effetti, che si richieda il referendum per l'abrogazione di
singoli articoli di legge o anche di singoli commi i di singole parole; ma solo
in queste ultime ipotesi impone che nelle schede venga "integralmente
trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge". In secondo luogo,
la corte stessa ha consigliato l'anticipazione dei controlli, che andrebbero
effettuati a monte del procedimento. Del pari, il numero minimo delle firme
occorrenti per sostenere ciascuna richiesta continua ad esser quello
originariamente stabilito dall'assemblea costituente. Allo stesso modo sono
state insabbiate le iniziative tendenti a dotare il presidente della repubblica
di ampie facoltà di sospensione del referendum.