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Riforma Costituzionale: il federalismo
Novembre 2005
- Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale, che
diventa legge. La riforma riscrive gran parte dell'ordinamento della Repubblica
introducendo, inoltre, la famosa devolution. Vediamo insieme
quali sono le novità più importanti che dalla prossima legislatura entreranno
in vigore e che ridisegnano una nuova Italia sotto il profilo
dell'organizzazione istituzionale:
Parlamento
Il nuovo Parlamento sarà composto dalla Camera dei deputati e dal Senato
federale della Repubblica.
Scende a 518 il numero di deputati, 18 dei quali saranno eletti nella
circoscrizione riservata agli italiani all'estero.
Viene introdotta una nuova figura, i 'deputati a vita'.
Saranno tre di nomina presidenziale, oltre agli ex capi dello Stato.
Cambia anche l'età minima per essere eletti deputati alla Camera: non più 25 anni come nella vigente Costituzione, bensì 21.
Senato Federale Palazzo Madama sarà composto da 252 senatori, più 42 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la metà in rappresentanza delle Regioni e delle Province stesse, l'altra delle le Autonomie locali, senza diritto di voto.
L'età minima richiesta per essere eletti passa dagli attuali 40 anni a 25.
Avrà anche
nuove competenze: si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui
Stato e Regioni hanno competenze comuni mentre perde il potere di sfiduciare il
premier, che resta, anche se con nuove regole, esclusivo della Camera.
Iter delle leggi
La Camera esamina le leggi riguardanti le materie riservate allo Stato. Il
Senato può chiedere di riesaminarle (serve una richiesta di due quinti dei
senatori), quindi il testo torna alla Camera, che decide in maniera definitiva.
Il Senato esamina le leggi riguardanti le materie riservate sia allo Stato sia
alle regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può
chiedere di riesaminarle
Scompare la 'spola' di un provvedimento che passa da Montecitorio a palazzo Madama, o viceversa, fin quando non si arriva all'approvazione del testo identico.
Se le Camera e il Senato non approvano una legge nel medesimo testo, i presidenti dei due rami del Parlamento convocano una commissione composta da trenta deputati e trenta senatori, che dovrà elaborare un nuovo testo da sottoporre al voto finale delle due Assemblee.
Presidente della Repubblica
Cambia l'età
minima richiesta per accedere al Quirinale: quarant'anni rispetto ai cinquanta
previsti dalla vigente legge.
Se da una parte acquista nuovi poteri, ovvero la nomina dei presidenti delle
Authority e la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura, dall'altra perde il potere di autorizzare la presentazione alle
Camere dei disegni di legge di iniziativa del governo, quello di scegliere il
premier e di sciogliere le Camere.
Corte
Costituzionale
Sarà composta da 15 giudici nominati da:
4 dal presidente della Repubblica
4 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative
3 dalla Camera dei deputati
4 dal Senato federale della Repubblica integrato dai governatori.
È previsto che, concluso il mandato, nei successivi tre anni non si possano
ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina
governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla
legge.
Primo
ministro
Diventa più forte il premier, lo dimostrano sia il tipo di elezione che i
poteri attribuitigli.
Sarà eletto con elezione diretta ed una volta nominato dal Presidente della
Repubblica non avrà bisogno della fiducia per insediarsi.
Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di
sciogliere la Camera.
Il primo ministro determina la politica generale del governo e garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo.
Devolution
Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza e organizzazione
sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della
parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Federalismo
fiscale
Il federalismo fiscale introduce due concetti chiave:
- vengono fissati dei limiti per cui in nessun caso l'attribuzione
dell'autonomia impositiva alle Regioni, alle Province, alle città metropolitane
e ai Comuni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva
- viene inserito il concetto di sussidiarietà fiscale, ovvero il
cittadino, su alcune spese come a esempio quelle di mantenimento dei figli,
invece di pagare le tasse per richiedere poi il rimborso a livello regionale,
può detrarle direttamente dalla dichiarazione dei redditi
Roma
La capitale dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.
Referendum
Il referendum confermativo, diversamente da oggi, sarà possibile anche se la
legge costituzionale è stata approvata in Parlamento con la maggioranza dei due
terzi. Qualora la legge passasse senza i due terzi, il referendum risulterà
valido solo se voterà la metà più uno degli aventi diritto.
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