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Le fonti del diritto civile




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Le fonti del diritto civile


Le fonti del diritto sono quei procedimenti che danno vita alle norme giuridiche, ma anche i documenti entro i quali vengono trascritti gli enunciati normativi e che perciò consentono a tutti di prenderne conoscenza.


Il processo di codificazione risale al XIX secolo segnando la nascita del diritto romano.

Un valore fondamentale è quello dell'individuo che viene concepito come persona libera, formalmente uguale, e chiuso. Viene concepito come persona libera in quanto non più soggetto ad asservimento personale come prima succedeva con la schiavitù; formalmente uguale in quanto parificata giuridicamente in forza del principio per cui "La legge è uguale per tutti" e "Tutti sono uguali davanti alla legge"; e chiuso, in quanto le difficoltà tra i privati devono essere risolte esclusivamente tramite criteri legali.


Il primo grande codice è quello voluto in Francia da Napoleone nel 1804, che fece da modello per le successive codificazioni. Esso rafferma la supremazia della legge dello Stato nei rapporti di diritto privato, e le idee di uguaglianza e libertà ricevute dalla Rivoluzione. Il diritto di proprietà viene visto come diritto sacro e inviolabile della persona, mentre il contratto viene concepito come l'elemento della parità formale tra i soggetti.


Dopo l'unificazione italiana avvenuta nel 1861, venne emanato il nuovo codice civile unitario nel 1865, che si rifece molto al modello francese per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi e il diritto di proprietà. Nel 1882 venne emanato il codice di commercio con lo scopo di regolare il rapporto tra i commercianti. Nel 1927 venne emanata la Carta del lavoro che rappresentò il manifesto dell'ideologia giuridica del fascismo. Nel 1942 venne emanato il codice civile.


La famiglia era considerata il nucleo fondamentale della società nazionale, e in particolare la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio, rappresentava la base dell'ordine morale. Le unioni di fatto sono considerate illegittime.

La famiglia viene tutelata come organismo economico il cui simbolo è la proprietà e la cui continuità è garantita dalle successioni.


Il diritto successorio si caratterizza per la prevalenza costante degli interessi della famiglia legittima, mentre la proprietà è inserita nel sistema economico a garanzia dello sfruttamento dei ben produttivi.


Il 1° gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione Repubblicana. I tradizionali diritti di libertà vengono affiancati da diritti di solidarietà sociale. Un tipico esempio di diritto sociale è quello previsto dall'art. 36 Cost. che sancisce il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.


In tema di rapporti etico-sociali, l'art. 29 Cost. tutela la famiglia legittima e l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, mentre l'art. 30 Cost. tutela la parità de figli anche se nati fuori dal matrimonio. In tema di rapporti economici, l'iniziativa privata viene tutelata dall'art. 41 comma 2, mentre all'art. 41 comma 3 si riserva allo Stato il potere dell'organizzazione e del controllo di attività pubbliche e private. L'art. 42 sancisce il diritto di proprietà.


Nel 1957 l'Italia sottoscrivendo il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), si è impegnata non soltanto a rispettare le norme del trattato ma anche i regolamenti emanati dal Consiglio della CEE, oggi UE. Tali regolamenti prevalgono sulla legge ordinaria nazionale. La Corte di Giustizia dell'UE giudica sulle controversie dell'applicazione di tali regolamenti. Il Consiglio dell'UE emana direttive, cioè prescrizioni per ogni singolo Stato affinché si regolarizzino in materia di mercato comune. Tali direttive rappresentano un modello cui tutti gli Stati devono regolarizzare il proprio diritto interno entro un certo termine.


Il sistema delle fonti attuale è il seguente:

-Costituzione e leggi costituzionali

-Norme comunitarie

-Leggi statali

-Leggi regionali

-Regolamenti

-Usi o consuetudini

Terzo capitolo: I fatti e gli effetti giuridici


Per fattispecie s'intende la descrizione normativa di un fatto riconoscibile nell'accadimento che si verifica in concreto. La situazione-tipo  descritta da una norma viene detta fattispecie astratta, mentre il fatto concreto conforme alla fattispecie astratta è detto fattispecie concreta. Quando si parla di un solo fatto si ha la fattispecie semplice, mentre quando si parla di una pluralità di fatti collegati fra loro si ha la fattispecie complessa.


L' interpretazione di una legge è quell'attività mediante la quale si attribuisce un determinato significato alla disposizione normativa. Vengono utilizzati due criteri di interpretazione: quello letterale e quello funzionale. Mediante il criterio letterale, viene attributo alla disposizione normativa il significato proprio delle parole secondo il contesto nel quale sono inserite. Invece il criterio funzionale da alla disposizione normativa un significato più vasto di quello letterale.

Quando la regola, cioè il risultato dell'interpretazione, ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione normativa, si parla di interpretatone estensiva.

Quando la regola ha un campo di applicazione più ristretto rispetto al significato letterale della disposizione normativa si parla di interpretazione restrittiva.

L'interpretazione adeguatrice si ha quando l'interpretazione si adegua all'evolversi dei valori sociali nel tempo.

Si parla di interpretazione sistematica quando è coerente con il sistema della legge.


Quindi la norma giuridica può definirsi come il risultato dell'interpretazione della disposizione normativa.


Ogni accadimento al cui verificarsi l'ordinamento giuridico riconduce un effetto giuridico è un fatto giuridico. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti o indifferenti. I fatti giuridici in senso stretto sono quegli accadimenti che vengono considerati oggettivamente; possono essere eventi naturali o atti compiuti dall'uomo.



Gli atti giuridici in senso lato sono quei comportamenti in cui la volontarietà rappresenta l'elemento costitutivo della fattispecie. Gli atti giuridici in senso stretto sono quei comportamenti che la legge prende in considerazione in quanto caratterizzati da consapevolezza e volontarietà del comportamento. Possono essere leciti o illeciti. Quelli leciti possono essere discrezionali o dovuti.



Il negozio giuridico è la tipica manifestazione dell'autonomia privata; la sua funzione specifica è quella di consentire ai privati di autoregolare i propri interessi.



La situazione giuridica soggettiva indica in quale situazione giuridica viene a trovarsi un soggetto di fronte all'ordinamento per il verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante.  Le situazioni giuridiche soggettive possono essere attive o passive a seconda che comportino per il titolare un vantaggio o uno svantaggio.



Il rapporto giuridico può definirsi come la relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolate dal diritto.

















Le situazioni giuridiche soggettive attive

Il diritto soggettivo è il complesso di poteri che l'ordinamento attribuisce a un soggetto per il soddisfacimento di un interesse. Assicura al titolare il potere di esigere, che consiste nel pretendere da un dato soggetto un determinato comportamento.

Fanno parte del diritto soggettivo i diritti assoluti e quelli relativi.

I diritti assoluti sono quelli che assicurano al titolare un potere immediato su un bene. Si suddividono in diritti reali e diritti della personalità. I diritti reali sono la proprietà e i diritti reali su cosa altrui. Quest'ultimi si suddividono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I primi attribuiscono al titolare il potere di trarre vantaggio da un bene di proprietà altrui; i secondi attribuiscono al titolare un diritto su un bene altrui a garanzia di un proprio credito.

I diritti della personalità sono quelli posti a tutela della persona umana.

I diritti relativi attribuiscono al titolare un potere nei confronti di uno o più soggetti determinati sui quali grava l'obbligo di osservare un comportamento tale da assicurare il soddisfacimento dell'interesse del titolare del diritto.  I diritti relativi si suddividono in diritti di credito e diritti non patrimoniali. Tra i diritti soggettivi annoveriamo anche quelli personali di godimento e quelli potestativi.


Le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo aventi carattere non autonomo. La mancanza di autonomia implica che le facoltà non si estinguono se non si estingue il diritto al quale fanno capo.

ESEMPIO: il proprietario di un fondo ha il potere di escludere gli altri dal godimento dello stesso; secondo l'art. 841 il proprietario ha la facoltà di chiudere il fondo in qualunque tempo.




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