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RAPPRESENTANZA E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL PUBBLICO IMPIEGO
1. Evoluzione storica
- Applicazione al pubblico impiego del principio di libertà e attività sindacale (con eccezioni: vedi supra)
- Il divieto di contrattazione collettiva: art. 2068 c.c. e la progressiva rimozione del divieto (contrattazione informale; legge quadro n. 93/83: recezione del contratto in D.p.r., comparti, sindacato maggiormente rappresentativo, materie riservate, potere di veto)
2. La privatizzazione del 1993
a) Diritti sindacali:
- costituzione di rsa (art. 42 T.U. n. 165/01) e di rsu
b) Regole sulla rappresentanza sindacale a fini contrattuali
- soggetto pubblico: l'Aran (art. 46 t.u. n. 165/01)(rappresentante legale per la contrattazione nazionale, funzioni di assistenza per quella integrativa); i comitati di settore (istanze associative della P.A.,potere di indirizzo sull'Aran)
- soggetto sindacale dei lavoratori:
- - ammissione alle trattative (art. 43, 1°c.): rappresentatività di almeno il 5%, come media del dato elettorale per le rsu e il dato associativo; le confederazioni (2°c.)
- - stipulazione del contratto: deve aderire almeno il 51% (3°c.)
c) Il contratto collettivo
- la contrattazione è a tutto campo, salvo limitazione di materie in base a riserva di legge (art. 2, 1°c.: linee fondamentali di organizzazione degli uffici)
- la contrattazione è fonte diretta sul rapporto (niente recezione in atto autoritativo): art. 2, 3°c.
- il contratto non è necessitato, ma resta libero (conta il rapporto di forza), salvo che per il trattamento economico, che deve essere stabilito mediante il contratto (art. 2, 3°c. e 45)
- Il procedimento (art. 47):
- - indirizzi deliberati dai comitati di settore (previa quantificazione degli oneri finanziari)
- - trattativa fra l'Aran e le organizzazioni sindacali
- - ipotesi di accordo e parere dei comitati di settore
- - trasmissione alla Corte dei conti e certificazione
- - sottoscrizione del contratto
- - struttura: contrattazione nazionale per comparti e contrattazione integrativa vincolata (art. 40, 4°c .
- Efficacia soggettiva: non c'è una norma espressa,a l'efficacia generale si desume:
- - l'Aran è rappresentante legale
- - art. 40, 4°c.: obbligo di adempiere e osservare
- - parità di trattamento contrattuale (art. 45, 2°c.)
- - rinvio nei contratti individuali
- - questione di costituzionalità: Corte cost. n. 309/97 (l'efficacia generale deriva dal dovere di imparzialità e dal rinvio nel contratto individuale)
- Inderogabilità: non c'è una norma espressa (l'art. 2077 è escluso dal rinvio dell'art. 2, 2°c.
Tuttavia: l'inderogabilità in pejus si deduce: dalla conformazione dei contratti individuali a quello collettivo, dalla garanzia di parità, dal vincolo di osservanza da parte della P.A.; la modifica in melius non sembra consentita (ma art. 2, 3°c.)
- Natura:
diversità rispetto al contratto collettivo privato (contemperamento con l'interesse pubblico)
assimilazione: la volontà è procedimentalizzata, ma è sempre volontà
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