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E' da qualche tempo che, anche in Italia, si parla dell'opportunità di prevedere strumenti di tutela dei diritti dei detenuti, diversi dai procedimenti giurisdizionali ed estranei ai meccanismi interni dell'amministrazione penitenziaria; bensì simili a quelli che, nel mondo esterno, sono rappresentati dal difensore civico e dai compiti che gli sono attribuiti . Si parla, spesso, della necessità di un difensore civico, da inserire all'interno delle istituzioni penitenziarie, allo scopo di svolgere una funzione di mediazione tra il detenuto e l'amministrazione penitenziaria e di garantire la promozione dei diritti umani nei luoghi di reclusione.
Tale figura, di cui usufruiscono già milioni di cittadini liberi, rappresenta un'autorità super partes, garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, cui potrebbe rivolgersi anche la popolazione carceraria. In carcere, infatti, l'esercizio dei propri diritti, diventa un'impresa più ardua che altrove: "i temi sono sempre quelli, dovunque malcontento, sentenze ingiuste, modalità e criteri dei permessi di uscita, le misure disciplinari, insomma, tutto quanto fa parte della vita in carcere"[3]. Appare, quindi, quanto mai necessario un vero e proprio mediatore tra l'esigenza di controllo e la tutela dei diritti e, in assenza di una specifica figura, tale funzione potrebbe essere svolta dai difensori civici già esistenti, i quali sarebbero chiamati a garantire la buona amministrazione e la sua effettiva attuazione anche dentro il carcere .
Attualmente, la materia non è oggetto di una precisa regolamentazione giuridica; in realtà il legislatore non ha ancora emanato una legge che disciplini l'estensione dei poteri del difensore civico anche all'interno degli istituti penitenziari, ma il progetto è contenuto in alcune proposte di legge: si pensi, ad esempio, alla proposta di legge regionale per la Lombardia , avente lo scopo di definire la figura del <<difensore civico "specializzato" a trattare, dall'angolo visuale delle garanzie di cui alla legge 241 del 1990 (anche per quanto concerne il diritto di accesso agli atti e ai documenti e i principi del giusto procedimento amministrativo), i casi attinenti ai rapporti tra le persone ristrette e le pubbliche amministrazioni, ovvero i gestori di pubblici servizi, che hanno a che fare con la vita quotidiana del carcere>>[6]. Ciò, nel rispetto delle leggi nazionali che attribuiscono la competenza a tutelare i diritti dei detenuti alla magistratura di sorveglianza, e nei limiti posti dalle cosiddette "leggi Bassanini" ai poteri dei difensori civici regionali . << Ad ogni modo, pur nel doveroso rispetto di questi limiti, si vuole istituire una figura ad hoc di difensore civico regionale, che si aggiunge organicamente a quella preesistente, pur essendo dotata di funzioni e poteri pressoché analoghi a quelli previsti dalla legge regionale della Lombardia 18 gennaio 1980, n.7>> .
Il progetto prevede, nell'art. 2, che il difensore civico, intervenga - a seguito di richiesta, inoltrata da parte di chi vi abbia interesse ovvero d'ufficio - al fine di: a) assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge; b) rilevare errori o disfunzioni procedimentali; c) favorire un rapporto di trasparenza e di dialogo tra le persone private della libertà personale e gli enti interessati.
Per quanto attiene, poi, alle modalità d'intervento,si prevede che al difensore civico sia riconosciuto un potere istruttorio - rispetto ai casi segnalati - che comprenda anche la facoltà di effettuare dei sopraluoghi e visite presso gli istituti penitenziari, previa apposita autorizzazione del Ministro della Giustizia (art. del progetto). Il procedimento si potrebbe concludere tanto con l'archiviazione della pratica per mancanza d'interesse meritevole di tutela, quanto, in caso contrario, con un'attività di persuasione da svolgersi nei confronti dell'amministrazione interessata affinché, si adegui a quanto raccomandato, ovvero, laddove si ravvisino gli estremi di un reato, attraverso la presentazione obbligatoria di un rapporto, all'autorità giudiziaria competente.
L'art. 4 del progetto di legge prevede che il difensore civico si possa avvalere della collaborazione dei difensori civici provinciali e comunali, nonché del contributo d'organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
Vi è chi ritiene che esista già, all'interno del sistema penitenziario, un garante dei diritti dei detenuti e che questa figura si incarni e sia rappresentata dalla magistratura di sorveglianza ; ciò nondimeno il difensore civico, non sostituendosi a quest'ultima, potrebbe sicuramente alleggerire il carico di lavoro, a volte troppo pesante, che grava sulla magistratura di sorveglianza. In sostanza, non dovrebbe trattarsi di una sorta di avvocato difensore, perché non potrebbe configurarsi quale parte, bensì quale terzo promotore della gestione del conflitto, cercando soluzioni possibili e alternative, chiarendo in termini di legge e d'interpretazione persuasiva il contemperamento degli interessi in gioco .
L'Ombudsman è l'organo di tutela non giurisdizionale del cittadino, promotore di una buona amministrazione e dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. L'Ombudsman è un 'difensore dei cittadini'; un ufficio che agisce prendendo le mosse dall'esistenza di una concreta controversia tra cittadini e pubblica amministrazione o, se si vuole, da uno specifico episodio di cattiva o scorretta amministrazione, cui offrire una soluzione che possa, poi, anche per il futuro essere seguita dai soggetti pubblici. In tal senso, SPRINGHETTI - ATZEI, Fare dire difendere, in Rivista del volontario, n. 9, Milano, 2000.
Il cosiddetto "difensore civico" il cui compito è, a norma dell'art. 127 T.U. degli Enti Locali, quello di valutare le scelte operate dalla pubblica amministrazione, segnalando eventuali carenze all'organo politico al quale indirizza la relazione annuale, nonché a tutti gli organismi che sul territorio si occupano della questione quali le Commissioni pari opportunità, i Comitati di bioetica, la Consulta per l'immigrazione ecc. La sua azione può esplicarsi anche tramite il raccordo con le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici o privati che svolgono funzioni di assistenza, di tutela, di informazione e di promozione dei diritti umani (associazioni di volontariato che fanno consulenza o assistenza legale gratuita, associazioni di consumatori, associazioni che forniscono altre forme di assistenza, ecc.). Così, DE STEFANI - DORIA, Il difensore civico nella tutela dei detenuti, in Introduzione al volume DIRITTI IN CARCERE, Quaderni di Antigone, n. 1, Roma, 2000.
SODERMAN, Il difensore civico, in Ristretti orizzonti, Periodico d'informazione e cultura del carcere Due Palazzi di Padova, anno 3, numero 2, aprile 2001, pag. 11.
<<La richiesta di un documento, di un chiarimento, e il diritto a ottenere una risposta in tempi ragionevoli, da parte di un detenuto, non ostacolano in alcun modo il mantenimento della sicurezza, ma promuovono il rispetto del richiedente, da una parte, e l'efficienza dell'amministrazione dall'altra. E l'efficienza insieme alla certezza, trasparenza, economicità ed efficacia sono principi fondamentali della buona amministrazione>>. LAPIS, Novità, difficoltà, ritardi del nostro Paese sulla questione della difesa civica, in Ristretti Orizzonti, Periodico d'informazione e cultura del carcere Due Palazzi di Padova, anno 3, numero 2, aprile 2001, pag. 12.
Illustrata da Luigi Lia nel convegno organizzato a Milano, il 25 ottobre del 2001, dal gruppo regionale di Rifondazione Comunista.
Tratto dalla relazione introduttiva alla <<Proposta di legge regionale per la Lombardia sulla istituzione del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale>>.
Per i quali, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, la funzione di tutela civica regionale può rivolgersi anche alle amministrazioni statali periferiche, con l'esplicita esclusione, tuttavia, degli enti o organi operanti nei settori della giustizia, della difesa e della sicurezza.Ne consegue che il difensore civico delle persone private della libertà personale non può avere un'interlocuzione diretta con l'amministrazione penitenziaria, poiché essa fa parte del plesso relativo al ministero di grazia e giustizia.
Tratto dalla relazione introduttiva alla <<Proposta di legge regionale per la Lombardia sulla istituzione del difensore civico regionale delle persone private della libertà personale>>.
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