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IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO
LIBERTA' DEI
MARI E CONTROLLO DEGLI STATI COSTIERI: Passiamo dalla terraferma ai mari. In
questa materia si sono avute DUE CONVENZIONI: Ginevra 1958 e
PER MOLTI SECOLI vigeva
- successivamente alla seconda guerra mondiale Truman sostenne
- Negli anni '80 si parlò della ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA estesa fino a
- Infine il Cile, l'Argentina e il Canada hanno sostenuto negli ultimi anni di
voler tutelare la specie ittica in alto mare anche al di la della zona
economica esclusiva. Questo con la loro presenza e da qui MARE PRESENZIALE.
IL MARE
TERRITORIALE (1) E
Secondo una dottrina formatasi fra le due guerre,
DA QUALI PUNTI DELLA COSTA SI MISURANO LE
PASSANDO AI POTERI CHE SPETTANO ALLO STATO NEL MARE TERRITORIALE sono gli
stessi che esso ha sulla terraferma, ma con DUE LIMITI:
- DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO Montego Bay precisa che il passaggio deve
essere 'continuo e rapido' e che non 'rechi pregiudizio alla
pace, al buon ordine o alla sicurezza dello stato costiero'. In caso
contrario lo stato può adottare le necessarie misure, eccezionalmente chiuderlo
al traffico. Questo vale per navi civili, militari e sottomarini con l'obbligo
di navigare in superficie.
- GIURISDIZIONE PENALE SULLE NAVI STRANIERE non 'dovrebbe'
(formulazione ambigua di Montego Bay) esercitarsi in ordine a fatti puramente
interni alla nave e questo vale anche per le navi nei porti.
1) PIATTAFORMA CONTINENTALE lo stato costiero ha, al dilà del mare
territoriale, sulla piattaforma continentale il diritto esclusivo di sfruttare
le risorse. Il diritto sulla piattaforma ha NATURA FUNZIONALE, a differenza del
diritto di sovranità sul territorio o sul mare territoriale. Questa dottrina,
facendo leva sulla conformazione geografica delle coste, è ABBASTANZA INIQUA
(es. Cile ha molta costa, ma piccola piattaforma). Un problema importante è
quello della DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA TRA STATI CHE SI FRONTEGGIANO (es.
Adriatico che è tutta una piattaforma).
2) ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA teoria che è venuta sovrapponendosi alla
piattaforma continentale. Molti stati sono a favore, sicché è diventata
consuetudine. Ma quali sono i poteri dello stato in questa zona di
IL MARE
INTERNAZIONALE: Gli spazi marini oltre la zona economica esclusiva sono
chiamati da Montego Bay ALTO MARE, oggi parliamo di MARE INTERNAZIONALE. Questa
rimane l'unica zona in cui rivive
NELLE ACQUE INTERNAZIONALI qualsiasi stato può catturare
NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA di un altro stato, alle eccezioni considerate si
aggiungono quelle favorevoli allo stato costiero. Esso può esercitare tutti i
poteri connessi allo sfruttamento delle risorse della sua zona economica. Tutto
ciò in base al limite funzionale secondo cui non sono ammesse misure coercitive
sproporzionate alle infrazioni commesse dalla nave.
NEL MARE TERRITORIALE i limiti entro i quali lo stato costiero può esercitare
il governo sono dati dal PASSAGGIO INOFFENSIVO e dalla SOTTRAZIONE PENALE dello
stato costiero ai fatti puramente interni. Costituisce un'eccezione anche la
regola relativa al DIRITTO DI INSEGUIMENTO: le navi da guerra o di servizi
pubblici possono inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi del
loro stato purché l'inseguimento abbia avuto INIZIO NELLE ACQUE interne o nel
mare territoriale. L'inseguimento deve essere CONTINUO e potranno essere
esercitati solo quei poteri ammessi nella zona in cui ha avuto inizio
l'inseguimento. L'inseguimento deve CESSARE se la nave entra nel mare
territoriale di un altri stato.
E' UNO STATO LIBERO DI CONCEDERE
Un ulteriore problema è stabilire quale stato possa esercitare il POTERE DI
GOVERNO SULLE NAVI onde impedire fenomeni di inquinamento. DAL PUNTO DI VISTA
CONSUETUDINARIO, lo stato di bandiera e lo stato costiero per prevenire e
reprimere l'inquinamento. Nella zona economica esclusiva sarà funzionalizzata
alla conservazione delle risorse naturali. A questi principi corrispondono
anche le NORME CONVENZIONALI.
C'è infine la possibilità per uno stato di INTERVENIRE ECCEZIONALMENTE NEL MARE
INTERNAZIONALE su una nave altrui per prendere le MISURE STRETTAMENTE IDONEE ad
impedire danni al proprio litorale, derivanti da incidente già avvenuto
(diritto consuetudinario e Convenzione di Bruxelles 1969 sugli idrocarburi).
GLI SPAZI AEREI
(1) E COSMICI (2):
1) SPAZI AEREI valgono DUE PRINCIPI GENERALI: ICAO prevede che la sovranità
dello stato si estenda allo spazio aereo sovrastante il territorio e il mare
territoriale; l'altro è libero. Sul primo lo stato territoriale potrà REGOLARE
IL SORVOLO. Ma la contrapposizione tra i due principi non è più così rigida
dall' introduzione dei MOTORI A REAZIONE che ha introdotto la prassi delle ZONE
DI IDENTIFICAZIONE (gli stati costieri impongono agli aerei che si dirigono
verso le loro coste di identificarsi a fini difensivi).
2) SPAZI COSMICI ad essa è applicabile per analogia il principio sulla libertà
di sorvolo degli spazi 'nullius'. Per quanto riguarda lo spazio sopra
il territorio non è applicabile il principio dell' estensione della sovranità
territoriale. Vi furono al riguardo diverse CONVENZIONI MULTILATERALI come
quella del 1967 sull' esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra
atmosferico. Non c'è la sovranità di nessuno stato e gli astronauti sono
INVIATI DELL' UMANITA'. C'è solo la responsabilità dello stato di lancio per i
danni dalle attività cosmiche.
Anche qui posiamo parlare di RISORSE NATURALI a fini di RADIO E
TELECOMUNICAZIONI. Queste sono libere. UNICO LIMITE è la libertà altrui,
soprattutto in riferimento all' ORBITA GEOSTAZIONARIA (nella quale i satelliti
ruotano con lo stesso periodo di rotazione della terra) che può contenere
massimo 1800 satelliti ed è particolarmente indicata per le telecomunicazioni.
Viene semplicemente stabilito che gli stati si 'sforzeranno' di limitare
il numero delle frequenze e di utilizzare quelle dell'orbita geostazionaria in
maniera efficace ed economica.
LE REGIONI
POLARI sono spazi non soggetti ad alcuno stato. L'ANTARTICO è stato
INTERNAZIONALIZZATO nel senso della libertà e di un complesso di norme che ne
disciplina l'utilizzazione. Non sono mancate le pretese di sovranità, come
esplicate dalla TEORIA DEI SETTORI, da alcuni stati ('claimant
states') i cui territori si estendono al dilà del circolo polare artico.
Le PRETESE ALLA SOVRANITA' sono state sempre RESPINTE dalla maggioranza degli
stati, considerate infondate e non sorrette dall' effettività nonché frutto di
mire colonialistiche.
L' Antartide è stata internazionalizzata dal TRATTATO DI WASHINGTON (ratificato
anche dai 'claimant states'). Norma chiave è quella che CONGELA le
pretese di sovranità e le opposizioni alle medesime. CARATTERISTICHE dell'
internazionalizzazione: interdizione di attività militari,nucleare, libertà
scientifica e cooperazione. Il Trattato distingue le PARTI CONSULTIVE E NON. Le
prime, privilegiate, sono costituite dagli stati che effettivamente esercitano
un'attività nella zona. Esse hanno maggiori poteri, soprattutto ispettivi. Il
regime internazionale dell' Antartide vincola solo gli stati contraenti. Gli
stati terzi hanno libertà, potendo anche sfruttare unilateralmente le risorse.
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