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Diritto del lavoro - diritto sindacale




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Diritto del Lavoro

DIRITTO SINDACALE

Il diritto del Lavoro, è divenuta una materia d'insegnamento, e parte dell'ordinamento giuridico, solo in tempi recenti, ed è emerso per disciplinare una relazione giuridica, il Rapporto Giuridico, che rappresenta la relazione tra il datore di lavoro e il lavoratore.

Nasce tra 1000 difficoltà, ed è ancora un diritto giovane, a differenza del diritto civile e penale che risalgono all'antichità, e al diritto Commerciale, che risale al Medioevo.

Il Diritto del Lavoro, è ancora un diritto frammentato, non sedimentato bene e soggetto ai cambiamenti economici e sociali.

Nasce in seguito alla Rivoluzione Industriale, che provocò l'ammassamento di un alto numero di soggetti che vendevano la propria energia lavorativa in cambio della retribuzione. Si assiste quindi ad un cambiamento del modo di lavorare.

All'inizio si tenta di rispondere al nuovo fenomeno lavorativo prodotto dalla rivoluzione industriale, con l'antico diritto privato, inquadrando il rapporto tra colui che chiede lavoro e colui che lo offre, in un contratto nel quale un soggetto vende la propria forza lavoro. Ma la relazione in questione, non è rapportabile alle altre conosciute, in quanto presenta molte particolarità, infatti, il soggetto che vende la propria forza-lavoro, è diverso dalle parti tradizionali del contratto.

Il datore di lavoro, colui che offre il lavoro, organizza i fattori produttivi per ottenere lo scopo che si è prefissato nell'iniziare l'attività economica, e nei fattori produttivi vi rientra anche la forza lavoro, che lui organizza in modo da ottenere un maggiore vantaggio per la produttività dell'impresa. L'imprenditore è il capitalista, e impiega il proprio capitale, utilizzando i fattori produttivi, tra cui il lavoro, per raggiungere uno scopo, e avendo a disposizione fattori produttivi, si viene a trovare in una situazione di superiorità rispetto al lavoratore.

In questo rapporto, un soggetto, il capitalista-imprenditore, ordina, comanda, stabilisce cosa debba fare il lavoratore, è quindi una superiorità non solo di tipo economico.

Colui che vende energia si trova di conseguenza in una situazione di debolezza e inferiorità, rispetto al proprio datore di lavoro.

Si presenta l'Alea del contratto, che si ha, quando un soggetto è talmente debole rispetto all'altra parte, che perde sostanzialmente potere contrattuale, lo conserverà solo formalmente perché a causa della sua debolezza non potrà dettare legge.

La figura del Salariato, è emersione del Proletariato: non ha potere contrattuale ed è costretto ad accettare le condizioni che gli sono imposte dal datore di lavoro.

Nel 700-800 la disoccupazione, era molto alta e l'industria non riusciva ad assorbire tutta la manodopera che si offriva: da questo fenomeno ne deriva la debolezza che caratterizza la classe lavorativa, in quanto, in presenza di tanta manodopera, i soggetti sono intercambiabili, e facilmente sostituibili. In questa situazione di netto squilibrio tra le parti, ci si rende conto dell'inutilità del diritto civile in situazioni di questo genere, e la situazione non rimase ferma lungo.

Quasi subito al formarsi del proletariato, i lavoratori scoprono che se sono deboli come individui, non lo sono se si coalizzano e organizzano, e che il Gap contrattuale tenderebbe a ridursi. Si comincia a capire che il gruppo organizzato può incidere sul contratto e sulle condizioni di lavoro, e di conseguenza, i datori di lavoro scoprono che  hanno come interesse la pace in azienda: se non ci sono interruzioni, l'investimento del Capitale renderà, mentre se c'è interruzione del lavoro lo scontento è da entrambe le parti. Si vanno quindi definendo come ideologie opposte:

Obiettivo di un'azienda che funzioni in modo continuo e senza interruzioni, per il datore di lavoro;

Il gruppo può incidere sull'imprenditore interrompendo il lavoro.

Si inizia a sviluppare il "braccio di ferro" tra le parti, minacciando di bloccare il lavoro da parte dei lavoratori, e con la risposta dei datori di lavoro che tentano di evirare la minaccia.

Il diritto del lavoro, è l'emergere del riconoscimento giuridico del gruppo organizzato dei lavoratori, che va a rappresentare il tramite tra singolo lavoratore e imprenditore, e questa teoria ha impiegato circa 100 anni per imporsi.

Il gruppo è stato riconosciuto come l'interlocutore tra le due parti.

I primi contratti collettivi che si sono avuti, riguardavano pochi aspetti ed erano detti contratti tariffari in quanto stabilivano le tariffe da applicare, avevano quindi poco contenuto. Oggi ha invece ampliato la propria competenza, e il gruppo organizzativo dei lavoratori si sostituisce al lavoratore. Si scopre che, diventando il gruppo interlocutore, necessita che quanto è stabilito nel patto collettivo, debba essere osservato nei singoli contratti individuali, imponendo che le regole determinate nei contratti collettivi sono inderogabili in peggio. Questo carattere è tipico del diritto del lavoro.

Inoltre, la necessità di proteggere il lavoratore e le condizioni in cui lavoro, fanno del diritto del lavoro un diritto non imparziale, e non neutrale.

La prima reazione degli ordinamenti a queste dinamiche, è di netto rifiuto.

Il primo provvedimento in materia di diritto di lavoro è il "Divieto Penale di Coalizione Operaia". È un provvedimento francese, che poi venne ripreso in altri paesi. Era l'esternazione del rifiuto degli ordinamenti statali dell'ideologia che il gruppo potesse intervenire nella contrattazione lavorativa. Alla violazione del divieto, seguiva come pena l'arresto.

Strano è che i primi ordinamenti a reagire a queste dinamiche, furono proprio gli ordinamenti considerati più democratici, Francia e Gran Bretagna, che con il loro atteggiamento repressivo nei confronti dei gruppi organizzati dei lavoratori, li privarono di diritti liberali.

Il pensiero giuridico liberale, si fonda sulla libertà contrattuale, di commercio, di scambio, di investimento, e tutto ciò che poteva impedire l'utilizzo del capitale, era visto come un limite ed opposizione al diritto contrattuale dell'imprenditore.

Con il tempo però, emergono altri elementi, non solo la "forza delle cose" ha il potere di imporre, ma anche la libertà contrattuale, per poter avere tutti gli effetti voluti, deve essere accompagnata dal principio "Pacta sunt Servanta", i patti devono essere rispettati, e di conseguenza, anche i contratti devono essere osservati.

Il diritto del lavoro altera le regole del gioco finora conosciute, e la negoziazione tra le parti, introduce anche in questo campo il corollario "Pacta sunt Servanta", in quanto non aveva senso parlare di contrattazione collettiva, senza intendere qualcosa in continua mutazione, in quanto il contratto collettivo è un patto elastico, e regola le condizioni di lavoro in modo continuo.

Il meccanismo della contrattazione, non fissa solo un minimo improrogabile, ma è un processo in continua evoluzione che mette in discussione ciò che ha stabilito precedentemente, producendo un continuo mutare delle condizioni di lavoro, sulla base dei mutamenti socio-economici.

La nuova corrente, si va fondando su due riconoscimenti:

La contrattazione collettiva, rappresenta il momento della pace, e del conflitto, senza il quale, le parti, non si muovono dalle proprie posizioni, e si ha contrattazione collettiva, quando si riconosce legittimità al conflitto sindacale.

Ma tutto ciò vale, se si accetta l'idea della Autoregolamentazione tra le parti.

Il diritto del lavoro, si affermerà, come Diritto statuale, quando gli ordinamenti giuridici capiranno il fenomeno del lavoro prestato in un'organizzazione lavorativa, creata per lo scopo di negoziare sulle condizioni di lavoro, e che il fenomeno deve essere regolato anche da leggi statali, e quando lo Stato interverrà per mitigare le situazioni di disagio che si verranno a creare.

I primi interventi su questa ideologia, furono diretti a limitare la libertà contrattuale dell'imprenditore, per cercare di migliorare le condizioni del lavoratore, ed eliminare lo sfruttamento lavorativo.

Come primo obiettivo, si limitarono le ore di lavoro, inizialmente per i fanciulli, poi per le donne, e infine per tutti i lavoratori.

La prima legge che limitava le ore di lavoro, è francese, risale al 1843, e limitava il lavoro dei bambini tra i 6 e i 12 anni, alle 10 ore giornaliere, (in Italia, una legge in materia si avrà solo nel 1902).

Da questo momento nasce il diritto del lavoro.

Provvedimenti successivi, riguardarono la donna:

Tutelava la condizione lavorativa della donna lavoratrice-madre;

Garantiva alle donne in gravidanza un periodo di non lavoro, che andava da 15 giorni prima del parto, ai 15 giorni successivi.

Queste limitazioni, accolgono la regola della inderogabilità, affermatasi con la contrattazione collettiva, e il principio della inderogabilità, viene accolto anche dall'ordinamento statale. Si ha così il Diritto del Lavoro Moderno.

Lo sviluppo successivo, è il dispiegarsi dei significati intrinsechi di questi meccanismi.

In tutto questo, l'Italia, arriva dopo.

Risale al 1902, il riconoscimento dell'inderogabilità dei patti collettivi, e l'imposizione di limiti lavorativi ai fanciulli.


Ancora oggi in Italia, è una materia giovane, il diritto del lavoro è ancora prodotto dalla legge statale, anche se molte regole sono state introdotte dalla contrattazione collettiva, e si ha un'osmosi di passaggio.


Nell'area della Pubblica Amministrazione, il contratto collettivo, può persino sostituirsi alla legge statale.

Molte regole sul lavoro, nascono con la giurisprudenza attraverso i casi proposti al Giudice, la cui interpretazione, è stata fondamentale, nell'evoluzione del diritto del lavoro. Si individuano quindi come soggetti produttori diritto in materia lavorativa:

Legge.

Contrattazione collettiva.

Giurisprudenza.


Il moderno diritto del lavoro è una materia estesa che si può distinguere in:

Diritto Sindacale: è parte del diritto del lavoro. Studia le relazioni tra lavoratori e organizzazioni rappresentative (Sindacati), e tra queste e i datori di lavoro.

Diritto del Lavoro, in senso stretto: è lo studio del contratto e rapporto individuale del lavoro. Oggi si discute se il carattere inderogabile sia un elemento che contraddistingue il diritto del lavoro.

Diritto della Previdenza Sociale: è relativa ai casi in cui il lavoro non è più svolto, perché è accaduto qualcosa che impedisce lo svolgimento dello stesso, nei casi in cui il soggetto dovesse rimanere senza lavoro, e senza reddito a causa di malattia, infortunio, vecchiaia, disoccupazione involontaria.


Si può quindi far risalire la nascita del diritto del lavoro alla caduta del divieto di coalizione.

Nel 1893, lo Stato italiano, si rende conto che non esistono gli strumenti conoscitivi del fenomeno, e che il diritto civile non è adatto a regolamentare questa materia.

Venne quindi istituito il Collegio dei Probiviri (Uomini Saggi), un collegio di persone che davano giustizia immediata in materia di diritto del lavoro, invece di attuare le procedure del rito civile. È un collegio di giudici non dotati di poteri nazionali, ma limitati ai casi che devono esaminare. Ne deriva poi il contratto di tariffa.

Nel 1900, in Italia, si scoprono le valenze del diritto del lavoro, e si riconoscendo che non può fare a meno delle organizzazioni sindacali, che saranno ammesse.

La regola lavoristica assume forza inderogabile.

Con il fascismo, lo sviluppo si blocca. Vengono eliminate le libertà sindacali, ma sono accettate le corporazioni favorevoli al regime, prevedendo, nel codice penale, pene fino a 2 anni di reclusione per gli scioperanti e fino a 4 per gli organizzatori. C'è quindi una risposta, negativa, di tipo autoritario in riferimento all'evoluzione del diritto del lavoro.

Con la costituzione del 1948, il diritto del lavoro subisce un salto qualitativo, dedicando alcuni articoli alla materia:

L'articolo 37, stabilisce la parità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

L'articolo 35, pone tutela al lavoro.

L'articolo 3 impone l'uguaglianza formale e sostanziale tra gli uomini. Stabilisce che l'uguaglianza sostanziale, impone l'obbligo dello Stato di eliminare gli ostacoli per garantire a tutti i cittadini, pari opportunità.

L'abbattimento degli ostacoli, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è un invito alla collaborazione tra Stato e lavoratori. La Costituzione riconosce quindi, che il ceto sociale dei lavoratori, è portatore di bisogni ed esigenze, che devono essere soddisfatte e tutelate dallo Stato stesso. Ha riconosciuto poi, funzionalità alle condizioni imposte per legge sul lavoro, consapevole che gran parte della materia, nasce però, dalla contrattazione tra lavoratore e datore di lavoro.


SCHEMA 1


1792. Francia. Legge Chaplier "Divieto di Coalizione Operaia".

1796. Gran Bretagna. Combination Act.


Segue un periodo di tolleranza:

1871. Caduta del Divieto in Gran Bretagna.

1871. Francia. Legge Rousseau.


Italia:

1864. "Divieto di Coalizione Operaia" (Codice Penale Sardo)

1889. Caduta del Divieto (Codice Zanardelli in vigore dal 1890).


Gli elementi fondamentali degli ordinamenti liberali sono rappresentati da:

Libertà individuale;

Libertà di commercio;

Pacta sunt Servanta.










Il diritto del lavoro si distingue in 3 fattispecie:

Diritto Sindacale;

Diritto del Lavoro in senso stretto;

Diritto della Previdenza Sociale.

La libertà sindacale, non sempre è stata riconosciuta, e non da tutti gli ordinamenti.

In Italia, caduto il divieto di coalizione operaia, nel periodo liberale, fino al 1922, non ci sono regole sulla libertà sindacale.

Segue poi un periodo in cui lo Stato detta regole ferree. Il Regime Fascista, dà tutti i poteri ai sindacati consoni al regime, stabilendo che in ogni settore lavorativo ci potesse essere un solo sindacato.


1924-1925: una legge attribuisce al prefetto il potere di sciogliere le Associazioni pericolose, imponendo quindi una riduzione delle libertà sindacali. Affidando al prefetto questo potere, per sciogliere un sindacato non c'era più bisogno del consenso dell'autorità giudiziaria.

1944: Cade il Regime Fascista.

1948: Entra in vigore la Costituzione.

L'articolo 39I della Costituzione, è molto conciso e si riassume nell'affermazione "l'organizzazione Sindacale è libera".

Esposito, nel 1954, ricordò che la pregnanza era tale da sottrarre la libertà sindacale ad ogni altro precetto.

La libertà sindacale ha molti profili nella Costituzione. È annoverato al nucleo delle libertà fondamentali, ed è una variante della libertà di pensiero.

PROFILI:

INDIVIDUALE: l'ordinamento ha voluto specificatamente il profilo particolare del diritto sindacale per evitare problemi di sorta. Il lavoratore, è portatore dei propri diritti sindacali, e deve essere libero di scegliere il proprio sindacato. Si tratta di una libertà in senso proprio, e significa che le scelte in materia sindacale non devono subire influenze, in materia sindacale, il soggetto può scegliere sia in modo positivo, che in modo negativo, scegliendo di non associarsi.

Nella programmazione anglosassone, ci sono varie clausole tra cui una che dice che il datore di lavoro, si impegna ad assumere per primi soggetti iscritti ad un sindacato, e a licenziarli per ultimi. In Italia, disposizioni di questo tipo, sono considerate discriminatorie, si va a tutelare quindi, anche il lato negativo della libertà sindacale.

L'ordinamento italiano, ha dato i mezzi per sostenere l'organizzazione sindacale dei lavoratori, stabilendo che, anche quelli non iscritti ai sindacati, possono utilizzare i benefici dell'organizzazione stessa. Ha previsto che il lavoratore può farsi rappresentare dal rappresentante sindacale di un'organizzazione in una controversia, dandogli mandato, e anche se il soggetto non è iscritto a nessun sindacato, questi è obbligato a rappresentarlo.

È facoltà del soggetto lavoratore di iscriversi ad un sindacato, fondarne uno nuovo, o restare al di fuori.

COLLETTIVA: ne esistono una varietà di forme, ma la più comune è quella che si fonda sullo schema associativo, per il quale è previsto uno statuto dei soci e un patrimonio. Le associazioni sindacali, possono essere temporanee, il tempo di uno sciopero, o permanenti. Con questo profilo l'articolo 39I arricchisce il sindacato di libertà organizzativa e di associazione.

LIBERTA' da INGERENZE del DATORE di LAVORO: l'articolo 39I è una regola immediatamente vincolante nei rapporti lavorati. Stabilisce che il datore di lavoro non può compiere atti che influiscono nella scena sindacale dei propri lavoratori (art. 17 Statuto dei Lavoratori). Inoltre il datore non può finanziare con la propria attività un particolare sindacato, in quanto il fatto re sindacale deve essere genuino.

Una parte della dottrina, nel secondo dopo guerra, ha sostenuto la necessità di un sindacato misto, formato da datori di lavoro e lavoratori ma questa teoria fu minoritaria e durò poco.

Il nostro ordinamento, prevede sia la libertà sindacale, che quella di sciopero, inteso come un diritto fondamentale del cittadino (art. 40 Costituzione). Riconosce inoltre la legittimazione del conflitto sindacale, sul quale si fonda il nostro ordinamento. L'organizzazione non può quindi essere mista in quanto rappresenta la propria componente e non deve essere influenzata.

L'articolo 17 dello Statuto, pone il divieto del Sindacato di Comodo. Nel caso in cui, un sindacato sia dichiarato di Comodo dopo la sua costituzione, e dopo aver posto in essere degli atti, questi saranno considerati nulli, i contratti collettivi saranno disapplicati e i rappresentanti sindacali, non avranno più tale qualità. Potranno continuare ad esistere come associazioni, ma non potranno perseguire finalità sindacali.

LIBERTA' dallo STATO: lo stato non deve approvare regole che limitino la libertà sindacale e le sue espressioni, e una eventuale legge che lo facesse, dovrebbe essere abrogata dalla Corte Costituzionale.

3-4. La libertà sindacale, in favore dei lavoratori e delle organizzazioni, crea uno scudo protettivo, che produce un ambito definibile di Autonomia sindacale non influenzabile da ingerenze esterne. Questa autonomia è piena e totale.

Tutto questo nasce nei rapporti tra capitale e lavoro, cioè tra la classe che gestisce i mezzi di produzione, e coloro che vendono la loro forza lavoro. Nella seconda metà del 900, le regole del diritto del lavoro, vennero estese anche al lavoro pubblico. Inizialmente si pensava che il lavoratore pubblico, non potesse scioperare, non creando il conflitto di interesse. Successivamente anche alla categoria dei dipendenti pubblici fu concessa la libertà di scioperare, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui tutti gli istituti del diritto del lavoro, trovano applicazione anche rispetto lavoratori pubblici.


SCHEMA 2

La Libertà Sindacale nella Costituzione e nello Statuto.

Art. 39I Costituzione, la parte vivente dell'articolo ha formula concisa ma densa di significati (qualcosa in più dell'articolo 18 Cost.).


Il fenomeno sindacale deve essere libero di crescere nel suo "se" e nel suo "come" (disegno sostanzialmente accolto in tutti gli ordinamenti liberal-democratici).


Libertà Individuale: diritto fondamentale di libertà (1, 14 Statuto).

Situazione giuridica - Universalità di direzione polivalente immediatamente vigente nei rapporti.


Libertà positiva e negativa (modello anglosassone (art. 15 Statuto)).


Libertà Collettiva: il fenomeno non si esaurì.

Inizialmente fa parte dell'Associazionismo, ma vive nel più ampio genere Organizzazione.

Medesima dignità tra il Grande Sindacato e Gruppi occasionali.

Libertà da ingerenze del datore di lavoro: contro ogni abuso e prevaricazione della controparte (17 Statuto).

Libertà da ingerenze del potere politico. Riparo contro il dispotismo politico.


Conformità:

Con i principi internazionali - Convenzione OIL 87/48;

Con i principi comunitari - Carte dei diritti sociali e fondamentali:

o      Legge del 9 dicembre 1989;

o      Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992;

o      Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.


Libertà Sindacale e impiego pubblico - difficoltà a far filtrare i principi di libertà sindacale nel pubblico impiego perchè è inaccettabile l'idea che possa esistere conflitto di interessi tra lavoratori e Pubblica Amministrazione.


Il Processo di Omologazione con il lavoro privato è abbastanza recente:

Tappe principali:

Riconoscimento del diritto di sciopero;

Ingresso dello Statuto nel pubblico impiego (legge 93/1983);

Privatizzazione del lavoro pubblico (D. Legislativo 29/1993).


Libertà Sindacale dei Datori di Lavoro.

L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro, è un fenomeno di risposta ai sindacati dei lavoratori.

I datori di lavoro possono però, a differenza che per i lavoratori, tutelarsi anche senza coalizzarsi in un gruppo, in quanto possiedono poteri manageriali per l'organizzazione dei fattori produttivi, e anche sul lavoratore.

La condizione del datore di lavoro, ha tutela nell'articolo 41 della Costituzione. Si ritiene che anche i datori di lavoro possono usufruire della libertà sindacale. Inizialmente, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro erano di tipo fiscale, ma poi con la contrattazione, collettiva, anche le organizzazioni dei datori di lavoro, hanno assunto caratteristiche e finalità sindacali. Il datore di lavoro può però tutelare la propria attività da se.


L'organizzazione sindacale, è in riferimento al territorio e all'azienda, e varia dalla Grande Confederazione, che ha potere nazionale e su tutte le categorie rappresentative, alla piccola federazione che può essere locale e temporanea.

L'articolo 39I della Costituzione, ha stabilito che, anche la forma elettiva dei rappresentanti sindacali, è libertà sindacale.


CHIMICI

TESSILI

METALMECCANICI

AGRICOLTORI



UILM FIOM

(CGIL)



In ogni settore lavorativo, i lavoratori, possono fondare un'associazione sindacale. Se altri soggetti appartenenti ad una stessa categoria lavorativa, vogliono fondare un'altra associazione, ciò gli è consentito dalla costituzione, potendo associarsi in piena libertà. Le associazioni di categoria, in gergo sindacale si definiscono federazioni, la riunione di tutte le federazioni, forma la confederazione, che è la somma delle associazioni di categoria.

Si hanno due tipi di sviluppo:

Orizzontale: modello organizzativo che si sviluppa tra le diverse categorie su di uno stesso piano.

Verticale: avviene sommando i diversi livelli organizzativi.

Esistono associazioni sindacali che rappresentano lavoratori tipizzati per una professione, e sono dette organizzazioni di mestiere.

Il sindacato è il frutto dell'insistenza collettiva dei lavoratori. Nasce in maniera spontanea, anche se gli ordinamenti statali sono contrari. Questa forma organizzativa è stata a lungo combattuta tra due tendenze:

Rifiutare le regole statali, mantenendo la forma spontanea.

Inserirsi nell'ordinamento.

L'articolo 39 della Costituzione, non ha però avuto totale esecuzione, ma limitatamente al primo comma. I comma 2, 3 e 4, non sono stati attuati.

Dopo essere stati ammessi dall'ordinamento statale, c'è stata da parte dei sindacati, la richiesta di riconoscimento di soggettività giuridica, a livello anagrafico.

Nell'assemblea costituente che portò alla costituzione, erano presenti anche rappresentanti sindacali, che vollero l'articolo 39.

I principali sostenitori di questo articolo furono Dossetti (Democristiano), Tognatti (Comunista) e Einaudi (Liberalista).

Al primo comma l'articolo 39 sancisce la libertà dei lavoratori di associarsi. Ma i sindacalisti vollero una maggiore operatività, attraverso il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico come soggetto vivo e operante.

Si inventarono il meccanismo previsto nei comma 2, 3 e 4 dell'articolo 39:

II comma: i sindacati possono chiedere la registrazione, a condizione unica che dimostrino che le regole interne di vita del sindacato, siano di tipo democratico (elezione dei dirigenti).

III comma: con la registrazione, i sindacati acquistano personalità giuridica.

IV comma: acquistano potere negoziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica era quindi subordinato alla dimostrazione di democraticità del sindacato.

Dopo la promulgazione della costituzione, i rappresentanti sindacali che avevano voluto il riconoscimento, ne impedirono l'attuazione, soprattutto Grandi, Pastore che era presente nell'Assemblea Costituente.

L'unico sindacato che non si è mai dichiarato ostile all'articolo 39, è la CGL perché essendo molto sviluppato era sicura che il suo ruolo organizzativo non sarebbe diminuito. La ragione dell'articolo 39 della Costituzione, risale alla storia della libertà sindacale, ma poi le organizzazioni sindacali, si rendono conto che il meccanismo dell'articolo 39, è un trabocchetto. Già il primo comma tutela la libertà sindacale, garantendone l'autonomia dallo stato. La parte restante, permette invece allo Stato di intervenire nelle questioni interne del sindacato, tramite l'accertamento della democraticità interna.

Attraverso il controllo, si conferiva ad un'autorità statale il potere di verifica concreta di democrazia rappresentativa e di poter interferire nell'organizzazione dei sindacati, che si opposero all'attuazione dell'articolo, scoprendo che la Costituzione, tutelava e garantiva già la libertà sindacale, ottenendola già con il solo primo comma del 39 e con il 40, e si convincono che non hanno bisogno del riconoscimento.

L'attività sindacale, fruisce solo del riconoscimento ottenuto da una situazione di fatto (l'articolo 36 del codice civile ne individua le regole).



L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, stabilisce che è vietato reprimere la libertà sindacale del lavoratore, ad opera del datore di lavoro. In tal caso, il giudice, può emettere un decreto immediatamente esecutivo, tramite il quale dispone la cessazione del comportamento antisindacale.

Questa disposizione, riconosce all'associazione sindacale, la partecipazione attiva.

Il datore di lavoro, ha un carattere tipico, l'effettività, che indica ciò che importa è che la tutela sia concreta.

È stato quindi abbandonato il problema del riconoscimento, in quanto, anche senza personalità giuridica, il sindacato può compiere atti, e i rappresentanti sindacali, possono partecipare al processo in qualità di attore, se il processo ha finalità sindacali.

Pluralismo sindacale: indica che il numero dei sindacati presenti nell'ordinamento è in numero molto alto, tendente all'infinito, infatti, non esistono solo i grandi sindacati, ma ce ne sono anche di molto piccoli, ma tutti, sono riconosciuti dall'ordinamento come organizzazioni sindacali allo stesso modo.

Inoltre, non tutte le organizzazioni sindacali, assicurano il medesimo grado di tutela, in quanto, opera nei confini della situazione in cui si trova ad esistere, operando nel solo settore in cui si trovano a vivere.


Negli ultimi decenni, è sorto il problema di classificare i sindacati.

CRITERIO SELETTIVO COSTITUZIONALE: già nella Costituzione si trova una prima ipotesi classificatoria. L'articolo 39, prevedeva che i sindacati registrati, e quindi dotati di personalità giuridica, potessero stipulare contratti collettivi con efficacia generale. Questa disposizione, si applica anche ai soggetti non iscritti al sindacato. Il potere di impegnare anche i soggetti no iscritti, secondo la costituzione, è riservato solo ai sindacati con personalità giuridica: si ha quindi un primo criterio di classificazione. Questo criterio, non è però attivo a causa dell'inattuazione del meccanismo previsto dall'articolo 39.

CRITERIO della RAPPRESENTATIVITA': il legislatore, non avendo attuato il meccanismo dell'articolo 39 della costituzione, ha inizialmente ignorato il problema di una ripartizione e divisione dei sindacati. L'esigenza di una divisione, si è posta con l'istituzione del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) e con la nomina dei membri che ne avrebbero dovuto far parte. Questo organo, funziona come esperto del legislatore in materia economica e lavorativa, ed è composto dai rappresentanti del mondo del lavoro e dell'economia. Al momento della nomina dei rappresentanti del mondo del lavoro, il legislatore, si è posto il problema di quali rappresentanti vi dovessero partecipare. Si introdusse il criterio della rappresentatività, un criterio che in Francia risale ai primi anni del 900. Con questo criterio, si individuava il sindacato con maggiore rappresentanza e questi, venivano scelti per far parte del CNEL.

La rappresentatività, differisce dalla rappresentanza:

o      Rappresentanza: è un concetto che fa riferimento all'attività svolta nei confronti dei soggetti di riferimento (firmando un contratto collettivo, si esercita la rappresentanza di un sindacato nei confronti degli associati).

o      Rappresentatività: è la potenzialità della rappresentanza (credito dell'organizzazione, di saper rappresentare il proprio gruppo di riferimento). Indicando la rappresentatività di un'organizzazione, il legislatore si occupa di segnalare i soggetti sindacati più indicati per lo svolgimento di determinate finalità.

Con il criterio della rappresentanza, il legislatore individuò i soggetti che potessero far parte del CNEL. Furono nominati come membri, i rappresentanti delle Confederazioni sindacali, e il CNEL, fu composto maggiormente da rappresentanti di CISL, e UIL, dal lato del lavoro. Questo criterio è stato individuato come un criterio di natura politica, perchè, scegliendo i soggetti con maggiore rilevanza giuridica, non sono state applicate norme giuridiche. Una volta individuato il criterio della rappresentatività, sorse per il legislatore, il problema di individuare quali soggetti potessero fregiarsi del termine "Confederazione", e che non lo fossero solo a livello letterale.

Si tentò di ricorrere ad un criterio numerico, con una soglia minima di iscritti, oltre la quale si aveva il titolo di maggiore rappresentatività. Su questo criterio si sviluppò una critica già al momento dell'attuazione dell'articolo 39, in quanto fu proposto sempre in riferimento alla concessione della personalità giuridica. Già allora si individuò in questo criterio un doppio problema, conteggio del numero degli iscritti, e veridicità dei conteggi. Questo criterio fu abbandonato già negli anni 50, e anche se fu ripresentato al momento della nomina dei membri del CNEL, fu un'ipotesi da subita ritenuta non attuabile.

La definizione di confederazione su base numerica non fu possibile quindi negli anni 60-70. Gli anni intorno al 68, sono conosciuti come anni di confusione sociale densi di cambiamenti. In questo periodo, il socialismo, propose il miglioramento della vita sociale, istituendo il diritto allo studio, e una tutela della salute più concreta. Questo frammento sociale, è guidato dal movimento sindacale, che si pone alla testa del cambiamento, lottando per il riequilibrio della società. Il movimento sindacale di questo periodo era caratterizzato dal forte potere di 3 confederazioni sindacali, chiamate la "Triplice", formata da CGL, CISL e UIL. Queste 3 confederazioni, avevano sostanziale, e quasi totale, potere di guida nei cambiamenti sociali.

Risale a questo periodo il varo dello statuto dei lavoratori che riconosce il diritto dei lavoratori di darsi delle rappresentatività nei luoghi di lavoro. Queste rappresentatività, erano già presenti prima dello statuto, ma erano concesse, solo sulla base del contratto collettivo, e d'accordo con il datore di lavoro. L'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, ha stabilito invece, che tutte le unità lavorative con più di 15 dipendenti, possono darsi una rappresentanza interna, costituendo rappresentanze sindacali aziendali interne, nell'ambito più ampio delle organizzazioni sindacali, usufruendo del loro supporto e sostegno. L'articolo, fissa i 2 parametri per aversi la rappresentanza aziendale:

o      Deve essere costituita su iniziativa dei lavoratori;

o      Con il sostegno dei sindacati.

Il criterio rappresentativo è di genere storico-politico, continuando a pensare che la confederazione costituisca la maggioranza rappresentativa.

Questo meccanismo negli anni 70 andava piuttosto bene, perché la realtà sindacale aveva un ruolo guida non misurabile con parametri politici.

È intervenuta quindi la giurisprudenza che ha dato la definizione di confederazione individuandone i 3 elementi essenziali:

Non è sufficiente definirsi tali;

Deve essere presente, almeno tendenzialmente, su tutte le categorie del lavoro subordinato;

Deve essere diffusa su tutto il territorio nazionale.

Negli anni 80, le grandi confederazioni, per motivi politici, cominciarono ad entrare in conflitto tra loro diminuendo la loro rappresentatività, sviluppando un fenomeno di fuga dalle confederazioni.

Nel 1995, ai cittadini, fu proposto un referendum abrogativo, in relazione al criterio di maggioranza rappresentativa, che si riteneva in conflitto con l'articolo 39 della costituzione. Con questo referendum si propose sia l'abrogazione totale che la parziale dell'articolo. Quella totale fu respinta, facendo rimanere in vigore il diritto di darsi rappresentanza nei luoghi di lavoro. Con la vigente normativa, se il datore di lavoro si oppone, va in condotta anti-sindacale, se invece fosse stato abrogato l'articolo 19 dello statuto, il datore di lavoro poteva opporsi alle rappresentanze aziendali, senza pericolo di incorrere in un illecito. Queste rappresentanze hanno efficacia relativamente al luogo di lavoro.

Il criterio della maggioranza rappresentativa, ha un risvolto, in quanto potrebbe generare il pericolo di lasciare la contrattazione nelle mani del datore di lavoro che se non accetta di negoziare con un determinato sindacato, questo non avrà mai maggioranza rappresentativa, il datore di lavoro ha potere di scelta.

Nel 1991,le 3 confederazioni, hanno stipulato un protocollo, per restituire rappresentanza nei luoghi di lavoro, e per far sì che queste, siano riconosciute dai lavoratori, come unico rappresentante nei rapporti con il datore di lavoro, all'interno dei luoghi di lavoro, fondando l'RSU (Rappresentanza sindacale unitaria), che è un accordo intersindacale, divenuto poi oggetto interconfederale con l'accordo con Confindustria nel 1993.

Il decreto legislativo 165/2001, ha previsto che le RSU siano elette anche nei luoghi di lavoro pubblico. È a scadenza triennale, è eletto con forma elettorale proporzionale ai voti ricevuti, liberi e segreti, e le liste sono presentate dalle organizzazioni sindacali. Vengono contati i voti ottenuti dai sindacati nell'RSU, e si stabilisce la rappresentanza confederale.

Il criterio di maggioranza è il criterio che individua i negoziatori nelle vicende collettive.

Il trattato di Roma del 1957, non riconosceva regole sulla politica sociale.

Questa, nasce con obiettivi economici, e il lavoro, è incluso solo come libera circolazione dei lavoratori all'interno dei paesi membri.


Con l'espandersi del potere comunitario, nell'ottica della libera concorrenza, si capisce che serve non solo facilitare lo scambio delle merci, ma bisogna anche porre le imprese su di uno stesso piano di parità. L'impresa deve essere posta in posizione di parità rispetto all'impresa di altri paesi.

Sulla base di questa ideologia, si è voluto perciò realizzare una comunione di regole anche sul lavoro.

Lo sviluppo della politica sociale, si basa sulla necessità di una eguale concorrenza.

Negli anni 80, c'è stata un'accelerazione dei temi.


Il contratto collettivo, è frutto della rivoluzione industriale tra i 2 ceti portatori di interessi sociali. Ne nasce il diritto sindacale.

È inizialmente conflitto sociale, solo successivamente, diventa politico, e può correre sia da una parte che dall'altra:

Lavoratori = sciopero: rifiuto di prestare attività lavorativa dovuta per contratto;

Imprenditori = serrata: è la chiusura dell'azienda per impedirne l'entrata ai dipendenti per reagire a comportamenti eccessivi e dannosi per l'azienda, da parte dei lavoratori, o per costringerli a certi comportamenti.


Lo sciopero è considerato più importante della serrata, perché è collegata alla difesa del lavoro, ed è uno strumento portato a tutelare la parte più debole dal datore di lavoro.

Se nelle materie di politica sociale, è riconosciuta libertà sindacale, sullo sciopero, le fonti europee tacciono, sono inserite unicamente nel progetto di costituzione europea.

Questa materia, incide nel rapporto di lavoro, costituendo un effetto dirompente nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro.


Inizialmente, si aveva un atteggiamento preclusivo, vietando la coalizione operaia.

Segue poi un atteggiamento di tolleranza e un allentamento delle norme, e viene concessa la libertà di sciopero sul piano penale, non costituendo più un reato, ma rimane vigente la responsabilità civile, con la sanzione.

In un momento successivo, è riconosciuta allo sciopero, funzione positiva, data la presenza nella costituzione.

Sviluppo Graduale

 
Repressione totale;

Repressione parziale (Resta la responsabilità civile)

Riconoscimento del diritto di sciopero.




SCHEMA 3

Il contratto collettivo come fonte nell'UE


Art. 139 del Trattato di Amsterdam: le parti sociale, a livello europeo:

Nelle materie dell'articolo 137, possono stipulare accordi da attuare secondo la prassi nazionale.

Possono  chiedere congiuntamente che l'accordo diventi direttiva.


Art. 137 T.: il contratto collettivo nazionale, di categoria, può essere, su richiesta congiunta delle parti sociali, il mezzo per attuare le direttive nelle materia di cui ai comma 2 e 3.


Contratto d'Impresa Europeo: nelle imprese sovrannazionali, dove sia stato costituito il CAE (Consiglio Aziendale Europeo), è stipulabile un contratto aziendale sovrannazionale, impegnativo per le singole imprese affiliate alla casa madre (anche se poste in Stati diversi) e per la singole organizzazioni sindacali nazionali, ivi comprese le RSU.



Oggi lo sciopero è l'esercizio di un diritto, ed è riconosciuto come tale, dall'articolo 40 della costituzione.

Si è avuta una parentesi negativa nel periodo in cui era in vigore il regime fascista, fino alla costituzione del 1948.

L'articolo 40, è collegato all'art. 3 , che abilita i lavoratori a partecipare al programma di abbattimento degli ostacoli per assicurare eque condizioni di vita dei soggetti.

Lo sciopero non può essere inteso solo come mezzo per difendere e tutelare la posizione lavorativa, ma anche come mezzo per le scelte di macroeconomia, vita eco-politica del paese.

Va esercitato sulla base della regolamentazione ordinaria = Riserva di legge.

Di fronte a questo silenzio della legge, interviene la giurisprudenza.

Nasce per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, attuato con il miglioramento delle retribuzioni. Sono condizioni per la legittimità:

Deve essere diretto contro il datore di lavoro;

Deve comportare astensione totale e continuativa dal lavoro;

Il danno deve essere compensato con le mancate retribuzioni.

Si verifica allora il collegamento tra l'art. 3 e il 40 della costituzione.

La corte costituzionale, con 2 sentenze significative ha teorizzato la materia.

La sentenza 290/74, ricorderà che lo scioperò è un diritto particolare, non è istituto civilistico, e non soggetto all'inadempimento. È garantito costituzionalmente, per tutelare il lavoratore e farlo partecipe della vita del paese (art. 3 Cost.).

L'articolo del Codice Rocco, viene così abrogato per incompatibilità con la costituzione.

La sentenza 711/80, indica l'avvertimento da parte della coscienza sociale dell'azione sindacale.

Esistono vari tipi di sciopero che erano definiti anomale, ma ora vengono tollerate.

Limite allo sciopero è la tutela di un interesse che ha eguale diritto di protezione.

Lo sciopero è un interesse dei lavoratori, protetto dalla costituzione e potrà attenuarsi solo in situazioni giuridiche altrettanto forti e tutelate dalla costituzione.

Negli anni 70, c'è stato il riconoscimento dello sciopero politico, che non è uno strumento di lotta politica per la giurisprudenza, ma un mezzo per tutelare l'interesse dei lavoratori.

Lo sciopero diretto a rovesciare l'ordinamento costituzionale, è dichiarato illegittimo, e non è ammesso dall'ordinamento.

Non è invece ritenuto illegittimo, se tende a limitare l'attività degli organi di volontà popolare.

Perché sia legittimo deve essere diretto ad un interesse legittimo dei lavoratori.

In via di principio non è riconosciuto lo sciopero politico.

I risultati della corte costituzionale indicano i nuovi significati dello sciopero:

Tutela del lavoratore;

Miglioramento delle condizioni di lavoro.

Verso il datore di lavoro il conflitto sindacale (di qualunque forma) sarà legittimo fino a quando non pone in pericolo l'interesse all'iniziativa economico privata.

La cassazione, si incarica di individuare la misura di quando scatta il danno grave all'iniziativa economica privata.

Distingue:

Danno alla produzione: sciopero legittimo che porta un danno economico ad datore di lavoro. Il comportamento è tutelato dall'articolo 40 della costituzione.

Danno alla produttività (Capacità di produrre): è forte e scardina il complesso dei fattori organizzati per lo scopo produttivo. È illegittimo perché va contro l'articolo 41 della costituzione, ponendo in pericolo lo scopo dell'impresa, non permettendo al datore il libero esercizio dell'iniziativa privata.

Il silenzio del legislatore in materia, è dovuto allo scontro tra capitale e lavoro, il risultato sta nei rapporti di forza tra le parti (datori e lavoratori), perché uno sciopero talmente forte da scardinare l'impresa, sarebbe una scelta contro i lavoratori stessi, perché significherebbe la perdita del lavoro stesso, si tenta di tutelare l'interesse di entrambe le parti, inquadrando l'impresa come produttiva di disponibilità lavorativa.

Anche negli anni 60-50, nei grandi scioperi, portati avanti dal sistema industriale, si dà vita a squadre di lavoratori che durante lo sciopero controllavano che i macchinari non venissero danneggiati.




SCHEMA 4

Il conflitto sindacale

Tradizionalmente tra datori di lavoro e lavoratori tramite 2 strumenti

Sciopero e Serrata.

Sciopero = Mezzo di lotta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

In passato avvertito anche come strumento per verificare il consenso tra lavoratori e il sindacato.

Vari apprezzamenti degli ordinamenti statuali durante l'evoluzione storica.

Repressione penale;

Neutralità dello stato;

Riconoscimento positivo.

Queste 3 fasi possono anche accavallarsi.

In Italia oggi la 3° fase - articolo 40 della Costituzione.

Lo sciopero è un diritto costituzionale protetto;

Collegamento con il ruolo dei lavoratori nel cambiamento degli equilibri economici, sociali, e politici (art. 3 Costituzione motore costitutivo per rompere le in castrazioni della società).

Problema dei limiti fondamentali sopravvive la disciplina repressiva del Codice Rocco.

Silenzio del legislatore e allora dottrina e giurisprudenza elaborano varie teorie:

Interni o essenziali;

Esterni.

Sarebbero da rinvenire nella nozione e nella funzione del diritto:

Lo sciopero diretto solo contro il datore di lavoro;

Lo sciopero come astensione totale o continuativa dal lavoro;

Il danno provocato dallo sciopero è compensato dalla trattenuta della retribuzione;

Forma anomale di sciopero (a scacchiera, a singhiozzo);

Tutta questa costruzione viene via via smantellata dalla corte costituzionale (sentenza 31/69, 222/76).

E' sciopero ciò che viene così avvertito dalla scienza sociale ( cassazione 711/80), purché si tratti di astensione dal lavoro;

Legittimità allo sciopero politico (art. 503 sent. 290/74, art. 504 sent. 165/83);

Unico limite allo sciopero è un interesse altrettanto degno di protezione e garantito dalla costituzione.

Tutte queste situazioni giuridiche (d. o interesse protetto dalla costituzione) che integrano i diritti o interessi essenziali.

Verso il datore di lavoro:

La libertà di iniziativa economica privata (art. 41 cost.)

Distinzione tra danno alla produttività e danno alla produzione.

Lo sciopero controre imprese pubbliche, non danneggia il datore di lavoro, ma i cittadini che usufruiscono del servizio, che sono a loro volta lavoratori.



SCHEMA 5

Disciplina dello sciopero


L'opposizione del movimento sindacale all'intervento del legislatore, si attenua man mano che:

La costituzione libera il campo di tutte le pastoie delle prime teorizzazioni;

Si afferma nella società il prestigio delle organizzazioni sindacali;

Il conflitto sindacale del pubblico impiego coinvolge sempre più i cittadini terzi.


Nell'ambito privato il tema trova il suo punto di equilibrio nel fatto che entrambe le parti hanno interesse a mantenere in vita l'azienda.

Nel pubblico invece, questa consapevolezza, può mancare perché:

La disponibilità di risorse appare infinita;

Ciò alimenta richieste sempre nuove e corpose;

Spuntano nuove organizzazioni sindacali in concorrenza tra loro, e quindi disponibili ad assecondare richieste corporative ma costose per l'erario.


Si afferma l'esigenza di una regolamentazione basata su regole precise e non sul semplice rapporto di forza datore di lavoro e lavoratore.


Anni 70:

Nei trasporti e sanità nasce la stagione dell'autoregolamentazione sindacale unilaterale o patrizia;

Prassi che il legislatore del 1983 (art. 11) cercherà di implementare riservando le partecipazioni alle trattative, solo alle organizzazioni sindacali che depositassero i cosiddetti codici di pace.


Debolezza di questo tentativo:

Le regole impegnano solo coloro che se le sono date, non altre eventuali organizzazioni;

Il rispetto delle regole si fonda sulla buona volontà delle parti. Mancano sanzioni efficaci.





SCHEMA 6

Legge 146/90 rivisitata dalla legge 83/00


La delimitazione dell'area per l'esercizio del diritto di sciopero, si regola su nozioni elencate dalla corte costituzionale.

Interesse Essenziale (art. 1

Servizio Essenziale (art. 1

Prestazione Essenziale (art. 2

Queste sono stabilite con accordi tra le parti in mancanza la commissione di garanzia (art. 13), delibera una regolamentazione provvisoria.

Soggetti obbligati

Lavoratori e le loro organizzazioni sindacali;

Lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori e le loro organizzazioni (art. 2 bis);

Enti erogatori di servizi e i loro dirigenti.

Modalità di esercizio

Comunicazione del termine di preavviso (almeno 10 giorni), contestuale della durata, modalità di attuazione e delle motivazioni.

Procedure di raffreddamento o di conciliazione obbligatoria per le parti, stabilite con accordi collettivi.

Dovere di collaborazione degli enti. Essi devono, previ accordi collettivi:

Predisporre le misure idonee per l'erogazione, es. periodiche (art. 2

Indicare intervalli minimi tra uno sciopero e l'altro (art. 2

Revoca spontanea non giustificata da accordo o da intervento della Commissione di Garanzia o dell'autorità di precettazione.

Forma sleale di azione sindacale (art26), da luogo alle sanzioni di cui all'articolo 4.

Legittimazione processuale attiva per le associazioni degli utenti contro:

Organizzazioni sindacali dei lavoratori con condotta sleale (art. 7 bis).

Enti erogatori di servizi per difetti di informazione.

Sanzione: pubblicazione a spese del responsabile della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti.

Ordine di Precettazione: art. 8.

Pregiudizio grave e irreparabile ai diritti della persona.

Autorità: Presidente del Consiglio (o ministro delegato) per controversia nazionale o internazionale;

Prefetto per controversia regionale.       

Ordinanza di Precettazione

differimento dall'astensione collettiva ad un'altra data;

unificazione di più astensioni collettive;

misure idonee di erogazione del servizio anche su possibile indicazione della Commissione di Garanzia;

Almeno 48 ore prima dello sciopero e dopo un rapido tentativo di conciliazione tra le parti;

Pubblicità: comunicazione nominativa ai soggetti interessati


La legge 146/90, individua 3 elementi fondamentali:

Interesse essenziale;

Servizio essenziale;

Prestazione essenziale.

Questa legge non si riferisce però ai servizi pubblici essenziali, ma di tutti i servizi essenziali, sia alla clinica privata, che all'ospedale pubblico.


I lavoratori se svolgono lavori essenziali, sia pubblici che privati, vanno incontro a determinate limitazioni, che riguardano anche gli enti erogatori di servizi, e i loro dirigenti.

La legge 83 del 2000, ha modificato quella del 1990, n° 146, ricomprendendo nella categoria, anche i professionisti, i piccoli imprenditori e le loro associazioni, anche i gruppi organizzati degli imprenditori che vogliano attuare una forma di sciopero, se svolgono un'attività di carattere essenziale, sono sottoposti a limitazioni.


L'appartenenza di un soggetto ad un ceto sociale protetto, ha la tutela dei propri interessi. Lo sciopero è autotutela, ed è riconosciuto dall'ordinamento come difesa di un soggetto debole (articolo 3 della Costituzione). Questa tutela, va al di là del lavoro subordinato.


La legge del 1990, introduce nuove modalità di esercizio del diritto di sciopero.

Prima del 1990, il gruppo organizzato poteva essere contestuale allo sciopero, dopo la legge 146, si pongono dei limiti alla libertà di sciopero. Stabilendo principi e modalità diverse per le categorie individuate.


Novità:

Termine di preavviso di almeno 10 giorni dalla data prevista per lo sciopero. I promotori, non possono attuare immediatamente lo sciopero, ma devono comunicarlo ai datori di lavoro e agli utenti del servizio. Insieme al preavviso si sancisce l'obbligo di indicazione della durata e le motivazioni e modalità di attuazione.


Prima della rivisita della legge, nel 2000, lo sciopero spesso veniva dichiarato, e poi annullato durante il preavviso: l'effetto dirompente c'era ugualmente, ma senza lo sciopero effettivo. Attuando la minaccia di sciopero, questo non c'era, ma si verificava ugualmente il disagio desiderato.

La legge del 2000, stabilisce che la revoca spontanea, non giustificata dalle varie autorità, comporta una pratica sleale della libertà sindacale e dà luogo alle sanzioni previste per lo sciopero illegittimo. Con l'introduzione di questa sanzione, le organizzazioni sindacali, possono essere condotte in giudizio dalle associazioni degli utenti, per pratica sleale. Si è voluto bilanciare, con questa legge, l'interesse dei lavoratori allo sciopero, e quello dei consumatori all'utenza.


Nei patti che individuano prestazioni essenziali, devono essere contenute le previsioni in tema di Raffreddamento in tema di controversie. Con la procedura di raffreddamento, in un determinato settore, prima di arrivare allo sciopero, occorre aver praticato la procedura, e solo in seguito è legittima la proclamazione dello sciopero.


Anche gli enti erogatori di servizi, hanno il dovere di collaborazione. Questi enti devono predisporre le misure idonee per evitare lo sciopero. Il loro compito primario, deve essere l'erogazione dei servizi essenziali.


Gli enti di erogazione, hanno il dovere di informazione, appena ricevuto il preavviso, verso gli utenti, ed entro 5 giorni, affinché ai consumatori, possa esser recato meno danno possibile durante lo sciopero. Gli enti che non esercitano il dovere di informazione, possono essere chiamati in giudizio dalle associazioni dei consumatori per condotta sleale.


La commissione di garanzia, ha il compito di emettere un parere di idoneità sul livello delle prestazioni essenziali durante gli scioperi. Se la proposta dell'organizzazione sindacale che propone lo sciopero, non è sufficiente, invita le parti a riesaminare la proposta. Se le parti non apportano modifiche, può emettere un regolamento provvisorio in vigore fino a quando le parti non soddisfino le condizioni della commissione. Inoltre, delibera sulle sanzioni da applicare per le violazioni della legge 146/1990.


Ordine di Precettazione: il Presidente del Consiglio, o il Prefetto,a seconda della controversia, possono emettere ordine di non sciopero se si possono ledere con pregiudizio grave, i diritti della persona. L'autorità, in tal caso, deve esprimere l'ordine di precettazione, comunicata ai lavoratori interessati, diretta a consentire misure idonee di erogazione del servizio.















SCHEMA 6

Legge 146/90 rivisitata dalla legge 83/00


La delimitazione dell'area per l'esercizio del diritto di sciopero, si regola su nozioni elencate dalla corte costituzionale.

Interesse Essenziale (art. 1

Servizio Essenziale (art. 1

Prestazione Essenziale (art. 2

Queste sono stabilite con accordi tra le parti in mancanza la commissione di garanzia (art. 13), delibera una regolamentazione provvisoria.

Soggetti obbligati

Lavoratori e le loro organizzazioni sindacali;

Lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori e le loro organizzazioni (art. 2 bis);

Enti erogatori di servizi e i loro dirigenti.

Modalità di esercizio

Comunicazione del termine di preavviso (almeno 10 giorni), contestuale della durata, modalità di attuazione e delle motivazioni.

Procedure di raffreddamento o di conciliazione obbligatoria per le parti, stabilite con accordi collettivi.

Dovere di collaborazione degli enti. Essi devono, previ accordi collettivi:

Predisporre le misure idonee per l'erogazione, es. periodiche (art. 2

Indicare intervalli minimi tra uno sciopero e l'altro (art. 2

Revoca spontanea non giustificata da accordo o da intervento della Commissione di Garanzia o dell'autorità di precettazione.

Forma sleale di azione sindacale (art26), da luogo alle sanzioni di cui all'articolo 4.

Legittimazione processuale attiva per le associazioni degli utenti contro:

Organizzazioni sindacali dei lavoratori con condotta sleale (art. 7 bis).

Enti erogatori di servizi per difetti di informazione.

Sanzione: pubblicazione a spese del responsabile della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti.

Ordine di Precettazione: art. 8.

Pregiudizio grave e irreparabile ai diritti della persona.

Autorità: Presidente del Consiglio (o ministro delegato) per controversia nazionale o internazionale;

Prefetto per controversia regionale.       

Ordinanza di Precettazione

differimento dall'astensione collettiva ad un'altra data;

unificazione di più astensioni collettive;

misure idonee di erogazione del servizio anche su possibile indicazione della Commissione di Garanzia;

Almeno 48 ore prima dello sciopero e dopo un rapido tentativo di conciliazione tra le parti;

Pubblicità: comunicazione nominativa ai soggetti interessati



SCHEMA 7

Differenza con i media


Sanzioni (art. 4).

Lavoratoti: escluso il licenziamento.

Organizzazioni sindacali: trattenuta dei contributi e esclusione dalle trattative.

Lavoratori Autonomi e le loro Organizzazioni: multa da 5 a 50 milioni.

Dirigenti legali e i rappresentanti degli enti: idem.

Organizzazioni sindacali senza contributi: esclusione dalla partecipazione dalle trattative.

Per i loro rappresentanti legali: idem.


Su delibera della Commissione di Garanzia, (art. 4 quartier), ad istanza delle parti interessate, delle organizzazioni aventi autorità, ex art. 8, obbligo per i dirigenti e i legali rappresentanti di applicare le relative norme.



Condotta Antisindacale (Art. 28 Statuto)


Il datore di lavoro (priv. o pubb) risponde per violazione dei diritti sindacali.


Legittimazione attiva delle associazioni nazionali che vi hanno interesse.

Procedimento di urgenza: decreto immediatamente esecutivo del giudice unico - Tribunale Sezione Lavoro.


Serrata


Mezzo di lotta sindacale del datore di lavoro.

Svolgimento di attività sindacale per cui

Le disposizioni del Codice Penale (art. 502 e ss) sono da ritenere abrogate per incompatibilità con l'art 39 della costituzione.

Oggi = libertà di serrata

Comportamento lecito sul piano penale

Comportamento produttivo di responsabilità civile.

Il datore di lavoro la evita solo nel caso della serrata di ritorsione

Se l'azione dei lavoratori mette a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa ovvero in pericolo la situazione garantita dall'art. 41 della Costituzione.



Serrata.

È la chiusura del luogo di lavoro, da parte del datore, per motivi di conflitto sindacale.

È il mezzo contrapposto allo sciopero. Sono posti su di uno stesso piano, contrapposti, ed entrambi suscettibili di responsabilità civile.

Durante il fascismo, erano vietati allo stesso modo dal codice penale.

Le norme relative, sono state abrogate, ma la costituzione, disciplina sì lo sciopero, ma tace sulla serrata.

All'interno del conflitto sindacale, le parti non sono apprezzare alla stessa maniera, in quanto una è potente, mentre l'altra è più debole, e può solo vendere la propria forza lavoro, e si è scelto lo sciopero, come mezzo per stabilire un equilibrio tra i 2 soggetti, datore di lavoro e lavoratore.

La serrata è un comportamento lecito sul piano penale: le norme del Codice Rocco al riguardo, non state abrogate perché in contrasto con la libertà sindacale.

L'art. 39 dice che i datori di lavoro hanno libertà sindacale, ma i loro strumenti devono essere azionati, senza incontrare il divieto penale.

La costituzione, pur non citando la serrata, introduce una garanzia per lo sciopero considerato come mezzo di libertà sindacale.

Non si tratta di una semplice scelta neutrale, ma è una libertà garantita dalla costituzione, in quanto qualora il legislatore ordinario, volesse introdurre la sanzione penale, non potrebbe farlo, perché sarebbe anticostituzionale.

In passato è stata fatta la proposta di una legge, che da un lato riduceva la libertà di sciopero, e dall'altra reintroduceva la sanzione penale per la serrata: la proposta è stata rigettata perché incostituzionale.

È però produttiva di responsabilità civile, perché interrompe l'obbligazione del contratto di lavoro. Non è elevata a diritto, e fa nascere la responsabilità per inadempimento sul datore di lavoro, che produce il risarcimento del danno, stabilito da giudice in misura forfetaria, pari alle retribuzioni dovute nei giorni di chiusura ai lavoratori.

Qualora il lavoratore abbia il diritto di adempiere, perché svolge attività particolari, (il giornalista ha interesse a vedere pubblicato il suo articolo) può aver diritto ad un ulteriore risarcimento.

Il datore è esente da responsabilità civile solo nel caso della Serrata di Ritorsione. Si ha quando la chiusura è dovuta da comportamenti particolarmente violenti dei lavoratori, che sono sul punto di provocare danno alla produttività. In questo caso è autorizzato ad impedire l'accesso sul luogo di lavoro.

Sul piano giuridico, il datore di lavoro, non avrà però mai la certezza della liceità del proprio comportamento, perché la magistratura potrebbe riputarlo illecito.


La condotta sindacale.

È regolata dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. Si ha quando il datore di lavoro mette in pericolo, o limiti, l'esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero. è stata prevista una procedura d'urgenza, rapida, e il giudice del lavoro, entro 2 giorni, deve emettere un provvedimento immediatamente esecutivo, in cui dispone la cessazione del comportamento antisindacale.

Il datore si può opporre, in un processo vero e proprio, al provvedimento, che però resta immediatamente esecutivo.

Il potere di portare il datore di lavoro davanti al giudice, come responsabile di condotta antisindacale, è delle Associazioni nazionali (organizzazioni territoriali),m diffuse su tutto il territorio nazionale, nella figura della struttura provinciale.


SCHEMA 7

Differenza con i media

Sanzioni (art. 4).

Lavoratoti: escluso il licenziamento.

Organizzazioni sindacali: trattenuta dei contributi e esclusione dalle trattative.

Lavoratori Autonomi e le loro Organizzazioni: multa da 5 a 50 milioni.

Dirigenti legali e i rappresentanti degli enti: idem.

Organizzazioni sindacali senza contributi: esclusione dalla partecipazione dalle trattative.

Per i loro rappresentanti legali: idem.

Su delibera della Commissione di Garanzia, (art. 4 quartier), ad istanza delle parti interessate, delle organizzazioni aventi autorità, ex art. 8, obbligo per i dirigenti e i legali rappresentanti di applicare le relative norme.

Condotta Antisindacale (Art. 28 Statuto)

Il datore di lavoro (priv. o pubb) risponde per violazione dei diritti sindacali.

Legittimazione attiva delle associazioni nazionali che vi hanno interesse.

Procedimento di urgenza: decreto immediatamente esecutivo del giudice unico - Tribunale Sezione Lavoro.

Serrata

Mezzo di lotta sindacale del datore di lavoro.

Svolgimento di attività sindacale per cui

Le disposizioni del Codice Penale (art. 502 e ss) sono da ritenere abrogate per incompatibilità con l'art 39 della costituzione.

Oggi = libertà di serrata

Comportamento lecito sul piano penale

Comportamento produttivo di responsabilità civile.

Il datore di lavoro la evita [la responsabilità] solo nel caso della serrata di ritorsione.

Se l'azione dei lavoratori mette a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa ovvero in pericolo la situazione garantita dall'art. 41 della Costituzione.


DIRITTO DEL LAVORO

Contratto individuale di lavoro. È il rapporto indipendente di lavoro che lega il datore al singolo lavoratore.


Il lavoratore subordinato.

È il soggetto verso cui è diretto il diritto del lavoro, da cui ne dipende la nascita.

La nozione, deve raccogliere in sé la situazione in cui si trova il lavoratore subordinato:

È esposto ai poteri manageriali;

È sottoposto a soggezione giuridica. L'ordinamento vi ha un occhio di riguardo.


Nel contratto di lavoro, il debitore è il lavoratore. Il datore, è creditore, solo dopo che il lavoratore, ha eseguito la propria attività lavorativa. È un debitore particolare, perché non soddisfa l'obbligazione con il patrimonio, ma con la propria energia lavorativa: è personalmente implicato.

La subordinazione, serve a ricostruire, a livello giuridico, la soggezione in cui si trova il lavoratore subordinato. Questa subordinazione, non è solo economica, ma anche giuridica: è la proiezione di una situazione di soggezione economica e sociale.

L'ordinamento accoglie la nozione di soggezione solo a livello giuridico.


Esempi:

Il dirigente (alto), è lavoratore subordinato perché è esposto ai poteri manageriali del datore di lavoro. Dal punto di vista economico è forte, e lo è, anche a livello sociale.

Il calzolaio, non è subordinato (artigiano o lavoratore autonomo), ma non è un soggetto forte sul piano economico e sociale come lo è il dirigente.


L'essere lavoratore subordinato o autonomo, dipende da come l'ordinamento individua il modo con cui viene svolta.

L'art. 2094 cc, dice che è prestatore di lavoro subordinato, chi si obbliga, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera, sotto la direzione del datore di lavoro. L'attività del lavoratore, non dovrà essere gratuita, ma onerosa, quindi dietro corrispettivo di una retribuzione. (Il compenso è un elemento necessario).

Il lavoratore subordinato, esegue con il proprio lavoro, l'attività, e collabora nell'impresa, alle dipendenze, e sotto la direzione, del datore di lavoro.


Rapporto di lavoro subordinato - Elementi





Retribuzione   Collaborazione Dipendenze Direzione


Posizione del Lavoratore.

Collaborazione: l'adozione di questo vocabolo, è dovuta al regime fascista, e risponde all'ordinamento corporativo.

Esprime l'interesse del datore di lavoro a coordinare l'attività lavorativa dei dipendenti. Non è un socio di lavoro, in quanto i due soggetti, non condividono lo scopo finale; è una controparte del datore di lavoro, e il contratto individuale di lavoro, non coinvolge nella direzione, ma è un contratto portatore di interessi diversi: l'attività lavorativa, e la retribuzione. La collaborazione, è imposta al dipendente, come dovere, è un vincolo giuridico esaustivo, che vige anche nelle pause dal lavoro. È l'interesse dal datore a coordinare i dipendenti.

Dipendenza e Direzione: L'attività lavorativa, deve essere svolta secondo le modalità indicate dal datore di lavoro. Al lavoratore, si chiede l'applicazione delle modalità fissate dal datore di lavoro. Anche il dirigente, dovrà rispettare quanto a lui è stato indicato dal datore, e non può andare oltre le direttive indicate dal datore.

Il lavoratore è subordinato, quando esegue attività lavorative rispettando ciò che gli è indicato dal datore: l'attività lavorativa, appartiene al datore.

L'attività lavorativa subordinata, è destinata a durare nel tempo: sta ad indicare continuità giuridica, in quanto la messa a disposizione delle energie lavorative, dura nel tempo, per tutto il periodo concordato dal contratto. Il termine può essere:

Espresso.

Mancante (Contratto a tempo indeterminato).

Anche nelle pause dal lavoro, la continuità continua ad esistere, anche quando il lavoratore non lavora, è esposto agli effetti del potere manageriale (dovere di fedeltà). Sulla base di questo principio, il lavoratore, nelle pause, non può svolgere attività in concorrenza con il datore, e deve astenersi da comportamenti che potrebbero nuocere sul piano economico al datore. Sono tutti effetti dei poteri manageriali dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro, è il soggetto che ha il potere di comandare ed emettere direttive verso il lavoratore, sulla base del vincolo nascente dal contratto individuale di lavoro = VINCOLO GIURIDICO.

Il mancato rispetto dell'obbligo, comporta poteri decisionali: il licenziamento. Su questo punto di vista, il datore di lavoro, è anche giudice, perché ha potere di autotutela: quando il lavoratore non rispetta comandi e direttive, può applicare, in via diretta, la sanzione disciplinare. I poteri disciplinari sono di autotutela.

La subordinazione, è la soggezione giuridica in cui il lavoratore si trova, ed è, esposto all'obbligo di lavorare secondo le direttive della controparte pena subire le contromisure con l'esercizio delle sanzioni disciplinari.

La subordinazione, pone anche limiti, oltre i quali il datore non può esercitare il potere decisionale e di direzione. Il datore potrà ordinare ciò che vuole nei limiti dello svolgimento del lavoro. Il lavoratore è obbligato, nei limiti dell'obbligazione assunta. Tutti gli aspetti della vita del lavoratore con la società sono esterni alla soggezione giuridica. La subordinazione è quindi, soggezione giuridica, ma è anche limite al potere manageriale, e serve ad estrarre la persona del lavoratore dalla situazione lavorativa. Il lavoratore è un debitore che è coinvolto con la sua stessa persona nell'obbligazione assunta.


SCHEMA 8

Subordinazione

Art. 2094 cc:

Collaborazione = interesse del datore di lavoro al coordinamento dell'attività del debitore (=lavoratore subordinato);

Continuità giuridica = disponibilità delle energie lavorative del lavoratore in favore dell'impresa altrui.


Dai 2 elementi nasce il:

Vincolo Giuridico: la legge sull'impiego privato, accoglie la nozione del 2094 del cc, sul lavoro subordinato, che viene esplicitata anche se con qualche velatura del regime fascista.

È esaustivo anche nelle pause ovvero

Obbligo del lavoratore agli effetti del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro.


Obbligo del lavoratore di adeguarsi:

dovere di obbedienza (art. 2104 cc);

dovere di fedeltà (art. 2105 cc).


Mancato rispetto dell'obbligo:

Esercizio legittimo del potere disciplinare e di licenziamento da parte del datore di lavoro.


Circostanze 'spia': (indici empirici usati dalla giurisprudenza).

Luogo della prestazione;

Proprietà delle materie prime;

Orario di lavoro predeterminato;

Modalità del corrispettivo (misura fissa, scadenza fissa).


Subordinazione come limite:

Al coinvolgimento della persona del lavoratore (Tit. II St.);

All'esercizio legittimo dei poteri datoriali.


Lavoratore publico - valgoo le medesime regole dopo la 'privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico' (d. legisl. 29/1993 nella versione aggiornata dal d. legisl. 165/01).


Autonomia

(Vedi Lez. Dir. Lav. III)


Art. 2222 cc - Obbligo di fornire un 'risultato'.

- Interesse del creditore/committente = aspettativa alla produzione di risultato.

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