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Come ho evidenziato all'inizio del capitolo la vittima si è da sempre trovata in una posizione di secondo piano rispetto all'autore del reato. Il nuovo pensiero riparativo parte da un'idea radicalmente diversa, ossia ricondurre la vittima ad un posto principale, declassando invece la posizione dello Stato ad un ruolo secondario.
Anche la dottrina ha da sempre trascurato il soggetto passivo del reato considerando il reato come comportamento diretto nei confronti dello Stato ( Scuola classica) e concentrando tutta l'attenzione sul reo, che secondo una definizione datane nel 1939 da Maggiore era colui che 'con la sua azione criminosa, disobbedisce alle leggi dello Stato, lo ferisce nella sua dignità e autorità, viene meno al suo dovere di fedeltà. Ogni delitto è in definitiva un delitto di fellonia, un crimen lesae majestatis'. Anche per la Scuola Positiva, pur partendo da premesse diverse, il reato, poiché prodotto da fattori sociologici, psicologici o biologici, merita attenzione, ma nella persona del suo autore per un recupero a vari livelli. Viene sacrificata anche in questo caso la vittima.
Tale constatazione ha portato ad una continua sensibilizzazione nei confronti del problema, nascente sia dal fatto che tutt'oggi le uniche parti in causa del processo penale sembrano innaturalmente essere il reo e lo Stato, ma anche dalla sempre crescente sfiducia nel sistema giudiziario e nelle sue capacità riduttive del fenomeno criminale[1].
I primi studi relativi al ruolo della vittima risalgono al 1948, anno in cui viene fatta tradizionalmente nascere quella branca della criminologia chiamata, per i diversi obiettivi, vittimologia,[2] la quale aveva però ad oggetto soltanto il ruolo della vittima nella commissione del reato, ovvero il suo contributo allo stesso. Oggi viene affrontato il problema della vittima sotto una luce diversa, guardando non più al suo contributo nella fattispecie criminosa, ma focalizzando invece l'attenzione alle sue necessità, tentando di alleviare la situazione con interventi a questo finalizzati (nuova vittimologia) . In questa nuovo sentire muta la posizione della vittima, che viene posta in una posizione che sembrava non spettargli, cioè al centro della vicenda come naturalisticamente sarebbe senza l'intervento dell'istituzione statale. Muta altresì il ruolo del reo, che da soggetto meramente passivo della sanzione inflittagli dal giudice, assume da questa visuale, una posizione attiva in quanto gli viene richiesto di riparare materialmente, o almeno simbolicamente, al danno procurato. Il reo non deve più pagare un fantomatico debito nei confronti della società, ma più realisticamente un debito concreto nei confronti della vittima. Un siffatto nuovo atteggiamento, per i suoi sostenitori, significa anche una responsabilizzazione dell'autore del reato , che deve confrontarsi con il soggetto cui ha recato sofferenza, trovando insieme un modo di comporre il conflitto che possa essere soddisfacente per entrambi . Attraverso questo modello, che come vedremo si sviluppa nella Mediazione penale, viene recuperato il dialogo tra i due protagonisti della vicenda dando alle 'persone la possibilità di riallacciare una comunicazione che si è interrotta quando è stato commesso il reato' . La funzione di una pena riparativa non è più quella di essere afflittiva, spesso anche inutilmente, ma diviene quella di essere in primo luogo equa, sia per chi la subisce, sia per chi ne trae soddisfazione, poiché è il frutto dell'incontro delle volontà dei soggetti principali della vicenda.
La giustizia c.d. riparativa assolve quindi, in prima istanza, alla funzione di far sì che i protagonisti si riapproprino della loro vicenda. In seconda istanza, ma non meno importante, assolve alla funzione decongestionante del carico giudiziario, almeno per quel che riguarda i reati minori. Anche in Italia esiste un terreno ideologico su cui sarebbe possibile fondare un intervento di riforma in questo senso[7]. Siamo però in gran ritardo rispetto sia agli U.S.A. e al Canada, dove è nato, ma anche rispetto a numerosi Paesi Europei: Inghilterra, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Scozia, Finlandia, Norvegia. Vediamo ora in cosa consiste la giustizia riparativa e per lei, la Mediazione penale.
J.J.M. Van Dijk, Research and the victim movement in Europe, in Council of Europe, European Committee on crime problems, Research on victimization, Strasbourg, 1985; E.A.Fattah, Some recent theoretical developments in victimology, in 'Victimology', 4, 198, 1979.
H. Von Henting, The criminal and his victims, Yale University Press, New Heaven,1948;M.E. Wolfgang, Patterns in criminal homicide, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1958.
Intervista Uffico di Mediazione Penale, infra cap. 4, sottolineando la funzione responsabilizzante ' L'adolescente (reo) non capisce che era una persona in carne ed ossa e non un video game o qualcosa di inanimato. Non capisce che si trattava di una persona fino a che non se la trova davanti'.
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