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L'INSEGNAMENTO DEL DIRITTO CANONICO
In Italia nelle università statali, dopo l'unità, l'insegnamento del diritto canonico s'illanguidì e si spense. Una volta soppresse le facoltà teologiche sembrò incompatibile con lo Stato laico il permettere che continuassero a impartirsi insegnamenti del diritto della Chiesa. Il Ruffini, dopo esser stato in Germania, tornò in Italia per dedicarsi all'istituzione e al potenziamento del diritto ecclesiastico creando una vera e propria scuola. Un altro contributo al rinnovamento degli studi canonistici fu dato dal libro di Santi Romano del 1917 su "L'ordinamento giuridico". Questi sosteneva che accanto all'ordinamento statale c'erano una pluralità di ordinamenti giuridici non statali: primi tra tutto l'ordinamento internazionale e quello canonico. Ciò doveva condurre all'istituzione di uno specifico insegnamento canonistico nelle università statali. Altri due esponenti come il Giacchi e il d'Avack sostenevano che nella ricostruzione del diritto canonico potessero essere impiegate le categorie della dogmatica laica. Questo indirizzo registrò adesioni significative in Italia e in Spagna. Il punto di rottura di questa scuola si avverte nell'opera del Bellini che ne rimette in discussione i capisaldi dottrinali e dogmatici.
Appartata e chiusa entro una propria vicenda culturale appare la scuola canonistica francese che si distingue per una costante circolazione tra gli studi di sociologia religiosa e gli studi di diritto canonico. Il Le Bras ha sottolineato che le regole canoniche non sono altro se non un aspetto della vita complessiva della società religiosa, e più ampiamente di un'intera società.
Se riduciamo le cose alla loro essenza, sul piano scientifico le alternative metodologiche sono due: il fatto che lo studioso, per osservare il fenomeno canonistico, si collochi all'interno o al di fuori dell'ordinamento canonico. È evidente:
che il giurista laico si colloca all'interno dell'ordinamento statale;
che la formazione culturale del giurista laico è basata sulle categorie filosofiche e giuridiche proprie della cultura laica;
che il compito del giurista laico non si svolge all'interno dell'ordinamento canonico perché non deve formare operatori di diritto canonico, ma operatori del diritto statale.
Il vantaggio di collocarsi all'esterno dell'ordinamento canonico è che il canonista avrà una prospettiva critica della Chiesa e del suo Stato. Il canonista laico sarà interessato più che alla struttura alla funzione delle norme canoniche.
Nelle università statali la funzione dell'insegnamento canonistico dovrà essere:
fornire una conoscenza adeguata delle linee di fondo del diritto canonico;
dimostrare quali siano i principali apporti che l'ordinamento canonico dà al diritto pubblico e privato;
di porre gli studenti a contatto con un ordinamento che rappresenta la società religiosa cattolica, parte integrante della nostra vita anche etico-politica.
Così l'impostazione dell'insegnamento canonistico non potrà che essere culturale e critica.
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