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L'UNIONE EUROPEA nasce il 1° Novembre 1993 a seguito dell'entrata in vigore del TRATTATO DI MAASTRICHT. Il processo di formazione della UE è durato oltre 40 anni.
: col TRATTATO DI PARIGI si forma la CECA (Comunità Europea Carbone e Acciaio) fra i 6 paesi fondatori (Italia, Belgio, Pesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania).
: col TRATTATO DI ROMA si forma L'EURATOM (per costruire insieme l'industria nucleare come risorsa strategica). Col TRATTATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA (TCE) si forma la CEE (Comunità Economica Europea) che puntava alla costruzione di un'area di libero scambio con tariffe doganali comuni, la creazione di un Fondo Sociale Europeo e di un Banca d'Europa, una Corte di Giustizia e e un Assemblea Parlamentare. Queste erano vere e proprie istituzioni dotate di potere legislativo.
: gli organi istituzionali delle 3 comunità si fondono e nascerà un vero e proprio organo di indirizzo politico: il Consiglio Europeo.
: viene firmato l'ATTO UNICO EUROPEO che detta l'obiettivo di un mercato unico interno entro il 1993 e rafforza il ruolo del Parlamento Europeo.
: con il TUE (quello di Maastricht) fonda una struttura organizzativa a 3 pilastri: 1)quello costituito dalle preesistenti 3 comunità 2)politica estera e di sicurezza comune 3)cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Pone inoltre le basi per la moneta unica europea. Dato che molti paesi non erano daccordo sul 2 e 3 pilastro si decise che essi sarebbero stati gestiti secondo il METODO INTERGOVERNATIVO (diritto internazionale) mentre tutto ciò che atteneva il vecchio TCE sarebbe stato gestito secondo le norme del diritto comunitario.
ORGANIZZAZIONE UE
CONSIGLIO EUROPEO: è un organo intergovernativo (non comunitario e decide al'unanimità) formato dai rispettivi capi di stato o di governo assistiti dai ministri degli esteri e dal presidente della Commissione. Si riunisce 2 volte l'anno sotto la presidenza del capo di Stato dello stato membro che ha la presidenza ed è il vero ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO DELLA UE, ne fornisce gli orientamenti generali.
CONSIGLIO: composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro autorizzato a impegnare il proprio governo. Attua le politiche di relazioni esterne, sicurezza, economia e sviluppo. Opera come istituzione comunitaria e può decidere: all'unanimità, a maggioranza semplice , a maggioranza qualificata. Si riunisce ogni mese in composizione diversa a seconda dei temi che deve affrontare (ministri dell'ambiente se il tema è l'ambiente).
PARLAMENTO EUROPEO: 732 componenti che rappresentano i popoli degli stati membri e sono direttamente eletti per 5 anni. I suoi membri come nelle moderne assemblee rappresentative si riuniscono in gruppi parlamentari che corrispondono alle grandi famiglie politiche e lavorano suddivisi in 20 commissioni. Esso approva i trattati di adesione dei nuovi stati, gli accordi internazionali che comportano spese, gli atti che portano a sanzioni contro stati membri, ha il potere di funzione legislativa sia come iniziativa che come decisione. Partecipa al bilancio e ha il potere di controllo sulla Commisione approvando la designazione del Presidente e su proposta di questi dei membri, può approvare la sfiducia (detta mozione di censura)., svolge interrogazioni
COMMISSIONE: composta da 25 commissari (uno per stato), è l'rogano esecutivo che agisce in indipendenza. Dura 5 anni salvo sfiducia da parte del Parlamento a maggioranza di 2/3. I governi designano il presidente della Commissione che deve essere approvato dal Parlamento. Essa è un organo comunitario e vigila sulla applicazione del TCE. Ha il potere di iniziativa, di vigilanza sull'attuazione del diritto comunitario, gestisce il bilancio.
CORTE DI GIUSTIZIA e TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: la prima è formata da 25 giudici assititi da 8 avvocati generali. Essa giudica le controversie fra stati membru, fra comunità e stati membri, fra istituzioni comunitarie tra persone fisiche e la Comunità. Ha anche la funzione di RINVIO IN VIA PREGIUDIZIALE: un tribunale nazionale se è giudice in ultima istanza DEVE rivolgersi alla Corte. Il tribunale di 1° grado invece regola le controversie fra la Comunità e i propri funzionari. Il suo ruolo è più limitato
BANCA CENTRALE EUROPEA: ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della comunità.
COMITATO REGIONI: composto dai rappresentanti di enti regionali e locali
ORDINAMENTO UE
Questo si fonda prima di tutto sui trattati (TUE E TCE) che hanno durata illimitata e costituiscono le FONTI ORIGINARIE o primarie del diritto comunitario. Ci sono poi le fonti DERIVATE che sono le norme adottate in base ai trattati. Per quanto riguarda le prime i principi sono la trasparenza nelle decisioni collettive, la sussidiarietà , l'individuazione di alcuni obiettivi generali come uno sviluppo equilibrato e sostenibile, eliminazione di ostacoli alla circolazione merci e persone, politica estera comune, mantenimento acquis comunitario, mantenimento della pace,, rispetto dei diritti umani. Questi sono garantiti anche a coloro che non fanno parte della UE. La cittadinanza europea non sostituisce ma integra quella nazionale La CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (NIZZA 2000) è una sorta di costituzione europea che unifica i principi dei trattati e tende ad orientare la Corte di Giustizia.
Per le fonti derivate ci sono i REGOLAMENTI che sono vere e proprie leggi direttamente applicabili in tutti gli stati membri. Le DIRETTIVE che sono atti che vincolano uno o più stati membri in vista del raggiungimento di un risultato. Le DECISIONI sono atti obbligatori solo per i destinatari (persone fisiche o giuridiche) indicati e servono a disciplinare fatti concreti. Infine le RACCOMANDAZIONI O PARERI sono atti non vincolanti che non fanno sorgere nei destinatari obblighi. Per la formazione del diritto comunitario derivato ci sono 3 tipi di procedure.
CODECISIONE: la proposta parte dalla Commissione e devono concorrere al testo si a il Parlamento sia il Consiglio.
COOPERAZIONE: gli attori principali sono il Consiglio e la Commisione ed è limitata a pochi ambiti
CONSULTAZIONE: applicata agli ambiti più delicati che toccano interessi sensibili degli stati membri, il Consiglio sente il Parlamento il cui parere non è vincolante.
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