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Istituzioni di diritto pubblico




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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO


Che cos'è il diritto?

Il diritto è un fenomeno che permea tutta la nostra vita sociale con altre persone. Il fenomeno giuridico è il bisogno di regole giuridiche. Le norme giuridiche sono delle regole di comportamento caratterizzate da alcune peculiarità : la funzione sociale, la dimensione collettiva sono regole destinate a disciplinare comportamenti intersoggettivi. Una regola giuridica è diversa da tutti gli altri tipi di regole (morale, religiosa.)

L'elemento caratterizzante è quindi la società. I romani affermavano "dal diritto nasce una collettività, la collettività ha bisogno del diritto"

Quindi il diritto è l'insieme delle regole che disciplinano la vita collettiva.

Il diritto entra a far parte di associazioni, circoli, gruppi che decidono di regolarsi attraverso regole giuridiche.

Si individuano dei centri di potere, ovvero degli organi che prendono le decisioni e controllano le regole, si individuano anche le persone che decidono tali norme, che danno vita all'ordinamento.

Un ordinamento statale è particolare perché ha due elementi ulteriori rispetto agli altri ordinamenti:

oltre al popolo, ai centri di potere, c'è il territorio e la sovranità.

Sovranità caratteristica peculiare per cui lo Stato NON HA NESSUN POTERE CHE LO SOVRASTA

Non ci sono norme giuridiche che possono entrare nell'ordinamento statale se non c'è approvazione dei centri di potere.

Il diritto pubblico è il diritto degli ordinamenti statali e a base territoriale (ma anche delle norme giuridiche che regolano sia i rapporti dei centri di potere - come nascono, vivono e si rapportano - sia i rapporti tra il popolo e questi centri).

Ci occuperemo anche dei rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento europeo ed internazionale.


FONTE DEL DIRITTO

Da dove nasce il diritto? La fonte del diritto è l'atto o il fatto che procura una norma, non chi la fa. Ciò che conta nel diritto sono gli atti o i fatti giuridici, ovvero eventi  (volontari - atti; involontari - fatti) che producono conseguenze rilevanti per la società.

Esempio: un terremoto - non volontario - fatto ; legge- volontario - atto


Una fonte del diritto ha una conseguenza: produzione di norme giuridiche

FONTE GIURIDICA REGOLA GIURIDICA

(contenitore)                          (contenuto)

LEGGE NORMA

produce


Le fonti del diritto rappresentano l'oggetto primo dello studio del diritto. Studieremo come si rapportano tra loro, quali sono le norme da seguire in certi casi (se quelle della costituzione o quelle della legislazione etc.).


E' il rapporto tra le fonti che determina il rapporto tra le norme giuridiche, dato anche che ci possono essere norme incompatibili tra di loro.

DISPOSIZIONI NORMATIVE                     NORME GIURIDICHE

(testi, articoli, commi, enunciati testuali                             (significati, le regole giuridiche che si

di un determinato atto normativo)     ricavano attraverso l'interpretazione degli enunciati)

NB Il "comma" se non numerato, è il semplice andare a capo.

Esempio: Art.1 della Costituzione



DISPOSIZIONE




NORMA GIURIDICA NORMA GIURIDICA


FONTE DEL DIRITTO DISPOSIZIONE NORMA GIURIDICA

(costituzione)             (articolo, comma) (significato)


Quando trovo due norme incompatibili tra di loro (Esempio: è vietato a tutti i veicoli di passare col rosso/ Le ambulanze possono passare col rosso) devo vedere il principio che mi guida per scegliere quale fonte è la più giusta.

Tante sono le fonti e per metterle insieme ci sono 4 principi

GERARCHIA (le fonti possono essere classificate secondo una sola gerarchia per cui: Costituzione - leggi costituzionali - leggi di revisione costituzionale; (fonti primarie) leggi del parlamento - atti con forza di legge - decreti legge - leggi regionali . (fonti secondarie) regolamenti del governo - regionali .)


Tra una fonte di livello superiore e una di livello inferiore c'è rapporto di subordinazione o sovraordinazione. Una norma di una fonte inferiore è invalida o illegittima se contrasta con una di fonte superiore.

E per le fonti che stanno sullo stesso livello?


COMPETENZA (ci sono alcune fonti con competenza generale, che non hanno limiti di ambiti oggettivi - leggi costituzionali - alcune fonti invece hanno competenza particolare, limitata ad alcuni oggetti. Esempio: da poco, Art.117 Cost., le leggi statali disciplinano solo alcune materie, quindi non sono più generali, quelle materie non elencate sono di competenza regionale. - L'art.64 dice che per garantire l'autonomia delle due camere le leggi da applicare in esse sono quelle del regolamento interno alle due camere)


Ci sono fonti che hanno la stessa competenza.


CRONOLOGIA (la fonte successiva abroga la precedente se c'è incompatibilità)


SPECIALITA' (vale come deroga al 3° principio, non lavora sulle fonti ma sulle norme. Anche se precedente, una norma speciale prevale su una successiva generale. Tutto si basa comunque su interpretazioni, quindi non sempre è realmente così)


La Costituzione del '48

La costituzione è l'atto normativo che produce le norme di base.

Una costituzione non è solo la fonte del diritto ma è anche l'origine di un ordinamento. La costituzione può non essere scritta (come in GB ) e può non essere racchiusa in un unico testo.


I suoi contenuti essenziali sono: norme sui centri di potere (quali sono, come vivono, che rapporti hanno.) norme sul popolo e sul suo rapporto con i centri di potere (diritti, doveri, libertà.) norme sulla produzione del diritto, sulle fonti.

La Costituzione è l'atto con cui nasce uno Stato.

Il potere costituente è un potere originario, quindi non disciplinato dal diritto.

La costituzione è decisione di persone che vogliono dar vita a una collettività, a uno Stato. Vogliono appunto costituirsi, fare uno stato organizzato.

Le norme giuridiche hanno lo scopo di far convivere pacificamente una collettività (che forse prima ha raggiunto l'unità con forza e violenza)

La Costituzione non è immodificabile, anzi!

POTERE COSTITUITO POTERE COSTITUENTE

(potere di revisionare la cost.) (potere di cambiare la cost.)



Potere disciplinato dal diritto perché non cambia le basi ma le aggiusta, può aggiungere o modificare parti non essenziali


Porta a un mutamento di regime, fondare la convivenza su basi diverse, e valori diversi (attraverso colpo di stato, rivoluzione..)


La Costituzione Italiana prevede la modificazione per una parte, che non sia quella delle basi su cui è stata inizialmente costruita (principi supremi).


COSTITUZIONI RIGIDE   prevedono un processo molto complicato e lungo per modificare


COSTITUZIONI FLESSIBILI   non prevedono un procedimento per la loro modificazione. La costituzione è allo stesso livello delle leggi


Garantire la superiorità della Costituzione significa sottrarre la decisione sulle norme costituzionali alle maggioranze che hanno il potere sulla decisione delle normative ordinarie.

Le norme costituzionali non sono suscettibili di modificazione se non con un consenso più ampio di quello per approvare le leggi.

INDIRIZZO POLITICO ORDINARIO INDIRIZZO POLITICO COSTITUZIONALE

(la maggioranza è semplice)  (la maggioranza è assoluta)



Basta la presenza del 50%+1 del totale dei deputati e per l'approvazione basta il 50%+1 dei presenti (quindi anche solo il 25% del totale)


La maggioranza si ottiene con il 50%+1 del totale, non dei presenti



L'altro meccanismo di garanzia per le Costituzioni rigide è quello di prevedere un sindacato di costituzionalità che tuteli la conformità delle leggi (legittimità costituzionale delle leggi)

Questo "sindacato" nasce in Usa agli inizi del '800 (Giudice Marshall che, trovatosi con una legge in contrasto alla costituzione del 1776, non la applicò perché la rigidità costituzionale non lo permetteva)

Articolo 138 Costituzione disciplina la revisione della costituzione: occorrono due approvazioni (a distanza di 3 mesi) per la modificazione, in entrambe le camere. In entrambe le delibere ci vuole la maggioranza assoluta e non quella semplice.

Se nella seconda delibera si ottiene i 2/3 del totale (66%) è immediatamente promulgata, altrimenti può essere richiesto un referendum popolare (da 1/5 dei membri di una camera, da 500000 elettori o da almeno 5 consigli regionali) LIMITE PROCEDURALE

L'art. 138 può essere applicato anche a leggi non costituzionali, ritenute particolarmente importanti o fondamentali, rendendosi però conto che si fanno salire di livello.

Cosa non può essere modificato?

Art.139 - la forma repubblicana (quindi art.1) (perché deciso dagli elettori il 2/6/46, e non dall'assemblea costituente.

Art.2 - i cosiddetti principi supremi = i diritti inviolabili dell'uomo (non può essere eliminato il contenuto minimo essenziale)

Art.11 - il principio pacifista

Art.  - la laicità


Lo Stato Italiano ha rapporti con altri Stati. Guardiamo quindi l'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE e l'ORDINAMENTO GIURIDICO SOVRANAZIONALE


Ordinamento giuridico internazionale: non riguarda gli individui ma gli Stati. E' quindi un ordinamento che riguarda  soggetti sovrani. E' peculiare quanto debole perché non esistono centri di potere che possono produrre norme giuridiche in grado di imporsi, ma solo se è consentito loro.

Quali fonti?

Consuetudine: fatto che produce norma giuridica se c'è ripetizione costante nel tempo di un certo comportamento se c'è consapevolezza  di chi segue questo comportamento che sia in qualche modo obbligatorio (Esempio: immunità giurisdizionale delle sedi straniere in uno stato)


Convenzioni: atti che vengono stipulati tra due o più stati (bilaterali o multilateralI) per sancire accordi reciproci (Esempio: protocollo di Kyoto)


Come si rapportano le norme internazionali con quelle dell'ordinamento interno? Le norme internazionali devono entrare e in qualche modo modificare l'ordinamento interno in 2 modi:

Art.10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (consuetudini)"

2° Con atto di recepimento interno (atti) attraverso * procedimento normale (con atto normativo che detta una disciplina particolare per attuare gli obblighi internazionali) * procedimento speciale (recepire direttamente le norme internazionali - ordine di esecuzione -con un articolo si dà piena e intera esecuzione al trattato x - che dev'essere allegato)


Ordinamento giuridico sopranazionale: ordinamento della UE che nasce sulla base dell'art. 11 della ns costituzione ovvero l'Italia ha consentito a limitare la propria sovranità istituendo dei centri di potere in grado di produrre decisioni che si impongono direttamente Sull'ordinamento nazionale. Le fonti? Sono 3 le più importanti:

REGOLAMENTI si rivolgono direttamente a tutti i cittadini della UE, e si applicano direttamente con prevalenza rispetto alle leggi interne e sulla costituzione (salvo i principi supremi)

DIRETTIVE si rivolgono solo agli stati e contengono norme non direttamente applicabili ma obiettivi da raggiungere che poi tocca agli stati membri applicare (sennò sanzioni)

DECISIONI caratteristiche dei primi due: contengono norme rivolte a soggetti determinati (persone o stati) direttamente applicabili


ORDINAMENTO COMUNITARIO

Le comunità europee nascono per l'iniziativa di 6 paesi nel 1951, con il trattato CECA (comunità europea del carbone e dell'acciaio); nel 1957 si costituisce la CEE e l'EURATOM (comunità dell'energia atomica). Le tre comunità hanno come scopo la realizzazione di un comune centro economico. Nel 1965 col trattato di Bruxelles viene istituito il Consiglio dei Ministri, che inizialmente funzionava all'unanimità; in seguito negli anni '70 si crea il Parlamento Europeo a base elettiva (1976). La comunità si amplia e aderiscono sempre più paesi. Il processo di integrazione europea (per la creazione di istituzioni comuni e l'espansione del diritto comunitario) si sviluppa gradualmente: es. il Consiglio Europeo ( Consiglio d'Europa) del quale fanno parte i capi del governo per una cooperazione politica europea.

Nel 1992 viene sottoscritto il trattato di Maastricht che crea accanto alle comunità europee l'Unione Europea (che entra in vigore nel 1993) successivamente nel 1997 c'è il trattato di Amsterdam che rafforza l'integrazione europea, e il trattato di Nizza nel 2001 che prevede l'estensione del principio della maggioranza nelle decisioni (non più unanimità); inoltre viene approvata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (ovvero la Costituzione).

La struttura dell'UE è paragonata a quella di un tempio con tre colonne portanti (cioè le politiche comunitarie: politica generale, politica estera e di difesa, cooperazione sulla politica giudiziaria e polizia) che poggiano su base unica ovvero gli organi delle comunità europee.

I contenuti?

1° obiettivo della libera circolazione delle merci

2° obiettivo libera circolazione dei cittadini (libera residenza ma non cittadinanza)

3° obiettivo politica economica e monetaria (con graduale integrazione: cambi controllati, unione monetaria, tassi di sconto, concorrenza libera, assenza di discriminazione, telecomunicazioni, tutela ambientale.)


LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Consiglio dei ministri: riunione periodica dei ministri dei vari paesi. Si riunisce per materie (se sono trattati argomenti generali ci sono i capi del governo, se su una materia precisa sono chiamati i ministri competenti); è presieduto a turno in ordine alfabetico dei paesi dal presidente del paese stesso (rimane per 6 mesi); adotta gli atti delle comunità europee, con una procedura che fa cooperare il Parlamento e la Commissione Europea.


Consiglio Europeo ( Consiglio d'Europa che è un'organizzazione internazionale): organo strettamente politico, riunione dei Capi di Governo; non ha funzioni normative o deliberative, ma politiche; presenta delle relazioni agli altri organi per l'adozione di certe politiche (per arrivare a certi obiettivi). L'unica funzione deliberativa che ha è nel caso in cui il Consiglio dei Ministri non abbia raggiunto l'unanimità.


Commissione Europea: composta da commissari (uno per Stato) con alcuni vicepresidenti e un presidente unico. Non dipende dagli Stati perché è nominata a maggioranza dal Consiglio dei Ministri su parere del Parlamento e su base di indicazione del Presidente (che viene nominato prima). La commissione resta in carica per 5 anni e funzione come un governo. Il presidente ha il controllo totale, poi ogni commissario ha una competenza specifica (è stato istituito da poco in ministro degli esteri che rappresenta l'intera UE). Elabora le norme e le propone al consiglio dei ministri.


- Parlamento europeo: organo elettivo, non funziona come il nostro parlamento. Non adotta le leggi, ma ha ancora un ruolo secondario. Viene eletto direttamente dai cittadini (non rappresenta i governi dei singoli stati), tutela delle minoranze (ovvero delle opposizioni). Approva il bilancio e può votare la sfiducia della commissione.


Corte di giustizia: composta da un giudice per ogni stato, rappresenta la giurisdizione europea, ha competenze importanti ma limitate, ha due compiti: giudicare sulla infrazione da parte degli stati del diritto comunitario; interpretare il diritto comunitario (anche le norme secondarie). L'interpretazione può essere richiesta da un giudice che ha dubbi rilevanti in un processo su una norma contrastante con un'altra comunitaria;  l'interpretazione è vincolante.


Corte dei conti: si occupa delle questioni contabili, delle valutazioni relative alla finanza pubblica e al bilancio dello Stato (spese).


Esistono tanti altri organi.


FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

- Primarie norme fondamentali, trattati (costituzioni delle comunità europee)


- Secondarie regolamenti (efficacia obbligatoria per tutti gli stati e i loro cittadini, si applicano direttamente; non si possono creare leggi riproduttive del regolamento); direttive (obiettivi da perseguire per tutti gli stati che hanno la libertà di scegliere come realizzarli; se le direttive dettagliate sono scadute sono direttamente applicabili); decisioni (atti non diretti a tutte le nazioni ma hanno efficacia vincolante); raccomandazioni e pareri (non vincolanti)


RAPPORTO TRA I DUE ORDINAMENTI GIURIDICI (COMUNITARIO ED ITALIANO)

Sono due ordinamenti separati , non ce n'è uno che prevarica l'altro (per tutti gli stati) ma:

Nel caso in cui la comunità eserciti la funzione normativa su una materia, essa è sottratta all'ordinamento statale (diventano quindi complementari)

Nel caso in cui ci sia un contrasto prevale l'ordinamento comunitario (si può chiedere l'interpretazione alla Corte di Giustizia).


Lezione tenuta dal magistrato Androico

CITTADINANZA E DIRITTO DI VOTO

La Cittadinanza (appartenenza di una persona fisica ad un popolo e quindi a uno stato) è regolata in astratto da 4 principi:

Ius Sanguinis (diritto di sangue): la cittadinanza del figlio è quella del genitore

Ius Soli (diritto di territorio): un soggetto acquista la cittadinanza del territorio ove nasce

Ius Electionis (diritto di scelta): un soggetto ha la cittadinanza che sceglie

Ius Comunicatio (comunicazione di diritto): un familiare può comunicare la cittadinanza ad un altro.


Nel nostro ordinamento si dà caso per caso ad ognuno di questi principi (legge n. 91 del 1992)

Il principio generale è Ius Sanguinis "è cittadino italiano chi nasce da genitore italiano, anche uno solo ovunque egli nasca"

Modesta applicazione viene data del II° principio: chi nasce nel territorio italiano da genitori stranieri non acquisisce cittadinanza ma ci sono due eccezioni: se i genitori non hanno alcuna cittadinanza (apolidi); oppure se l'ordinamento del loro stato non ha alcuna norma Ius Sanguinis.

Il IV principio si applica per il coniuge straniero del cittadino italiano, o dopo 3 anni dal matrimonio o dopo 6 mesi di residenza effettiva in Italia.

Il III principio non si applica in sé, però esiste la possibilità di avere più di una cittadinanza ed esiste per lo stato italiano la possibilità di togliere la cittadinanza in due casi:

- se una persona collabora con uno stato straniero ed è vietato.

- se prestano servizio militare in altri esercizi stranieri.

La cittadinanza ha come conseguenza:

- titolarità dei diritti politici (VOTO e CIRCOLAZIONE)

Chi non è cittadino effettivo ha comunque tutti i diritti della costituzione (pensiero, parola.)

La legge prevede alcune limitazioni sia per la libera circolazione delle persone non cittadine, sia per il voto dei cittadini.


IL DIRITTO DI VOTO (art. 48)

Personale: dato solamente dalla persona (non è possibile la delega)

Eguale: ogni voto è uguale agli altri

Libero: non può essere condizionato

Segreto: segretezza di voto e di opinioni politiche


LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO (art. 48)

3 categorie:

- incapacità civile (ma non c'è legge effettiva)

- sentenze penali irrevocabili (c'è legge che attua con "sentenza definitiva")

- casi di indegnità morali (indicati dalla legge: es. tenutari di case da gioco)

L'unica possibilità di delega è per i non vedenti che entrano in cabina con accompagnatore.


Tali diritti vengono attuati per l'elettorato passivo (chi viene eletto) e attivo (chi vota) con le stesse limitazioni. Per il primo esistono inoltre: il conflitto di interesse (dipende anche dalla carica per cui concorre).

LIMITAZIONI ALLA CAPACITA' DI ASSUMERE LA CARICA:

- non si può essere contemporaneamente deputati e senatori

- non si può essere contemporaneamente membri della camera e far parte del consiglio regionale.


SISTEMI ELETTORALI (Camera 630 deputati; Senato 315 senatori)

Sistema maggioritario: prevede che il candidato o la lista che ottiene maggior numero di voti ottenga il o i seggi a disposizione. Chi perde non ottiene niente


Sistema elettorale con rappresentanza generica delle minoranze: le minoranze non sono rappresentate in proporzione ai voti ma con meccanismi automatici a priori


Sistema con rappresentanza proporzionale delle minoranze: si distribuiscono i seggi proporzionalmente ai voti ottenuti.


ALCUNI CORRETTIVI

Il Quoziente elettorale per il sistema proporzionale, per ottenere un seggio ci vuole un minimo di voti (tutti i voti ÷ tutti i seggi = numero necessario per avere un seggio) quindi se una lista o un candidato non raggiunge almeno il numero necessario di voti non ottiene nulla.


La Soglia di sbarramento è la soglia minima per le liste per partecipare alla ripartizione dei seggi

I Premi di maggioranza si hanno quando una quota qualunque viene tenuta fuori dalla ripartizione e viene pi assegnata alla lista che ottiene la maggioranza nel collegio.


Il sistema italiano è misto: per le due camere esistono collegi uninominali (ovvero dove si assegna solo 1 seggio, cioè si vota un solo candidato), quello che prende più voti vince maggioritario per ¾ del collegio. Per il restante ¼ si applica il sistema proporzionale ma diversamente per ognuna delle due camere:

- Senato questi seggi vengono assegnati sulla base del collegamento dei candidati alle liste (nome + lista). Non si fa la somma dei voti dei candidati della stesa lista. Avviene lo scorporo totale (vengono cioè tolti alla lista i voti del candidato vincitore nel collegio uninominale)


- Camera i candidati della quota proporzionale sono indicati in una scheda diversa (quindi sono diversi da quelli votati con il maggioritario). Lo scorporo è parziale (vengono tolti alle liste del proporzionale i voti strettamente necessari a far vincere il collegio uninominale)


Lo scorporo serve per avvantaggiare le minoranze ma viene "gabbato" con le liste civetta: Ovvero se si sa che un candidato della lista "J" vincerà sicuramente in quel collegio, si crea un'altra lista, chiamata "K" con cui lui si presenterà; questo serve per non far sottrarre voti alla lista principale.


DIFFERENZE FONDAMENTALI TRA CAMERA E SENATO

1- Alla camera ci sono 2 schede diverse, al senato solo una

2- Lo scorporo serve per avvantaggiare le liste che non hanno vinto nel maggioritario, quindi non si calcolano i voti ottenuti nel maggioritario ma in modo totale nel senato e parziale nella camera.

3- Il riparto per la quota proporzionale avviene su circoscrizioni regionali (senato) e per circoscrizioni nazionali (camera).


Le elezioni del parlamento europeo avvengono totalmente in proporzionale e sono molto importanti perché rispecchiano la situazione nazionale.


Il parlamento è un organo complesso e bicamerale (camera dei deputati e senato). Il nostro bicameralismo è paritario e perfetto perché le due camere hanno gli stessi poteri identici e le stesse funzioni. Perché? Le ragioni sono due:

-1 ragione storica: i parlamenti nascono bicamerali perché rappresentano i ceti e le diverse fette di società (es. camera dei lord, senato regio.) Dopo la Rivoluzione Francese i borghesi entrano a far parte del parlamento (nel resto del mondo perché in Francia c'è il monocameralismo).

Il bicameralismo nasce in UK (camera dei comuni in rappresentanza dei ceti più bassi)


-2 ragione storica: nel '46 c'erano degli elementi di differenziazione tra senato /che durava 6 anni) e camera (5 anni), sia di struttura che di funzioni. Tale situazione era vantaggiosa per mantenere un equilibrio di rappresentanza, mentre oggi non è così.


L'elettorato passivo del senato deve avere minimo 40 anni, alla camera min. 25. Ma tale differenza è marginale.Il Senato doveva essere eletto (art.57 cost.) su base regionale, cioè doveva rappresentare le autonomie locale. Questa norma non è seguita del tutto, come alla camera.Le leggi devono essere approvate da entrambe (art.70).

Gli effetti del bicameralismo: la Camera dovrebbe avere il ruolo di compensatrice del senato, sede di ripensamenti, cambiamento o adeguamento di certe scelte politiche; in effetti però porta molta lentezza nei procedimenti e non rispecchia la necessità sociale e temporale.

Le due camere dovranno in futuro essere necessariamente diverse soprattutto per la decentralizzazione del potere e per la rappresentanza delle diverse autonomia locali (devolution = stato federale).


ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DUE CAMERE

630 deputati per la Camera, 315 senatori per il Senato + 5 senatori a vita per ogni presidente della repubblica.

Articolo 64 della Costituzione: le due camere hanno un proprio ordinamento approvato a maggioranza assoluta, fonte di diritto primaria.

Se non ci sono delibere da prendere possono essere presenti anche meno della metà delle persone.

Se ci sono meno del 50% di persone durante le delibere entra in gioco la presunzione del numero legale: cioè si presume che ci sia sempre più del 50%, quindi non si controlla, solo nel caso in cui ci sia qualcuno che lo richiede o ci sia una votazione in cui i deputati vengono chiamati uno per uno (come per la fiducia), da cui si può verificare subito il numero legale.

Ogni camera ha un presidente con un ufficio di presidenza (vicepresidenti, segretari e questori: questi ultimi possono dare anche sanzioni disciplinari)

Il presidente ha il potere nella definizione dell'ordine dei lavori (ovvero gli argomenti da trattare); viene eletto con maggioranza di garanzia (non può essere un organo della maggioranza) ma oggi si elegge con maggioranza assoluta.

3 grandi contenitori:

- programma dei lavori (fino a 3 mesi)

- calendario dei lavori (fino a 3/4  settimane)

- ordine del giorno


L'organo che prende decisione su l'ordine dei lavori è la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari (capigruppo).

I gruppi parlamentari sono organi a cui devono far riferimento tutti i parlamentari (che se rifiutano fanno parte del "gruppo misto"). I gruppi sono la proiezione dei partiti nazionali (NON i partiti stessi).

Se la Conferenza non riesce a prendere una decisione allora interviene il presidente.


Le Giunte e le Commissioni sono organi collegiali più piccoli (50 componenti alla Camera, 20 al Senato) Hanno criterio proporzionale (rispetto ai gruppi parl.)

Le Commissioni intervengono nel processo legislativo, le Giunte NO, ma si occupano dei poteri dei parlamentari, o propongono modifiche al regolamento, o le immunità per i parlamentari o l'insindacabilità.

Le Commissioni sono permanenti (formate all'inizio della legislatura fino allo scioglimento) o temporanee (si formano per affrontare specifici problemi e hanno durata varia). Le prime sono 14 sia in Senato che alla Camera. (art. 72)


IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Artt.70/74

L'articolo 70 è la norma generale sulla funzione legislativa che è esercitata collettivamente delle due camere. Le due camere svolgono le stesse funzioni, e la funzione legislativa statale è riservata a loro (non ci sono altri organi, che possono però partecipare)

La FUNZIONE LEGISLATIVA si articola in 3 fasi:

1^ FASE INIZIATIVA (Art.71)

Il governo ha il potere di fare proposte di legge (così come ogni membro delle camere, altri organi o enti - Consigli regionali, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Comuni - e il corpo elettorale)

Il corpo elettorale può portare un progetto di legge firmato da 50000 elettori, redatto in articoli con una relazione esplicativa. L'iniziativa più importante comunque è quella del governo (perché ha più possibilità di approvazione). Si hanno quindi disegni di legge o progetti governativi.


2^ FASE DISCUSSIONE / APPROVAZIONE (Art.72)

Una delle due camere riceve la proposta e di seguito abbiamo 4 tipi di procedimento:

- in sede referente (1 comma): il presidente della camera assegna il progetto a una commissione competente. Nella commissione si discute sul progetto, si fanno modifiche, si vota. Esce un testo con una relazione di accompagnamento che rappresenta il punto di vista della maggioranza della commissione, possono essere portate relazioni di minoranza. Il programma viene passato all'aula che lo esamina, lo discute e lo vota. Possono essere presentati emendamenti (proposte, modifiche.), che poi devono essere votati. Il governo può evitare il voto sugli emendamenti obbligando a votare il testo com'è ponendo la Questione di Fiducia. Se il testo viene approvato è ok; altrimenti il governo perde la fiducia, e si deve dimettere.

Quando il testo finale è approvato (prima articolo per articolo poi in toto) in totale si passa all'altra camera, che fa lo stesso procedimento.


- procedimento abbreviato (d'urgenza, 2 comma) cioè con iter più corto.


- sede legislativa o deliberante  (3 comma): il procedimento avviene solo in commissione, che riceve il disegno, lo discute e lo vota (articolo per articolo poi in toto). Non passa all'aula ma direttamente all'altra che può decidere se votarlo in commissione o in aula (c'è minor pubblicità perché non si può assistere). Vengono prese delle cautele: il disegno può essere richiamato in aula fino all'approvazione definitiva se viene richiesto (dal Governo o da 1/10 dei componenti della camera o da 1/5 dei componenti della Commissione), sia per un iter completo o solo per la votazione finale.


- sede redigente (non è disciplinato dalla Costituzione ma dai regolamenti parlamentari), è diverso per Camera o Senato ed è un procedimento misto. Prima parte si svolge in Commissione, l'approvazione finale in aula senza discussione.


Le due camere devono approvare un testo identico, se una camera lo modifica deve rimandarlo all'altra e si ricomincia.

Esistono delle limitazioni di voto (art. 72, 4 comma)


3^ FASE PROMULGAZIONE/INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA (artt.73-74)

Il testo passa al Presidente della Repubblica  che deve promulgare la legge entro un mese dall'ultima approvazione. Se si richiede l'urgenza si deve indicare, ma è necessario che le due camere l'abbiano approvata con maggioranza assoluta. Le leggi vengono poi pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (non c'è un termine). Entrano in vigore 15 gg dopo la pubblicazione, se non è segnalato diversamente.

Il Presidente può richiedere, motivandola, una nuova discussione alle Camere. Non ci sono motivi esplicitati nella Costituzione ma i più frequenti sono due:

- legittimità costituzionale (ovvero violazione dell'articolo 81, ultimo comma) [es. Emittenza radiotv]

- di merito (contenuto) [es. legge sull'obiezione di coscienza]

Al secondo rimando al Presidente, egli deve promulgarla forzatamente; si può rifiutare solo se tale legge risulta in alto tradimento alla Costituzione, o Attentato alla Costituzione.


IL GOVERNO

Artt. 92-96

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO (92, 93, 94)

E' composto da: Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei ministri (ovvero Presidente + Ministri)

Il governo viene nominato dal Presidente della Repubblica, ma il procedimento è molto articolato perché deriva dalla tradizione costituzionale precedente alla Costituzione Repubblicana.

Una volta che il governo precedente si dimette il Presidente della Repubblica accetta con riserva, il governo rimane in carica per gli affari correnti. Il PdR avvia le consultazioni (chiama dei soggetti per sentirli sulla possibile formazione del nuovo governo - presidenti delle camere, ex PdR, rappresentanze di partiti e gruppi parlamentari in delegazione unitaria). Tutto ciò può accadere sempre, indipendentemente dall'esito delle elezioni.

Se si trova la maggioranza e il suo rappresentante, il PdR incarica questa persona a formare il governo (= Presidente del Consiglio Incaricato). Avvia delle consultazioni con le forze politiche, se hanno esito positivo è nominato ufficialmente, altrimenti il PdR ricomincia.

Quando si capisce che è impossibile formare una maggioranza, le due Camere vengono sciolte.

Se viene però nominato il PdC forma il governo (ministri.) che si presenta poi dal PdR per il giuramento entrata in carica ufficiale.


LA FIDUCIA (art. 94)

Il governo deve ottenere fiducia dalle camere. Si presenta quindi in una di esse (entro 10 giorni dal giuramento) e espone il programma. La camera vota una mozione di fiducia per appello nominale (verifica numero legale). La maggioranza necessaria è il 50%+1. Poi passa all'altra camera. Se non ottiene la fiducia si deve dimettere (nuovo procedimento). Le camere possono in ogni momento votare la sfiducia, con una mozione firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera e non può essere messa in votazione prima di 3 gg. Basta la sfiducia di una sola camera.

La sfiducia può essere diretta anche a un singolo ministro.


STRUTTURA DEL GOVERNO (art. 95)

Il PdC non è il diretto responsabile della politica del governo, perché è 'intero governo ad esserlo. Il PdC svolge la funzione di direzione (convoca sedute, fissa ordine del giorno, dirige la discussione, mantiene unità di indirizzo politico.). E' allo stesso livello dei ministri, ma è sopra di loro. La responsabilità degli atti è collegiale per il collegio, sennò è individuale (per ministri.)

Che tipo di responsabilità è? Innanzitutto politica poi penale, civile, amministrativa.


IL GOVERNO: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

FONTI NORMATIVE

Art. 95, comma 3, Costituzione (+ art. 96)

L. n. 400 del 1988

D.lgs. 303 del 1999 (completamento dei poteri del governo) e D.lgs.  300 del 1999 (organizzazione dei ministeri e dell'amministrazione)


Il governo come organizzazione fa riferimento alla pubblica amministrazione. Le strutture non hanno tutte sede a Roma, ma possono essere dislocate su tutta la penisola.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Caratteristica: Autonomo e garante unità indirizzo politico e amministrativo.

- La Composizione


MINISTRI                  > numero non fisso (ad interim o senza portafoglio)

> numero ministeri regolato dalla legge (nel 2001 da 18a12, subito dopo a 14)



VICEMINISTRI > dal 2001: max. 10, non titolari indirizzo politico, possono partecipare al Consiglio dei Ministri


SOTTOSEGRETARI

DI STATO                  > dal 1984 organi ausiliari dei ministeri. Nominati con DPR, su proposta del PdC e di concerto con il min. num. Stabilito con le leggi di disciplina dei ministeri.


COMITATI INTER-

MINISTERIALI         > quando necessari atti da emanare di "concerto istituzionale"

Es. CIPE e CIPR. Nel 1997 forte riduzione.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Presidente del Consiglio

Posizione superiore agli altri ministri: art 92,2 e 95 Costituzione

L. 400 del 1888: tiene rapporti con il Parlamento a nome del Governo ed emana i DDL governativi, dà direttive politiche ai ministri e concorda con loro le posizioni pubbliche.

E' a capo della Presidenza del Consiglio dei Ministri >

- L. 400/1988 disciplina funzionamento e organizzazione

- D.lgs. 303/1999: razionalizza (turismo, proprietà letteraria, diritti d'autore.); potenzia: direzione politica, rappresentanze cfr. di altre istituzioni, coordina attività amministrativa e normativa del governo, comunicazione istituzionale, innovazione tecnologica, programma di governo.

Il PdC disciplina autonomamente la struttura della presidenza e autonomia contabile e di bilancio.

Può avere uno o più vicepresidenti del consiglio.


Il presidente del consiglio è al vertice della piramide del Consiglio dei Ministri, la sua posizione è superiore anche se per responsabilità è parificato ai ministri, ma detiene comunque poteri maggiori.

PRESIDENTE (persona) PRESIDENZA (organo)

La comunicazione istituzionale del governo è di spettanza alla presidenza del coniglio dei ministri.

Il PdC delega molto spesso un'altra persona di fiducia (ministro, vice etc..) a seguire un qualcosa per cui lui è impossibilitato (es. Pisanu, attuale ministro degli interni era stato delegato dal Berlusca a seguire il programma di governo). Esistono poi delle strutture degli uffici (sempre della Presidenza del Consiglio) che controllano e regolano il rispetto del programma di governo (autocontrollo); inoltre il Parlamento deve vigilare e può dare giudizi politici e porre il governo in sfiducia. Il Presidente comunque decide autonomamente strutture, organizzazione e risorse per attuare al meglio il programma.

Con il D.lgs. 303 si è voluto in qualche modo limitare la competenza della presidenza del consiglio (in argomenti come spettacolo, turismo etc.) razionalizzando la gestione delle varie materie.


I MINISTERI E I MINISTRI

I MINISTERI sono (di legge) 14, esistono quindi 14 ministri con portafoglio ovvero con struttura organizzata autonoma (e sede) e un budget da amministrare.

Gli altri ministri che possono essere nominati possono essere sia con che senza portafoglio ma non hanno un ministero a disposizione, fanno direttamente parte cioè della presidenza del consiglio.

Alcuni esempi di ministeri senza portafoglio: Rapporti col parlamento, politiche comunitarie, Pari opportunità. Anche i rispettivi ministri quindi sono senza portafoglio. I ministri sono titolari dell'indirizzo politico del ministero, e sono tutti scelti dal presidente del Consiglio.


I VICEMINISTRI (dal 2001) possono essere un massimo di 10, solitamente fanno parte dei ministeri con portafoglio perché c'è più "lavoro". Sono stati introdotti perché dopo la diminuzione dei ministeri nel 2001 si è cercato un po' d'equilibrio. Possono esserci più viceministri per un ministero.


I SOTTOSEGRETARI sono nominati su decreto del PdR, ovviamente su consiglio del PdC e in accordo con i ministri. Ogni ministero stabilisce con legge quanti sottosegretari può avere. I sottosegretari sono più di ausilio, però se hanno viceministri sopra hanno meno poteri, altrimenti un po' di più. Sono più "tecnici" che politici. I sottosegretari non partecipano al collegio, alle riunioni del Consiglio dei Ministri.


I COMITATI INTERMINISTERIALI servono quando atti governativi devono essere emanati e quindi firmati da più ministri (es. Lavoro e Attività Agricole). Il CIPE è il comitato interministeriale per la propaganda economica (Min Finanza e Attività produttive). Non hanno funzioni di direzione politica.


LA RESPONSABILITA' MINISTERIALE

Art. 9, comma 2 della Costituzione.

> Responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri:

- POLITICA : davanti al Parlamento

- AMMINISTRATIVA: nei singoli ministeri

- CIVILE : come per tutti i funzionari (art.28 Cost) + caso art. 77


Art. 96, Costituzione (e legge cost. del 1989)

- PENALE: autorizzazione spetta a Camera e Senato con diversa attribuzione. Sono reati comuni, diversi da quelli dell'art. 90 Cost.


PROCEDURA: notizia criminis, Procuratore della Repubblica Collegio speciale rimessione al Presidente della Camera competente Giunta per le autorizzazioni a procedere VOTO assemblea a maggioranza assoluta cd. "Tribunale dei ministri"


La Responsabilità amministrativa del singolo ministro va distinta con la Responsabilità amm.va in senso stretto. E' in realtà meno tecnica del dovuto più politica. Perché se andiamo nella specificità dell'amministrazione chi ha responsabilità non è per forza il ministro ma possono essere anche dei funzionari.

L'art. 96 dichiara la parità penale per il PdC e Ministri (ed ex tali) ma l'autorizzazione per la responsabilità dei reati penali è conferita da una delle due camere.

Nel 1989 poi è stata emanata la legge che disciplina le pene: devono essere reati penali comuni, non quelli elencati nell'art.90 della Cost.

La procedura che si segue: dopo la notizia del crimine il Procuratore della Repubblica incarica un collegio speciale per le indagini (che può anche decidere per la non colpevolezza), questo rimette i risultati al Presidente della camera competente (CAMERA se ministro è deputato, SENATO se è senatore, se non è di nessuna delle due, si dà precedenza alla Camera) che dà alla giunta la decisione per le autorizzazioni a procedere, quindi si vota.

FUNZIONE LEGISLATIVA DEL GOVERNO

  • INIZIATIVA LEGISLATIVA (art.71)
  • DECRETI LEGISLATIVI (art.76) - D.lgs.

  • DECRETI LEGGE (art.77) - D.l.
  • FUNZIONE REGOLAMENTARE

Gli artt.76/77 sono importantissimi!

I d.lgs. e dl. Sono atti aventi forza di legge: sono atti equiparati alle leggi. Con un dlgs o con un dl si può abrogare o modificare una legge. Fanno parte delle fonti primarie.

I regolamenti sono fonti secondarie e sono disciplinati dalle leggi.

Il governo può prendere l'iniziativa (come il Parlamento) con un DDL (disegno di legge) governativo.


DECRETI LEGISLATIVI (o decreti delegati)

Limiti di:

1 Competenza

2 Contenuto (oggetto)

3 Tempo

4 Finalità

5 Forma (Dpr art 87, comma 5)


  • Revoca della delegazione > ad nutum
  • Materie escluse > art. 72, 4
  • Controllo parlamentare > att. Le commissioni (dubbio)
  • Natura: difficoltà tecnica giuridica: il caso dei testi unici e dei codici.

Il Dlgs è emanato dal governo sulla base di una delega legislativa, fornita dal parlamento attraverso una legge, detta legge di delega (che può contenere 1 o più leggi). Quindi nasce da un bisogno del parlamento (NB Però può anche essere una delega fatta sotto un disegno ministeriale, ovvero il Governo di "fa fare" una legge delega - Moratti!)

La delega del Parlamento contiene 5 limiti:

1 Competenza - solo il governo può avere la delega

2 Contenuto - espressamente indicato l'oggetto

3 Tempo - limitato


In caso di contrasto tra legge di delega e d.lgs. si ha una illegittimità costituzionale del decreto, perché è violazione della legge 76 della Costituzione.


IL DECRETO LEGGE (art.77)

Il Governo deve avere sempre la delega, ma solo in casi eccezionali il governo può far adottare decreti legge (comma 2). Devono essere però presentati immediatamente (e pubblicati) alle Camere che entro 5 giorni devono riunirsi per votare per convertirli in legge (entro 60 giorni dalla pubblicazione). Se sono convertiti hanno efficacia fin dall'inizio, altrimenti sono invalidi fin dall'inizio (non c'è reato)

Il DL comunque può essere convertito in toto, parzialmente, con modificazioni..

Quali sono i casi straordinari? Circostanze di emergenza a cui non si può far fronte on i mezzi ordinari. L'organo che esercita il controllo su questa emergenza è il Parlamento stesso (anche la Corte Costituzionale, ma solo formalmente)

La non conversione si ha più per questioni politiche che per la non consistenza dell'emergenza.

Negli ultimi anni c'è stato un forte abuso del decreto legge. (Quindi nel '96 si è espressamente vietato la reiterazione del dl)


Art.78 mai applicato legge per i poteri del governo in stato di guerra.

Art.79 amnistia o indulto, estinzione del reato. Votato a maggioranza dei 2/3 in entrambe le Camere. La proposta di legge non entra in vigore fino alla presentazione del disegno di legge.

Art.81 Rapporti tra le due Camere e il Governo. Bilancio e rendiconto consuntivo: approvati con legge su proposta del governo (iniziativa riservata al governo) La legge FINANZIARIA serve a stabilire in maniera straordinaria modificazioni al bilancio (ma per ogni spesa deve indicare l'entrata altrimenti è incostituzionale) spetta al PdR che molto spesso rimanda alle camere le leggi sul bilancio.


I REGOLAMENTI

Non sono disciplinati dalla Costituzione che non dice espressamente che il governo ha potestà regolamentare (si desume però dall' Art.87 e 117). Una legge generale è la 400/1988 che disciplina i regolamenti:

- governativi: adottati su delibera del Cons. dei Min. con decreto del Presidente della Repubblica e sono sottoposti a parere di legittimità del Consiglio di Stato e al controllo di copertura delle spese della Corte dei Conti.

1- di esecuzione disciplinano la procedura dell'applicazione della legge. Contenuto governativo limitato.

2- di attuazione/integrazione provvedono la disciplina di dettaglio (no i principi fondamentali)

3- di organizzazione disciplinano l'organizzazione dei pubblici uffici.

4- autonomi che intervengono dove non interviene la legge

5- delegificazione servono a sottrarre materie alla legge, perché non si riesce a modificare alcune leggi

- ministeriali: adottati del singolo ministro o dal PdC nelle materie di stretta competenza. La loro adozione deve essere prevista da legge.



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le norme costituzionali sono 28, 51, 97, 98

ORGANIZZAZIONE (art.97)

Legalità dell'organizzazione l'organizzazione amministrativa è stabilita dalla legge

.buon andamento della pubblica amministrazione. legge garantisce efficienza e efficacia da parte dell'amministrazione

. imparzialità dell'amministrazione. l'amministrazione deve nel suo corso prendere in considerazione tutti gli interessi (pubblici o privati)


I COMPITI DELL'ORGAZNIZZAZIONE

1 Compiti di conservazione e delegazione per conservare i beni pubblici e a regolare le attività dei cittadini (concessione e autorizzazione per usare beni pubblici)

2 Compiti di benessere erogazione dei servizi pubblici

3 Compiti strumentali strumenti per svolgere gli altri compiti (consultazione, controllo.)


L'amministrazione svolge tali attività su principi di legge.

Ogni volta che l'amministrazione deve attuare un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione ad aprire discarica) deve eseguire un procedimento amministrativo. Il procedimento serve a garantire il conseguimento dell'obiettivo pubblico, (disciplinato da legge 241/1990: serie di norme sul procedimento motivazione del procedimento con il termine massimo di durata, che ci sia un responsabile, i cittadini devono essere informati e possono partecipare al procedimento, possono prendere visione degli atti.)


Art.98 i pubblici impiegati (scelti att. Concorso!) sono al servizio esclusivo per la nazione. La legge può stabilire limiti per iscriversi a partiti politici, ma gli unici sono in effetti i giudici della Corte Costituzionale e i consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura.


Art.28 I pubblici dipendenti sono direttamente responsabili, sia amministrativa (disciplinare) e contabile (per chi maneggia denaro). La responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici.


L'amministrazione è l'insieme di tutti gli edifici pubblici e si distingue in CENTRALE (STATALE) E PERIFERICA; REGIONALE/PROVINCIALE/COMUNALE.

CENTRALE al vertice c'è il governo, poi i ministeri. I ministeri sono divisi in direzioni generali e dipartimenti. Al loro vertice c'è il ministro (politica) dirigenti (gestione) funzionari (attività amm.va)

PERIFERICA uffici territoriali del governo (un tempo le prefetture) che svolgono le vari funzioni del governo.

Con le modifiche dell'articolo 118 della Cost. le cose sono molto cambiate

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' le funzioni amministrative non sono assegnate a priori. Tutte le funzioni sono esercitate dai comuni, salvo che per assicurarne esercizio unitario non debbano essere esercitate da livelli più alti (es. energia non dai comuni ma dallo stato, mentre la sanità è gestita dai comuni.) Viene quindi seguito il criterio della dimensione degli interessi, e la legge stabilisce caso per caso.


PRIVATIZZAZIONE DE PUBBLICO IMPIEGO

Un tempo era regolato da rapporti di diritto pubblico, quindi gli impiegati pubblici erano nominati dall'amministrazione e disciplinati differentemente dall'amministrazione (impiegato pubblico impiegato privato)

Con Dlgs 29/1993 il pubblico impiego è stato privatizzato quindi il rapporto di lavoro è ora disciplinato non più dalla legge ma dai contratti collettivi di lavoro (stipulati tra amministrazione e sindacati) contratti individuali

La contrattazione è quindi GENERALE NAZIONALE LOCALE INDIVIDUALE

Alcuni non sono disciplinati da contratti collettivi ma persistono nella legge: Professori universitari, magistrati etc..


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (elezione e funzioni)

E' uno dei più importanti organi costituzionali (insieme a Parlamento, Governo, Corpo elettorale, Corte Costituzionale)

Artt.83/91

Il PdR è un organo costituzionale stabile, non può essere cambiato o "sfiduciato", può andar via per scelta propria.

E' un organo che nasce con la Costituzione repubblicana, prima c'era il Re: il PdR non sostituisce di fatto il Re, ma come quest'ultimo è al vertice dell'ordinamento, colui che detiene la carica più importante. Ha dei poteri di indirizzo politico di tipo costituzionale, è l'organo di garanzia della costituzione, che indirizza in questo senso l'attività di Governo e Parlamento.

Può verificare che una decisione non sia incostituzionale e vigilare sempre su di essa. Può intervenire anche concretamente in caso di violazione della Costituzione.

- ORGANO COSTITUZIONALE

- ORGANO STABILE

- MODELLO DI REPUBBLICA PARLAMENTARE : legittima e nomina il governo nel modello di Repubblica Parlamentare.


Art.83 il PdR è eletto in seduta comune dal Parlamento più 3 rappresentanti di ogni regione (1 per la Val d'Aosta) Nelle prime 2 tornate ci vuole la maggioranza di 2/3 dell'assemblea, nella 3 basta la maggioranza ½.

Tutti questi scrupoli perché il PdR non rappresenta una maggioranza, ma dev'essere superpartes, appunto per essere garante della Costituzione. Molto spesso il PdR è appoggiato dalle opposizioni.


Art.84 eleggibilità e incompatibilità. Il limite è 50 anni, e non può avere altre cariche


Art.85 il mandato dura 7 anni, ovvero più del Parlamento. Il Comma 3 prevede la prorogatio: se il PdR sta per terminare il mandato e le camere sono sciolte può prorogare il suo mandato per evitare il vuoto istituzionale. Durante questo periodo però il PdR può solo svolgere attività di ordinaria amministrazione, senza cioè prendere decisioni importanti, può solo emanare atti, presenziare manifestazioni etc..


Art.88 Comma 2. Il "Semestre Bianco" ovvero se mancano sei mesi alla fine del mandato il PdR non può sciogliere le camere. Questo perché il PdR è rieleggibile e giunto a 6 anni e 6 mesi di mandato non c'è più la maggioranza parlamentare che gli ha dato la fiducia all'inizio. Allora potrebbe essere tentato di sciogliere il parlamento a lui ostile e sperare nella formazione di un nuovo parlamento che lo rielegga.


Art.91 Giuramento: il PdR giura davanti al Parlamento (depositario del mandato elettorale) quindi lui stesso è al disotto della Costituzione.


RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Due reati:

- Alto tradimento e attentato alla costituzione (art.90). A aperte questi reati il PdR non è responsabile e perseguibile per ciò che fa durante l'esercizio delle sue funzioni.


1- Relazione delle due giunte congiunte

2- Voto parlamento in seduta comune

3- Giudizio della Corte Costituzionale


Ma cosa si intende per alto tradimento e attentato alla costituzione? Sono casi gravissimi ma non specifici che non si sono mai verificati fino ad oggi.


ASPETTI LEGATI AL RUOLO

GUARENTIGIE (garanzie): il Codice Penale prevede il reato aggravato per chi commette reato contro il PdR

APPANNAGGI (vantaggi) : ha vari immobili, tenute, parchi, che gli vengono offerti per esercitare le sue funzioni (anche di rappresentanza). In più ha un assegno annuo.


Il Segretario Genrale è l'"ombra" del PdR,una figura strategica nominato su consiglio del PdC.


LA SUPPLENZA E LA CESSAZIONE (art.86 e 85, 3)

Se il PdR è temporaneamente impedito, per vari motivi è sostituito (supplenza) dal Presidente del Senato, che può solo fare ordini amministrativi.

Per l'impedimento permanente, morte o dimissioni, ci vuole nuova elezione entro 15 gg se le Camere sono già insediate, sennò più tempo. Ma si ritiene che anche in quest'ultimo caso ci voglia la supplenza del Presidente del Senato.

Ma chi decide se l'impedimento è temporaneo o permanente? Si ritiene debba essere il Parlamento (perché al Costituzione non dice nulla in merito).

I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Indirizzo politico (costituzionale)

- Potere neutro

- Controllo della maggioranza ai fini costituzionali.

POTERI VINCOLATI ( POTERI AUTONOMI PRESIDENZIALI ) ovvero tutti i poteri che il PdR ha e deve esercitare: Art 87 commi 3,7,6,9.



DOPPIA RESPONSABILITA' : -penale

- politica (di fronte al Parlamento) Anche se l'unica "arma" che ha il Parlamento è la non rielezione


Art.89 il retaggio della "controfirma". E' una norma che viene dallo Statuto Albertino, quando il Re faceva un atto ma non ne era responsabile, perché lo firmava il Governo. Questa controfirma oggi è rimasta, ma il PdR  comunque responsabile.



TIPOLOGIE DI POTERI

4 FINALITA' DI DIVERSE:

Controllo e freno

2. Impulso e stimolo

3. Finalizzati a copertura organi costituzionali

4. Poteri residui


1.CONTROLLO E FRENO:

- Convocazione straordinaria delle camere (art.62, es. art.77)

- Promulgazione delle leggi (art 87,5, art 73) il caso del rinvio (art 74) (Il parlamento di solito accoglie le motivazioni)

- Autorizzazione alla presentazione dei DDL governativi (Art 87,4)

- Potere di emanazione decreti legge e regolamenti. I Dpr sono elencati in una legge del 1991

- Ratifica trattati internazionali (art. 87,8) (non è potere proprio) non per accordi in forma "semplificata".

- Comando delle forze armate: non disponibilità diretta ma controllo imparziale.

- Presidenza del Consiglio Supremo della Difesa dove si prendono decisioni militari

- Presiede il Consiglio Supremo della Magistratura. Art.105

- Scioglimento anticipato delle Camere. Forse il più importante dei poteri. Il parere dei presidenti delle camere è obbligatorio ma non vincolante Dal '72 ad oggi è accaduto 8 volte. Necessaria la motivazione e la controfirma del governo (formalità).


2. STIMOLO E IMPULSO:

- Scioglimento anticipato

- Messaggio (art 87,2) anche libero e non formale (e soprattutto non è vincolante)


3. COPERTURA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:

- Nomina senatori a vita (art 59,2)

- Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale (art 135)

- Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri (art 92,2)

"Svolge" la crisi di governo e la "risolve"


4. POTERI RESIDUI:

- Amnistia

- Indulto

- Grazia

Art.79 della Costituzione e conseguente modifica del 1992 I primi due poteri non li ha più, le può solo firmare e basta. Ci vuole una legge. La grazia è autonoma, rivolta a una o più persone


LA CORTE COSTITUZIONALE

E' uno dei 5 organi costituzionali, titolare dell'indirizzo politico.

Garante della Costituzione, la controlla e gli articoli che ne fanno riferimento sono dal 134 al 137. In particolare l'art 135 riguarda la composizione: 15 giudici che restano in carica per 9 anni (è la massima carica assoluta) nominati per 1/3 dal PdR, per 1/3 dal Parlamento, e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie (Corte di Cassazione) e amministrative (Consiglio di Stato e Corte dei Conti).

La Corte Costituzionale ha un presidente che è nominato nell'ambito interno e rimane in carica per 3 anni (rieleggibile per tre mandati).

I giudici costituzionali non sono rieleggibili (dopo la scadenza dei 9 anni)

I REQUISITI:

- Per i 5 giudici nominati dal Pdr e dal Parlamento essi devono essere o magistrati anche a riposo o professori di materia giuridica o avvocati da almeno 20 anni

- Gli altri 5 rimanenti sono ovviamente magistrati


Nel caso dell'elezione in Parlamento ci deve essere maggioranza qualificata (per i primi due scrutini almeno 2/3,a altrimenti dal 3 si richiede i 3/5).

Mentre il sistema elettorale delle magistrature è a "doppio turno" (prima maggioranza assoluta, sennò i primi due al ballottaggio). Non tutti i 15 giudici sono però nominati contemporaneamente (in caso ovviamente di morte, dimissioni, allontanamento.)

Quindi il loro mandato non scade sempre contemporaneamente anche per garantire la continuità. Il numero indispensabile per continuare il lavoro è di 11 giudici.

La Corte Costituzionale è organo fondamentale, è al vertice degli organi giudiziari.

Può valutare sulla illegittimità costituzionale di una legge statale, ha quindi un potere superiore al potere legislativo del Parlamento (art.136).

L'ammissibilità di un quesito referendario è decisa dalla Corte Costituzionale.

Il giudice della Corte Costituzionale beneficia sia dello status del parlamentare (immunità e insindacabilità) e quello del giudice (autonomia e indipendenza). I giudici devono essere imparziali.


4 FUNZIONI:

- controllo della conformità delle attività degli organi legislativi al dettato costituzionale (illegittimità cost.)

- decidere in merito ai conflitti tra organi statali

- Decidere sull'ammissibilità dei referendum abrogativi

- decidere sulla responsabilità del PdR in caso di attentato alla cost. o alto tradimento.


Come si fa a ricorrere alla Corte Costituzionale? Ci sono due modelli di ricorso: giudizio principale o giudizio incidentale.

Il giudizio principale si ha in tre casi: quando lo Stato fa ricorso alla Corte Cost. per una legge regionale; quando una regione ritiene che una legge statale sia incostituzionale; quando una regione ritiene che un'altra abbia violato la Cost.

Il giudizio incidentale è più complicato: lo abbiamo quando la questione di incostituzionalità è posta da un giudice ( e non da un organo statale. In due modi: o d'ufficio o su istanza di parte. Il giudice che rileva la questione d'ufficio (che si definisce aquo - dal quale) ha un dubbio sulla legge e fa ricorso direttamente. Mentre l'istanza di parte è una persona, un cittadino che chiede al giudice di sollevare la questione (durante il processo).

In seguito il giudice aquo nel momento in cui decide di ricorrere deve emanare l'"ordinanza di rinvio" nella quale motiva le ragioni della sua questione di illegittimità costituzionale. La motivazione è ovviamente obbligatoria. Che tipo di spiegazioni? Consistono in due giudizi:

di rilevanza il giudice deve motivare il fatto che la soluzione della questione è decisiva, determinante ai fini di un processo (della sua soluzione). Il giudice può anche trovarsi di fronte alla non possibile applicazione di una legge.

Di non manifesta infondatezza il giudice deve dire che la questione è minimamente fondata (almeno un piccolo dubbio costituzionale).

Il Presidente di Corte decide l'ordine dei ricorsi, i tempi, le sentenze etc.

Il processo ovviamente viene sospeso e l'ordinanza è pubblicata sulla gazzetta ufficiale, affinché tutti i giudici possano conoscere (e se c'è qualcuno nelle stesse condizioni possa aspettare la sentenza).

Anche le parti del processo possono costituirsi alla Corte Costituzionale. La corte decide tre cose:

1. legittimazione dell'organo (se quel giudice può.)

2. se il ricorso è rilevante

3. sulla non manifesta infondatezza.

Se una delle ultime due sono infondate la Corte emana un'ordinanza di inammissibilità (punto2) o di manifesta infondatezza (punto3)

Nel caso in cui questi 3 punti siano superati positivamente, allora si entra nel merito, valutando la Costituzionalità o meno della legge (articolo per articolo, comma per comma)

Si può arrivare a due tipi di conclusioni:

  • Questione infondata sentenza di rigetto
  • Questione fondata sentenza di accoglimento

Nel II caso una legge dichiarata incostituzionale non può più essere applicata in tutti i possibili giudizi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte.

Nel caso di una pronuncia di accoglimento, l'effetto della norma incostituzionale deve essere travolto anche al passato:  ma se questa norma fosse già stata applicata, e la controversia già passata in giudicato (cioè il rapporto si è esaurito dopo tutti i ricorsi possibili fino alla Cassazione) non succede nulla, cioè non si annullano gli effetti della norma applicata.

La sentenza di accoglimento produce 3 effetti:

- per il futuro (la legge non potrà più essere applicata)

- per i rapporti passati, a meno che non siano già esauriti

- per quei rapporti esauriti che hanno mandato qualcuno in carcere sulla base di una norma incostituzionale: in questo caso prevale la libertà personale e si esce di prigione (ECCEZIONE)


La sentenza di rigetto dichiarano infondata la questione presentata. Ma questo non equivale a una dichiarazione di costituzionalità di quella determinata norma;la Corte Costituzionale si limita a dire che la questione presentata è infondata; poi quella norma potrà anche essere incostituzionale, magari per altre ragioni, diverse da quelle presentate. La Corte Costituzionale però questo non lo dice.

Quando al giudice aquo arriva la pronuncia di rigetto, questi può sollevare un'altra questione, con motivazioni diverse e la corte deve ricominciare da capo.

La sentenza di rigetto produce un solo effetto:

- impediscono allo stesso giudice di sollevare più di una volta la stessa questione.


Non ci sono solo accoglimento e rigetto, ma anche altre sentenze:

- interpretative di accoglimento la Corte dichiara fondata la questione, perché un significato della norma, cioè la legge interpretata in un certo modo, è incostituzionale. L'effetto è che la legge resta, ma quel significato normativo incostituzionale non si può applicare.


-interpretative di rigetto la Corte dichiara infondata la questione perché dalla disposizione (enunciato) della legge si può ricavare norme, regole (interpretative) che non sono in contrasto con la Costituzione, dipende da come le si interpreta. Ma una sentenza del genere non vincola nessuno ad applicare la legge secondo l'interpretazione costituzionale, quindi spesso si preferisce fare le interpretative di accoglimento.

- sentenze manipolatrici: si collocano tutte all'interno delle sentenze interpretative di accoglimento; in questo caso il testo normativo, l'enunciato, viene manipolato, cambiato dalla Corte che in questo caso fa la parte del legislatore. Queste si dividono in 3 tipi:

- additive: la questione è fondata nella parte in cui la legge x non prevede..

- ablative: la questione è fondata nella parte in cui prevede..

- sostitutive: la questione è fondata nella parte in cui prevede. invece di..

La Corte così facendo CAMBIA le leggi.

Questo perché si è ritenuto che eliminare una legge dall'ordinamento, per quanto incostituzionale, crei più danni che modificarla (alcune leggi anche incostituzionali, possono dare dei benefici a persone bisognose.)

Il limite della manipolazione della Corte Cost. è quello delle rime obbligate, cioè l'intervento sul testo dovrebbe essere una conseguenza obbligata a ciò che dice la Costituzione.

La Corte risolve anche: conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra organi statali


I GIUDICI E LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

I giudici hanno la funzione giurisdizionale, cioè l'applicazione del diritto oggettivo nei casi concreti, dove c'è controversia.

La giurisdizione è funzione pubblica, redime le controversie tra i soggetti dell'ordinamento, ed è svolta dai magistrati ordinari

GIUDICE MAGISTRATO

(organo) (persona)

Il giudice ordinario è quello che ha giurisdizione di tipo generale, cioè su tutte le controversie che possono sorgere nell'ordinamento; al contrario il giudice speciale è quello che ha giurisdizione delimitata a certe competenze. Questi ultimi non possono essere istituiti, a meno che non ci siano due eccezioni (artt.102,103,25):

- se serve la loro competenza su cose tecniche (sezione dei minori, sezione fallimentare.);

- per le controversie che i cittadini hanno con la pubblica amministrazione

La Corte dei conti si occupa delle controversie causate da un danno economico, o dal pubblico dipendente responsabile del denaro pubblico.

La Corte dei Conti regola anche la materia pensionistica. Anche il Tribunale Militare si avvale di giudici speciali.

Il giudice straordinario (non speciale) è il giudice la cui competenza è assegnata solo dopo che si è verificato il fatto. Normalmente (art.25) i giudici sono già precostituiti per giudicare un qualche evento, senza conoscere il fatto o il soggetto che si dovrà giudicare. Questo garantisce l'imparzialità dei giudici. E' per questo che il giudice straordinario appare meno imparziale.

E' fondamentale l'indipendenza dei magistrati, e di conseguenza degli organi giurisdizionali rispetto agli altri poteri dello stato. Il Consiglio Supremo della Magistratura (art.104) è deputato a garantire l'autogoverno della magistratura ordinaria. Questo significa che il CSM decide su promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari. di ogni singolo magistrato (art. 105), e nessun altro organo può farlo al posto del CSM (prima chi se ne occupava era il Ministro della Giustizia)

Il CSM è composto da tre membri di diritto: Capo dello Stato, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale della Cassazione. Gli altri 27 sono così divisi: 2/3 sono eletti da magistrati, 1/3 dal Parlamento.

I giudici speciali non hanno organi costituzionali per la loro indipendenza ma la legge ha previsto per loro dei Consigli di Presidenza simili al CSM.


Le norme costituzionali prevedono che il reparto di giurisdizione sia disciplinato sulla base delle posizioni che si fanno valere.

Art 103: Diritto soggettivo giudice ordinario; Interesse legittimo giudice amministrativo. E' un criterio di massima, per il quale ci sono molte eccezioni. Adesso si tende a spartire più secondo le materie che si affrontano che non secondo la spartizione iniziale.

Cos'è il diritto soggettivo? Es. il diritto di proprietà, diritto di credito etc. E' una posizione pienamente  e direttamente tutelata dall'ordinamento giuridico. Non c'è discrezionalità della pubblica amministrazione.

L'interesse legittimo? E' una posizione indirettamente tutelata dall'ordinamento giuridico di fronte alla quale esiste discrezionalità della pubblica amministrazione. Es. partecipazione a un concorso pubblico (regolarità del concorso, legittimità degli atti della pubb. amm.ne.)

L'interesse legittimo coincide con l'interesse alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Si possono richiedere: vizi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge etc..


IL DIRITTO REGIONALE

Di questa materia si occupa il Titolo V, della II parte della Costituzione.

Art.114 è stato modificato radicalmente dalla Riforma Federale del 2001. Da sistema regionale  si è passati a un sistema federale, aumentando cioè l'autonomia della regioni, delle province e dei comuni. Non c'è gerarchia tra comuni, città, regioni, e Stato ma differenti funzioni.

Le regioni sono di 2 tipi: a statuto ordinario o  speciale.

L'art.116 prevede le Regioni a Statuto speciale che sono adottati con legge costituzionale. Gli Statuti Speciali prevedono in deroga alla costituzione un'autonomia maggiore rispetto agli altri: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Val d'Aosta.

Tutte le altre regioni sono a statuto ordinario disciplinate quindi da statuti adottati dai consigli regionali secondo l'art.123 (assimilabile all'art.138)

Lo statuto per essere approvato occorre di tre aspetti:

1. Maggioranza assoluta

2. Due deliberazioni

3. Possibilità di sottoporre a referendum su richiesta.

Lo Statuto è un atto della regione, lo Stato NON interviene ma può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Cost. E' un primo livello di autonomia delle regioni.

Le Regioni a Statuto Speciale hanno leggi costituzionali, quindi deroghe; le altre hanno leggi che si devono attenere alla Costituzione. (una delle ragioni è che molte di quelle a statuto speciale erano antecedenti la costituzione italiana)


AUTONOMIA LEGISLATIVA DELLE REGIONI

L'art.117 regola i rapporti tra Stato e Regioni riguardo la legislazione.

1° comma gerarchia delle fonti

2° comma materie di competenza esclusiva dello Stato (es. immigrazione, confessioni religiose, difesa, ordine pubblico, cittadinanza..)

3° comma legislazione concorrente, ovvero Stato e Regioni possono fare leggi su alcune materie, ma lo Stato fissa i principi fondamentali, la Regione li disciplina (commercio con estero, ricerca scientifica, protezione civile.).

In tutte le altre materie non elencate le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva (ma sono poche)

5° comma autonomia regolamentare, lo Stato e le Regioni hanno potestà regolamentare esclusiva nelle stesse materie prima elencate.


AUTONOMIA AMMINISTRATIVA DELLE REGIONI

L'art.118 non pone criteri di ripartizione ma fissa dei principi: sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza.

1° comma sussidiarietà le funzioni amministrative in via generale sono conferite ai comuni salvo che l'interesse tutelato abbia dimensioni più ampie (e ci si affida al livello amministrativo superiore). Es. traffico fra più comuni: province; strutture sanitarie: regioni.

Differenziazione tener conto delle peculiarità territoriali

Adeguatezza la funzione deve essere adeguatamente esercitata.

Non ci sono quindi materie riservate ma meccanismi elastici. Non c'è un principio di parallelismo tra funzioni legislative e amministrative di Stato e Regioni.

2° comma ogni organo ha funzioni amministrative proprie.


AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI

L'art.119 dice che i comuni (le province, le città etc..) hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa (bilanci propri, risorse autonome, stabilire e applicare tributi, decidere sulle spese..) sempre in armonia con la costituzione (2° comma) e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Partecipano inoltre ai tributi statali (ICI, IRAP.)

Alcune zone beneficiano del fondo perequativo (fondo monetario riservato a zone più "povere") che non può avere limitazioni di impiego (ovvero si può decidere come meglio utilizzarlo senza avere obblighi). Lo Stato inoltre può destinare risorse aggiuntive, o interventi speciali per alcuni territori.


ORGANIZZAZIONE DI PROVINCE E COMUNI

- Potestà statuaria (limitata)

- Potestà regolamentare (solo sulle funzioni amministrative)

- Autonomia finanziaria (limitata)

Province e Comuni hanno una struttura uniforme, omogenea che non si discosta molto l'una dall'altra.


IL REFERENDUM POPOLARE - IL REFERENDUM ABROGATIVO (art.75)

Fa parte delle autonomie garantite dalla costituzione dalla Costituzione per i cittadini (così come il diritto di voto, o l'iniziativa legislativa)

Può essere indetto da 500000 elettori o da 5 consigli regionali, non può avere come oggetto leggi in materia tributaria, di bilancio, di amnistia o indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Prima si procede con la raccolta delle firme, che vengono poi portate all'Ufficio Centrale per i Referendum, presso la Corte di Cassazione, che ne verifica la regolarità. Quindi la proposta è trasmessa alla Corte Costituzionale che verifica l'ammissibilità. Se è ok il referendum viene indetto dal Presidente della Repubblica. Perché la proposta sia approvata (quindi sia abrogata una legge) sono necessari due quorum:

- che almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto abbi partecipato

- che almeno il 50%+1 dei votanti sia favorevole alla proposta.

Se i due quorum vengono raggiunti la legge è abrogata.


LE LIBERTA' FONDAMENTALI

Alcune norme sono contenute nei primi 12 articoli della Costituzione più i vari diritti e doveri.

Le norme fondamentali per l'AUTONOMIA PERSONALE sono gli artt.2 e3

L'articolo 2 non è una norma programmatica ma di diretta applicazione:

La Repubblica

riconosce prende atto, in quanto i diritti esistono prima della creazione di uno stato

.garantisce. protegge e tutela con questa e altre norme della costituzione tutti i cittadini (e non) contro gli altri cittadini e le autorità pubbliche

.i diritti.     ovvero le posizioni giuridiche elencate nel diritto giuridico

.inviolabili.           legato al verbo "riconosce" perché sino diritti preesistenti allo stato, che quindi non può violarli. I diritti non possono essere eliminati né modificati (neanche col procedimento di modificazione)

.sia come singolo sia nelle formazioni sociali. uomo singolo e gruppi (famiglia, associazioni, partiti, sindacati.) senza distinzione discriminante

.adempimento dei doveri inderogabili. di partecipazioni politica, economica e sociale


Una questione sull'articolo 2 riguarda la sua interpretazione: è una clausola chiusa o aperta? Quali sono i diritti? Quelli elencati nella costituzione o ce ne sono altri?

Alcune cose sono ritenute diritti (ambiente, privacy, identità personale.) ma la Costituzione non li cita. Vengono quindi ritenuti diritti?

Se si concepisce l'art 2 come clausola chiusa NO (sono diritti solo quelli elencati), ma è il contrario se si ritiene una clausola aperta.

La prevalenza data oggi è al primo tipo di interpretazione. Ma i diritti non elencati vengono tutelai dalle varie estensioni interpretative di altre norme esistenti (es. privacy rientra nell'interpretazione dell'articolo 15).


Art.3 prevede due commi. 1° comma: principio di uguaglianza, in senso formale, sociale (non sono riconosciuti i titoli nobiliari) e davanti alla legge. Ma effettivamente le distinzioni (sesso razza lingua) ci sono: allora vengono accettate col principio di ragionevolezza. Sono possibili le distinzioni "ragionevoli" tendenzialmente la legge deve trattare ugualmente le fattispecie uguali e diversamente le fattispecie diverse. (ci devono comunque essere delle ragioni per cui vengono fatte distinzioni altrimenti si parla di discriminazione!)

.di sesso. parificazione dei sessi (donne=uomini ma da poco, 1975 ruoli uguali all'interno della famiglia

.di razza. divieto assoluto, forte, per cui nessuna norma prevede distinzioni (perché non ci sono ragioni)

.di lingua. l'art 6 prevede la tutela delle minoranze linguistiche, ma effettivamente l'italiano prevale, perché è la lingua più parlata, ma non quella ufficiale. Apposite leggi tutelano minoranze linguistiche come il ladino, il tedesco, il francese.

.di religione. questione problematica ma aperta. La Costituzione tratta in modo diverso la religione cattolica dalle altre, c'è una tutela diversa (art.8). Tutti possono professare la propria religione (art.9) ma c'è distinzione nel diritto ecclesiastico: i Patti Lateranensi richiamati nella Cost., sono costituzionalizzati o prevalgono sulle altre leggi. Questo perché non c'è procedimento di revisione se le parti sono d'accordo. Ma lo Stato non è laico? L'art.8 non dice che sono uguali tutte le religioni: per la cattolica prevalgono i patti lateranensi, per le altre religioni c'è la legge, e i loro ordinamenti o statuti non possono contrastare con la Costituzione (ma i patti si!)

.di opinioni politiche. norma molto ampia, altri articoli si occupano e tutelano la libertà politica (21, 49) Non c'è costrizione di associazione partitica. la Costituzione non prevede struttura democratica per i partiti (cioè sono ammessi partiti anche non democratici) m devono comunque concorrere democraticamente (democraticità esterna). Ovvero tutto si basa sul pacifico confronto politico, non violento. E' espressamente vietata la riproduzione del partito fascista (ma non per quanto riguarda gli ideali, ma la struttura gerarchica interna) Solo un partito fu sciolto perché dichiaratamente fascista.

.condizioni personali e sociali. abolite le classi sociali (anche se in realtà.) non ci sono vincoli per l'esercizio delle professioni, per la residenza.no alla discriminazione.


2°comma: principio di uguaglianza in senso sostanziale. Norma programmatica, definita la "rivoluzione promessa". Si prevede l'uguaglianza senza la presenza di ostacoli per raggiungerla. Per alcuni che però si trovano nel dubbio la norma si volge sempre a favore dei più "deboli".


Art.4 tutela del lavoro. Come diritto (le leggi devono garantirne l'effettività) e come dovere (i cittadini sono tenuti a lavorare) Secondo l'artt.3 e 4 c'è possibile differenza tra lavoratori e non lavoratori.


RISERVA DI LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE

RISERVA DI LEGGE quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di una certa materia. Si distingue in due tipi:

- Assoluta - quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina di una materia escludendo le discipline regolamentari, sono ammessi regolamenti di esecuzione

- Relativa - quando la Costituzione riserva alla legge la disciplina dei principi generali di una materia, i regolamenti in questa materia possono contenere la disciplina in dettaglio, quindi regolamenti di attuazione/integrazione (es. art.23)

- Rinforzata - quando la Costituzione prevede il contenuto della legge alla quale la materia è riservata. Il potere esecutivo quindi è escluso. (es. art.16)

Tutto questo per limitare i limiti che il governo può imporre ai cittadini


RISERVA DI GIURISDIZIONE garantire i cittadini contro il potere esecutivo. Quando la Costituzione prevede che una libertà fondamentale possa essere limitata colo con atto dell'autorità giudiziaria e non con atti dell'autorità amministrativa (poiché ci vuole un processo, un giudice. E' per questo che la magistratura non è legata al governo)

- Assoluta - la Costituzione esclude l'intervento diretto della polizia anche in via d'urgenza

- Relativa - la Costituzione ammette restrizioni adottate in caso d'urgenza, anche se dopo ci deve essere comunque la convalida dell'autorità giudiziaria


I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI LIBERTA' FONDAMENTALI

Le libertà fondamentali sono tutelate dagli articoli 13 e seguenti, ma non sono elencate, perché si prevede la loro ampiezza. Prevedendo come si è etto prima dei limiti alle limitazioni delle libertà.

Art 13 la libertà personale è inviolabile, ma si può comunque detenere, ispezionare, e perquisire se c'è atto motivato. Qui siamo in presenza di riserva di legge assoluta e rinforzata ("nei soli casi e modi previsti dalla legge") e una riserva di giurisdizione relativa ("se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria"). Flagranza di reato: quando il soggetto sta commettendo o ha appena commesso il reato, in questi casi l'autorità amministrativa può provvedere all'arresto, entro 48 h deve comunicarlo all'autorità giudiziaria che lo può convalidare o no. La Costituzione non consente alla legge casi vaghi o generici. Le restrizioni di libertà personali devono essere .proporzionali al reato commesso.E' ammesso l'uso della violenza solo nell'applicare la restrizione (arresto) ma non dopo .è punita ogni violenza fisica.Il principio di proporzionalità è stabilito dall'ultimo comma.

La proporzionalità deve essere tra ESIGENZE CAUTELARI (con 4 presupposti- 1°indizi di colpevolezza grave, 2°pericolo di fuga, 3°inquinamento prove,4°pericolo di reiterazione) e le MISURE CAUTELARI (prese in base al primo dei presupposti più uno degli altri tre).

Le MISURE AMMINISTRATIVE DI PREVENZIONE si applicano prima della condanna definitiva ma hanno presupposti precisi. Si applicano indipendentemente rispetto agli indizi di un reato e a soggetti particolari. Sono predeterminate nella durata e applicate dal giudice.

Le MISURE DI SICUREZZA hanno per presupposto la commissione di un reato (accertato con sentenza definitiva) e la pericolosità sociale del soggetto. Si applicano ai socialmente pericolosi anche incapaci di intendere e volere al momento del reato. Le pene sono disciplinate dall'art.27 (3° comma) e devono tendere alla rieducazione del condannato


Art.14 LIBERTA' DOMICILIARE

Il domicilio è inviolabile. Per domicilio si intende il luogo della vita privata della persona, dal quale la persona ha facoltà di escludere gli altri (casa, stanza d'albergo, garage..) è indipendente dal concetto civilistico (per cui è il centro principale degli affari e attività di una persona) La tutela è la stessa dell'art.13 però c'è il 3° comma che prevede che il alcuni casi la libertà domiciliare possa essere ristretta dalle autorità amministrative. Riserva assoluta e rinforzata di legge (ispezioni di carattere tributario.)


Art.15 CORRISPONDENZA E FORME DI COMUNICAZIONE

La corrispondenza è segreta solo se voluto (la cartolina ad es. non è segreta)

Tutela maggiore perché c'è riserva assoluta di legge e di giurisdizione perché le disposizioni sono solo dell'autorità giudiziaria (anche se c'è urgenza). Es. l'intercettazione telefonica.


I primi tre articoli più il 19 ed il 21 sono riconosciuti a TUTTI mentre altri libertà sono riconosciute solo ai cittadini

Art.16 libertà di circolazione. Legge non pone limiti in concreto. Riserva di legge assoluta e rinforzata "salvo le limitazioni che la legge."

Artt.17/18 riunione e associazione, solo ai cittadini, ma la legge non fa distinzione.

Riunione non è inviolabile e non c'è riserva di legge e giurisdizione. Deve essere senza armi!

Il luogo pubblico è aperto al transito, il luogo aperto al pubblico è senza divieti per le persone

Per fare una manifestazione occorre l'avviso alla questura almeno 3 gg prima. Le riunioni possono essere vietate per motivi di sicurezza (per chi non partecipa) o incolumità pubblica (per tutti). La  riunione può essere sciolta con la forza (3 squilli di tromba poi carica) Se le riunioni sono senza preavviso chi vi partecipa o chi prende la parola può essere sanzionato.

L'associazione è un gruppo di persone legate fra loro da un vincolo stabile (finalità), possono anche avere struttura tale da non prevedere riunioni.. 3 limiti:

- NO associazioni criminali (ris. legge ass. e rinf.)

- NO associazioni segrete (senza consentire la conoscenza dei nomi degli associati, svolgono attività dirette ad interferire con gli organi istituzionali)

- NO associazioni che perseguono finalità politiche con organizzazione militare (es. gli scout sono organizzazioni similmente militari, ma non hanno finalità politiche. Se un'associazione ha vincoli gerarchici che limitano le libertà altrui sono passibili di scioglimento).


Art.19 religione. La legge non può fare distinzione, non c'è riserva di legge e giurisdizione.

Art.21 pensiero, in senso molto ampio, la norma fa riferimento anche a stampa e tv. La legge prevede l'iscrizione a un registro (con i nomi dei responsabili). Prevista una riserva di legge rinforzata (la legge sulla stampa prevede il sequestro per alcuni delitti, e in caso di violazione delle norme dei responsabili) e di giurisdizione relativa.

La Radiotelevisione è disciplinata dall'art.21 anche se non è esplicitato. La comunicazione al contrario della manifestazione di pensiero, è destinata a soggetti determinati. La Corte Costituzionale ha individuato alcuni principi per la Radiotv, che inizialmente era riservata solo allo Stato, si vietavano cioè le tv private.

Poi si è aperto alla tv privata fissando vari limiti sempre tenendo conto del principio del pluralismo (+ emittenti, + voci, anche nel settore privato): un numero ristretto di tv private, una erta scadenza per l'adeguamento del sistema etc. (sistematicamente violate!!!)

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