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L'ORGANIZZAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LA REPUBBLICA PARLAMENTARE
Il Governo è diretta espressione della maggioranza parlamentare e al xmanere d questa è condizionata la sua esistenza.Ciascuna Camera può costringere il Governo alle dimissioni mediante l'approvazione d una mozione d sfiducia x la quale è sufficiente la maggioranza dei presenti e votanti.
La responsabilità dei ministri è collegiale x gli atti del Consiglio,individuale x gli atti dei loro dicasteri.
Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.Voto segreto. Elevata maggioranza rikiesta(2terzi x i primi3scrutinii,assoluta poi).Le Camere durano in carica5anni invece il Presidente della Repubblica7anni.La sfasatura temporale in caso d scioglimento anticipato,può anke essere+ accentuata e in ogni caso ben dimostra l'intento d evitare il collegamento politico tra organi legislativi e Capo dello Stato.
Escluso è ke il Presidente possa assumere decisioni politiche autonome.
IL PARLAMENTO
È composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra loro in posizione d parità,dotate degli stessi poteri sia nell'esercizio della funzione legislativa esercitata collettivamente sia nell'esercizio della funzione d controllo politico sul governo,ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia al governo e ciascuna può disporre inkieste entrambe autorizzano la ratifica dei trattati,approvano i bilanci,deliberano lo stato d guerra ke sarà poi dikiarata dal Presidente della Repubblica.
Le camere si riuniscono in seduta congiunta,dando vita ad un organo distinto,il Parlamento in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Cost.:elezione del Presidente della Repubblica d5giudici della Corte cost.,8 membri del CSM.
IL GOVERNO
Componenti essenziali del Governo sn3:il Presidente del Consiglio ke dirige la politica generale del governo d cui è responsabile e mantiene l'unità d'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei ministri;i ministri posti ciascuno a capo d un ministero,il complesso apparato ke svolge le funzioni amministrative in un determinato settore al quale imprimono l'indirizzo deliberato dal Consiglio dei ministri,l'organo collegiale ke tutti insieme concorrono a formare.Ministri senza portafoglio partecipano al consiglio dei Ministri.Solo la legge determina il numero,le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri e un nuovo Presidente del Consiglio nn può creare ministeri nuovi.Se vuole aumentare il numero dei ministri x allargare le basi politike del governo e dare spazio adeguato ai diversi gruppi ke compongono la coalizione d maggioranza,nomina ministri senza portafoglio ai quali vengono assegnati incariki speciali e talora,pur nn essendo a capo d un ministero,dispongono d un apparato amministrativo anke rilevante.Anke i sottosegretari fanno parte del governo.Consiglio dei ministri.Da questo sn nominati appena formato il governo in quanto ank'essi rientrano nell'accordo d governo tra i gruppi della maggioranza
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO
Il capo dello Stato nomina il Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri,la sua scelta deve essere effettuata unicamente in base all'indirizzo della maggioranza parlamentare.Il Governo è politicamente responsabile verso quest'ultima ed ha il bisogno della sua fiducia x governare,entro10giorni dalla nomina deve presentarsi ad entrambe le Camere esponendo il proprio programma e il voto contrario d una d esse lo costringe alle dimissioni.Procedimento d formazione del governo regolato da norme nn scritte a partire dalla fase delle consultazioni effettuate dal Capo dello Stato al fine d individuare la xsonalità politica in grado d formare un governo ke ottenga la fiducia e sia sorretto dalla maggioranza parlamentare.Una volta attribuito l'incarico,il Capo dello Stato nn ha alcun potere d'incidere sulla composizione del governo.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se nn è controfirmato dal ministro proponente ke ne assume la responsabilità.Alcuni atti eguali agli altri nella forma(decreto presidenziale controfirmato)si considerano propri del Capo dello Stato.
Nomina dei cinque giudici costituzionali.
I messaggi alle Camere,il rinvio delle leggi in sede d promulgazione,la nomina dei senatori a vita.
La decisione è del controfirmante:un ministro o il Presidente del Consiglio.Il Capo dello Stato svolge un ruolo d garanzia.
Il presidente è tenuto ad emanare l'atto ke il governo gli sottopone,anke se nn lo condivide,può xò rilevarne l'eventuale contrasto cn la Cost.,rinviandolo al governo stesso affinké corregga l'illegittimità.Mai potrà xò rifiutarne l'emanazione qualora il Governo insista.Il rifiuto definitivo d emanazione(o d promulgazione)è consentito solo qualora l'atto configuri un'ipotesi d alto tradimento o d attentato alla Cost.,ossia una delle fattispecie criminose x le quali il Capo dello Stato stesso è responsabile.Dovere d rifiutare la sua firma.In questo senso lo si può definire il garante ultimo dell'integrità del sistema.
LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
Scioglimento anticipato delle Camere ke può essere disposto sentiti i loro Presidenti cn decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio.Lo scioglimento delle camere può avvenire alla scadenza dei5anni e in tal caso è un atto dovuto oppure anticipatamente ed è allora decisione assai delicata x il mutamento politico ke ne consegue.Lo scioglimento implica nuove elezioni entro60gg.
IL RINVIO DELLE LEGGI
La promulgazione della legge:Il Presidente nn partecipa alla funzione legislativa ke spetta al Parlamento;la promulgazione è quindi un atto dovuto.
L'attestazione ke Camera e Senato hanno approvato la legge:il testo promulgato è il testo ufficiale della legge la cui data è quella del giorno della promulgazione.
Inserire la legge nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica e col rikiamo all'obbligo d osservarla e farla osservare.
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale a cura del Ministro d grazia e giustizia,e diviene obbligatoria il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il Capo dello Stato ha il potere d rinviarla alle Camere cn messaggio formale,indicando i motivi.Il rinvio è solo sospensivo;se le Camere l'approvano nuovamente,la legge deve essere promulgata.
MOTIVI:vizi d legittimità,sia formali(contrasto cn le norme ke disciplinano il procedimento legislativo)sia sostanziali(x contrasto del contenuto della legge cn i principi costituzionali e anke vizi d merito.MERITO COSTITUZIONALE:valutazione fondata su considerazioni complessive relative agli effetti della legge sul funzionamento delle istituzioni o gli equilibri generali.
Se le Camere approvano nuovamente la legge il Presidente deve promulgare:ha2eccezioni:i testi approvati dalle2 Camere nn siano xfettamente identici,la legge presenti nn un qualunque vizio d costituzionalità ma sia in contrasto così radicale col sistema da configurare addirittura una delle ipotesi gravissime attentato alla Cost.o alto tradimento.
IL CSM,LE RIFORME LEGISLATIVE,LA FORMA DI STATO
Il Consiglio suxiore della Magistratura è legato al Capo dello Stato ke x Cost.lo presiede.Organo d garanzia costituzionale è il vertice del potere giudiziario.In posizione d parità e indipendenza rispetto agli organi costituzionale e svolge un ruolo essenziale ke nn potrebbe essere eliminato senza modificare il sistema.Organo d rilievo costituzionale xkè nn partecipa alla funzione d'indirizzo politico.Ruolo garantire l'indipendenza della magistratura dalla politica e dunque dagli organi,espressi dalla maggioranza ke esercitano poteri.
MAGISTRATURA:indipendente da ogni altro potere nn deve seguire indirizzo alcuno;nessuno può dirigerla né il Parlamento né il Governo e neppure il CSM.
Garantendo l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere e l'imparzialità della funzione.
Tutto ciò ke riguarda le xsone dei magistrati,la loro posizione e carriera è riservato al Consiglio e sottratto al governo.Ferme le competenze del Consiglio suxiore della magistratura,spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Allo stesso Ministro è data la facoltà d promuovere l'azione disciplinare ma il giudizio compete esclusivamente al Consiglio.
COMPOSIZIONE:3membri d diritto,gli altri componenti eletti x2terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,e x un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari d università in materie giuridike e avvocati dopo15anni d esercizio.È tra i membri eletto dal Parlamento ke il Consiglio elegge il vice-presidente.
Legge istitutiva emanata nel 1958
Numero dei componenti del Consiglio da 30 a 24;16 dai magistrati e 8 al Parlamento oltre ai 3 di diritto.
IL FUNZIONAMENTO DEL GOVERNO PARLAMENTARE IN ITALIA E LE NOVITA' RECENTI
Il sistema politico italiano è stato caratterizzato da un multipartitismo estremo ke vedeva presenti sulla scena molteplici forze costrette ad allearsi fra loro x dar vita a governi d coalizione.
Presenza d un partito d maggioranza relativa,la Democrazia Cristiana,ke distanziandosi dagli altri x la sua forza elettorale, costituiva d conseguenza il perno ineliminabile d ogni coalizione.
LA TRANSIZIONE
La grave e diffusa corruzione politica d cui i giudici iniziarono a trovare le prove,l'indignazione dei cittadini e il sorgere d nuovi movimenti d contrasto come la Lega e la modifica del sistema elettorale in senso maggioritario hanno prodotto forti modifike nel sistema politico italiano.Si è parlato d transizione.La TRANSIZIONE ha registrato una maggiore autonomia del Governo nei confronti del Parlamento,talora+appoggiato al Capo dello Stato ke ad una omogenea maggioranza parlamentare.Si è dovuto ricorrere ai cosiddetti governi tecnici formati da xsone nn strettamente legate ai partiti ma scelte principalmente in ragione delle loro competenze.
LE NOVITA' DELLA FORMAZIONE DEL GOVERNO
Al Presidente della Repubblica la nomina del governo e d ki lo presiede.Nel sistema parlamentare il Presidente è tenuto a nominare un governo ke ottenga la fiducia delle Camere.Suo compito è individuare la xsona gradita alla maggioranza.Consultazioni cn i Presidenti dei gruppi parlamentari.Conferimento dell'incarico e l'accettazione cn riserva da parte dell'incaricato ke deve verificare le possibilità d successo rispondono alla necessità d arrivare alla nomina d un governo in grado d ottenere la fiducia.Se le indicazioni sn concordi il Presidente della Repubblica nn può ke seguirle se sn contrastanti il suo potere d scelta si amplia.Prassi d indicazione previa della xsona ke ricoprirà la carica d Presidente del Consiglio da parte d ciascuno schieramento corrisponde nella sostanza alla situazione in cui dalle consultazioni esca un unico nome:il Presidente della Repubblica nell'uno come nell'altro caso,nn ha alcun margine d scelta.Gli accordi fra partiti avvengono ora prima delle elezioni alle quali la coalizione si presenta unita proponendo un unico Premier.
Diminuzione forte del peso politico degli elettori la cui libertà d scelta è ridotta e una diminuzione della democrazia del sistema.
La soluzione d una crisi nel corso della legislatura.Il Capo dello Stato ritrova intera la sostanza dei suoi poteri.Le consultazioni e tutte le altre fasi del procedimento d formazione del governo ritornano essenziali,trattandosi d comprendere come risolvere la crisi.
L'USO DELLA MOZIONE D SFIDUCIA
Riconoscimento da parte della Corte costituzionale della sfiducia individuale
Un ministro può cadere x l'approvazione d una mozione d sfiducia nei suoi confronti.
QUALI NOVITA' NELLA FORMA D STATO?L'ORDINAMENTO REGIONALE
Regioni ora sn espressamente enumerate le materie d competenza dello Stato mentre quelle residue spettano alle Regioni come nello stato federale.
Lo Stato è uno degli enti ke costituiscono la Repubblica.
LA FORMA D GOVERNO REGIONALE E IL MODELLO LIBERALE DEL POTERE LIMITATO
Statuti delle Regioni ai quali si attribuisce la determinazione della forma d governo regionale.Alla legislazione regionale il potere d disciplinare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti cn legge della repubblica il sistema d elezione e i casi d ineleggibilità e incompatibilità dei Consiglieri regionali,dei componenti della Giunta e del Presidente.
Elezione popolare diretta del Preside della Regione
Il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,nomina e revoca i componenti della Giunta.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta.
L'approvazione della mozione d sfiducia contro il Presidente eletto nn comporta soltanto le dimissioni della Giunta ma anke lo scioglimento automatico del Consiglio regionale ke l'ha approvata.
Possibilità x le Regioni d disporre diversamente scegliendo nei loro nuovi Statuti una diversa forma d governo o almeno portando dei correttivi idonei a limitare il potere del Presidente.
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