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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viene eletto dal parlamento in seduta comune integrato da 58 delegati regionali, cosi dice l'art.83 della Costituzione. Per eleggerlo ci vuole una maggioranza QUALIFICATA ovvero 2/3 del collegio nel prima votazione, la maggioranza assoluta dalla 4°. l'unico requisito è che si tratti di un citttadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda di diritti politici e civili. La durata della carica è di 7 anni. Questo affinchè esso sia svincolato da legami politici immediati con l'organo che lo elegge. In caso si indisponibilità momentanea la supplenza viene tenuta dal presidente del senato che dovrà limitarsi a svolgere un interpretazione misurata al proprio ruolo. Il presidente che cessa la sua carica diventa di diritto senatore a vita, titolo che può sempre rifiutare se si volesse ricandidare a cariche elettive. Il presidente della repubblica è il capo dello stato e RAPPRESENTA L'UNITÀ NAZIONALE, non ha funzioni di indirizzo politico bensì di GARANZIA, di arbitro fra le parti. La costituzione è abbastanza povera riguardo i ruoli del presidente e il suo ruolo si è costruito con la prassi. Gli atti del presidente non sono riconosciuti come validi se non sono firmati da un componente del governo, questo rappresenta l'antico principio di INVIOLABILITÀ del sovrano, infatti il ministro controfirmando il foglio assumeva su di se ogni responsabilità politica. Non è chiaro nella costituzione se la controfirma deve essere posta dal ministro PROPONENTE (il potere grava piu sul governo, gli atti non sono propri del presidente) o dal ministro COMPETENTE. I poteri del presidente della repubblica sono:
RAPPRESENTANZA ESTERNA: riceve i rappresentanti diplomatici, dichiara lo stato di guerra, effettua visite all'esterno accompagnato dal ministro degli esteri.
FUNZIONI PARALMENTARI: nomina fino a 5 senatori a vita, può convocare le camere in seduta straordianria, indice le elezioni, può inviare messaggi alle camere, può SCIOGLIERE le camere o una di esse.
FUNZIONE LEGISLATIVA: promulga le leggi approvate dal parlamento e può rinviarle alle Camere motivandone la scelta.
FUNZIONE ESECUTIVA-INDIRIZZO: NOMINA il presidente del Consiglio e su proposta di questo i ministri, accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni, ha il comando delle forze armate.
INDICE LE ELEZIONI E I REFERENDUM
NOMINA 1/3 DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE , concede la grazie e può commutare le pene, presiede il consiglio superiore della magistratura. Il presidente può effettuare delle ESTERNAZIONI che sono delle dichiarazioni informali in situazioni pubbliche senza impegnare le istituzioni che rappresenta, ciò comunque non le rende irrilevanti data l'inevitabile influenza di qualsiasi pronuncia che provenga da un autorità così alta. Esiste un organo chiamato SEGRETARIATO DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA che ai fini dell'esercizio delle attribuzioni del presidente e lo aiuta a svolgere il suo compito. Il presidente è IRRESPONSABILE per tutti gil atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni a meno che non si sia macchiato dei reati di ALTR TRADIMENTO e ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE. Nella prima ipotesi si identifica una collusione con forze straniere la seconda le violazioni che mettano a repentaglio i caratteri essenziali dell'ordinamento. Il parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l'unico giudice di eventuali reati. Il procedimento per far valere le responsabilità del presidente è fatto da:
MESSA IN STATO D'ACCUSA: da parte del parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta
GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE integrata da 16 componenti estratti dall'elenco di 45 comilato dallo stesso parlamento ogni 9 anni.
Il procedimento di accusa parlamentare si articola a sua volta in sue fasi, l'ISTRUTTORIA che è condotta dal Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa, tale attività si può concludere con un procedimento di archiviazione per "manifesta infondatezza" o con una relazione da presentare al parlmaento contenente le conclusioni a cui è giunto il comitato favorevoli o contrarie all'accusa. Dopo l'atto d'accusa vi è la DECISIONE della corte costituzionale.
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