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IL PROCESSO PENALE DALLA COSTITUZIONE AL CODICE VIGENTE
A causa del tempo limitato a loro disposizione, i costituenti hanno posto solo le garanzie fondamentali.
All'orientamento liberale si devono le norme costituzionali che introducono la separazione dei poteri dello Stato, riaffermata con particolare enfasi a garanzia dell'ordine giudiziario.
Al medesimo orientamento si possono ricondurre quelle disposizioni che stabiliscono la separazione delle funzioni nel processo penale: il diritto di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (24.2), l'azione penale spettante al p.m. (112), il principio del giudice naturale precostituito per legge (25.1).
Il quadro è completato dalla presunzione di innocenza, affermata nel 27.2, che voleva salvare la legittimità della custodia cautelare applicabile in pendenza del processo penale (13.2).
All'orientamento personalistico si ricollegano le norme che riconoscono i diritti inviolabili della persona umana (2).
L'elenco è dettagliato anche nelle garanzie di riserva di legge e di giurisdizione, precisate in singoli articoli a tutela della libertà personale (13), della libertà di domicilio (14) e di circolazione (16).
Infine, l'orientamento solidaristico trova la sua consacrazione negli articoli 2 e 3 della Costituzione.
A tale orientamento si possono ricondurre tutte le norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l'eguaglianza sostanziale: il 24.3; il 24.4; il 112.
Il 22-9-1988 il Governo ha approvato il testo del nuovo codice (entrato in vigore il 24-10-1989).
Le linee generali del nuovo processo penale sono:
a. il principio della separazione delle funzioni (il giudice dirige l'assunzione delle prove e non svolge indagini, il p.m. ricerca le prove ma non le assume);
b. il principio della netta ripartizione delle fasi processuali (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento);
c. il principio della semplificazione del procedimento (sono previsti vari riti speciali: giudizio abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato, giudizio direttissimo, procedimento per decreto).
Il 111.1 Cost. dice che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Il 111.2 dice che Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata
Il III comma dichiara che Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il termine "contraddittorio" nel 111 non è usato in un unico senso, ma in due significati diversi.
Il contraddittorio in senso oggettivo, nella formazione della prova, è consacrato all'inizio del IV comma: Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Nel V comma si afferma che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Per quanto riguarda il contraddittorio in senso soggettivo, il III comma garantisce all'imputato il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
Un'altra norma nella quale è recepito il contraddittorio in senso soggettivo è il 111.4: La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
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