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L'ORDINAMENTO GIURIDICO E NORME GIURIDICHE
L'ordinamento giuridico è un insieme di regole e istituzioni che servono alla società per regolarsi e alla collettività di convivere e auto realizzarsi, cioè tutto ciò che richiede un sistema organizzato.
Quando parliamo di ordinamento giuridico originario invece parliamo di un ordinamento che non è sottoposto a controlli da parte di altri ordinamenti.
Generalità: vale per tutti gli appartenenti all'ordinamento giuridico;
Astrattezza: riguarda una fattispecie generica, in altre parole situazioni non concrete individuate genericamente, ma seguendo comunque i principi d'uguaglianza dell'art. 3 Cost. e d'imparzialità che caratterizza la norma attraverso al corte costituzionale.
Da qui si introduce il concetto di Equità, cioè la giustizia del caso singolo, il penalizza il singolo per la collettività, quindi l'equità è seguire e decidere in modo appropriato i casi eccezionali.
Da qui deriva il termine di precetto che è il contenuto della norma, cioè il comportamento che vieta i obbliga di tenere. Mentre il precetto legislativo è una norma primaria, Le norme di condotta sono secondarie in quanto sono le conseguenze della violazione, cioè norme sanzionatorie.
L'insieme delle norme compone il diritto positivo, che si distingue dal diritto naturale che è sopra ordinato in quanto norme filosofiche, morali, cioè che riconoscono il diritto dell'uomo e che devono ispirare il legislatore nella propria attività.
IL DIRITTO PRIVATO
Regola i rapporti tra i singoli individui e tra società private perché i rapporti sono affidati al Codice Civile e non ad enti pubblici. Le norme del diritto privato sono:
Derogabili: perché le parti possono prescindere dalla norma, cioè mettersi d'accordo e disciplinare la situazione senza utilizzare la norma, perché la legge prevede anche altri modi per disciplinare certe situazioni;
Inderogabili: le parti devono applicare per forza la norma non potendo prescindere dal legislatore;
Suppletive: le parti disciplinano tra loro un contratto tralasciando alcune cose che la legge deve definire. Quindi la norma supplisce le lacune delle parti.
Inoltre le norme giuridiche sono prodotte da atti e fatti Materiali che producono norme generali e astratte, prescindono dalla fattispecie concreta; e atti e fatti formali che sono quelli che producono realmente il diritto.
Il codice civile è un insieme di norme promulgato nel 1942 ed è diviso in 6 libri: diritto della famiglia, rapporti successori, della proprietà, obbligazione, lavoro, tutela.
È preceduto dalle disposizioni di legge: le preleggi al cui Art.1 c.c. disciplina la gerarchia delle fonti delle norme: sono fonti del diritto le leggi i regolamenti e gli usi, ma con la costituzione del 1948 si introduce come principio fondamentale la stessa che diviene fonte primaria.
Le leggi sono emanate dal parlamento e promulgate dal PdR su Gazzetta Ufficiale con un vacatio legis di 15 giorni dopo il quale la legge si presume conosciuta e entra in vigore; accanto alla legge ci sono i regolamenti che entrano subito in vigore, e le direttive comunitarie devono essere discusse dal parlamento. I regolamenti sono fonti secondarie perché disciplina solo materie specifiche, non sono quindi generali.
Gli usi sono comportamenti di un soggetto nella convinzione che debba per legge avere:
Secondo l'art.15 preleggi l'abrogazione di una legge può essere:
Secondo l'art. 11 preleggi la legge vale solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Secondo la disciplina transitoria della legge il legislatore decide il tempo minimo per applicare una nuova legge, cioè se applicare nei processi in corso o solo nei processi futuri.
La norma è dotata per natura di esecutività, quindi tutti dobbiamo applicarla; ma per l'applicazione secondo art.12 preleggi abbiamo l'interpretazione :
Dichiarativa
Correttiva: espressione letterale della norma
Analogia che colma le lacune della legge che non può coprire tutti i casi della realtà (analogia legis), cioè applicare un caso concreto ad un caso simile; oppure se questo non può accadere ci si rivolge ai principi fondamentali (analogia iuris). Nei casi penali l'analogia non c'è.
L'art. 1 del codice enuncia il principio perciò la capacità giuridica si acquista con la nascita come i diritti inviolabili e secondo l'art. 22 della cost. nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, cioè l'attitudine ad essere un titolare di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.
La situazione dello straniero è particolare, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità ma non gode dei diritti politici in senso stretto (elettorato attivo e passivo). Posizione del nascituro:
nell'ambito patrimoniale si risolve nella capacità di succedere per successione legittima o testamento (462) di ricevere una donazione. Per testamento può ricevere anche il non concepito, purché figlio di una persona vivente nel tempo della morte del testatore. In caso di mancata nascita però queste attribuzioni si considerano come mai avvenute.
Nell'ambito non patrimoniale si discute molto se ci siano diritti personali del nascituro concepito: inoltre l'interruzione di gravidanza implica la protezione della vita del nascituro, in caso di conflitto tra la vita del feto e della madre si discute del diritto del risarcimento del danno per lesione all'integrità fisica subita durante la gravidanza. La possibilità di intervenire con trattamenti medici pone poi problemi di disciplina del consenso al trattamento medico e della responsabilità del professionista. Nel caso dell'embrione in vitro In Italia la legge vieta in modo assoluto la sperimentazione salvo per finalità di diagnosi e terapia a vantaggio dell'embrione stesso.
Per quanto riguarda la fine della vita umana la legge identifica la morte con la cessione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (morte cerebrale).
Particolari regole si hanno invece in caso di scomparsa della persona:
Nella prima fase il tribunale nomina un curatore che amministri i beni dello scomparso art.48
Dopo due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza, che consente l'apertura del testamento; ma l'immesso ha il potere di amministrare i beni affidati, usandoli e godendone i frutti, e di rappresentare in giudizio l'assente, che ne rimane comunque il titolare (possesso temporaneo). La dichiarazione di assenza non scioglie il matrimonio e non permette le seconde nozze. Dopo 10 anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta.
DOMICILIO |
Art. 43 luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; il domicilio legale è oggi quello dell'incapace di agire. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia: se è sottoposto a tutela, ha il domicilio del tutore. |
DIMORA |
luogo in cui la persona si trova ad abitare. |
RESIDENZA |
luogo in cui la persona ha la dimora abituale. È possibile avere più di una residenza di fatto. La residenza è un fatto giuridico, oggetto di pubblicità nei registi anagrafici; |
La capacità di agire
Art. 2 : si acquista con la maggiore età, è la capacità di compiere tutti gli atti per i quali sia stabilita un'età diversa; è quindi l'attitudine a compiere atti giuridici.
Una persona può essere totalmente privata della capacità dia gire per effetto di un provvedimento del giudice: si tratta della sentenza di interdizione che presuppone infermità di mente di gravità tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi (interdizione giudiziale); può invece trovarsi privata della capacità di agire per gli atti patrimoniali tra vivi per effetto di una condanna penale che la pone automaticamente in stato di interdizione legale. In entrambi i casi la persona incapace è sostituita attraverso la rappresentanza legale attribuita al tutore.
Una situazione di limitata capacità di agire invece deriva dalla sentenza di inabilitazione fondata su un'infermità di mente meno grave: l'inabilitato può partecipare all'attività giuridica,ma per determinati atti deve essere assistito da un curatore.
La posizione del minore
Definita dall'art. 316 : il figlio, sino all'età maggiore, è soggetto alla potestà dei genitori che comprende:
La cura della persona del figlio, cioè il diritto- dovere di mantenere, istruire e educare i figli tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni;
Un potere- dovere di amministrazione dei beni di cui i figli minori sono titolari;
Un potere di rappresentanza legale per il quale i genitori sostituiscono il figlio nel compimento di tutti gli atti civili;
Usufrutto legale sui beni del figlio, che consente ai genitori di percepirne i frutti che però sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.
I genitori che amministrano male possono essere privati di tali poteri senza perdere la potestà, la quale si perde, cioè per effetto del tribunale dei minori in caso di violazione di doveri o di abuso di poteri del genitore che rechi grave pregiudizio al figlio art. 330.
Se entrambi i genitori muoiono o decadono dalla potestà, il minore è soggetto a tutela, poteri del tutore simili a quelli del genitori. È però soggetto a un controllo più intenso da parte del giudice tutelare e del tribunale, la cui autorizzazione è necessaria per gli atti di disposizione dell'Art 375: alienare beni, costituire pegni o ipoteche, procedere a divisioni, transazioni o concordati.
Se il minore entra in un rapporto di lavoro acquista la capacità di esercitare i diritti e le azioni che dipendono dal contratto di lavoro, la funzione dei genitori alla conclusione del contratto è di sola assistenza.
Inoltre il minore può contrarre matrimonio con l'autorizzazione del tribunale dei minori a 16 anni; alla stessa età può riconoscere un proprio figlio naturale e può dare il consenso a essere riconosciuto da genitore naturale. Il minorenne che si sposa acquista lo stato di emancipazione; è quindi capace di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e per gli altri non è sostituito ma assistito da un curatore, il cui assenso è necessario per la validità dell'atto. In più se l'emancipato è autorizzato all'esercizio di un impresa commerciale diventa pienamente capace di agire.
La donna minore nella disciplina dell'interruzione di gravidanza deve richiederla personalmente con l'assenso di chi esercita la patria potestà.
LE SITUAZIONI GIURIDICHE
Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti riconosciuta dall'ordinamento giuridico, ciascuno dei quali si trova in una situazione giuridica soggettiva, cioè il diritto di pretendere, di agire per il proprio interesse. La situazione attiva è quella in cui ritrova la parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto dal rapporto, mentre la situazione passiva è quella in cui si trova la parte svantaggiata il cui interesse è sacrificato.
Funzione primaria della norma giuridica è imporre ai destinatari un certo comportamento, cioè la categoria del dovere, la norma ci dice che una certa condotta è dovuta per soddisfare la prescrizione;di conseguenza la situazione soggettiva della persona che deve tenere un certo comportamento si chiama obbligo; o obbligo di non fare cioè il divieto. Spesso però le norme svolgono una funzione diversa, cioè stabilire quali comportamenti si possono tenere "il sogg può fare" che si traduce in:
Diverse dall'obbligo sono invece:
La categoria dei diritti soggettivi è varia : la prima distinzione è quella tra i diritti assoluti, che si possono far valere verso chiunque:
e i diritti relativi che sono quelli che si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti: come i diritti non patrimoniali, e i diritti alla personalità quando si fanno valere all'interno di un rapporto tra particolari soggetti, come tra marito e moglie, genitori e figli..
Quando parliamo di diritto potestativo invece ci riferiamo al potere di agire per cambiare la situazione giuridica di un contratto preesistente.
L'obbligazione : il termine è usato per indicare il rapporto tra creditore e debitore, di cui si parla quando un soggetto è tenuto ad una prestazione, cioè a un comportamento diretto a soddisfare l'interesse di un altro soggetto, e questa prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
La titolarità: la relazione d'appartenenza di un diritto o un obbligo ad un soggetto; Titolo è la fonte dell'acquisto, in pratica la fattispecie che ha per conseguenza l'acquisto del diritto od obbligo.
Acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare; in certi casi non c'è nemmeno. Questo è detto anche il caso dell'usucapione, in cui la proprietà di una cosa si acquista per effetto di un effettivo possesso esercitato per lungo periodo di tempo.
Acquisto a titolo derivato: il diritto dell'acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall'esistenza e dai limiti di questo. Nessuno può trasmettere ad un'altra persona più di quello che ha e se viene meno il diritto dell'alienante, viene meno anche il titolo dell'acquirente.
La successione: succedere significa subentrare ad un precedente titolare. E' quindi ogni sostituzione di un soggetto ad un altro come titolare di un diritto o di un obbligo, indicando la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari. La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare : la prima si verifica a causa di morte, con la successione all'erede dell'universalità di diritti e obblighi che spettavano al defunto; la seconda invece riguarda le successioni tra vivi e più rapporti giuridici determinati.
L'estinzione: un diritto o obbligo può cessare di esistere per rinunzia del titolare, purché sia un diritto disponibile, quindi è il diritto a rinunciare in nome di un altro soggetto. Ma esistono i diritti indisponibili come quelli legati alla famiglia dove non si può rinunciare al diritto di essere padre o madre.
I FATTI E ATTI GIURIDICI
L'espressione "fatto giuridico" indica in generale ogni fatto al quale una norma giuridica collega un qualsiasi effetto. Dunque si può parlare di atto giuridico per ogni comportamento, lecito o illecito, che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua propria azione: siamo di fronte a un atto lecito quando una norma attribuisce rilevanza giuridica ad una condotta lecita; mentre un atto illecito si ha quando un comportamento viene in considerazione perché è contrario a una norma ed ha come conseguenza la sanzione. La valutazione d'illiceità si fonda sul raffronto tra i connotati della fattispecie astratta e quelli del caso concreto, cioè se un comportamento si può considerare lesivo agli interessi protetti dalla norma.
per la struttura: atti unilaterali |
Dichiarazione proveniente da una sola parte |
atti plurilaterali |
Dichiarazioni provenienti da più parti |
Atto unipersonale |
Testamento, che può essere fatto da una sola persona, è infatti vietato il testamento congiunto; |
Atto collegiale |
Manifestazione di volontà che si forma attraverso la dichiarazione di più soggetti riuniti in collegio, cioè un organo composto di più individui: come un'assemblea. |
Per l'oggetto : Atti patrimoniali |
Diretti a regolare esplicitamente gli interessi economici, atto patrimoniale per eccellenza è il contratto; |
atti non patrimoniali |
regolano gli interessi di natura personale come il matrimonio o il riconoscimento di un figlio naturale; |
Per la funzione: atti tra vivi |
regolano i rapporti tra i viventi; |
atti a causa di morte |
regolano la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte del titolare |
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illecito penale |
comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui tutela è di interesse generale. |
illecito amministrativo |
comportamenti che violano le norme poste a tutela di quegli interessi di ordine generale la cui soddisfazione è affidata alla pubblica amministrazione |
illecito civile |
comportamento che Lede direttamente un interesse particolare protetto da una norma giuridica; Provoca perciò un pregiudizio per il soggetto leso. L'illecito civile è fonte di responsabilità, e cioè l'obbligo di risarcire il danno cagionato |
illecito contrattuale |
è l'inadempimento dell'obbligazione: la condotta del debitore che non adempie la prestazione del creditore, viola la norma che lo obbliga ad adempiere e lede l'interesse del creditore. |
Illecito extracontrattuale |
Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto; dispone l'obbligo del risarcimento a carico di chi ha commesso il fatto. |
EFFICACIA E VALIDITà DEGLI ATTI GIURIDICI
I diversi tipi d'atti sono previsti dalla legge come fattispecie astratte, quindi di fronte ad un atto concreto si pone il problema della corrispondenza, cioè verificare se sussistano tutti gli elementi e requisiti che producono gli effetti previsti dalla legge. l'art. 2043 requisiti per l'illecito :
Anche negli atti di autonomia ci devono essere diversi requisiti e se questi esistono allora l'atto è valido, cioè idoneo a produrre gli effetti giuridici:
Un atto comunque può essere valido ma inefficace : ciò avviene se chi ha compiuto l'atto non aveva il potere di disporre dei beni o interessi a cui l'atto si riferiva. Altrimenti l'atto è invalido:
la nullità deriva dalla mancanza di un requisito essenziale ;
l'annullabilità deriva invece da un vizio di uno dei requisiti;
La legittimazione è il potere di compiere un atto giuridico con riguardo a un determinato rapporto; infatti un atto è efficace solo se compiuto da un soggetto legittimato a compierlo.
Una fonte particolare di legittimazione è la rappresentanza, cioè il potere, conferito ad un soggetto detto rappresentante, di compiere atti giuridici che producano i loro effetti nei confronti di un altro soggetto, detto rappresentato. Secondo l'art. 1387 il potere di rappresentanza può essere conferito :
dalla legge con la rappresentanza legale; dall'interessato con la rappresentanza volontaria, che può essere anche conferita ad un'altra persona con l'atto della procura, che è unilaterale e diretto a terzi: l'accordo tra i due da origine a un contratto che regolerà i rapporti tra le parti.
La rappresentanza può essere inoltre:
FATTO ILLECITO, art. 2043 Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno;
art. 2046 Imputabilità del fatto dannoso: non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui l'ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa. In caso di danno cagionato da persona incapace, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Mentre se il fatto è imputabile a più persone, sono tutte obbligate in solido al risarcimento.
Cause di giustificazione art. 2044/45
Art. 2048 Responsabilità dei genitori, tutori, precettori o maestri d'arte: il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, che abitano con essi. Sono liberate dalla responsabilità le persone che provano di non aver potuto impedire il fatto.
Art. 2049 responsabilità dei padroni e committenti: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni recati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2051/52 danno cagionato da cosa in custodia e animali: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo provi il caso fortuito; il proprietario di un animale è responsabile dei danno cagionati dall'animale.
Art. 2054 circolazione di veicoli: il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non per prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Nel caso di scontro tra veicoli si presume fino a prova contraria, che ciascuno abbia concorso egualmente a produrre il danno. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
RESPONSABILITà CONTRATTUALE |
EXTRA CONTRATTUALE |
il credito non deve provare nulla, sarà il debitore che deve giustificare i fatti se non paga |
il danneggiato deve provare tutto |
risarcimento del danno limitato solo al danno previsto dal contratto |
non c'è previsione e quindi ci si basa sull'art. 2056 |
soggetto a prescrizione di ogni contratto |
prescrizione di 5 anni |
IL DANNO è un pregiudizio da cui deriva una sofferenza fisica, morale quindi
Il risarcimento può avvenire:
Per equivalente: attribuito alla vittima la somma di denaro equivalente al danno subito;
In forma specifica (2058): reintegrazione della situazione precedente al danno.
I BENI art. 810 "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti"
dicono : in patrimonio.
RELAZIONI TRA COSE Categorie:
Nel rapporto tra debitore e creditore di una cosa generica c'è un momento in cui la cosa dovuta viene individuata all'interno del genere, l'individuazione trasforma l'oggetto del rapporto; non si tratta più di cosa generica, ma specifica. Il DENARO è considerato cosa generica.
Le cose sacre, il sepolcro e i ricordi familiari, che hanno per l'uomo un valore che va al di là dell'utilità pratica ed economica, sono sottratte alle regole comuni che riguardano l'appropriazione dei beni.
Uno statuto più particolare è poi riservato al corpo, che fa parte del regno degli oggetti di diritto ma non è sempre oggetto disponibile. Tradizionalmente si dice che il soggetto è proprietario delle parti staccate del proprio corpo. Nei trapianti tra vivi si fa dono di un tessuto o un organo di cui si dispone ma non è commerciabile.
Il cadavere è una cosa di cui non si può disporre se non nei modi stabiliti dalla legge e per fini pubblici e si prolunga il potere di disporre sul proprio corpo attraverso la dichiarazione di volontà relativo al prelevamento di organi o tessuti.
Le cose incorporali, sono beni che non sono cose,ma utilità economiche che formano oggetti di diritti:
come l'opera dell'ingegno che è oggetto del diritto d'autore o l'invenzione che è oggetto del diritto di brevetto. Parliamo quindi di proprietà intellettuale e si tratta di diritti dal contenuto originale.
L'art. 812 definisce beni immobili : il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, alberi, edifici, costruzioni cioè tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; quindi I beni mobili sono tutti gli altri beni di cui fanno parte anche i beni mobili registrati.
Le universalità di mobili sono pluralità di cose che appartengono a una stessa persona e hanno una distinzione unitaria. Tra le universalità c'è anche l'azienda che l'art. 2555 definisce come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Anche l'eredità è definita come universalità di diritto in quanto l'unità dei suoi elementi non dipende da una funzione materiale o economica ma solo da un'esigenza giuridica, cioè considerare il patrimonio come un insieme.
I beni pubblici: l'art. 42 della costituzione dice: la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono a stato, enti o privati. Carattere comune a tutti i beni pubblici sono di essere proprietà dello stato o altri enti pubblici e di essere destinati all'utilità pubblica o a un servizio pubblico.
I frutti possono essere naturali o civili. I frutti naturali sono quelli che provengono dalla cosa direttamente, vi concorra o no l'opera dell'uomo; hanno anche lo stato particolare di essere parte della cosa per un determinato periodo di tempo.
Mentre i frutti civili non sono altro che il corrispettivo che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri. Quindi i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione alla durata del diritto.
LE TUTELE
La tutela dei diritti riguarda il libro sesto del codice civile; Il sistema della pubblicità dei fatti e atti giuridici tende ad assicurare la conoscibilità legale di diversi tipi di atto, ma con conseguenze giuridiche diverse con tre tipi di mezzi:
La trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all'acquisto della proprietà o di diritti reali su beni immobili e su alcune categorie di beni mobili; consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri rendendolo legalmente riconoscibile. Infatti la trascrizione si basa sul principio con sensualistico, cioè della regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti, art. 1376.
Quindi la trascrizione non ha efficacia costitutiva, essa non trasferisce la proprietà, ma ne risolve solo i conflitti. Il suo effetto giuridico è l'opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino i diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. Quindi chi non trascrive rischia l'inopponibilità o inefficacia relativa, cioè l'atto resta efficace tra le parti.
Trascrivere è un onere per la parte interessata ma un obbligo per il pubblico ufficiale che redige l'atto (notaio).
Secondo l'art. 2657 la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico, o di scrittura privata autenticata o accertata.
Gli atti soggetti a trascrizione sono elencati nell'art. 2643. si tratta dei contratti, degli atti unilaterali, e dei provvedimenti giudiziali a cui si trasferisce la proprietà dei beni immobili, si trasferiscono, si costruiscono, si estinguono diritti reali limitati, si costituiscono rapporti di locazione ultranovennale, Oppure si conferiscono immobili in società o associazione. A norma dell'art. 2645 si aggiungono le decisioni, l'accettazione di eredità o legato, il contratto preliminare.
LE PROVE: i rapporti regolati dal diritto privato riguardano a interessi particolari e indisponibili: è solo l'interessato a poter decidere se e quanto occuparsi di curare i proprio interesse. Questo nel giudizio civile si traduce nel principio dispositivo, per il quale spetta alle parti interessate di promuovere la difesa dei propri diritti. Infatti nel processo civile non è il giudice che deve cercare e prove dei fatti ma è compito di ciascuna parte dimostrare l'esistenza dei fatti che fondano le sue ragioni.
Quando sono invece in gioco gli interessi della collettività si guarda al principio inquisitorio: il giudice deve cercare la verità e il compito delle parti può essere quello di suggerire o offrire la prova dei fatti rilevanti.
Secondo l'art. 2697 sull'onere della prova, dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio, ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi si oppone deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Si parla anche di inversione dell'onere della prova quando il danneggiato dovrebbe provare tutti i fatti che suono a fondamento del suo diritto al risarcimento e quindi l'investimento, il danno, il dolo.e invece basta che provi e ed è l'investitore a dover provare che non sussiste. (2043)
I mezzi di prova: Prove legali
il giudice non può valutarle liberamente, ma deve giudicare assumendo per verificati i fatti, che da quelle prove documentali risultano accaduti:
- 2699 L'atto pubblico è il documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto pubblica fede. Il 2700 spiga che questo atto fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
- La scrittura privata è un semplice documento scritto, sottoscritto dalle parti. L'essenziale è che sia firmato dalla persona a cui si attribuisce la dichiarazione. Secondo il 2702 la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura p prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
- La prova legale della provenienza delle dichiarazioni si ha nella scrittura privata autenticata, art 2703, che consiste nel documento redatto dalle parti e sottoscritto davanti a un pubblico ufficiale il quale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza e dunque è autentica.
Le prove semplici
- La testimonianza consiste nella dichiarazione resa al giudice durante l'interrogatorio del testimone sui fatti di cui egli abbia avuto diretta conoscenza. Il problema di questa prova è l'ammissibilità, a causa delle testimonianza interessate.
- L'art. 2730 definisce la confessione come la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. La confessione resa in giudizio è prova legale dei fatti dichiarati, se verte su fatti relativi a diritti disponibili. Stessa efficacia ha la confessione stragiudiziale.
- il giuramento è prova legale, se la parte giura non è più ammessa prova contraria, la sentenza deve dare ragione a chi ha giurato e non può essere revocata neanche se poi fosse provata la falsità del giuramento.
Le presunzioni
La presunzione semplice è un modo di valutare i risultati delle prove: un modo in cui si può formare il libero convincimento del giudice; la si considera anche tra i mezzi di prova, nel senso che la certezza pratica sull'accadimento dei fatti può ricavarsi solo tramite argomentazioni. Il giudice utilizza comunque il criterio della prudenza infatti non deve ammettere che presunzioni su circostanze gravi, precise e concordanti.
Sull'onere della prova incide la presunzione legale che si ha quando è la legge stessa a prevedere che un fatto si debba considerare per accaduto senza necessità di darne la prova. Se la presunzione legale non ammette prova in contrario è una presunzione assoluto oppure si parla di presunzione relativa che si risolve in un'inversione dell'onere della prova.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. È quindi un modo di estinzione dei diritti fondato sulla inerzia del titolare: chi non esercita il diritto, lo perde. L'art. 2934 esclude la prescrizione per i diritti indisponibili, il diritto di proprietà e i diritti elencati dalla legge.
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