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Sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro




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sicurezza e igiene delle condizioni di lavoro


L'art 2087 c.c. fa obbligo al datore di lavoro di "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro". Il legislatore ha predisposto, in tal senso, due gruppi di norme: l'uno concernente la prevenzione degli infortuni, l'altro l'igiene del lavoro.

Al riguardo va ricordato che su ogni datore di lavoro incombe l'obbligo di assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

Le fonti

Tra le fonti normative in materia si possono citare:

sul piano internazionale numerose convenzioni e, nel 1961, la Carta sociale europea, che ha proclamato il diritto di tutti i lavoratori alla sicurezza ed all'igiene su lavoro;

la Costituzione che all'art. 41 stabilisce che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana;

il menzionato art. 2087 c.c. che costituisce una enunciazione teorica fondamentale;

l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori che conferisce al lavoratore il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il vasto corpo normativo emanato in materia ha trovato nuova sistemazione con il Dlgs n. 626 del 1994 che ha dato attuazione alle direttive del consiglio della CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Il Dlgs 626 del 94, che si applica a tutti i campi di attività sia pubblici che privati, ha significativamente innovatoli quadro giuridico in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dando effettività alla previsione generale contenuta nell'art. 2087 c.c. e ponendosi a coronamento e completamento della vastissima legislazione speciale esistente in materia.

L'oggetto della prevenzione e le misure generali di tutela

La prevenzione nel campo della sicurezza del lavoro consiste nella "azione o la serie di azioni che mirano a cautelare dagli infortuni e ad evitarli". Nel Dlgs 626 del 94 il legislatore individua una specifica nozione di prevenzione che viene definita, conformemente a quanto contenuto nella direttiva comunitaria recepita, come il complesso delle disposizioni o misure prese o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Nell'art.3 del D.Lgs. 626/94 vengono elencati, tra le misure generali di tutela, i seguenti precetti tassativi in cui si sostanzia, in concreto, l'azione preventiva:

  • riduzione dei rischi alla fonte;
  • sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
  • rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione ;
  • priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
  • limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
  • utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici;
  • regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all'indicazione dei fabbricanti;
  • informazione, formazione e istruzioni ai lavoratori.

Accanto al principio della prevenzione troviamo quello della programmazione: la prevenzione deve svolgersi secondo modalità predefinite che consistono nella valutazione dei rischi, nella redazione del documento di sicurezza, nell'organizzazione di una specifica funzione aziendale denominata servizio di prevenzione e protezione, nella designazione di addetti alle procedure di sicurezza, nella elaborazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

La previsione di una serie di fasi e di specifici adempimenti, che prevedono e richiedono il coinvolgimento di ulteriori soggetti quali il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rendono l'obbligo di sicurezza un obbligo procedimentalizzato, non più quindi afferente la sola sfera dei poteri datoriali, ma sottoposto ad una gestione necessariamente condivisa con i soggetti terzi ed in particolare con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Il soggetto responsabile

L'obbligo giuridico di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici ricade - in virtù del combinato disposto dall'art. 2087 c.c., dall'art. 4 del DPR 574 del 1955 e  dall'art. 9 della legge 300/1970 - sull'imprenditore datore di lavoro. L'individuazione della persona fisica responsabile, qualificabile come datore di lavoro, non è sempre agevole: tale identificazione è tuttavia di fondamentale importanza attesa l'eventuale responsabilità penale che, in quanto tale, non è riferibile alle persone giuridiche. La giurisprudenza si è avvalsa in passato del principio dell'effettività riconoscendo il datore di lavoro nel soggetto che - prescindendo dalle attribuzioni formali dei compiti nella gerarchia imprenditoriale - si occupa dell'assunzione del personale. L'art. 2 della "626" fornisce invece una definizione normativa di "datore di lavoro": questi è il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Ed inoltre, nelle P.A. per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

I beneficiari della tutela prevenzionale

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è l'elemento che qualifica la categoria soggettiva beneficiaria in via principale della disciplina prevenzionalistica. Questa si applica ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale[1]. Conseguenza importante è l'assenza per il lavoratore del rischio connesso agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali che, per legge, ricade sugli istituti di previdenza e assistenza obbligatoria e, indirettamente, sul datore di lavoro che è tenuto a versare a detti istituti i contribuiti assicurativi.

Il Dlgs 626 del 1994, come novellato dall'intervento correttivo del 1996, fornisce all'art. 2 una apposita definizione di lavoratore quale creditore fondamentale dell'obbligo di sicurezza, specificando inoltre che nel novero dei soggetti destinatari della disciplina sono da ricomprendere anche i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato speciale.

Sono ricompresi inoltre nell'ambito applicativo della disciplina una serie di soggetti non legati da un rapporto di subordinazione al datore di lavoro, quali i soci lavoratori di società anche di fatto o di cooperative e tutti coloro che effettuano stage o periodi di orientamento presso datori di lavoro. Vengono equiparati anche soggetti che non effettuano  prestazioni di lavoro, quali gli studenti ed i partecipati ai corsi di formazione.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai dipendenti tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza e le corrispondenti misure di protezione adottate. Da ciò deriva anche l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere una adeguata formazione al lavoratore in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione avviene in occasione: dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La "626" riconosce specifici diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, diritti cui corrispondono obblighi per il datore di lavoro penalmente sanzionati, in particolare:

  • diritto del lavoratore ad abbandonare le mansioni e allontanarsi dal posto di lavoro cui corrisponde l'obbligo datoraile di non richiamare i lavoratori fino a che persista il pericolo e di predisporre ogni misura necessaria a garantire le procedure di evacuazione in tutta sicurezza;
  • diritto a non subire pregiudizio nel caso di intervento diretto per evitare le conseguenze del pericolo, sempre che non vi sia stata, da parte del lavoratore, grave negligenza e non sia stato possibile avvertire il competente superiore gerarchico; a ciò corrisponde l'obbligo del datore di informare i dipendenti sulle persone preposte alla gestione delle emergenze e sui comportamenti generali per fronteggiare i pericoli più probabili.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Tale soggetto è definito come la persona, ovvero le persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ai sensi dell'art. 19 della "626" sono attribuite al rappresentante per la sicurezza le seguenti funzioni:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o nella unità produttiva;
  • è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure preventive;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alle riunioni periodiche per discutere i problemi attinenti alla prevenzione e protezione rischi;
  • fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori, svolta per il tramite di un professionista, comprende accertamenti preventivi e periodici al fine di valutare l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica cui sono destinati. Al termine degli accertamenti il medico competente potrà decidere sulla idoneità, idoneità parziale o non idoneità del lavoratore. Nel caso di idoneità parziale il lavoratore potrà svolgere l'attività cui è stato destinato solo nel rispetto di determinate condizioni di tutela. In caso di non idoneità il medico dovrà fornire indicazioni sulle possibilità di impiego del dipendente e dovrà darne comunicazione sia al datore che al lavoratore interessato.


La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro è stata affidata alle Aziende sanitarie locali.




La normativa prevenzionistica si applica con certezza ai seguenti rapporti speciali:

rapporto di apprendistato o tirocinio;

lavoro a tempo parziale;

contratto di formazione e lavoro;

prestatori di lavoro temporaneo;

telelavoratori.

Sono altresì tutelati, a parere della maggiore dottrina, i collaboratori dell'impresa familiare o dell'impresa artigiana individuale.

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