L'iniziativa economica privata
Alla base di quella che suol essere chiamata la costituzione economica,
si pongono i disposti dell'art. 41, che garantiscono e limitano la libertà
d'iniziativa economica. Su questa disciplina si è fondato il carattere misto
dell'economia italiana. Nel quadro costituzionale l'iniziativa economica
provata riceve però una tutela assai meno forte di quella attribuita ai diritti
civili. Ma questo non significa affatto che l'art. 41 non offra garanzie di
sorta, affidando la libera iniziativa dei privati alle scelte insindacabili del
legislatore ordinario. Da un lato si ricava che nessuno potrebbe esser
costretto ad iniziare una qualche attività economica, fosse pure per legge. E
per attività economica s'intende non solo l'insieme delle attività
imprenditoriali, ma anche altre specie di attività comunque indirizzate alla
produzione, fatto salvo il lavoro, subordinato ed autonomo, che forma l'oggetto
di altre previsioni costituzionali. D'altro lato è ben vero che la costituzione
distingue fra l'iniziativa strettamente intesa, come "atto di impulso" o "di
avvio di un nuovo processo produttivo", il conseguente svolgimento o esercizio
dell'iniziativa medesima e la specifica attività economica degli operatori
privati. Ma i tre commi dell'art. 41 fanno "corpo", sia nel senso che l'utilità
sociale può imporsi a carico di tutti e tre i momenti della libertà considerata
dall'articolo stesso, sia nel senso che la loro compressione non può essere
incondizionata, neanche per ciò che riguarda lo "svolgersi" dell'iniziativa
economica. Ciò che più conta, la corte ha sempre affermato che limitazioni
siffatte formino l'oggetto di una riserva relativa di legge. Solo
impropriamente, dunque, si è potuto ragionare di "funzionalizzazione"
dell'intera attività economica. In realtà, se la legge non impone vincoli
specifici, la libertà proclamata dall'art. 41 non degrada ad interesse
legittimo, ma rappresenta l'oggetto di un diritto soggettivo costituzionalmente
garantito. Gli stessi "fini sociali" costituiscono d'altronde una serie di meri
punti di riferimento. Resta in ogni caso escluso che la legge sia libera di
riservare alla mano pubblica determinati ambiti dell'economia nazionale. Le
statalizzazioni, le nazionalizzazioni a favore di determinati enti pubblici, le
socializzazioni e le conseguente autogestioni, complessivamente denominabili e
denominate collettivizzazioni, rappresentano dunque l'eccezione rispetto alla
regola. In altre parole, la costituzione ha imposto a questi effetti una
riserva rinforzata.