La formazione del governo: le consuetudini; l'incarico
La carta costituzionale disciplina la formazione del governo: "il
presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri".
Come già si accennava, la fase preparatoria consiste essenzialmente
nelle consultazione del presidente della repubblica. L'ordine delle
consultazioni attiene certamente al mero "galateo" costituzionale. Tuttavia,
non sarebbe esatto desumerne che tutta la fase in questione si fondi su regole
di correttezza: se non i dettagli, per lo meno il nucleo delle consultazioni
presenta un notevole rilievo e deve ormai ritenersi giuridicamente
indispensabile in vista dello stesso testo costituzionale. Su questa base, è
molto agevole concludere che le sole consultazioni realmente necessarie sono
quelle riguardanti i capigruppo.
Neanche nella fase dell'incarico, che pure rappresenta il momento
centrale e determinante nella formazione del governo, viene come tale
considerata dalla costituzionale. Si può sostenere fin d'ora che l'incarico
abbia un fondamento consuetudinario e risponda a precise esigenze di ordine
costituzionale; che la scelta dell'incaricato e gli atti che egli compie in
collaborazione con il capo dello stato siano costitutivi ad ogni effetto; e che
l'incaricato non si ponga alle dipendenze del presidente della repubblica, ma
sia titolare di un organo costituzionale per sé stante.
Ed effettivamente che quella dell'incarico rappresenti una strada
giuridicamente obbligata, risulta dal fatto che in tale direzione concorrono i
tre fondamentali principi di ordine costituzionale, concernenti la formazione e
l'organizzazione del governo: quello di unità, quello di continuità e quello
che esige la permanente fiducia delle camere. Tuttavia, non si può nemmeno
ritenere che la fase dell'incarico sia preparatoria al pari di quella delle
consultazioni. Al contrario, proprio perché il governo deve nascere nella sua
interezza e non per segmenti, sulla base di contemporanei atti di nomina del
presidente del consiglio e dei singoli ministri, occorre che il presidente
incaricato predisponga tutto ciò che è necessario a questo scopo,
precostituendo il programma governativo e la compagine ministeriale; dopo di
che le nomine non fanno che formalizzare e perfezionare decisioni che nella
sostanza sono già state prese.
Da queste premesse deriva necessariamente che la predisposizione della
lista dei ministri da parte del presidente del consiglio incaricato costituisce
una proposta vincolante per il capo dello stato, il quale non potrebbe
rifiutare alcuna nomina, se non nel caso estremo di un soggetto palesemente
privo dei requisiti giuridicamente richiesti.