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LE FONTI EUROPEE
LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI TRATTATI ISTITUTIVI DELLE COMUNITA' EUROPEE E DELL'UNIONE EUROPEA
Anche queste eccettuano il regime di efficacia dei trattati internazionali; istituiscono infatti l'ordinamento europeo come derivato da quelli degli stati membri dell'unione ma preminente su di essi, autorizzato quindi a derogare a norme costituzionali, fatti salvi i principi supremi. Non possono essere abrogate da leggi statali ordinarie e contengono anche norme sulla produzione giuridica.
Per l'esecuzione dei trattati non è necessaria una legge costituzionale perché comunque queste ricevono coperture costituzionali dall'art 11 C ("L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad u ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo").
Proprio in vista dell'art 11 il legislatore statale deve rispettate tali norme, che quindi posseggono efficacia maggiore rispetto alle leggi statali ordinarie.
Le leggi di esecuzione hanno forza attiva e passiva equiparabile a quella delle leggi costituzionali, con conseguenze di atipicità della fonte e sottrazione al referendum abrogativo
L'INCIDENZA DELLE FONTI EUROPEE SULL'ORDINAMENTO ITALIANO
Le leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità Europee e dell'Unione Europea pongono norme sulla produzione direttamente incidenti sul sistema delle fonti dell'ordinamento interno; sono le norme interne di adeguamento.
Gli atti normativi disciplinanti materie di competenza europea sono:
decisioni generali
regolamenti: ha portata generale; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno stato membro (efficacia diretta)
direttive: vincola lo stato membro riguardo al risultato da raggiungere; rimane la competenza di questi sulla forma e sui mezze (efficacia mediata)
I. I regolamenti
E' una fonte direttamente applicabile alla stato membro e quindi rilevante per l'ordinamento italiano per il disposto dell'art 11.
Si è realizzato un automatismo normativo grazie a cui la fonte di competenza europea inaridisce la simmetrica fonte interna.
Il regolamento vige in regime di applicazione del principio di specialità-separazione, per cui determina giuridica irrilevanza delle norme di legge emanate precedentemente e inibisce a disporre in tali materie, a pena di invalidità
Le norme del regolamento vigono nella sfera personale e territoriale europea, quindi anche dell'ordinamento italiano, ma non appartengono a tale ordinamento, le cui fonti quindi produrrebbero norme costituzionalmente illegittime se riproducessero quelle regolamentari
Le norme del regolamento comunque incidono sulla sfera di efficacia dell'ordinamento interno; sono infatti norme che bloccano la produzione normativa interna in tali materie; le fonti paralizzate o che cessano di rilevanza o contraggono invalidità sono le leggi statali ordinarie
L'invalidità della legge statale successiva al regolamento non è più considerata illegittimità costituzionale ma violazione diretta della normativa europea; anche il regolamento, nel suo ambito, può derogare norme costituzionali per cui è lui che sta a monte dell'invalidità
Se il regolamento tocca i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma sulla produzione (disposta dalla legge di esecuzione).
II. Le direttive
E' l'atto-fonte che pone norme di scopo vincolanti gli stati membri, costituendo inoltre il presupposto per la produzione nell'ordinamento interno di norme strumentali per la sua attuazione.
La norma sulla produzione alla direttiva prevede anche una norma sulla produzione di una fonte interna di competenza, la legge di esecuzione delle direttive; questa, prevalendo il diritto europeo su quello interno, ha efficacia maggiore rispetto alla legge statale ordinaria, in quanto abroga leggi precedenti e determina l'invalidità delle successive. E' una fonte atipica sottratta a referendum
Alcune norme delle direttive però sono immediatamente applicabili a rapporti riguardanti soggetti privati; per cui la direttiva può operare, al di la del nomen juris, come un regolamento.
Ad una distinzione formale è meglio sostituirne una di tipo sostanziale tra:
fonti direttamente costitutive dell'ordinamento europeo;
fonti modificative degli ordinamenti interni in senso conforme a quello europeo
LA "LEGGE COMUNITARIA ANNUALE"
Pone norme modificative o abrogative delle norme interne contrastanti con regolamenti, decisioni, direttive, raccomandazioni che vincolino l'Italia ad adottare provvedimenti di attuazione e applicazione di questi (anche attraverso delega legislativa a favore del governo).
può disporre che l'attuazione di direttive o raccomandazioni venga effettuata con regolamento governativo se la materia, non riservata alla legge, è già regolata legislativamente
prevede il potere ed i limiti di attuazioni da parte delle regioni e delle prov autonome nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente
partecipa al regime delle singole leggi di esecuzione delle direttive
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