L'indipendenza della magistratura e delle singole autorità
giurisdizionali; giudici ordinari e giudici speciali
Nel proclamare che "la magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere", l'art. 104 della costituzione risente senza
dubbio dell'idea che uno stato di diritto debba fondarsi sulla divisione o
sulla separazione dei poteri. Non devono essere toccati comunque alcuni valori:
primo è l'indipendenza, riferita non solo alla magistratura come istituzione
complessiva bensì ad ogni singola autorità giurisdizionale. Qualora ciascun
giudice non fosse indipendente nell'esercizio delle sue tipiche attribuzioni,
non si conseguirebbe l'obiettivo dell'imparzialità o della "terzietà". La
parallela garanzia dell'indipendenza dell'istituzione e dell'indipendenza del
singolo giudice concorre a far capire il perché la magistratura sia denominata
ordine piuttosto che potere. Ne segue però che il giudiziario si presenta come
un potere diffuso, nell'ambito del quale tutti i giudici possono assumere la
veste di "poteri dello stato". Ed unicamente in senso riassuntivo si può dunque
parlare di un potere giurisdizionale comprendente le autorità giudicanti di
qualunque genere. Vero è che per "magistratura" s'intende il solo complesso dei
giudici ordinari, istituiti e regolati da un apposito ordinamento giudiziario;
ed è noto che i giudici ordinari non esauriscono la serie delle autorità giurisdizionali,
dal momento che l'assemblea costituente non ha accolto il principio
dell'unicità della giurisdizione. Quanto invece ai giudici speciali, formati in
via permanente al di fuori dell'ordinamento giudiziario. La costituzione si
limita a vietarne l'istituzione ex novo. Dalla revisione sono state anzi
esonerate le giurisdizioni del consiglio di stato, della corte dei conti e dei
tribunali militari, che hanno in effetti un preciso rilievo costituzionale: in
quanto regolate e previste dall'art. 103 della costituzione. La pluralità delle
giurisdizioni, fondata soprattutto sulla tradizionale contrapposizione fra
diritti soggettivi ed interessi legittimi nelle controversie riguardanti gli
atti delle pubbliche amministrazioni, non toglie però che la disciplina
costituzionale delle attività giurisdizionali rimanga fondamentalmente comune.
Vige in ogni caso il principio di riserva di legge, come risulta dall'espresso
disposto dell'art. 108. più specificamente, tutti i giudici "sono soggetti
soltanto alla legge", in base al capoverso dell'art. 101 Cost., con l'implicito
intento di escludere la loro soggezione all'esecutivo o ad altre autorità.
Con questo fondamento sono state annullate la norma per cui poteva
fungere da giudice il ministro della marina mercantile; la disciplina che
attribuiva ai consigli comunali e provinciali potestà giurisdizionali in tema
di controversie elettorali riguardanti i consigli medesimi.
Certo è tuttavia che non tutte le norme costituzionali del titolo IV
sono egualmente applicabili ai giudici ordinari ed ai giudici speciali; come
pure ai giudici togati ed ai "cittadini estranei alla magistratura", previsti
dal secondo comma dell'art. 102 Cost. innanzitutto, il principio della nomina
dei magistrati mediante concorso, fissato dal primo comma dell'art. 106,
riguarda i soli giudici ordinari professionali. Si pensi ai giudici laici che
possono comporre le sezioni specializzate presso gli organi giudiziari
ordinari. In secondo luogo, si consideri il caso dei "magistrati onorari". Quanto
alla magistratura ordinaria è pur sempre esclusa la nomina governativa dei
giudici. Per contro, nomine del genere sono tuttora possibili nei confronti di
giudici speciali costituzionalmente rilevanti, quali il consiglio di stato e la
corte dei conti. Ma anche l'inamovibilità dei giudici speciali risulta spesso
attenuata e comunque diversa da quella riguardante i magistrati ordinari. Basti
pensare alla circostanza che soli per i primi la costituzione stabilisce che
essi "non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad
altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del consiglio superiore
della magistratura.